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Procedura Civile Recupero Crediti Tutela del patrimonio

Trasferimenti patrimoniali tra società dello stesso gruppo prima dell’insolvenza: come può tutelarsi il creditore

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando una società in difficoltà finanziaria trasferisce immobili, azienda, rami d’azienda, liquidità o altre attività a una società controllante, controllata o comunque appartenente allo stesso gruppo, per il creditore il problema non è soltanto accertare l’esistenza del proprio credito. Occorre capire che cosa è stato trasferito, a quali condizioni, quale patrimonio rimane nella società debitrice e se l’operazione compromette concretamente la possibilità di ottenere il pagamento.

Un trasferimento infragruppo non è, per il solo fatto di intervenire tra società collegate, illecito o fraudolento. Può rispondere a esigenze industriali, finanziarie o di riorganizzazione perfettamente legittime. La situazione cambia quando una società già esposta verso creditori per importi rilevanti trasferisce attività economicamente importanti senza un corrispettivo adeguato, concentra beni e rapporti redditizi in altre società del gruppo oppure compie operazioni che lasciano nella debitrice prevalentemente passività e pochi beni utilmente aggredibili. In questi casi è necessario valutare rapidamente azioni revocatorie, misure cautelari, responsabilità eventualmente configurabili e strumenti utilizzabili nell’ambito della composizione negoziata o di successive procedure concorsuali.

Quando un trasferimento patrimoniale infragruppo può pregiudicare i creditori

La prima verifica riguarda la situazione della società nel momento in cui l’operazione viene compiuta. Non è equivalente trasferire un immobile o un ramo d’azienda quando l’impresa è patrimonialmente equilibrata oppure quando presenta già rilevanti esposizioni scadute, difficoltà di liquidità, perdite consistenti e segnali di crisi o insolvenza. Per questo ricostruiamo la sequenza temporale degli eventi: nascita e scadenza del credito, primi mancati pagamenti, eventuali richieste di dilazione, trasferimenti patrimoniali, rapporti tra le società coinvolte e successivo accesso a strumenti di regolazione della crisi.

Per un creditore esposto per 100.000, 500.000 euro o per importi milionari, il valore nominale del credito rappresenta infatti soltanto una parte del problema. Occorre distinguere tra esistenza ed esigibilità del credito, possibilità di ottenere o utilizzare un titolo, patrimonio concretamente aggredibile e posizione del creditore rispetto agli altri creditori. Un credito documentalmente solido può avere prospettive di recupero molto diverse se il debitore conserva immobili, liquidità e attività produttive oppure se, nel frattempo, i principali asset sono stati trasferiti altrove.

Tra gli elementi che meritano particolare attenzione rientrano la cessione di immobili a società collegate, il trasferimento dell’azienda o di suoi rami, lo spostamento di clienti e contratti, i trasferimenti di liquidità, le garanzie concesse nell’interesse di altre società del gruppo, i finanziamenti infragruppo e il loro rimborso, nonché eventuali pagamenti selettivi. Anche il corrispettivo dell’operazione deve essere esaminato: una vendita effettivamente conclusa a condizioni congrue e accompagnata dal pagamento del prezzo presenta caratteristiche diverse da un trasferimento senza corrispettivo, sottocosto o seguito da movimenti finanziari che richiedono ulteriori verifiche.

Il collegamento societario, quindi, non basta a dimostrare il pregiudizio. Occorre ricostruire l’effetto economico dell’operazione sulla garanzia patrimoniale del creditore. Se, ad esempio, l’attività produttiva, gli immobili o i rapporti commerciali redditizi vengono concentrati in un’altra società mentre nella debitrice rimangono soprattutto debiti, il punto centrale diventa stabilire se e attraverso quali strumenti il creditore possa reagire prima che il patrimonio residuo risulti insufficiente. È una problematica collegata anche alle ipotesi in cui la società debitrice trasferisce beni prima dell’insolvenza o trasferisce l’azienda lasciando i debiti.

Società in crisi che sposta beni, azienda o liquidità nel gruppo: quali verifiche deve fare il creditore

Quando emergono operazioni infragruppo sospette, attendere semplicemente la scadenza di ulteriori fatture o l’apertura di una procedura può ridurre le alternative disponibili. La valutazione deve partire dai documenti del credito — contratti, ordini, fatture, riconoscimenti del debito, corrispondenza, eventuali titoli esecutivi e garanzie — e proseguire con l’analisi della situazione patrimoniale della società debitrice e delle operazioni che hanno interessato i suoi beni. L’obiettivo è comprendere se esista un deterioramento concreto della garanzia patrimoniale e quanto rapidamente stia avvenendo.

Particolare attenzione richiedono le operazioni che modificano la sostanza economica dell’impresa pur lasciando formalmente esistente la società debitrice. Può accadere, per esempio, che beni strumentali, contratti, personale organizzato nell’azienda o rapporti commerciali vengano trasferiti a un’altra società del gruppo e che la precedente società rimanga titolare delle esposizioni maturate verso fornitori e altri creditori. In situazioni di questo tipo occorre verificare la natura giuridica delle singole operazioni, perché il trasferimento di un bene isolato, una cessione d’azienda, il trasferimento di un ramo, un finanziamento infragruppo e un pagamento a favore di una società collegata pongono problemi diversi e non consentono di applicare automaticamente il medesimo rimedio.

Se vengono trasferiti clienti e contratti, per esempio, è necessario comprendere attraverso quali atti sia avvenuto lo spostamento dell’attività e quale valore economico sia uscito dalla società debitrice. Il problema diventa ancora più delicato quando l’attività continua sostanzialmente attraverso un altro soggetto mentre i debiti rimangono nella società originaria, situazione affrontata anche nell’approfondimento sulla società che trasferisce clienti e contratti a una nuova società lasciando i debiti.

La ricostruzione deve comprendere anche eventuali garanzie già esistenti. Un creditore assistito da ipoteca, pegno o privilegio può trovarsi in una posizione diversa rispetto a un creditore chirografario, ma la presenza della garanzia non rende superflua l’analisi. Bisogna considerarne il grado, il valore effettivo del bene, eventuali garanzie anteriori, il rapporto tra valore del cespite ed esposizioni garantite e gli effetti di un’eventuale procedura. Allo stesso modo, se la società ha iniziato una composizione negoziata o ha richiesto misure protettive, occorre verificare quali iniziative individuali siano ancora praticabili e come la posizione del grande creditore debba essere gestita nelle trattative.

Il fattore tempo assume particolare rilievo quando vi sono indizi di ulteriori dismissioni. Una società che ha già trasferito una parte sostanziale del patrimonio può compiere altre operazioni prima che il creditore ottenga un provvedimento giudiziale. Per questo, quando il rischio è concreto e documentabile, l’analisi non deve limitarsi al recupero ordinario del credito, ma deve considerare anche la possibilità di preservare i beni ancora esistenti e di contestare gli atti già compiuti. Il tema è strettamente collegato alla situazione in cui la società debitrice sta vendendo il patrimonio: la scelta dello strumento dipende però dalle prove disponibili, dalla natura degli atti, dalla loro data e dalla situazione concreta del debitore.

Sequestro conservativo, azione revocatoria e altri strumenti per tutelare il credito

Una volta ricostruiti i trasferimenti patrimoniali, occorre scegliere il rimedio in funzione di ciò che è già avvenuto e del rischio ancora esistente. Se la società debitrice conserva beni ma vi sono elementi concreti per ritenere che possano essere alienati, trasferiti o comunque sottratti alla garanzia patrimoniale, può assumere rilievo il sequestro conservativo. La misura cautelare non viene concessa per il solo fatto che il credito sia elevato o che il debitore attraversi una crisi finanziaria: devono ricorrere i presupposti richiesti dalla legge, con una valutazione del credito fatto valere e del pericolo che, durante il tempo necessario per ottenere tutela in via ordinaria, la garanzia patrimoniale possa concretamente deteriorarsi.

Nei casi in cui emergano trasferimenti già perfezionati, può invece essere necessario verificare i presupposti dell’azione revocatoria. Anche in questo caso non basta constatare che un bene sia passato dalla società debitrice a un’altra società dello stesso gruppo. Devono essere analizzati la natura onerosa o gratuita dell’atto, il momento in cui è sorto il credito, il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, la situazione patrimoniale residua e gli ulteriori presupposti previsti per rendere l’atto inefficace nei confronti del creditore. Nei trasferimenti a titolo oneroso assume rilievo anche la posizione del soggetto che ha acquistato il bene. La vicinanza societaria tra cedente e cessionaria può costituire un elemento della ricostruzione fattuale, ma non sostituisce la prova dei requisiti richiesti per il rimedio concretamente esercitato.

Quando l’operazione riguarda un’azienda o un ramo d’azienda, l’esame deve estendersi anche alla disciplina dei debiti relativi all’azienda ceduta e alle condizioni alle quali può configurarsi una responsabilità dell’acquirente. Per questo la qualificazione dell’operazione è determinante: una cessione d’azienda non può essere trattata nello stesso modo di una semplice vendita di beni strumentali. Se invece il valore è stato trasferito attraverso finanziamenti o movimenti finanziari tra società collegate, occorre ricostruirne causa, condizioni e concreta incidenza sulla situazione patrimoniale della debitrice. Sul punto è utile anche l’analisi dei finanziamenti infragruppo che danneggiano i creditori e, quando siano stati privilegiati alcuni pagamenti in prossimità della crisi, dei pagamenti preferenziali ad alcuni creditori prima della crisi.

Un ulteriore profilo riguarda la responsabilità degli amministratori. L’insolvenza della società e il mancato pagamento del credito non determinano automaticamente una responsabilità personale dell’amministratore. Una diversa valutazione può rendersi necessaria quando emergano specifiche condotte gestorie che abbiano prodotto un danno giuridicamente rilevante, come operazioni che abbiano depauperato il patrimonio sociale in presenza dei relativi presupposti di responsabilità. Anche qui è necessario distinguere il credito verso la società dall’eventuale azione fondata sulla condotta dell’organo amministrativo, senza utilizzare la seconda come semplice alternativa al mancato recupero dalla società. Per le ipotesi più direttamente riferibili alla fuoriuscita di beni è possibile approfondire il tema dell’amministratore che sottrae patrimonio prima dell’insolvenza.

Se nel frattempo la società accede alla composizione negoziata della crisi, chiede misure protettive, propone un concordato preventivo o viene assoggettata a liquidazione giudiziale, la strategia deve essere riesaminata alla luce dello specifico strumento utilizzato. Composizione negoziata e procedura concorsuale non sono equivalenti, così come le misure protettive possono incidere sulle iniziative individuali del creditore secondo il loro contenuto e la loro durata. Per un creditore titolare di un’esposizione rilevante diventa quindi necessario coordinare l’eventuale tutela cautelare o revocatoria con la partecipazione alle trattative, la verifica delle proposte del debitore e, quando venga aperta una procedura che lo richieda, la corretta tutela del credito in sede concorsuale. Agire rapidamente non significa scegliere automaticamente l’azione più aggressiva, ma individuare quella che conserva una concreta utilità economica rispetto al patrimonio ancora disponibile e alla posizione degli altri creditori.

Un esempio realistico: il patrimonio viene trasferito nel gruppo mentre il credito resta nella società in difficoltà

Si consideri una società fornitrice titolare di un credito di importo rilevante verso un cliente che, dopo un periodo di pagamenti regolari, comincia a chiedere dilazioni sempre più ampie. Nel frattempo l’attività commerciale prosegue, ma alcuni elementi fanno emergere che una parte dei beni strumentali e dei rapporti economicamente più rilevanti è stata trasferita a un’altra società appartenente allo stesso gruppo. La società debitrice continua formalmente a esistere, mentre il patrimonio sul quale il creditore potrebbe soddisfarsi appare progressivamente ridotto.

In una situazione del genere il primo errore sarebbe concentrare l’attenzione esclusivamente sull’ottenimento di un titolo contro la società debitrice. Il credito deve naturalmente essere documentato e, se necessario, accertato, ma parallelamente occorre ricostruire le operazioni intervenute: quali beni sono usciti, quando sono stati trasferiti, quale corrispettivo è stato previsto, se il prezzo è stato effettivamente versato, quali rapporti esistono tra le società coinvolte e quale consistenza patrimoniale è rimasta alla debitrice. È questa ricostruzione che consente di distinguere una riorganizzazione societaria lecita da operazioni potenzialmente pregiudizievoli per il creditore.

Supponiamo che dall’esame della documentazione emerga che alcuni trasferimenti sono già conclusi mentre altri beni di valore risultano ancora nella disponibilità della società debitrice. La tutela può allora svilupparsi su piani differenti: verificare se sussistano i presupposti per contestare gli atti già compiuti e, contemporaneamente, valutare se il rischio di ulteriori dismissioni sia sufficientemente concreto e provabile da giustificare una misura cautelare sui beni ancora presenti. Se vi sono garanzie, devono essere esaminate separatamente per stabilire quale valore possano effettivamente conservare rispetto al patrimonio gravato e agli eventuali creditori di grado anteriore.

L’elemento decisivo, in casi di questo tipo, è spesso la tempestività con cui vengono collegati credito, cronologia della crisi e movimenti patrimoniali. Se l’analisi inizia soltanto quando la società non possiede più beni utilmente aggredibili o quando una procedura ha già modificato le possibilità di iniziativa individuale, alcune opzioni possono risultare più difficili o non essere più concretamente utili. Quando invece i segnali vengono esaminati mentre una parte del patrimonio è ancora individuabile, è possibile scegliere gli strumenti sulla base della situazione effettiva, evitando iniziative giudiziarie costose che, pur conducendo all’accertamento del credito, rischierebbero di non tradursi in un recupero economicamente apprezzabile.

Domande frequenti sui trasferimenti patrimoniali infragruppo e sulla tutela del creditore

Il trasferimento di beni a un’altra società dello stesso gruppo può essere contestato dal creditore?
Può esserlo quando ricorrono i presupposti dello specifico rimedio utilizzabile. L’appartenenza delle due società allo stesso gruppo non rende di per sé illecito o inefficace il trasferimento. Occorre verificare il tipo di atto, il momento in cui è stato compiuto, il corrispettivo, la consistenza del patrimonio rimasto alla società debitrice e il concreto pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Se ne ricorrono i presupposti, può essere valutata anche l’azione revocatoria.

È possibile bloccare i beni prima che la società debitrice li trasferisca?
Quando esiste un rischio concreto di dispersione della garanzia patrimoniale, può essere necessario valutare tempestivamente una tutela cautelare. Il sequestro conservativo contro una società in grave crisi non consegue automaticamente all’esistenza di un credito o alle difficoltà finanziarie del debitore: occorre verificare nel caso concreto i presupposti necessari per ottenere la misura e individuare beni sui quali essa possa avere effettiva utilità.

Che cosa accade se la società ha trasferito l’azienda a un’altra società del gruppo?
La cessione richiede un esame specifico dell’operazione e della disciplina applicabile ai debiti relativi all’azienda ceduta. Devono essere verificati il contenuto dell’atto, le risultanze contabili rilevanti, il corrispettivo e l’effettiva consistenza del complesso aziendale trasferito. In presenza dei relativi presupposti può inoltre essere necessario valutare rimedi diretti contro l’atto di trasferimento. Non è quindi sufficiente constatare che la società originaria sia rimasta priva dell’attività produttiva per concludere automaticamente che il credito possa essere richiesto alla società cessionaria.

Le misure protettive della composizione negoziata impediscono sempre al creditore di agire?
No. Occorre verificare quali misure siano state richieste e confermate, la loro estensione, la loro durata e gli effetti che producono sulla specifica iniziativa del creditore. Le misure protettive sono temporanee e sono dirette a evitare che determinate azioni o condotte dei creditori compromettano le trattative; la loro presenza richiede quindi di riesaminare la strategia di recupero alla luce della situazione concreta e della disciplina applicabile.

Un amministratore risponde personalmente se il patrimonio viene trasferito prima dell’insolvenza?
Non automaticamente. Il mancato pagamento dei debiti sociali e l’insolvenza della società non determinano, da soli, una responsabilità personale dell’amministratore. Occorre individuare specifiche condotte, verificare gli obblighi eventualmente violati, il danno prodotto e gli ulteriori presupposti dell’azione esercitabile. La responsabilità dell’amministratore deve quindi essere tenuta distinta dal credito vantato nei confronti della società.

La società debitrice sta trasferendo patrimonio nel gruppo? Richiedi una valutazione del caso

Quando un credito economicamente rilevante è esposto verso una società in crisi e emergono trasferimenti di immobili, azienda, liquidità, clienti, contratti o altri beni a società dello stesso gruppo, intervenire quando il patrimonio è ormai disperso può rendere la tutela molto più complessa. Occorre esaminare il credito, gli atti già compiuti, i rapporti tra le società coinvolte, il patrimonio ancora disponibile, le eventuali garanzie e la presenza di una composizione negoziata, di misure protettive o di una procedura concorsuale.

Per crediti di grande importo valutiamo il caso concreto per individuare quali iniziative abbiano una reale utilità rispetto alla situazione patrimoniale del debitore, comprese, quando ne ricorrono i presupposti, misure cautelari, azioni revocatorie e ulteriori strumenti di tutela del creditore. Se la società debitrice sta trasferendo patrimonio o sono già state realizzate operazioni infragruppo che possono compromettere il recupero, puoi richiedere una valutazione compilando il modulo dello Studio Legale Calvello, indicando l’importo del credito, la società debitrice, le operazioni patrimoniali conosciute e la documentazione disponibile.

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