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Procedura Civile Recupero Crediti Tutela del patrimonio

Società crea una nuova azienda e lascia i debiti nella vecchia: cosa può fare il creditore

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Una società debitrice può continuare apparentemente la stessa attività attraverso una nuova società, lasciando nella precedente i debiti e una parte minima del patrimonio. Per il creditore, soprattutto quando deve recuperare un credito di grande importo, il problema non consiste soltanto nell’ottenere un decreto ingiuntivo o un altro titolo esecutivo contro la vecchia società: occorre capire che cosa sia stato effettivamente trasferito alla nuova impresa, con quali modalità e quale patrimonio sia ancora concretamente aggredibile.

La costituzione di una nuova società, anche quando vi siano gli stessi soci o amministratori, non comporta di per sé che quest’ultima risponda automaticamente dei debiti della precedente. La situazione cambia quando dietro il nuovo soggetto societario vi sono una cessione o un trasferimento dell’azienda, dei beni, dei contratti, dell’avviamento o di altri elementi economicamente rilevanti. In questi casi noi esaminiamo l’intera operazione, perché possono entrare in gioco la disciplina dei debiti relativi all’azienda ceduta, la tutela della garanzia patrimoniale del creditore e, quando ne ricorrono i presupposti, l’azione revocatoria.

Quando la nuova società prosegue l’attività della debitrice lasciando i debiti nella vecchia

Il caso tipico è quello di un’impresa che accumula un’esposizione rilevante verso fornitori, appaltatori o altri partner commerciali e, mentre i creditori iniziano a richiedere il pagamento, costituisce una nuova società attraverso la quale viene proseguita l’attività. La vecchia società rimane formalmente debitrice, ma progressivamente perde clienti, contratti, attrezzature, dipendenti, disponibilità finanziarie o altri elementi che prima ne costituivano il valore economico.

Per il creditore sarebbe però rischioso fermarsi alla constatazione che la nuova società ha gli stessi soci, lo stesso amministratore, la stessa sede o svolge la medesima attività. La semplice somiglianza tra le due società non determina automaticamente il trasferimento dei debiti. Occorre ricostruire ciò che è realmente accaduto e verificare se vi sia stata una cessione d’azienda o di ramo d’azienda, un conferimento, un affitto d’azienda, il trasferimento di singoli beni oppure una serie coordinata di operazioni attraverso le quali l’attività economicamente produttiva sia passata dal vecchio al nuovo soggetto.

Questa distinzione assume particolare rilievo quando il credito deriva da grandi forniture industriali, appalti, subappalti o contratti commerciali complessi. Se l’esposizione è di centinaia di migliaia di euro o raggiunge importi milionari, iniziare un’esecuzione esclusivamente sulla base della situazione formale della società debitrice può non essere sufficiente: prima o parallelamente all’azione giudiziaria può essere necessario ricostruire la destinazione degli asset che garantivano il credito.

Un passaggio centrale è rappresentato dall’art. 2560 c.c. in materia di debiti relativi all’azienda ceduta. L’alienante non è liberato dai debiti anteriori inerenti all’esercizio dell’azienda senza il consenso dei creditori; nel trasferimento di un’azienda commerciale, inoltre, il cessionario risponde dei debiti anteriori quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, tra i quali assume specifico rilievo la loro risultanza dai libri contabili obbligatori. La costituzione della nuova società e l’eventuale trasferimento dell’azienda sono quindi fenomeni da tenere distinti: è la concreta operazione realizzata tra i due soggetti che deve essere qualificata giuridicamente.

Per questa ragione, quando ci troviamo davanti a una società che sembra essere stata progressivamente svuotata mentre una nuova impresa ne continua l’attività, confrontiamo visure e assetti societari, contratti, fatture, rapporti commerciali e operazioni patrimoniali. La coincidenza di sede, soci, amministratori, clienti o attività può assumere valore nel quadro complessivo, ma deve essere letta insieme agli atti attraverso i quali beni e rapporti economicamente rilevanti sono eventualmente passati da una società all’altra.

Trasferire l’attività non significa cancellare il credito della vecchia società

Quando un’impresa creditrice scopre che la società con cui aveva stipulato il contratto è ormai priva di una parte rilevante dei propri beni, mentre l’attività continua attraverso un altro soggetto, occorre distinguere tre questioni: l’esistenza del credito, la possibilità di ottenere un titolo esecutivo e la concreta possibilità di soddisfarlo sul patrimonio disponibile. Un credito può essere pienamente documentato e consentire di ottenere un decreto ingiuntivo o una sentenza favorevole, ma ciò non garantisce che l’esecuzione contro la società originaria produca un incasso se il patrimonio è stato nel frattempo depauperato.

È quindi necessario ricostruire temporalmente le operazioni. Assume rilievo sapere quando il credito è sorto, quando è diventato esigibile, quando sono iniziate le richieste di pagamento e in quale momento siano stati costituiti il nuovo soggetto e realizzati i trasferimenti patrimoniali. Devono poi essere individuati i beni coinvolti: azienda o ramo d’azienda, immobili, partecipazioni societarie, macchinari, crediti verso clienti, disponibilità finanziarie, marchi, contratti e altri asset capaci di incidere sulla consistenza patrimoniale della debitrice.

Quando vi è stata una vera cessione d’azienda, la posizione del creditore deve essere valutata anche alla luce della disciplina specifica dei debiti aziendali. Quando invece sono stati compiuti atti di disposizione che hanno reso più difficile il soddisfacimento del credito, può assumere rilievo l’azione revocatoria. Non ogni trasferimento alla nuova società è però illecito o revocabile: devono essere verificati nel caso concreto i presupposti richiesti dall’art. 2901 c.c., compreso il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore e l’elemento soggettivo richiesto dalla legge in relazione alle caratteristiche e al momento dell’atto.

In presenza di un’operazione più articolata, può accadere che non sia stata trasferita formalmente l’intera azienda, ma che siano progressivamente confluiti nella nuova società i suoi elementi economicamente più importanti. Anche in questo scenario non è corretto concludere automaticamente che la nuova società debba rispondere dei debiti della vecchia. Occorre stabilire la natura giuridica delle singole operazioni e verificare quali rimedi possano essere esercitati dal creditore. È proprio questa ricostruzione che distingue il semplice recupero di un credito tra aziende da una controversia nella quale il vero problema è impedire che il titolo esecutivo arrivi quando il patrimonio utile è ormai fuori dalla disponibilità della debitrice.

Come ricostruire il patrimonio e scegliere le azioni realmente utili per recuperare il credito

Quando la vecchia società presenta ormai un patrimonio insufficiente, noi riteniamo necessario evitare iniziative esecutive avviate senza avere prima verificato dove si trovino gli asset economicamente rilevanti. Per crediti di importo elevato, la strategia deve essere costruita mettendo in relazione la documentazione del credito con la situazione patrimoniale della debitrice e con i trasferimenti intervenuti nel periodo in cui l’esposizione si è formata o è rimasta insoluta. Contratti, ordini, fatture, riconoscimenti del debito e contestazioni servono a definire la posizione creditoria; visure societarie, atti relativi all’azienda e agli immobili, partecipazioni, rapporti con altre società e ulteriori elementi patrimoniali consentono invece di comprendere dove possa essere concretamente indirizzata la tutela.

Se la società possiede ancora beni utilmente aggredibili, ottenuto un titolo esecutivo possono essere valutati il pignoramento dei conti correnti, dei crediti vantati verso clienti o altri terzi, degli immobili, delle partecipazioni societarie e degli altri beni o diritti suscettibili di esecuzione. La ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dall’art. 492-bis c.p.c., quando ne ricorrono le condizioni, può contribuire all’individuazione di rapporti e cespiti sui quali indirizzare l’esecuzione. Il punto, però, rimane la concreta utilità economica dell’iniziativa: ottenere un titolo contro una società ormai priva di patrimonio non equivale a recuperare il credito.

Se emergono trasferimenti sospetti, l’analisi deve estendersi alla nuova società e alle operazioni compiute dalla debitrice. Una cessione d’azienda, il trasferimento di immobili, lo spostamento di disponibilità finanziarie o altre operazioni patrimoniali non sono automaticamente illeciti soltanto perché avvenuti in presenza di debiti. Quando però un atto di disposizione ha compromesso la garanzia patrimoniale del creditore, occorre verificare se ricorrano i presupposti per reagire giudizialmente. È il problema che si presenta, ad esempio, quando il debitore trasferisce l’azienda prima del pignoramento o quando viene realizzata una cessione d’azienda che pregiudica le ragioni dei creditori.

L’azione revocatoria ordinaria prevista dall’art. 2901 c.c., quando ne sussistono tutti i presupposti, può consentire al creditore di ottenere l’inefficacia dell’atto nei propri confronti e di conservare la possibilità di soddisfarsi sul bene oggetto dell’atto pregiudizievole. La revocatoria non annulla indistintamente il trasferimento e non determina automaticamente il pagamento del credito: costituisce uno strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, che deve poi essere coordinato con la successiva tutela esecutiva.

La rapidità della ricostruzione può assumere particolare importanza quando vi sono più creditori o segnali di una situazione di insolvenza. In questi casi dobbiamo verificare anche l’eventuale presenza di una procedura regolata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, perché l’apertura di una procedura può incidere sulle modalità con cui il credito deve essere fatto valere e sulla possibilità di proseguire o iniziare determinate azioni individuali. Per questo, soprattutto nel recupero di crediti superiori a 500.000 euro o di importo ancora maggiore, la valutazione patrimoniale non dovrebbe essere considerata una fase accessoria successiva al giudizio, ma una componente della strategia sin dall’inizio.

Un caso seguito dallo Studio: attività trasferita alla nuova società mentre la vecchia rimaneva indebitata

In un caso seguito dallo Studio, che descriviamo con nomi e dettagli modificati per tutelare la riservatezza del rapporto professionale, una società fornitrice vantava un credito commerciale di importo rilevante nei confronti di un’impresa che aveva progressivamente ridotto la propria operatività. Nel frattempo era comparsa una nuova società riconducibile allo stesso contesto imprenditoriale, attraverso la quale proseguiva una parte dell’attività precedentemente svolta dalla debitrice.

Il problema non poteva essere affrontato limitandosi a richiedere un decreto ingiuntivo contro la società originaria. Abbiamo quindi ricostruito il rapporto commerciale, la formazione del credito e la sequenza delle operazioni societarie e patrimoniali, verificando quali elementi dell’attività fossero rimasti nella vecchia società e quali fossero passati al nuovo soggetto. L’elemento decisivo è stato distinguere la responsabilità derivante dal credito originario dalle conseguenze giuridiche delle successive operazioni patrimoniali, così da individuare le iniziative concretamente utilizzabili senza presumere che la nuova società fosse automaticamente responsabile di tutti i debiti precedenti.

La strategia è stata quindi indirizzata contemporaneamente alla tutela del credito e alla conservazione delle possibilità di soddisfacimento, evitando di concentrare l’intervento su un’esecuzione potenzialmente infruttuosa contro una società ormai fortemente depauperata. Il caso mostra perché, quando un’impresa continua sostanzialmente l’attività attraverso una nuova società, la ricostruzione dei trasferimenti e del patrimonio può incidere tanto quanto l’accertamento del credito sulla scelta delle azioni da intraprendere.

FAQ sulla nuova società che prosegue l’attività lasciando i debiti nella vecchia

La nuova società risponde automaticamente dei debiti della vecchia?
No. La presenza degli stessi soci o amministratori, della stessa sede o della medesima attività non determina automaticamente la responsabilità della nuova società. Occorre verificare che cosa sia effettivamente avvenuto tra le due imprese. Se vi è stato un trasferimento d’azienda, possono assumere rilievo le regole dell’art. 2560 c.c.; se invece sono stati trasferiti singoli beni o compiuti altri atti di disposizione, devono essere valutati gli specifici strumenti di tutela disponibili per il creditore.

Cosa può fare il creditore se la vecchia società è stata svuotata?
La prima esigenza è ricostruire il patrimonio della debitrice e i trasferimenti effettuati. Se esistono ancora conti correnti, crediti verso terzi, immobili, partecipazioni o altri beni aggredibili, l’esecuzione può essere indirizzata verso tali cespiti. Se invece determinati beni sono stati trasferiti pregiudicando le ragioni del creditore, occorre verificare se sussistano i presupposti per un’azione revocatoria o per altre iniziative previste dall’ordinamento.

Si possono pignorare direttamente i beni della nuova società?
Non per il solo fatto che la nuova impresa prosegua la stessa attività. Per agire esecutivamente contro il nuovo soggetto occorre individuare un titolo e un fondamento giuridico che consentano di far valere nei suoi confronti la relativa obbligazione. Diversa è l’ipotesi in cui il creditore ottenga l’inefficacia nei propri confronti di uno specifico atto dispositivo e possa quindi procedere sul bene secondo le regole applicabili al caso concreto.

La cessione dell’azienda impedisce di recuperare il credito?
Non necessariamente. La cessione deve essere esaminata alla luce dell’art. 2560 c.c. e delle caratteristiche dell’operazione. Devono essere verificati, tra gli altri aspetti, la posizione dell’alienante, gli eventuali presupposti della responsabilità dell’acquirente per i debiti aziendali e la possibilità che l’operazione abbia pregiudicato la garanzia patrimoniale del creditore.

Conviene ottenere subito un decreto ingiuntivo contro la vecchia società?
Dipende dalla situazione concreta. Ottenere rapidamente un titolo può essere necessario, ma per un credito economicamente rilevante è opportuno valutare parallelamente la solvibilità della società e la consistenza del patrimonio aggredibile. Quando emergono trasferimenti di beni o dell’attività, concentrare ogni iniziativa esclusivamente sul titolo contro la vecchia società può non essere sufficiente a tutelare efficacemente il creditore.

Società debitrice che trasferisce l’attività a una nuova azienda: richiedi una valutazione

Se vantate un credito di importo rilevante verso una società che ha trasferito beni, azienda, clienti o attività a un nuovo soggetto, è opportuno esaminare tempestivamente il credito, le operazioni societarie intervenute e il patrimonio concretamente aggredibile. La presenza di una nuova società non significa automaticamente che i vecchi debiti possano essere fatti valere nei suoi confronti, ma neppure che il creditore debba limitarsi ad agire contro una società rimasta priva di beni.

Lo Studio Legale Calvello assiste imprese e creditori nella valutazione di operazioni patrimoniali che possono incidere sul recupero di crediti di grande importo, individuando le iniziative giudiziali, esecutive o conservative concretamente applicabili. Potete richiedere una valutazione del vostro caso descrivendo il credito, il suo importo, la società debitrice e gli eventuali trasferimenti alla nuova impresa. Esamineremo la richiesta per verificare quali approfondimenti siano necessari e se vi siano i presupposti per intervenire.

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