Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Quando un gestore, una banca o un intermediario effettua operazioni finanziarie che il cliente sostiene di non avere autorizzato, la perdita registrata dal portafoglio non basta, da sola, a dimostrare una responsabilità risarcitoria. Occorre anzitutto ricostruire quale servizio di investimento fosse stato affidato all’intermediario, quali poteri gli fossero stati conferiti e se le singole operazioni rientrassero effettivamente nel mandato. La distinzione è decisiva: nella gestione di portafogli il gestore dispone normalmente di un margine di autonomia previsto dal contratto, mentre in altri rapporti l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari presuppone uno specifico ordine del cliente.
Quando emergono operazioni estranee ai poteri conferiti, violazioni dei limiti di investimento, acquisti incompatibili con il mandato o movimentazioni del portafoglio prive di una valida giustificazione contrattuale, può porsi un problema di responsabilità della banca o dell’intermediario. Nei patrimoni di grande valore le conseguenze possono essere particolarmente rilevanti: una serie di operazioni su azioni, obbligazioni, certificates, derivati o altri strumenti complessi può produrre perdite di centinaia di migliaia di euro o, nei portafogli maggiori, un danno milionario. In questi casi noi riteniamo necessario partire dai documenti, ricostruire ogni operazione contestata e distinguere la perdita dovuta all’andamento dei mercati dal pregiudizio eventualmente riconducibile alla condotta dell’intermediario.
Quando un’operazione del gestore può essere considerata non autorizzata
Parlare genericamente di “operazioni non autorizzate” può essere fuorviante. Il primo documento da esaminare è il contratto che disciplina il rapporto con l’intermediario. Se il cliente ha affidato una vera gestione patrimoniale, il gestore può compiere operazioni senza chiedere ogni volta una preventiva conferma, purché agisca entro i limiti del mandato ricevuto e nel rispetto delle regole applicabili al servizio prestato. Diventa quindi necessario verificare la strategia concordata, il profilo di rischio, le categorie di strumenti ammesse, gli eventuali limiti alla concentrazione, gli obiettivi di investimento e le specifiche restrizioni impartite dal cliente.
Il problema si pone, ad esempio, quando un patrimonio destinato a una gestione prudente viene esposto in misura rilevante a strumenti speculativi, quando vengono acquistati prodotti esclusi dal mandato oppure quando il gestore supera limiti espressamente concordati. Lo stesso vale se vengono effettuate operazioni su strumenti complessi o particolarmente rischiosi in contrasto con le caratteristiche della gestione affidata. In situazioni di questo tipo non basta constatare che il portafoglio ha perso valore: occorre confrontare concretamente ciò che il gestore poteva fare con ciò che ha effettivamente fatto.
Diversa è l’ipotesi nella quale il rapporto richieda un ordine del cliente per l’esecuzione dell’operazione. Se nell’estratto del deposito titoli compaiono acquisti o vendite che l’investitore dichiara di non avere mai disposto, assumono rilievo gli ordini di investimento, le registrazioni delle comunicazioni, la documentazione contrattuale e le rendicontazioni. Una contestazione seria non dovrebbe quindi fermarsi all’affermazione “non ho autorizzato quell’investimento”, ma ricostruire come l’ordine risulterebbe impartito, quando sarebbe stato acquisito, attraverso quale canale e quale documentazione sia disponibile per provarlo.
Questa distinzione diventa ancora più importante quando le somme coinvolte sono elevate. Un cliente che scopre operazioni per 100.000, 500.000 euro o importi superiori deve evitare di valutare isolatamente il singolo movimento. Può essere necessario ricostruire l’intera sequenza delle operazioni per comprendere se si tratti di un episodio circoscritto oppure di una gestione sistematicamente difforme dalle istruzioni ricevute. Quando il problema riguarda più in generale perdite rilevanti del patrimonio, abbiamo approfondito anche i criteri per valutare la responsabilità del gestore in una gestione patrimoniale con perdite elevate e le conseguenze di una gestione patrimoniale troppo rischiosa rispetto al mandato.
Dal singolo ordine al portafoglio: come ricostruire la condotta del gestore
La verifica diventa più complessa quando le operazioni contestate sono numerose. Un portafoglio può essere stato modificato progressivamente attraverso acquisti e vendite che, considerati separatamente, non mostrano immediatamente l’effetto complessivo della gestione. È quindi necessario ricostruire cronologicamente le movimentazioni, confrontarle con il mandato e osservare come siano cambiati nel tempo il livello di rischio, la concentrazione, la liquidità e l’esposizione a determinate categorie di strumenti finanziari.
Un esempio ricorrente è quello di un investitore con un patrimonio consistente che abbia indicato obiettivi prevalentemente conservativi e si ritrovi, dopo una successione di operazioni, con una parte rilevante del capitale concentrata in azioni, obbligazioni subordinate, titoli illiquidi, certificates o derivati. La presenza di questi strumenti non dimostra automaticamente un illecito. Occorre verificare se fossero compatibili con il mandato, con il servizio concretamente prestato e con il profilo del cliente, considerando la sua esperienza finanziaria, la capacità di sostenere perdite, la tolleranza al rischio e gli obiettivi dichiarati.
Particolare attenzione merita anche l’eccessiva movimentazione del portafoglio. Un numero elevato di acquisti e vendite non costituisce, di per sé, prova di cattiva gestione. Può però diventare un elemento rilevante quando la frequenza delle operazioni non trova una ragione economica coerente con la strategia affidata, produce costi e commissioni considerevoli oppure espone ripetutamente il capitale a rischi incompatibili con il mandato. In questo caso l’analisi deve mettere in relazione frequenza delle operazioni, dimensione del patrimonio, costi sostenuti, risultati ottenuti e utilità delle scelte effettuate per il cliente.
La stessa cautela è necessaria quando si contesta una concentrazione eccessiva. Un portafoglio concentrato non è automaticamente illecito, ma può assumere rilievo se la concentrazione contrasta con il profilo dell’investitore, con gli obiettivi concordati o con le caratteristiche della gestione. Il tema è particolarmente delicato quando una parte molto consistente del patrimonio viene esposta a un unico emittente o a strumenti caratterizzati da rischi analoghi. Sul punto abbiamo esaminato specificamente il caso della eccessiva concentrazione del patrimonio in un unico investimento.
Per questo, davanti a perdite importanti, noi esaminiamo il rapporto finanziario nel suo sviluppo effettivo e non soltanto il risultato finale. Il contratto di gestione, gli eventuali ordini, il questionario di profilatura, gli estratti del deposito titoli, le rendicontazioni periodiche, le comunicazioni con l’intermediario e la documentazione relativa ai singoli prodotti permettono di ricostruire ciò che è accaduto. Solo dopo questa ricostruzione è possibile valutare se vi siano state operazioni realmente estranee ai poteri del gestore e, soprattutto, se tali condotte abbiano causato un danno economicamente individuabile, distinto dalla normale perdita derivante dal rischio di mercato.
Responsabilità del gestore e risarcimento: quali elementi occorre provare
Una volta individuate operazioni estranee al mandato o prive della necessaria autorizzazione, occorre stabilire se la condotta possa essere imputata alla banca, all’intermediario o al gestore e quale danno ne sia effettivamente derivato. La presenza di un’operazione irregolare non consente infatti di identificare automaticamente il risarcimento con l’intera perdita registrata dal portafoglio. È necessario ricostruire il nesso causale tra la condotta contestata e il pregiudizio economico, distinguendo ciò che deriva dall’operazione non autorizzata da ciò che sarebbe comunque riconducibile all’andamento del mercato o ad altre operazioni legittimamente effettuate.
La documentazione assume quindi un peso centrale. Il contratto relativo al servizio di investimento permette di stabilire l’estensione dei poteri conferiti; gli eventuali ordini consentono di verificare quali operazioni siano state effettivamente disposte dal cliente; le registrazioni delle comunicazioni possono assumere rilievo quando l’intermediario sostiene che l’ordine sia stato impartito a distanza. Questionari di profilatura, rendicontazioni periodiche, estratti del deposito titoli, prospetti dei costi e documentazione relativa ai prodotti acquistati permettono poi di ricostruire il rapporto nel suo complesso.
Quando le contestazioni riguardano una gestione patrimoniale, l’analisi non si esaurisce nella ricerca dell’autorizzazione relativa alla singola operazione. Occorre confrontare l’attività concretamente svolta con il mandato affidato e verificare se il gestore abbia rispettato i limiti concordati e le caratteristiche della gestione. Se, ad esempio, un mandato con una determinata impostazione viene progressivamente trasformato attraverso operazioni speculative o mediante una rilevante esposizione a strumenti complessi, il problema può riguardare la conformità dell’intera gestione e non soltanto uno specifico acquisto.
Può assumere rilievo anche il profilo dell’investitore. La valutazione cambia a seconda che si tratti di un cliente con esperienza finanziaria e alta tolleranza al rischio oppure di un investitore con obiettivi conservativi e limitata capacità di sostenere perdite. Quando le operazioni contestate hanno modificato in modo sostanziale il rischio del patrimonio, occorre verificare anche la coerenza della gestione con le caratteristiche del cliente e con il servizio concretamente prestato. Il tema si collega, nei casi pertinenti, alla responsabilità per investimenti non adeguati al profilo di rischio e agli obblighi che devono essere valutati in relazione alla specifica tipologia di servizio.
La quantificazione del danno richiede un passaggio ulteriore. Se un titolo acquistato senza valida autorizzazione ha prodotto una perdita, occorre verificare quale sarebbe stata la situazione patrimoniale del cliente in assenza della condotta contestata. Nei rapporti più articolati può essere necessario ricostruire scenari alternativi concretamente attendibili e analizzare l’evoluzione del portafoglio. A seconda delle circostanze possono venire in considerazione il danno emergente, il lucro cessante o, quando ne ricorrano effettivamente i presupposti, una perdita di chance; queste categorie non possono però essere sommate o applicate automaticamente.
Per patrimoni di importo elevato questa ricostruzione può richiedere anche un’analisi tecnica delle singole operazioni, dei flussi finanziari, dei costi e dell’andamento degli strumenti acquistati. L’obiettivo è determinare quale parte della perdita sia concretamente riconducibile alla condotta contestata e quindi quale possa essere il congruo risarcimento eventualmente richiesto. È opportuno valutare tempestivamente anche prescrizione, decadenza e ogni altro termine applicabile al caso concreto, evitando che il trascorrere del tempo comprometta possibilità di tutela che avrebbero potuto essere esercitate.
Operazioni non autorizzate su un patrimonio di elevato valore: un caso affrontato dallo Studio
In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo modificando nomi e alcuni elementi identificativi per tutelare la riservatezza del rapporto professionale, un imprenditore che chiameremo Marco aveva affidato a un intermediario la gestione di un patrimonio finanziario accumulato nel corso di molti anni e destinato anche al futuro passaggio ai figli. Dopo una fase iniziale regolare, il portafoglio era stato interessato da numerose operazioni e da un aumento dell’esposizione verso strumenti più rischiosi. A seguito di perdite rilevanti, il cliente riteneva che diverse operazioni non corrispondessero alle indicazioni impartite e alla configurazione originaria della gestione.
Abbiamo ricostruito il rapporto partendo dal mandato, dalla profilatura, dalle rendicontazioni e dalla sequenza cronologica degli acquisti e delle vendite. L’elemento decisivo non era la perdita considerata isolatamente, ma il confronto tra i poteri attribuiti al gestore e le operazioni concretamente effettuate. L’esame documentale ha consentito di individuare le movimentazioni sulle quali concentrare la contestazione e di separarle dalle perdite riconducibili alla normale esposizione ai mercati finanziari.
Su questa base è stato possibile formulare una contestazione circostanziata e avviare il confronto con l’intermediario sulla responsabilità e sul danno economicamente riconducibile alle operazioni contestate. Il caso mostra perché, soprattutto quando il patrimonio coinvolto è elevato, non sia sufficiente partire dalla percentuale complessiva di perdita: occorre ricostruire mandato, operazioni, autorizzazioni e conseguenze economiche di ciascuna condotta rilevante. Ogni situazione presenta caratteristiche proprie e l’esito ottenuto in un caso non consente naturalmente di prevedere quello di controversie differenti.
Domande frequenti sulle operazioni finanziarie non autorizzate
Il gestore deve chiedere la mia autorizzazione prima di ogni operazione?
Non necessariamente. Se è stato sottoscritto un contratto di gestione di portafogli, il gestore dispone dell’autonomia prevista dal mandato e non deve normalmente ottenere il consenso del cliente per ogni singolo acquisto o vendita. Deve però operare entro i limiti conferiti e nel rispetto delle caratteristiche della gestione. Se invece il servizio prestato richiede uno specifico ordine del cliente, occorre verificare se l’operazione contestata sia stata effettivamente disposta e attraverso quale modalità.
Come posso dimostrare che non avevo autorizzato un investimento?
La verifica deve partire dalla documentazione relativa al rapporto: contratto, mandato, ordini di investimento, registrazioni delle comunicazioni, estratti del deposito titoli e rendicontazioni. Nei rapporti di gestione occorre verificare soprattutto se l’operazione rientrasse nei poteri attribuiti al gestore. La prova va quindi valutata in relazione alla concreta struttura del rapporto e alle modalità con cui l’operazione è stata eseguita.
Se il gestore ha effettuato operazioni non autorizzate posso recuperare tutta la perdita?
Non automaticamente. Anche quando viene accertata una condotta irregolare, occorre dimostrare il nesso causale e quantificare il danno effettivamente riconducibile alle operazioni contestate. Una parte della perdita potrebbe dipendere dall’andamento dei mercati o da investimenti regolarmente effettuati. Per questo il danno risarcibile deve essere ricostruito sulla base delle caratteristiche del singolo caso.
Cosa accade se le operazioni erano formalmente consentite ma hanno reso il portafoglio molto più rischioso?
In questo caso la questione può riguardare il rispetto complessivo del mandato, del profilo dell’investitore e delle regole applicabili al servizio prestato. Una gestione formalmente autorizzata non consente al gestore di ignorare i limiti contrattuali o di modificare arbitrariamente le caratteristiche della strategia affidata. Occorre esaminare composizione del portafoglio, concentrazione, strumenti utilizzati, evoluzione del rischio e documentazione relativa al rapporto.
Quando conviene rivolgersi a un avvocato per contestare la gestione?
Quando emergono operazioni che il cliente non riconosce, investimenti apparentemente estranei al mandato, una modifica rilevante del rischio del portafoglio o perdite consistenti associate a movimentazioni anomale, è opportuno esaminare la documentazione senza attendere. Questo consente di verificare tempestivamente eventuali responsabilità e i termini applicabili, soprattutto quando il danno riguarda patrimoni finanziari di valore elevato.
Operazioni non autorizzate e perdite rilevanti: richiedi una valutazione del caso
Se il vostro patrimonio ha subito perdite rilevanti e ritenete che il gestore, la banca o l’intermediario abbia effettuato operazioni non autorizzate, estranee al mandato o incompatibili con i limiti della gestione, è necessario esaminare il rapporto prima di stabilire se esistano i presupposti per una richiesta di risarcimento.
Noi analizziamo il mandato, gli ordini di investimento, le rendicontazioni, la profilatura, le movimentazioni del portafoglio e la restante documentazione disponibile per verificare la condotta dell’intermediario, l’eventuale violazione degli obblighi applicabili, il nesso causale e il danno concretamente dimostrabile. Quando le somme coinvolte sono elevate, questa ricostruzione permette di individuare con precisione quali operazioni possano essere contestate e se vi siano i presupposti per richiedere un giusto e congruo risarcimento.
Per sottoporre la documentazione allo Studio Legale Calvello potete richiedere una valutazione del vostro caso compilando il modulo di contatto, indicando sinteticamente le operazioni contestate, l’entità della perdita e la tipologia di rapporto intrattenuto con la banca, il gestore o l’intermediario.




