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Gestione patrimoniale con perdite elevate: responsabilità del gestore

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Una gestione patrimoniale può subire perdite anche rilevanti senza che ciò comporti, di per sé, una responsabilità del gestore. Il punto cambia quando il patrimonio affidato viene esposto a rischi incompatibili con il mandato, con il profilo dell’investitore o con gli obiettivi concordati, oppure quando emergono violazioni degli obblighi informativi, concentrazioni anomale, operazioni non coerenti con la linea di gestione o costi non adeguatamente rappresentati.

Quando la perdita riguarda centinaia di migliaia di euro o una parte consistente di un patrimonio milionario, noi riteniamo necessario ricostruire la gestione nel suo complesso. Non basta confrontare il capitale iniziale con quello residuo: occorre verificare contratto e mandato, profilatura del cliente, composizione e variazioni del portafoglio, operazioni eseguite, rendicontazioni, costi, andamento degli strumenti finanziari e rapporto tra le eventuali violazioni e il danno effettivamente subito. È questa analisi che consente di stabilire se ci troviamo davanti alla normale materializzazione del rischio finanziario oppure a una gestione suscettibile di contestazione e di una richiesta di risarcimento.

Quando una perdita elevata può dipendere da una gestione patrimoniale non conforme al mandato

Nella gestione patrimoniale il cliente affida all’intermediario un potere di investimento che deve essere esercitato entro limiti determinati. La discrezionalità del gestore non equivale alla libertà di assumere qualsiasi rischio. Occorre rispettare il contenuto del contratto, la linea di gestione prescelta, gli obiettivi dell’investitore e i parametri che definiscono il rischio che il cliente può e intende sostenere.

Per questo una perdita elevata assume rilievo giuridico soprattutto quando è accompagnata da uno scostamento tra ciò che era stato concordato e ciò che è stato effettivamente realizzato. Un investitore con esigenze prevalentemente conservative, per esempio, non dovrebbe ritrovarsi con un portafoglio trasformato di fatto in una strategia fortemente speculativa senza che ciò trovi giustificazione nel mandato e nella corretta profilatura. Analogamente, può essere necessario approfondire una gestione caratterizzata da una quota sproporzionata di azioni, obbligazioni subordinate o illiquide, titoli non quotati, certificates, derivati o altri prodotti complessi rispetto alle caratteristiche del cliente.

Il confronto deve partire dal profilo di rischio dell’investitore, ma non può fermarsi alla semplice lettura del questionario MiFID. Vanno considerate le conoscenze ed esperienze finanziarie effettive, la situazione finanziaria, la capacità di sostenere perdite, la tolleranza al rischio, gli obiettivi di investimento e l’orizzonte temporale. Un questionario formalmente compilato non rende automaticamente coerente una gestione che, esaminata concretamente, esponga il cliente a rischi incompatibili con le informazioni raccolte.

Occorre poi distinguere la disciplina applicabile in base al servizio effettivamente prestato. Nel servizio di gestione di portafogli assume particolare rilievo la valutazione di adeguatezza, attraverso la quale l’intermediario deve rapportare le scelte di investimento alle caratteristiche del cliente. L’appropriatezza opera invece in ambiti differenti e non può essere utilizzata come sinonimo di adeguatezza. Questa distinzione diventa particolarmente importante quando si deve stabilire quali obblighi gravassero sull’intermediario e se siano stati correttamente adempiuti.

Un altro indice da esaminare è la concentrazione del portafoglio. La concentrazione, da sola, non prova una gestione illecita: può essere coerente con determinate strategie e con un investitore consapevole e disposto ad assumere rischi elevati. Diventa però problematica quando una parte rilevante del patrimonio viene esposta allo stesso emittente, settore, categoria di strumenti o fattore di rischio senza una ragione compatibile con il mandato e con il profilo del cliente. In presenza di perdite importanti, la ricostruzione deve quindi verificare se una diversa diversificazione fosse richiesta dalle caratteristiche della gestione e se l’eccessiva concentrazione abbia inciso concretamente sull’entità del danno.

Su questo aspetto abbiamo approfondito anche i casi di perdita del patrimonio per mancata diversificazione degli investimenti e quelli nei quali il portafoglio finanziario risulta troppo rischioso rispetto al profilo del cliente. Nelle gestioni patrimoniali di grande valore questi elementi devono essere letti insieme: una perdita di 100.000, 500.000 euro o superiore al milione può derivare dal mercato, ma può anche essere stata amplificata da una struttura del portafoglio non coerente con il rischio che il cliente aveva accettato.

Profilo di rischio, informazioni e operazioni del gestore: cosa verificare quando il patrimonio subisce forti perdite

Quando ci viene sottoposta una gestione patrimoniale con perdite elevate, uno degli errori da evitare è concentrare l’analisi esclusivamente sul risultato finale. Il rendimento negativo è il punto dal quale nasce il problema, non la prova della responsabilità. La verifica deve ricostruire come il portafoglio sia arrivato a quella perdita e quali decisioni siano state adottate durante la gestione.

La documentazione assume quindi un peso determinante. Contratto di gestione, eventuali modifiche della linea di investimento, questionari di profilatura, rendicontazioni periodiche, prospetti dei costi, composizione storica del portafoglio, operazioni effettuate e comunicazioni intercorse con banca, intermediario o consulente permettono di confrontare il mandato con la condotta concretamente tenuta. Nei patrimoni di valore elevato può essere utile ricostruire cronologicamente acquisti, vendite, esposizioni e variazioni del rischio, anziché limitarsi alla fotografia del portafoglio nel momento in cui il cliente si accorge della perdita.

Particolare attenzione richiedono i prodotti complessi o difficilmente liquidabili. Se nella gestione sono entrati certificates, derivati, obbligazioni subordinate, strumenti illiquidi o titoli non quotati, occorre verificare quale peso avessero sul patrimonio, quale rischio comportassero e se fossero coerenti con le caratteristiche dell’investitore. La presenza di questi strumenti non determina automaticamente una responsabilità, ma può rendere decisiva la verifica della qualità delle informazioni fornite e della loro effettiva compatibilità con la strategia concordata. Il problema è particolarmente evidente quando il cliente sostiene di avere affidato il patrimonio con finalità conservative e scopre, dopo perdite consistenti, una significativa esposizione a strumenti che comportavano possibilità di perdita del capitale non comprese o non coerenti con il mandato.

La stessa attenzione va riservata alle operazioni compiute durante il rapporto. Un’elevata movimentazione può essere giustificata dalla strategia adottata, ma deve essere valutata diversamente quando produce numerose commissioni senza un’utilità economica riconoscibile per il cliente. Se emergono operazioni apparentemente estranee al mandato, acquisti contestati come non autorizzati o una frequenza anomala delle negoziazioni, occorre esaminare deleghe, ordini, registrazioni disponibili e rendicontazioni. Nei casi specifici di operazioni non autorizzate effettuate dal gestore, l’accertamento documentale diventa spesso uno dei passaggi centrali della contestazione.

Vanno considerati anche i costi e gli eventuali conflitti di interesse. Commissioni di gestione, negoziazione e altri oneri possono incidere sensibilmente sui risultati quando il patrimonio viene movimentato con frequenza; allo stesso modo, l’utilizzo ricorrente di prodotti riconducibili allo stesso gruppo dell’intermediario richiede di verificare come siano stati gestiti gli interessi potenzialmente confliggenti e quali informazioni siano state fornite al cliente.

Se dall’esame emerge che la gestione era troppo rischiosa rispetto al mandato, la perdita resta comunque da ricostruire sul piano causale. Non è corretto identificare automaticamente il danno risarcibile con tutta la differenza tra capitale conferito e valore finale del portafoglio. Bisogna stabilire quale parte del pregiudizio sia effettivamente riconducibile alla condotta contestata, distinguendola dalle oscillazioni che si sarebbero potute verificare anche nell’ambito di una gestione corretta. Quando sono in gioco somme rilevanti, questa ricostruzione può richiedere un’analisi tecnica del portafoglio e di scenari alternativi coerenti con il mandato.

È proprio questa distinzione che consente di valutare seriamente una possibile richiesta di congruo risarcimento: non sulla base della sola insoddisfazione per il rendimento ottenuto, ma attraverso la prova delle violazioni, del nesso causale e del danno concretamente attribuibile alla gestione.

Responsabilità del gestore e risarcimento: quali violazioni devono essere provate

Quando l’analisi della gestione patrimoniale mostra uno scostamento rilevante rispetto al mandato, al profilo dell’investitore o agli obblighi gravanti sull’intermediario, occorre individuare con precisione la condotta contestabile. Una perdita elevata non basta: la richiesta risarcitoria deve poggiare su specifici inadempimenti e sul collegamento tra questi e il pregiudizio economico subito.

La responsabilità può riguardare, a seconda del rapporto concretamente instaurato, la banca, la società di gestione o altro intermediario che abbia assunto il servizio di gestione del portafoglio. Può entrare in gioco anche la condotta del consulente finanziario quando le informazioni, le raccomandazioni o l’attività svolta abbiano avuto un ruolo nelle scelte contestate. Per stabilire chi sia responsabile non è sufficiente individuare il soggetto con cui il cliente aveva abitualmente rapporti: occorre ricostruire quali servizi siano stati effettivamente prestati, da chi e sulla base di quali obblighi.

Tra le situazioni che richiedono maggiore attenzione rientrano una gestione incompatibile con la linea concordata, l’assunzione di rischi eccessivi rispetto al profilo del cliente, la concentrazione anomala del patrimonio, l’impiego rilevante di strumenti complessi o illiquidi non coerenti con gli obiettivi di investimento, l’insufficienza delle informazioni fornite, le operazioni estranee ai limiti del mandato e un’eccessiva movimentazione del portafoglio capace di generare costi rilevanti senza una corrispondente giustificazione economica. Nei casi in cui il problema riguardi specificamente la profilatura, assume rilievo anche la verifica degli investimenti non adeguati al profilo di rischio e della possibile responsabilità della banca.

La prova si costruisce soprattutto attraverso la documentazione. Il contratto di gestione consente di individuare i limiti dell’incarico; il questionario MiFID permette di verificare le informazioni raccolte sul cliente; le rendicontazioni mostrano come sia cambiata nel tempo la composizione del patrimonio; gli ordini, le registrazioni e la documentazione relativa agli strumenti acquistati possono chiarire quali operazioni siano state effettuate e con quale esposizione al rischio. Anche le comunicazioni tra cliente, gestore e consulente possono assumere rilievo quando consentono di ricostruire gli obiettivi dichiarati, le informazioni ricevute o eventuali contestazioni già formulate durante il rapporto.

In presenza di prodotti particolarmente complessi, la verifica degli obblighi informativi non consiste nel controllare soltanto se il cliente abbia firmato determinati documenti. Occorre valutare quali informazioni siano state effettivamente messe a disposizione e se consentissero di comprendere natura, funzionamento e rischi dell’investimento. Abbiamo affrontato specificamente questo profilo nell’approfondimento sulla violazione degli obblighi informativi negli investimenti finanziari.

Accertato un possibile inadempimento, rimane da determinare il danno. In una gestione patrimoniale che abbia perso 100.000, 500.000 euro o somme milionarie, la cifra contabilmente perduta non coincide necessariamente con quella risarcibile. È necessario ricostruire quale sarebbe stata, secondo criteri giuridicamente e tecnicamente sostenibili, la situazione patrimoniale in assenza della condotta contestata e verificare l’incidenza dell’andamento dei mercati, delle caratteristiche degli strumenti e delle scelte che sarebbero risultate coerenti con il mandato.

A seconda del caso possono assumere rilievo il danno emergente, il mancato guadagno o altri profili di pregiudizio, ma queste categorie non possono essere sommate automaticamente. Devono essere provate e rapportate alla specifica violazione. Nei contenziosi di maggiore valore può quindi rendersi necessaria una valutazione tecnica finanziaria che affianchi l’analisi giuridica, soprattutto quando il portafoglio comprende numerosi strumenti e la perdita si è formata attraverso una successione di operazioni.

È opportuno esaminare tempestivamente anche i termini applicabili. Prescrizione e altre eventuali preclusioni dipendono dalla natura dell’azione e dalle circostanze del rapporto; attendere può rendere più difficile la tutela. Quando la perdita è già emersa, conservare integralmente la documentazione e ricostruire il rapporto permette di valutare se esistano i presupposti per una contestazione stragiudiziale o per un’azione giudiziaria diretta a ottenere il giusto risarcimento del danno effettivamente riconducibile alla condotta dell’intermediario.

Un patrimonio di elevato valore esposto a rischi superiori a quelli concordati

In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo con nomi e dettagli modificati per tutelare la riservatezza del cliente, un imprenditore aveva affidato alla banca un patrimonio finanziario di valore superiore al milione di euro, accumulato nel corso dell’attività professionale e destinato anche alla futura sistemazione patrimoniale dei figli. L’obiettivo dichiarato era preservare una parte consistente del capitale, accettando una componente di rischio limitata. Dopo un periodo di forti perdite, il cliente si è rivolto a noi per comprendere se il risultato dipendesse esclusivamente dall’andamento dei mercati.

Abbiamo ricostruito la gestione partendo dal mandato, dalla profilatura e dalle rendicontazioni periodiche, confrontandoli con la composizione effettiva del portafoglio. L’elemento centrale non era la perdita considerata isolatamente, ma la progressiva esposizione di una quota rilevante del patrimonio a strumenti con caratteristiche di rischio superiori rispetto alla linea che risultava concordata. L’esame delle operazioni e della documentazione ha consentito di individuare le specifiche criticità e di distinguere la componente della perdita collegata all’andamento del mercato da quella che poteva essere ricondotta alle condotte contestate.

Sulla base di questa ricostruzione abbiamo formulato una contestazione documentata nei confronti dell’intermediario e avviato il confronto per la definizione della posizione economica del cliente. La controversia è stata definita attraverso un accordo risarcitorio ritenuto congruo dal cliente rispetto alle circostanze del caso. Quel risultato dipendeva dalla documentazione e dalle caratteristiche di quella specifica gestione e non implica che una perdita analoga produca necessariamente gli stessi presupposti o il medesimo esito.

Domande frequenti sulla gestione patrimoniale con perdite elevate

Una perdita elevata della gestione patrimoniale dà automaticamente diritto al risarcimento?

No. Anche una perdita di centinaia di migliaia di euro può dipendere dal normale rischio degli investimenti e dall’andamento dei mercati. Per chiedere un risarcimento occorre individuare una condotta contestabile del gestore o dell’intermediario e dimostrare il collegamento causale con il danno. Possono assumere rilievo, per esempio, il mancato rispetto del mandato, un livello di rischio incompatibile con il profilo del cliente, carenze informative, concentrazioni ingiustificate o operazioni non coerenti con la gestione concordata.

Come si verifica se il gestore ha assunto rischi superiori a quelli concordati?

Occorre confrontare il contratto e la linea di gestione con la profilatura MiFID e con la composizione effettiva del portafoglio nel tempo. Devono essere esaminate anche le singole operazioni, il peso degli strumenti più rischiosi, le rendicontazioni e le eventuali variazioni della strategia. Il dato decisivo non è la denominazione formale della gestione, ma il rischio al quale il patrimonio è stato concretamente esposto.

È possibile contestare una gestione patrimoniale anche se il cliente ha firmato il questionario MiFID?

Sì, quando ne ricorrono i presupposti. La firma del questionario non esclude automaticamente una responsabilità. È necessario verificare se la profilatura rappresentasse correttamente conoscenze ed esperienza finanziaria, situazione finanziaria, capacità di sostenere perdite, tolleranza al rischio e obiettivi del cliente e se la gestione concretamente realizzata fosse adeguata rispetto a tali elementi.

Come viene calcolato il danno se il portafoglio ha perso una somma molto elevata?

Non è corretto assumere automaticamente come danno risarcibile l’intera perdita registrata dal portafoglio. Occorre individuare il pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta contestata, distinguendolo dalle perdite derivanti dal rischio che il cliente avrebbe comunque legittimamente sopportato. Nei patrimoni complessi o di grande valore può essere necessaria una ricostruzione tecnica dell’andamento della gestione e di scenari alternativi coerenti con il mandato.

Quali documenti servono per valutare una possibile responsabilità del gestore?

Sono particolarmente utili il contratto di gestione e le sue eventuali modifiche, i questionari MiFID, le rendicontazioni periodiche, la composizione storica del portafoglio, la documentazione relativa agli strumenti finanziari, i prospetti di costi e commissioni e le comunicazioni intercorse con banca, intermediario o consulente. La documentazione disponibile consente di ricostruire ciò che era stato concordato e confrontarlo con la gestione effettivamente eseguita.

Gestione patrimoniale con perdite rilevanti: richiedi una valutazione del caso

Se una gestione patrimoniale ha prodotto una perdita di 100.000, 500.000 euro, superiore al milione o comunque rilevante rispetto al patrimonio affidato, il dato economico da solo non permette di stabilire se esista una responsabilità del gestore. Occorre esaminare il mandato, il profilo di rischio, la composizione e l’evoluzione del portafoglio, le informazioni ricevute, le operazioni effettuate e la documentazione disponibile, per verificare se la perdita sia riconducibile al rischio degli investimenti oppure anche a specifiche violazioni dell’intermediario.

Lo Studio Legale Calvello esamina controversie bancarie e finanziarie nelle quali siano in gioco perdite patrimoniali rilevanti. Se ritieni che il patrimonio sia stato gestito con un livello di rischio incompatibile con quanto concordato o che vi siano altre anomalie nella gestione, puoi richiedere una valutazione del tuo caso compilando il modulo dello Studio Legale Calvello, descrivendo l’entità della perdita e le principali caratteristiche della gestione contestata.

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