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Privacy

GDPR-Privacy: come affrontare l’ispezione della Guardia di Finanza (ciclo di incontri)

L’idea del ciclo di incontri gratuiti “A Tu per Tu con i professionisti”, che si tiene presso il nostro Studio Legale in Abano Terme – Via Previtali n. 30, nasce con l’obiettivo di offrire informazioni, aggiornamenti e chiarimenti sulle tematiche giuridiche che interessano la quotidianità di tutti.

Gli incontri, di tipo divulgativo, vogliono trasmettere conoscenze e promuovere consapevolezza in argomenti che riguardano sia la vita lavorativa (ad es. privacy, contrattualistica, recupero crediti) che la vita privata (ad es. rapporti figli e genitori separati, alcoltest e guida in stato di ebbrezza).

Ogni incontro è diviso in due parti: nella prima, a cura dei relatori, viene analizzato il tema oggetto della serata. La seconda parte prevede, invece, una partecipazione attiva di tutti i presenti, creando un’occasione di confronto e scambio reciproco di idee con i relatori che si rendono disponibili a dialogare ed a rispondere alle eventuali domande/dubbi.

La tematica “Privacy: come affrontare l’ispezione della Guardia di Finanza”, trattata all’incontro inaugurale del 9 ottobre scorso, ha suscitato un numero di richieste di partecipazione oltre le aspettative che ci ha spinto a riproporla già per altri appuntamenti.

Intervengono con me all’incontro, l’Ing. Sandro Morassut di Regola Team il quale racconta la sua esperienza personale quale consulente informatico di un’azienda recentemente sottoposta ad un controllo GDPR-Privacy, l’Avv. Massimiliano Fabiani (Foro di Bologna) nonché l’Avv. Marco Martinoia (Studio Legale Calvello).

Procedura Civile

Principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.: mancata presa di posizione su fatti dedotti da parte avversa e poteri del giudice (Cass. civ. 7513/18)

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 27 marzo 2018, n. 7513

La Corte di cassazione, ritenendo l’ammissione, da parte della società assicuratrice, dell’an del risarcimento, in tutto equiparabile alla non contestazione, ha fatto proprio il principio sancito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23 gennaio 2002, secondo cui i fatti non contestati devono ritenersi certi dal giudice, “senza nessuna possibilità di andare in contrario avviso”.

Nel caso di specie, la Compagnia di Assicurazioni, costituendosi nel giudizio di primo grado, non negò che il reddito della vittima si fosse ridotto, ma dedusse solo che la differenza tra il reddito percepito dalla vittima prima del sinistro e quello percepito dopo non fosse “significativa e sostanziale”. La Compagnia di Assicurazioni, infatti, nella comparsa conclusionale, non dedusse affatto “il danno non c’è, ma se ci fosse sarebbe pari ad Euro x”; al contrario, si limitò ad affermare tout court che il danno dimostrato dall’attore andava liquidato misura indicata nella comparsa suddetta. Dunque la Compagnia, nella comparsa di risposta, non negò l’esistenza del danno patrimoniale (limitandosi a definirlo “non significativo”); ed in quella conclusionale espressamente l’ammise. In tal modo tenne una condotta concludente, incompatibile con la volontà di negare l’esistenza del danno, che perciò doveva ritenersi non contestata. Da notarsi che di diverso avviso era stata invece, la Corte d’appello, che in accogliendo del gravame proposto dalla Compagnia Assicurativa, rigettò la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, ritenendola non provata. A quel punto al danneggiato non retava che proporre ricorso per cassazione di cui, di seguito, proponiamo l’ordinanza integrale. (CC)

L’ORDINANZA (integrale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 548/2015 proposto da:

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURENTINA 3/S, presso lo studio dell’avvocato ANDREA COSTANZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SORDA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del suo procuratore speciale Dott. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.A., SABINA DOC SRL, INAIL (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 4150/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

Svolgimento del processo

  1. Nel 2005 P.C. convenne dinanzi al Tribunale di Frosinone la società Sabina DOC s.r.l., B.A., la società Zurich Insurance p.l.c. e l’Inail, esponendo che:

(-) il (OMISSIS) rimase ferito in conseguenza d’un sinistro stradale, avvenuto mentre era trasportato sul veicolo Iveco targato (OMISSIS), di proprietà della Sabina DOC s.r.l., condotto da B.A. ed assicurato contro i rischi della circolazione dalla società Zurich;

(-) essendo il sinistro avvenuto durante uno spostamento compiuto in occasione di lavoro, l’Inail gli aveva erogato una rendita, ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13;

(-) la Zurich gli aveva corrisposto somme inferiori al risarcimento dovutogli, avuto riguardo all’entità dei danni patiti.

Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti – ad eccezione dell’Inail, nei confronti del quale chiese una pronuncia di mero accertamento – al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro e non ancora risarciti.

  1. La Zurich si costituì eccependo l’esistenza d’un concorso di colpa della vittima.

L’Inail si costituì ammettendo la costituzione della rendita.

Gli altri convenuti restarono contumaci.

  1. Con sentenza n. 448 del 2012 il Tribunale di Frosinone accolse la domanda.

Con sentenza 18.6.2014 n. 4150 la Corte d’appello di Roma, accogliendo il gravame della Zurich, così provvide:

(-) rigettò la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, in tesi scaturito dalla riduzione del reddito lavorativo, ritenendola non provata;

(-) ritenne che il Tribunale, aumentando del 25% la misura standard del risarcimento del danno biologico, al fine di tenere conto della circostanza che la vittima avesse dovuto rinunciare, a causa dei postumi residuati all’infortunio, alla cura dell’orto e del vigneto cui era solito in precedenza attendere, avesse duplicato il risarcimento, e di conseguenza ridusse il risarcimento del danno biologico del 25%;

(-) ricalcolò il credito residuo dell’attore, previa rivalutazione degli acconti pagati dall’assicuratore.

  1. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.C., con ricorso fondato su undici motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la Zurich.

Motivi della decisione

  1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione dell’art. 345.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha rigettato in toto la sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nonostante la Zurich, nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, avesse abbandonato l’originaria contestazione formulata a tal riguardo nella comparsa di risposta, e contestato solo la misura di tale danno, non la sua esistenza.

La Zurich infatti – sostiene il ricorrente – nella comparsa conclusionale depositata nel primo grado di giudizio aveva ammesso che la vittima, a causa dell’infortunio, avesse perduto la speciale indennità che percepiva, come autotrasportatore, in occasione delle trasferte all’estero.

Di conseguenza – prosegue il ricorrente – la Corte d’appello ha violato l’art. 345 c.p.c., perchè ha preso in esame una eccezione che era stata abbandonata in primo grado dalla Zurich, e che, di conseguenza, nel grado d’appello si sarebbe dovuta ritenere inammissibile perchè nuova.

1.2. Il motivo è fondato.

Col proprio atto di citazione, P.C. aveva dedotto che, a causa dell’infortunio, il suo reddito mensile si era ridotto da 2.995,45 a 1.160 Euro mensili, ed aveva chiesto il risarcimento in misura corrispondente (così l’atto di citazione, pp. 9 e 10).

La Zurich, costituendosi nel giudizio di primo grado, non negò che il reddito della vittima si fosse ridotto, ma dedusse che la differenza tra il reddito percepito dalla vittima prima del sinistro e quello percepito dopo non fosse “significativa e sostanziale”; soggiunse comunque che nella stima del relativo danno si sarebbe dovuto tenere conto della “rendita notevole” che all’attore sarebbe stata erogata dall’Inail (così la comparsa di costituzione e risposta della Zurich in primo grado, p. 3).

Nella comparsa conclusionale, però, la Zurich dedusse: “il danno patrimoniale (da lucro cessante) richiesto in Euro 308.355,6 nell’atto introduttivo, è nettamente inferiore”.

Seguiva l’elenco dei redditi dichiarati dalla vittima negli anni dal 2001 al 2006, per come risultanti dalle dichiarazioni fiscali depositati agli atti, e da alcune buste-paga prodotte dall’attore.

Quindi, dopo avere discusso tali fonti di prova, la Zurich concluse affermando: “la differenza sta negli importi lordi percepiti dal P., che presentano una diminuzione di 700 Euro mensili (…). Riepilogando, all’attore spetta la somma di Euro 54.618,20 per danno patrimoniale”; ed aggiunse infine alcune considerazioni circa la necessità di detrarre dal risarcimento gli acconti già pagati dall’assicuratore del responsabile.

Vale la pena soggiungere che tali deduzioni non vennero svolte in via subordinata al rigetto dell’eccezione di inesistenza del danno. La Zurich, infatti, nella comparsa conclusionale, non dedusse affatto “il danno non c’è, ma se ci fosse sarebbe pari ad Euro “x”; al contrario, per quanto detto, si limitò ad affermare tout court che il danno dimostrato dall’attore andava liquidato nella misura indicata nella comparsa suddetta.

Dunque la Zurich, nella comparsa di risposta, non negò l’esistenza del danno patrimoniale (limitandosi a definirlo “non significativo”); ed in quella conclusionale espressamente l’ammise.

In tal modo tenne una condotta concludente, incompatibile con la volontà di negare l’esistenza del danno, che perciò doveva ritenersi non contestata.

1.3. Ciò posto in fatto, si rileva in diritto che le eccezioni tempestivamente sollevate in primo grado, se abbandonate, non possono essere riproposte in appello: l’eccezione abbandonata deve infatti ritenersi mai proposta, e se una eccezione non è sollevata in primo grado, non può essere ovviamente dedotta in grado di appello.

Il principio è pacifico e risalente nella giurisprudenza di questa Corte (in tal senso si veda già Sez. 1, Sentenza n. 2245 del 08/08/1963, in motivazione, secondo cui l’appellante ha l’onere di reiterare le eccezioni rimaste assorbite, “a meno che non siano state abbandonate in primo grado”).

La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe dovuto ritenere non provata l’esistenza del danno, almeno nei limiti in cui esso era stato ammesso dalla società convenuta. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio su questo punto, affinchè il giudice del rinvio provveda a liquidare ex novo il danno patrimoniale da lucro cessante, tenendo conto delle difese svolte dalla Zurich nella propria comparsa conclusionale in primo grado.

  1. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la nullità della sentenza per contraddittorietà insanabile della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Deduce che la Corte d’appello, nel ritenere indimostrata l’esistenza d’una contrazione dei redditi della vittima, ha fondato la propria valutazione sulle dichiarazioni fiscali da questa depositate.

Tuttavia le dichiarazioni fiscali non potevano dimostrare l’esistenza del danno, perchè il reddito perduto dalla vittima (l’indennità di trasferta estera dovuta agli autotrasportatori) era un reddito esente dall’imposta, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 e come tale non doveva essere esposto nelle dichiarazioni fiscali.

2.2. La censura non è assorbita dall’accoglimento del primo motivo di ricorso, perchè l’accoglimento di essa consentirebbe al ricorrente di ottenere in sede di rinvio una liquidazione del danno patrimoniale integrale, e non soltanto nei limiti degli importi non contestati dall’assicuratore.

2.3. Il motivo è tuttavia infondato, per più ragioni.

La prima è che una sentenza può dirsi “insanabilmente contraddittoria”, e per ciò nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, quando non sia possibile coglierne il senso, e non quando abbia valutato le prove in modo diverso rispetto a quanto invocato dalle parti. E nel caso di specie il senso della sentenza è cristallino: l’appellante, sostenne il giudice d’appello, non ha dimostrato di avere patito un danno da riduzione del reddito.

La seconda ragione è che in ogni caso quello denunciato dal ricorrente non sarebbe nemmeno un vizio logico, ma un vero e proprio errore di diritto, consistito nell’avere ignorato una norma fiscale: ma questo tipo di errore non è stato ritualmente denunciato dal ricorrente.

  1. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la “nullità del procedimento per omesso esame di documenti”.

Sostiene che la Corte d’appello ha trascurato di esaminare due buste-paga, attestanti le retribuzioni da lui percepite nei mesi di luglio ed ottobre del 2001, dalle quali risultava l’ammontare delle indennità di trasferta percepite prima del sinistro. Se le avesse esaminate, dagli importi ivi indicati la Corte d’appello avrebbe potuto ricavare la prova dell’esistenza del danno patrimoniale da lucro cessante e del suo ammontare.

3.2. Il motivo è inammissibile.

Denunciare l’omesso esame di documenti decisivi da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sui documenti del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, il ricorrente ha assolto solo il terzo. Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il contenuto delle suddette buste-paga; nè indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c., ordine di esibizione, ecc.) siano state prodotte.

Ciò impedisce di valutare la rilevanza e la decisività dei documenti che si assume non essere stati esaminati dalla Corte d’appello.

Vale la pena soggiungere che il ricorrente lamenta come, nella stima del danno, non si sia tenuto conto della perdita di una indennità di trasferta: ovvero un emolumento che, teoricamente, non ha funzione retributiva, ma di rimborso delle spese sostenute dall’autotrasportatore per provvedersi di vitto ed alloggio in occasione di trasferte all’estero.

Ne consegue che, a livello teorico, la suddetta indennità costituisce il rimborso d’una spesa per la produzione del reddito, e come tale non avrebbe mai dovuto entrare a far parte della stima del danno da lucro cessante.

Se, infatti, in conseguenza d’un danno alla salute il lavoratore perde il proprio reddito, nello stesso tempo risparmia le spese in precedenza sostenute per produrlo: ragion per cui è antico e risalente il principio secondo cui nella stima del danno da incapacità di lavoro deve porsi il reddito della vittima al netto delle spese e dei costi sostenuti per produrlo (da ultimo, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 10853 del 28/06/2012; ma per la sentenza capostipite si veda già Sez. 3, Sentenza n. 3619 del 28/10/1975).

Da ciò consegue che la sentenza impugnata mai potrebbe dirsi nulla per l’omesso esame di documenti, perchè quei documenti non presentavano affatto, in mancanza di ulteriori precisazioni da parte del ricorrente, il carattere della decisività.

Questo motivo di ricorso, di conseguenza, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

3.3. Resta solo da aggiungere, ad evitare fraintendimenti della presente decisione, che il rigetto del motivo in esame non è in contraddizione con l’accoglimento del primo.

I fatti non contestati, infatti, devono essere ritenuti certi dal giudice, “senza nessuna possibilità di andare in contrario avviso” (così già Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, in motivazione).

Pertanto, nella misura in cui la Zurich non ha contestato l’esistenza del credito attoreo per lucro cessante, l’esistenza del danno è divenuta incontestabile.

Per la parte eccedente tale soglia, resta intatto l’onere del ricorrente di allegazione e prova. Pertanto, per sostenere la nullità della sentenza per omesso esame di documenti decisivi, sarebbe stato suo preciso onere evidenziarne la decisività, e per evidenziarne la decisività avrebbe dovuto – oltre a riprodurne o riassumerne il contenuto spiegare per quali ragioni l’indennità perduta non costituiva un mero rimborso di spese, ma una vera e propria “voce” retributiva.

  1. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza, perchè fondata su una motivazione apparente, nella parte in cui ha ritenuto non esservi prova che la vittima sia stata costretta, a causa delle lesioni patite in conseguenza del sinistro, a pensionarsi anticipatamente.

4.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.

In primo luogo il ricorrente, non osservando la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non ha indicato nel ricorso in quale momento ed in quali termini abbia formulato la propria domanda di risarcimento del danno da anticipato pensionamento.

Nè, del resto, avrebbe potuto farlo: P.C., infatti, nell’atto introduttivo del giudizio – lo si rileva ad abundantiam – non dedusse affatto di avere patito un danno da anticipato pensionamento, essendosi limitato a dedurre di avere patito unicamente una contrazione del proprio reddito da lavoro. La relativa domanda dunque non poteva essere proposta in grado di appello, e tanto meno in questa sede.

  1. Il quinto motivo di ricorso.

5.1. Col quinto motivo il ricorrente lamenta, formalmente invocando il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 3, che la sentenza d’appello sarebbe nulla per insanabile contraddittorietà della motivazione.

Nella illustrazione del motivo è contenuta una censura così riassumibile:

(-) il Tribunale di Frosinone liquidò il danno non patrimoniale patito dalla vittima applicando le cc.dd. “tabelle milanesi”, vale a dire attraverso il criterio equitativo del punto variabile di invalidità;

(-) dopo avere individuato la misura standard del risarcimento in funzione dell’età della vittima e del grado di invalidità permanente suggerito dal consulente medico legale, il Tribunale aumentò tale valore del 25%, per tenere conto della circostanza – emersa dalla prova testimoniale – che la vittima a causa dei postumi patì “un grave e permanente danno dinamico-relazionale”, consistito nella forzosa rinuncia ad attività precedentemente praticate, tra le quali il Tribunale indicò la cura dell’orto e del vigneto;

(-) la Corte d’appello, tuttavia, accogliendo il gravame della società Zurich, ritenne che non spettasse alla vittima la maggiorazione del 25% accordatale dal Tribunale;

(-) questa decisione del giudice di secondo grado sarebbe, conclude il ricorrente, tanto nulla quanto contraddittoria:

(–) sarebbe nulla, perchè non spiega le ragioni per le quali la Corte d’appello ha ritenuto di discostarsi dalla valutazione compiuta dal primo giudice;

(–) sarebbe contraddittoria, perchè il consulente tecnico medico-legale nominato dal Tribunale, a conclusione della sua relazione, aveva affermato: “nella necessaria personalizzazione del danno, alla luce delle recenti interpretazioni giurisprudenziali, può affermarsi inoltre l’insorgenza di un grave e permanente danno dinamico relazionale, con grave impedimento alle attività ludico-creative” (sic); e la Corte d’appello non ha spiegato perchè si sia discostata da tale valutazione.

5.2. Il motivo è infondato.

Per quanto attiene la denunciata nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione imposto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, essa è insussistente.

La Corte d’appello ha infatti spiegato, a p. 9, p. 4.2, della propria sentenza, le ragioni per le quali ha ritenuto di accogliere l’appello proposto dalla Zurich, ed espungere dalla stima del danno alla salute la maggiorazione del 25% della misura standard, accordata invece dal Tribunale.

La Corte d’appello ha motivato la propria decisione affermando che il criterio di liquidazione del danno alla salute adottato dal Tribunale “già prevede una quota di danno morale soggettivo nell’ambito del danno extrapatrimoniale”; e che “le esigenze di personalizzazione (del risarcimento del danno) devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono diretta e naturale conseguenza del danno biologico”.

La Corte d’appello, in sostanza, ha ritenuto che la perduta possibilità di dedicarsi ad attività ricreative, ritenuta dal Tribunale idonea a giustificare un aumento della misura-base del risarcimento del danno non patrimoniale, fosse un pregiudizio già ristorato attraverso la liquidazione del valore tabellare standard; e che di conseguenza, il tribunale avesse liquidato due volte il medesimo pregiudizio, chiamandolo con due nomi diversi.

La motivazione, dunque, esiste.

5.3. Il quinto motivo di ricorso è parimenti infondato nella parte in cui lamenta la “contraddittorietà” insanabile della motivazione.

Come accennato, secondo il ricorrente tale contraddittorietà deriverebbe dal fatto che la Corte d’appello da un lato avrebbe accertato in fatto l’esistenza d’un “danno dinamico-relazionale”, e dall’altro ha negato che tale circostanza giustificasse l’incremento della misura standard del risarcimento del danno alla salute.

Tale vizio tuttavia non sussiste, sebbene la motivazione della sentenza d’appello meriti, su questo punto, un’integrazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

5.4. Nel presente giudizio il giudice di primo grado ha:

(a) accertato in facto che la vittima dopo l’infortunio ed a causa dei postumi, quantificati dall’ausiliario nella misura del 38% della complessiva validità dell’individuo, smise “di frequentare gente, chiudendosi in casa”, oltre a rinunciare alle attività di cura della vigna e dell’orto;

(b) qualificato questo pregiudizio come “danno dinamico-relazionale”;

(c) ritenuto che esso imponesse un incremento del 25% della misura base del risarcimento del danno non patrimoniale, che sarebbe stata altrimenti liquidata.

5.5. Il giudice d’appello, invece, ha:

(a) non discusso in facto che la vittima avesse “smesso di frequentare gente, chiudendosi in casa”, oltre che rinunciato alle altre attività svolte nel tempo libero;

(b) qualificato anch’egli questo pregiudizio come “danno dinamico-relazionale”;

(c) ritenuto che tale pregiudizio fosse “compreso nel danno biologico”, e di conseguenza che la sua accertata esistenza non imponesse alcun incremento della misura base del risarcimento.

5.6. Per stabilire se la decisione d’appello sia effettivamente contraddittoria nella parte in cui ha da un lato accertato un pregiudizio d’un certo tipo (rinuncia alle frequentazioni ed alle attività del tempo libero), e dall’altro affermato essere il “danno dinamico-relazionale ricompreso nel danno biologico”, questa Corte ritiene doverosa una premessa sulla nomenclatura degli istituti e delle categorie giuridiche in subiecta materia.

Nella materia del danno non patrimoniale, infatti, la legge contiene pochissime e non esaustive definizioni; quelle coniate dalla giurisprudenza di merito e dalla prassi sono usate spesso in modo polisemico; quelle proposte dall’accademia obbediscono spesso agli intenti della dottrina che le propugna.

Accade così che lemmi identici vengano utilizzati dai litiganti per esprimere concetti diversi, ed all’opposto che espressioni diverse vengano utilizzate per esprimere il medesimo significato.

Questo stato di cose ingenera somma confusione, ed impedisce altresì qualsiasi seria dialettica, dal momento che ogni discussione scientifica è impossibile in assenza d’un lessico condiviso.

L’esigenza del rigore linguistico come metodo indefettibile nella ricostruzione degli istituti è stata già segnalata dalle Sezioni Unite di questa Corte, allorchè hanno indicato, come precondizione necessaria per l’interpretazione della legge, la necessità di “sgombrare il campo di analisi da (…) espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire dei “mantra” ripetuti all’infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato (…), (che)resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l’ambiguità concettuale nonchè la pigrizia esegetica” (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015).

Il vaglio del quinto motivo di ricorso esige dunque, preliminarmente, stabilire cosa debba rettamente intendersi per “danno dinamico-relazionale”; e, prima ancora, se esista in rerum natura un pregiudizio così definibile.

5.7. L’espressione “danno dinamico-relazionale” comparve per la prima volta nel D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, il quale stabilì che oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro fosse l’indennizzo del danno biologico, e delegò il Ministro del lavoro ad approvare una “tabella delle menomazioni”, cioè delle percentuali di invalidità permanente, in base alla quale stimare il danno biologico indennizzabile dall’Inail.

Nel conferire al governo tale delega, il decreto stabilì che l’emananda tabella dovesse essere “comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali”.

Come dovesse intendersi tale espressione non era dubitabile: fino al 2000, infatti, l’Inail aveva indennizzato ai lavoratori infortunati la perdita della “attitudine al lavoro”, e l’aveva fatto in base ad una tabella, allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che teneva conto unicamente delle ripercussioni della menomazione sull’idoneità al lavoro.

Pertanto, nel sostituire l’oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (sostituendo l’incapacità lavorativa generica col danno biologico), il legislatore con tutta evidenza volle precisare che la nuova tabella, in base alla quale si sarebbe dovuto stabilire il grado di invalidità permanente, dovesse tenere conto non già delle ripercussioni della menomazione sull’abilità al lavoro, ma delle ripercussioni di essa sulla vita quotidiana della vittima, che il legislatore ritenne di definire come “aspetti dinamico-relazionali”.

5.7.1. L’espressione in esame ricomparve nella L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, con la quale si intervenne sulla disciplina dei danni causati dalla circolazione dei veicoli.

Tale norma, dopo avere definito la nozione “danno biologico”, dettato il relativo criterio di risarcimento, e stabilito che la misura ivi prevista potesse essere aumentata del 20% per tenere conto “delle condizioni soggettive del danneggiato”, delegò il governo ad emanare una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” (L. n. 57 del 2001, art. 5, comma 5).

Il governo vi provvide col D.M. 3 luglio 2003 (in Gazz. uff. 11.9.2003 n. 211).

Tale decreto, tuttora vigente, include un allegato, intitolato “Criteri applicativi”, nel quale si afferma che la commissione ministeriale incaricata di stilare la tabella delle menomazioni vi aveva provveduto assumendo a base del proprio lavoro la nozione di “danno biologico” desumibile sia dal D.Lgs. n. 38 del 2000, sia dalla L. n. 57 del 2001: ovvero la menomazione dell’integrità psico-fisica della persona, “la quale esplica una incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti personali dinamico-relazionali della vita del danneggiato”.

Dunque anche in quel testo regolamentare con l’espressione “compromissione degli aspetti dinamico-relazionali” non si volle designare un danno a sè, ma la si usò puramente e semplicemente come perifrasi della nozione di “danno biologico”.

Nel medesimo Decreto 3 luglio 2003, inoltre, nell’ulteriore “Allegato 1”, si soggiunge che “ove la menomazione incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l’eventuale maggiore danno”.

Il senso combinato delle due affermazioni è chiaro: il danno biologico consiste in una “ordinaria” compromissione delle attività quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”); quando però esso, a causa della specificità del caso, ha compromesso non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività “particolari” (ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita dovrebbe tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente.

Per la legge, dunque, l’espressione “danno dinamico-relazionale” non è altro che una perifrasi del concetto di “danno biologico”.

5.8. L’interpretazione appena esposta del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 e della L. n. 57 del 2001, art. 5 (poi abrogato ed oggi confluito nell’art. 139 cod. ass.) è corroborata dalle indicazioni della medicina legale.

Il danno non patrimoniale derivante da una lesione della salute è per convenzione liquidato assumendo a base del calcolo il grado percentuale di “invalidità permanente”.

Il grado di invalidità permanente è determinato in base ad apposite tabelle predisposte con criteri medico-legali: talora imposte dalla legge e vincolanti (come nel caso dei danni derivanti da infortuni sul lavoro, da sinistri stradali o da colpa medica con esiti micropermanenti), talora lasciate alla libera scelta del giudicante.

La redazione d’una tabella delle invalidità (bareme) è un’opera complessa, che parte dalla statistica e perviene ad esprimere, con un numero percentuale, la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione deve presumersi riverberi sulle attività comuni ad ogni individuo.

E’ infatti autorevole e condiviso, in medicina legale, l’insegnamento secondo cui “non ha più ragion d’essere l’idea che il danno biologico abbia natura meramente statica”; che “per danno biologico deve intendersi non la semplice lesione all’integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (…). Il danno biologico misurato percentualmente è pertanto la menomazione all’integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti”.

In questo senso si espresse già quasi vent’anni fa (ma inascoltata) la Società Italiana di Medicina Legale, la quale in esito al Congresso nazionale tenuto nel 2001 definì il danno biologico espresso nella percentuale di invalidità permanente, come “la menomazione (…) all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamico-relazionali (…), espressa in termini di percentuale della menomazione dell’integrità psicofisica, comprensiva della incidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti”.

La conclusione è che, quando un bareme medico legale suggerisce per una certa menomazione un grado di invalidità – poniamo – del 50%, questa percentuale indica che l’invalido, a causa della menomazione, sarà teoricamente in grado di svolgere la metà delle ordinarie attività che una persona sana, dello stesso sesso e della stessa età, sarebbe stata in grado di svolgere, come già ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13/10/2016; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).

5.9. Da quanto esposto derivano tre conseguenze.

5.9.1. La prima è che deve essere rettamente inteso il senso del discorrere di “danni dinamico-relazionali” (ovvero, con formula più arcaica ma più nobile, “danni alla vita di relazione”), in presenza d’una lesione della salute.

La lesione della salute risarcibile in null’altro consiste, su quel medesimo piano, che nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte, nessuna esclusa: dal fare, all’essere, all’apparire.

Non, dunque, che il danno alla salute “comprenda” pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi; ma piuttosto che il danno alla salute è un danno “dinamico-relazionale”. Se non avesse conseguenze “dinamico-relazionali”, la lesione della salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile.

5.9.2. La seconda conseguenza è che l’incidenza d’una menomazione permanente sulle quotidiane attività “dinamico-relazionali” della vittima non è affatto un danno diverso dal danno biologico.

Una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi:

– conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità:

– conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.

Tanto le prime che le seconde conseguenze costituiscono un danno non patrimoniale; la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità; la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto.

Pertanto la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: così già Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).

Dunque le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.

Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.

Ma lo giustificano, si badi, non perchè abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico-relazionali”: non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perchè solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).

In applicazione di tali principi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

5.9.3. La terza conseguenza, di natura processuale, è che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall’attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l’allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come già ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).

5.10. I principi sin qui esposti possono riassumersi, per maggior chiarezza, nel modo che segue:

1) l’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.

2) Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomeno logicamente) unitaria.

3) “Categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).

4) Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito; e dall’altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.

5) In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.

6) In presenza d’un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).

7) In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

8) In presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).

9) Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l’unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).

10) Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell’uno come nell’altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.

5.11. Alla luce dei principi che precedono si può ora tornare ad esaminare il quinto motivo del ricorso.

La Corte d’appello, come già detto, senza negare che la vittima a causa dell’infortunio abbia ridotto le proprie frequentazioni con altre persone, ha soggiunto che tale pregiudizio è “compreso” nel danno alla salute, e che di conseguenza nessun risarcimento aggiuntivo spettasse alla vittima, oltre la misura base prevista dalla tabella per una invalidità del 38% ragguagliata all’età della vittima.

In ciò non vi è nulla di contraddittorio: precisato, infatti, che i pregiudizi relazionali rappresentano l’ubi consistam funzionale del danno alla salute, è coerente con i principi sopra esposti ritenere in facto, da un lato, che una certa conseguenza della menomazione sia comune a tutte le persone che quella menomazione patiscano, e, dall’altro, soggiungere in iure che quella menomazione non imponga di conseguenza alcuna personalizzazione del risarcimento.

Lo stabilire, poi, se tutte le persone che abbiano una invalidità permanente de 38% riducano o non riducano la propria vita di relazione costituisce un tipico apprezzamento di merito, che non può essere sindacato in questa sede e che comunque non è stato nemmeno censurato.

Nè appare superfluo ricordare come questa Corte abbia già stabilito che la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle “normali” conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali (in questo senso, ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 11950 del 16/05/2013, Rv. 626348; Sez. 6-3, Ordinanza n. 15414 del 13/07/2011, Rv. 619223; Sez. 3, Sentenza n. 24864 del 09/12/2010, Rv. 614875; Sez. L, Sentenza n. 25236 del 30/11/2009, Rv. 611026).

  1. Il sesto motivo di ricorso.

6.1. Col sesto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, comma 7 e D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13.

Deduce che la Corte d’appello, allorchè ha proceduto a detrarre dal credito risarcitorio il valore capitale della rendita costituita dall’Inail in favore di P.C., ha eseguito questa operazione in modo giuridicamente scorretto.

Sostiene che l’errore sarebbe consistito nell’avere rivalutato il valore capitale della rendita alla data decisione, in base all’indice di svalutazione monetaria legato al costo della vita calcolato dall’Istat. Le rendite pagate dall’Inail, infatti, sono soggette ad un meccanismo di rivalutazione diverso, prescritto dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 116, comma 7.

Soggiunge, infine, che il valore capitale della rendita indicato dall’Inail nella propria comparsa di costituzione in primo grado (ovvero Euro 117.864,73) era già rivalutato.

6.2. Il motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo, nulla rileva se la legislazione sull’assicurazione sociale preveda un meccanismo ad hoc di rivalutazione delle rendite.

La Corte d’appello era chiamata infatti a stabilire quale fosse il danno civilistico patito dalla vittima, al netto dell’indennizzo percepito dall’assicuratore sociale. E tale danno differenziale va calcolato coi criteri civilistici: ovvero liquidando il danno in moneta attuale, e sottraendo da esso il valore capitale della rendita pagata dall’assicuratore sociale, espresso anch’esso in moneta attuale, non potendo compiersi alcun calcolo finanziario tra entità monetarie eterogenee.

In secondo luogo, il valore capitale della rendita venne indicato dall’Inail nella comparsa di costituzione depositata nel 2005: correttamente pertanto la Corte d’appello, dovendo calcolare il danno differenziale nove anni dopo, provvide a rivalutare quell’importo.

In terzo luogo, nulla rileva la circostanza (del resto puramente adombrata dal ricorrente, senza sviluppare il tema) che la rendita pagata dall’Inail possa, in futuro, ridursi o cessare.

Infatti, come già ritenuto da questa Corte (Sez. 6-3, Ordinanza n. 22862 del 09/11/2016, in motivazione), delle due l’una:

(-) se la rendita pagata dall’Inail fosse ridotta prima che il diritto al risarcimento sia “quesito” (e dunque prima della sentenza definitiva, ovvero prima della transazione o dell’adempimento), ciò vorrebbe dire che le condizioni di salute dell’infortunato sono migliorate, ed anche di questo miglioramento si dovrà tenere conto nella monetizzazione del danno, con la conseguenza che la riduzione della rendita non comporta pregiudizi di sorta per la vittima;

(-) se la rendita pagata dall’Inail fosse ridotta dopo la sentenza definitiva o il pagamento, questo costituirebbe un post factum irrilevante, essendo sopravvenuto a situazione giuridica ormai esaurita.

  1. Il settimo motivo di ricorso.

7.1. Col settimo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione del giudicato interno.

Deduce che il Tribunale liquidò la somma di Euro 12.000 a titolo di risarcimento del danno consistente nelle spese di cura; che tale statuizione non era stata impugnata; che la Corte d’appello, liquidando ex novo il danno, ha defalcato dal credito complessivo il suddetto importo.

7.2. Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Frosinone liquidò all’attore 12.000 Euro a titolo di risarcimento del danno per spese mediche; la Corte d’appello ha liquidato ex novo il danno, ma ha trascurato, nel determinare l’importo finale, di conteggiare questi 12.000 Euro, senza che alcuna delle parti avesse impugnato la relativa statuizione pronunciata la sentenza di primo grado.

  1. I motivi dall’ottavo all’undicesimo.

8.1. Con i motivi dall’ottavo all’undicesimo compreso, il ricorrente censura, sotto vari profili, le statuizioni contenute nella sentenza d’appello inerenti le spese di lite.

Tutti e quattro questi motivi restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso, dal momento che la regolazione delle spese dovrà essere nuovamente compiuta dal giudice di rinvio.

  1. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:

(-) accoglie il primo ed il settimo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

(-) rigetta il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso;

(-) dichiara assorbiti l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 18 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2018

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Diritto all’oblio e diritto di cronaca: le Sezioni Unite chiariscono il discrimine

(di Avv. Marco Martinoia – Studio Legale Calvello)

Per comprendere il discrimine tra diritto all’oblio e diritto di cronaca è, senz’altro, necessario esaminare la normativa (italiana ed europea) e la recente giurisprudenza in materia.

La Corte di Cassazione (20.03.2018, n. 6919) aveva chiarito il seguente principio: “l’esistenza del cd. “diritto all’oblio” è stata affermata, sia nella giurisprudenza Europea che in quella nazionale, con riferimento a fattispecie differenti, nelle quali si è sempre posta, peraltro, l’esigenza di un contemperamento tra due diversi diritti fondamentali: il diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, ed il diritto della persona a che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell’attualità, ovverosia che non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione da parte dei media.”

La Suprema Corte, sempre con il provvedimento citato (20.03.2018, n. 6919), ha stilato il seguente elenco di specifici presupposti, alla presenza dei quali il diritto all’oblio può subire una compressione, a favore del diritto di cronaca.

1) il contributo dalla diffusione dell’immagine/notizia ad un dibattito di interesse pubblico;

2) l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione dell’immagine o della notizia (per ragioni di giustizia, di polizia o di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero per scopi scientifici, didattici o culturali), da reputarsi mancante in caso di prevalenza di un interesse divulgativo o, peggio, meramente economico o commerciale del soggetto che diffonde la notizia o l’immagine;

3) l’elevato grado di notorietà del soggetto rappresentato, per la peculiare posizione rivestita nella vita pubblica e, segnatamente, nella realtà economica o politica del Paese;

4) le modalità impiegate per ottenere e nel dare l’informazione, che deve essere veritiera (poiché attinta da fonti affidabili, e con un diligente lavoro di ricerca), diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico, e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, sì da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla nuova diffusione;

5) la preventiva informazione circa la pubblicazione o trasmissione della notizia o dell’immagine a distanza di tempo, in modo da consentire all’interessato il diritto di replica prima della sua divulgazione al grande pubblico.

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n. 2016/679, meglio noto come G.D.P.R., il diritto all’oblio trova altresì una sua specifica collocazione normativa e, il comma 3 dell’art. 17 del Regolamento europeo individua i casi in cui il trattamento dei dati è necessario:

  1. esercizio del diritto di libertà d’espressione;
  2. adempimento di un obbligo legale;
  3. motivi di interesse pubblico (sanità);
  4. fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
  5. accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Da ultimo, la III Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 5 novembre 2018 n. 28084, ha riconosciuto l’urgenza, ormai, di individuare univoci criteri di riferimento che consentano agli operatori del diritto di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto può invocare il diritto all’oblio ed, a tal fine, ha rimesso la questione al Presidente per l’assegnazione della stessa alle Sezioni Unite (Supremo organo nomofilattico).

Nell’ordinanza in esame, la Terza Sezione della Suprema Corte ha affermato, infatti, che “dalla lettura della su menzionata ord. 20 marzo 2018, n. 6919 (e della giurisprudenza delle Corti europee) non è dato evincere se i presupposti indicati – per altro di diversa natura, essendo i primi tre una specificazione del requisito della pertinenza, il quarto di carattere riepilogativo ed il quinto di ordine procedurale – siano richiesti in via concorrente ovvero, come sembra a questo Collegio, in via alternativa.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la recentissima sentenza 22.07.2019 n. 19681, hanno definito il seguente principio di diritto:

“In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)”.

Newsletter Privacy

GDPR Privacy e servizio di newsletter commerciale (soft spam – marketing diretto)

(di Avv. Marco Martinoia – Studio Legale Calvello)

Premesso che

Per verificare la compatibilità dell’attività di newsletter commerciale (con finalità di marketing) alla luce della nuova normativa in materia di dati personali, risulta necessario prendere come riferimento il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), il Titolo X (intitolato “Comunicazioni Elettroniche”) del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed i numerosi provvedimenti del Garante.[1]

Ai sensi dell’art. 6 G.D.P.R., il trattamento dei dati personali è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle condizioni espressamente indicate.

Per quanto di interesse, le condizioni che legittimano un servizio di newsletter (soft spam – marketing diretto) sono le seguenti.

  • CONSENSO DELL’INTERESSATO: il consenso espresso dell’interessato deve ritenersi il caposaldo di tutta la disciplina in materia di dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali, infatti, ha chiarito[2], in primo luogo, che risulta sufficiente richiedere al soggetto interessato un unico consenso per trattamenti riconducibili al marketing ed, in secondo luogo, che il consenso, prestato per la ricezione di comunicazioni commerciali tramite modalità automatizzate (es. fax, sms, e-mail etc..), si estende anche alle modalità tradizionali di contatto meno invasive (es. posta cartacea).

  • INTERESSE LEGITTIMO DEL TITOLARE: il legittimo interesse del Titolare del trattamento può essere utilizzato quale unica base giuridica dei trattamenti ai fini di marketing, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato (cfr. Considerando n. 47 G.D.P.R.).

Tale deroga al principio del cd. opt-in è fondata sulla considerazione che, nella relazione con la clientela preesistente, appare ragionevole consentire al Titolare del trattamento, che ha legittimamente ottenuto le coordinate elettroniche dei propri clienti, di continuare ad utilizzarle per finalità commerciali.

Infatti, il quarto comma dell’art. 130 del Codice della Privacy prevede che: “[…] se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall’interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell’interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l’interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L’interessato, al momento della raccolta e in occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.”

Tutto ciò premesso, si può ritenere che sia legittimo utilizzare un servizio di newsletter commerciale (soft spam – marketing diretto) nei confronti dei propri Clienti, anche qualora non si abbia un preventivo consenso a tale tipologia di trattamento dei loro dati personali, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

  • informare i Clienti – preventivamente ed adeguatamente – circa l’ulteriore utilizzo del loro indirizzo e-mail per le citate finalità garantendo agli stessi la possibilità di opporsi al suddetto trattamento in qualunque momento, gratuitamente ed in maniera agevole (es. apposito link all’interno di ogni e-mail).
  • Le e-mails devono riguardare servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto preesistente, rispetto ai quali il soggetto interessato ha già manifestato il proprio interesse.
  • Il destinatario NON abbia (già) manifestato un rifiuto a tale utilizzo dei suoi dati personali.
  • Sia consentito, al destinatario, in modo chiaro e distinto, di opporsi al suddetto trattamento.

[1] Cfr. G. Borghi, Il marketing all’interno del Regolamento UE n. 679/2016, in Opinioni, www.ilcaso.it

[2] Provvedimento del Garante n. 330 del 04.07.2013.

Diritto di Famiglia

Affido condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto: l’esperienza dei Tribunali

(di Avv. Marco Martinoia – Studio Legale Calvello)

La disciplina dell’affido condiviso non comporta l’impossibilità della convivenza del minore con entrambi i genitori con un collocamento paritario alternato. Anzi, tale soluzione, risulta essere maggiormente rispondente all’interesse dei figli poiché permette ai minori di mantenere “un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori” così come il Legislatore ha previsto nel primo comma dell’art. 337-ter del codice civile.

La valutazione sull’opportunità del collocamento alternato non può, certamente, essere effettuata a scatola chiusa ma, caso per caso, devono essere tenuti in debita considerazione diversi aspetti quali l’età del minore, la possibilità di continuare con le proprie abitudini di vita, di frequentare gli stessi luoghi e di mantenere i rapporti con la propria sfera affettiva.

L’AFFIDO CONDIVISO

Prima della riforma sull’affido condiviso, al genitore non affidatario era attribuito esclusivamente un “diritto di visita”.

Con la legge n. 54 del 2006, la situazione cambiava radicalmente, in quanto i genitori venivano posti sullo stesso piano, con pari dignità ed importanza genitoriale, lasciando al Giudice il compito di regolamentare i tempi di permanenza dei figli, identificando l’interesse del minore con il diritto a conservare rapporti significativi con entrambi i genitori.[1]

La Riforma suddetta, infatti, stabilisce che il Giudice deve preferire l’affidamento condiviso, mentre, la scelta dell’affido esclusivo costituisce l’eccezione limitata ai casi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore, di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore.[2]

Emerge così, un nuovo linguaggio e un nuovo approccio alla regolamentazione del diritto di famiglia, incentrato sui concetti di “superiore interesse del minore” e di “responsabilità genitoriale”.[3]

L’AFFIDO CONDIVISO PARITARIO CON COLLOCAMENTO ALTERNATO

Il diritto alla bigenitorialità è centrale nella “Convenzione sui diritti dell’Infanzia” sottoscritta a New York il 20.11.1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.

La Convenzione, infatti, riconosce “il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo” (art. 9, comma 3).

All’art. 18, poi, fa riferimento al “principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità per quanto riguarda l’educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori”.

Questi principi sono stati, successivamente, ripresi dalla Carta di Nizza – ora parte del Trattato di Lisbona – per la quale il bambino ha il “diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse” (art. 24, comma 3).[4]

Infine, il Consiglio d’Europa, valutata la letteratura scientifica accreditata (75 ricerche dal 1977 al 2014 coinvolgenti centinaia di migliaia di minori) ed obiettivate immotivate forme discriminatorie della paternità nei tribunali europei, ha adottato, in data 2 ottobre 2015, con 46 voti a favore (tra cui quello dell’Italia) la risoluzione n. 2079, con la quale si invitano, tra l’altro, gli Stati membri a promuovere la shared residence (ossia quella forma di affidamento in cui i figli trascorrono tempi più o meno uguali presso il padre e la madre) e a incentivare l’adozione di piani genitoriali dettagliati.[5]

Nel bel Paese, in realtà, solo legalmente i minori vengono affidati in maniera condivisa tra i due genitori, mentre la custodia fisica resta affidata prevalentemente ad uno dei genitori.

Le pronunce dei Tribunali italiani, invero, sono state spesso censurate dalla Corte di Strasburgo che ha sanzionato l’Italia per violazione dell’art. 8 Carta Europea dei Diritti dell’Uomo (rispetto alla vita familiare).[6]

In un recente convegno sulla materia, svoltosi il 3 novembre 2016 presso la Corte d’Appello di Roma, sono emersi i seguenti dati dagli studi effettuati a livello internazionale: l’Italia è classificata agli ultimi posti in Europa in quanto a tutela della bigenitorialità!

Ai primi posti nel vecchio continente troviamo Svezia e Belgio dove i figli di separati che trascorrono tempi eguali presso papà e mamma sono il 40 e il 30%. Da noi sono il 2%. In Svezia e Danimarca la perdita di contatto con un genitore è del 13 e 12% rispettivamente. Da noi è del 30%. I minori che trascorrono almeno un terzo del tempo con uno dei genitori dopo la separazione della coppia genitoriale (cosiddetto affido materialmente condiviso) sono il 70% in Svezia, il 50% in Belgio e il 49% in Danimarca. Da noi è il 5%.

I tempi paritari dei genitori nella frequentazione dei figli dopo la “separazione” sono quindi la normalità in tutta Europa, non in Italia, difatti costantemente condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per non avere consentito lo sviluppo di una vita affettiva (quasi sempre) a padri separati.[7]

L’ESPERIENZA NEI TRIBUNALI ITALIANI

Le linee guida dei Tribunali di Perugia, Salerno e Brindisi.

Primo in Italia, il Tribunale di Perugia il quale ha adottato, fin dal 25.11.2014, un protocollo per il processo di famiglia in cui è espressamente previsto che “E’ opportuno che i genitori – nel richiedere l’affido condiviso della prole – prevedano nelle proprie istanze tempi paritetici o equipollenti di frequentazione dei figli minorenni con entrambi i genitori (c.d. affido fisicamente condiviso) suggeriti tenendo conto delle esigenze dei figli minorenni e di entrambi i genitori”.

Dopo circa due anni di sperimentazione, i principi presenti in tale atto sono stati confermati (25.05.2016) dal medesimo Tribunale, con il Protocollo di intesa per il contributo al mantenimento ordinario e straordinario della prole economicamente non autosufficiente, dove è stata, inoltre, confermata la preferenza nell’intendimento del Legislatore per il c.d. mantenimento diretto.

Sulla stessa linea, si pongono i Tribunali di Salerno e Brindisi dove protocolli simili sono sperimentati con successo dal marzo 2017.

Il Tribunale di Ravenna (Ordinanza del 21.01.2015) ha ritenuto di disporre, nell’esclusivo interesse della minore, il collocamento alternato settimanale a rotazione annuale; statuendo altresì che, nei periodi di permanenza presso uno dei genitori, all’altro debba essere garantito almeno un contatto telefonico giornaliero.

Il Giudice Ravennate ha, inoltre, disposto il mantenimento diretto del minore nei periodi di rispettiva permanenza con l’eccezione per le spese straordinarie che gravano sui genitori in parti uguali.

Per una migliore comprensione, si riporta il passo saliente del provvedimento.

“[..]considerata la, allo stato, inesorabile gravissima conflittualità esistente tra i coniugi ritenuti neppure in grado di affrontare il percorso di mediazione familiare; osservato il concreto costante pericolo che tale forte conflittualità, la quale si inasprisce nelle occasioni di contatto degli ex coniugi, si ripercuota sulla serenità della figlia minore di appena sei anni; ritenuto che allo stato l’unica soluzione per tutelare al massimo la tranquillità e serenità della minore sia quella di, confermare l’affido condiviso della stessa ai genitori, disporne il collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi con la precisazione che durante le festività pasquali e natalizie il periodo dl rispettiva permanenza di xxxxxx presso i genitori comprenda la metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno o quello di Pasqua e Lunedi dell’Angelo nonché alternando 15 giorni consecutivi con ciascuno dei genitori nel corso delle vacanze estive; [..] ritenuto che al tipo di collocamento prescelto consegue l’obbligo per ciascun genitore dl provvedere al mantenimento diretto della figlia nel periodi di rispettiva permanenza ad eccezione che per le spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) per la stessa necessarie che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore;”.

Per il Tribunale di Firenze (sentenza del 2 novembre 2018, n. 2945), il regime condiviso di esercizio della responsabilità genitoriale rappresenta un modello generale di affidamento che, in ragione delle peculiarità del caso concreto (ad esempio, forte conflittualità tra i genitori), può prevedere particolari declinazioni, tra le quali la domiciliazione a settimane alterne presso il padre e presso la madre.

Invero, il Giudice fiorentino, dopo aver acquisito le relazioni dei Servizi Sociali, della psicologa ed aver ascoltato la volontà dell’interessato (minore ultradodicenne), affidava lo stesso in via condivisa ad entrambi i genitori con domiciliazione, a settimane alterne, disponendo il mantenimento diretto. [8]

Per una migliore comprensione, si riporta il passo saliente del provvedimento.

“Il minore, che ha espressamente chiesto di essere ascoltato dal giudice, nonostante i numerosi colloqui avuti con il personale dei sevizi sociali e la psicologa, [..] ha espresso la sua ferma volontà di mantenere una frequentazione a settimane alterne fra i genitori, mostrando di non soffrire la distanza fra la scuola, sita va Firenze vicino casa della mamma, e l’abitazione del padre a Rosano, ed anzi asserendo di riuscire a frequentare maggiormente gli amici di Firenze quando è con il padre per la sua disponibilità ad accompagnarlo e riprenderlo.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di dover confermare l’attuale regime di affidamento condiviso, con domiciliazione alternata fra i genitori su base settimanale (regime già suggerito in corso di causa dai servizi sociali).”

 Il Tribunale di Catanzaro, con la sentenza 28 febbraio 2019 n. 443, ha statuito che, in materia di affidamento del minore, la soluzione della suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore non è sempre da preferire; tuttavia, essa è preferibile laddove ve ne siano le condizioni di fattibilità e, quindi, tenendo sempre in considerazione le caratteristiche del caso concreto (quali l’età del minore, gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori, la disponibilità di un’abitazione dignitosa per la crescita dei figli, ecc.).[9]

Per una migliore comprensione, si riporta il passo saliente del provvedimento.

[..] Ciò posto in linea generale, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio consentono di ritenere attuabile nel caso di specie un affidamento condiviso con la previsione di tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori.

Intanto l’età del bambino non è di ostacolo all’adozione di tale misura. (…) ha quasi 6 anni (è nato il (…) ed ha sempre vissuto nella casa familiare in cui al momento vive il padre, per cui, da un lato, non si ravvisano le esigenze rappresentate dalla madre secondo cui il bambino non potrebbe distaccarsi da lei per lungo tempo o di notte (misura di solito prevista dalla giurisprudenza di merito per la prole infratreenne), dall’altro, la permanenza presso l’abitazione del padre (pernotto compreso) non potrebbe costituire per lui alcuna forma di pregiudizio, trattandosi di un ambiente per lui familiare in cui sono presenti spazi a lui dedicati e di recente ristrutturazione (cfr. la perizia agli atti a firma dell’ing. Cu.).

Quanto al pernottamento del bambino presso il padre, deve dirsi che gli studi scientifici dimostrano gli effetti positivi di tale abitudine, dal momento che si crea una più approfondita e intima conoscenza e il minore percepisce maggiormente come propria l’abitazione paterna.”

Infine, anche la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 8 aprile 2019 n. 9764, ha recentemente chiarito che la bigenitorialità, pur potendo essere attuata in diverse forme, deve portare ad una situazione di fatto idonea a garantire la presenza di ciascun genitore nella quotidianità del minore.

Il Supremo Organo nomofilattico, invero, segnala il pericolo che eccessive restrizioni alla facoltà di frequentazione di un genitore possano pregiudicare il minore, anche se in tenera età.[10]

LA RIFORMA LEGISLATIVA: IL C.D. DDL PILLON

“Equivalenza dei tempi di frequentazione del minore con ciascuno dei genitori nel corso dell’anno”, “doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori” e “mantenimento diretto dei figli” sono tra i principi cardine del disegno di legge n. 735, meglio noto come “Ddl Pillon”, tuttora all’esame del Parlamento.

In particolare, all’art. 11 del disegno di legge si prevede di modificare l’art. 337 ter nel modo seguente.

Il “nuovo” testo, innanzitutto, configura (indipendentemente dai rapporti intercorrenti tra i due genitori) il diritto del figlio minore (“nel proprio esclusivo interesse morale e materiale”) al mantenimento dei rapporti parentali, “con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità” rispetto a ciascun genitore, nonché di trascorrere con ciascuno di essi tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale” (co. 1).

Il secondo comma prevede che “Qualora uno dei genitori ne faccia richiesta e non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori.

Salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore (…omissis…)”; pericolo che potrebbe derivare, ad esempio, da violenza, abuso sessuale, trascuratezza, indisponibilità di un genitore, o inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore. [11]

Il comma 5, capoverso dell’art. 337 ter c.c. è, poi, così emendato: “Stabilisce il doppio domicilio del minore presso l’abitazione di ciascuno dei genitori ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute”.[12]

L’attività del giudice dovrebbe collocarsi in posizione subordinata rispetto al diritto dei genitori di concordare un “piano genitoriale” (co. 6): il documento, cioè, frutto dell’accordo tra i genitori e approvato dal giudice, ovvero da questi dettato in caso di dissidio insanabile tra le parti (ma con salvezza delle parti sulle quali fosse stato raggiunto un accordo parziale), relativo alle concrete modalità di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e di mantenimento diretto della prole (co. 9).

Su tale ultimo aspetto, il DDL S 735/2018 manifesta un netto favor per il mantenimento diretto e proporzionale da parte di ciascun genitore (con individuazione di specifici capitoli di spesa; co. 7): infatti, l’assegno di mantenimento (indiretto) può essere attribuito dal giudice solo ove strettamente necessario, in via residuale e comunque temporanea, indicando “quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere al mantenimento diretto” (co. 10).

Ulteriori innovazioni sono poi rappresentate dall’espressa previsione della facoltà per gli ascendenti (nonni) – con i quali il figlio ha diritto di mantenere rapporti significativi – di intervenire nel giudizio di affidamento (co. 4).

Infine, in relazione alla responsabilità genitoriale (undicesimo ed ultimo comma) si prevede che ciascun genitore sia facoltizzato ad assumere in autonomia le decisioni quotidiane, per il tempo in cui ha presso di sé il figlio, mentre le decisioni di maggior interesse sono rimesse all’accordo di entrambi o, in subordine, al giudice.[13]

 _____________________________

[1] Cfr. B. De Filippis, Bigenitorialità – Il padre ha diritto a una frequentazione paritetica con la figlia di due anni?, in Quotidiano Giuridico 18.04.2019;

[2] Così S. Guoli, Il tema della responsabilità genitoriale paritetica e dell’affido condiviso, in Quotidiano Giuridico 29.04.2019

[3] Sul punto si veda, A. Scalera, Il Tribunale di Firenze anticipa il Ddl Pillon?, in Quotidiano Giuridico 12.11.2018.

[4] In tal senso, S. Guoli, ivi.

[5] Cfr. Resoconto stenografico seduta n. 565 del 26/01/2016 – Senato della Repubblica –  Legislatura 17ª

[6] Così, S. Guoli, ivi.

[7] Sul punto si veda M. Corbi, Genitori separati e affido condiviso, la rivincita dei padri compie dieci anni, in www.lastampa.it

[8] Cfr., A. Scalera, Il Tribunale di Firenze anticipa il Ddl Pillon?, in Quotidiano Giuridico 12.11.2018.

[9] Così, M. De Pamphilis, Collocamento paritario del figlio: il Tribunale di Catanzaro “applica” il DDL “Pillon”, in Quotidiano Giuridico 20.03.2019.

[10] Sul punto si veda, B. De Filippis, ivi.

[11] Cfr. M. De Pamphilis, ivi.

[12] Così, A. Scalera, ivi.

[13] In tal senso, M. De Pamphilis, ivi.

Privacy

Privacy violata dal giornalista che diffonde dati anagrafici ove ciò non sia indispensabile

Pubblichiamo quanto cortesemente inviatoci dal Collega Avv. Luca Trocagnara del Foro di Padova.

Sentenza n. 1258/11, Giudice di Pace di Padova, Dr.ssa Avv. Elena Biasutti.

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

“Il giornalista, nell’esprimere la notizia, non ha tenuto adeguatamente conto che la diffusione dei dati anagrafici della Sig.ra […], quali nome cognome, luogo di residenza comprensivo di numero civico, potesse essere pregiudizievole per la stessa. La Sig.ra […] si è sentita lesa e compromessa nel suo diritto alla privacy. [omissis] Il diritto alla riservatezza impone la tutela di situazioni e vicende strettamente personali e familiari da ingerenze che, sia pur compiute con mezzi leciti e senza arrecare danno all’onore, al decoro o alla reputazione, non siano tuttavia giustificate da un interesse pubblico preminente.”

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Circolazione stradale Danni al veicolo

Scontro tra veicoli e art. 2054 c.c.: l’accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere di provare di avere fatto il possibile per evitare l’evento (Cass. Ord. 12283/19)

Cass. civ. Sez. VI, Ordinanza del 9 maggio 2019, n. 12283

 IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Secondo gli Ermellini, giusta la presunzione di cui all’art. 2054 cc, l’accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere di provare, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico, di avere fatto il possibile per evitare l’evento.

L’ ORDINANZA

 (omissis)

Svolgimento del processo

che:

M.S. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze la ATAF SPA (ora ATAF Gestioni srl) e la Assitalia SPA, al fine di sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in Firenze il 7-10-1999, allorquando, mentre alla guida della propria autovettura era fermo ad un segnale di stop, era stato investito dall’autobus Fiat Iveco, di proprietà dell’ATAF ed assicurato per la rca con l’Assitalia SpA. Con sentenza 1686/12 l’adito Tribunale, nel contraddittorio delle parti, rigettò la domanda.

Con sentenza 8-9-2017 la Corte d’Appello di Firenze ha rigettato l’appello del M.; in particolare la Corte, condividendo la valutazione del Tribunale in ordine alle risultanze istruttorie, ha evidenziato che, in base alle conclusioni dell’espletata CTU dinamica, alla deposizione del teste F., al verbale dei Vigili intervenuti ed alla posizione dei mezzi post urto, era da ritenersi accertato che l’autovettura dell’attore aveva invaso la corsia preferenziale dell’autobus; risultava, di contro, non provata la velocità non prudenziale dell’autobus al momento dell’impatto; velocità non prudenziale non corroborata da elementi oggettivi, che “nè l’attore aveva provato nè i VV.UU. avevano accertato”.

Avverso detta sentenza M.S. propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato anche da successiva memoria.

Generali Italia SpA resiste con controricorso, anch’esso illustrato da successiva memoria.

Motivi della decisione

che:

Con l’unico motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e/o falsa applicazione degli art. 2054 c.c. e dell’art. 2697 c.c., si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che, in base alla presunzione di cui all’art. 2054 c.c., l’accertamento della colpa di uno dei conducenti non esonera l’altro dall’onere di provare, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico, di avere fatto il possibile per evitare l’evento.

Il motivo è fondato, essendo incorsa la Corte territoriale in vizio di sussunzione, consistente, come più volte chiarito da questa S.C., nell’erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (Cass. 6035/2018), e ricorrente sia quando il giudice riconduce i fatti materiali ad una fattispecie astratta piuttosto che ad un’altra, sia quando si rifiuta di assumerli in qualunque fattispecie astratta, pur sussistendone una in cui potrebbero essere inquadrati (Cass. 13747/2018).

L’accertamento in fatto, sulla base delle risultanze istruttorie, compiuto dal giudice di merito in ordine alla dinamica del sinistro non può essere oggetto di critica in sede di legittimità, sicchè va ritenuta inammissibile la doglianza con specifico riferimento a siffatto accertamento, che va tenuto fermo ed indiscusso.

Erroneamente, tuttavia, la Corte ha fatto discendere da detto accertamento la responsabilità esclusiva dell’incidente in questione in capo al M. per avere invaso la corsia preferenziale dell’autobus, addebitando così illegittimamente allo stesso ricorrente anche la mancata prova dell’esatta velocità di detto autobus e comunque della conformità della velocità alle condizioni previste ed esistenti; in tal modo, infatti, la Corte ha violato la norma di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, secondo cui “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in altra composizione, che dovrà valutare alla stregua dell’art. 2054 c.c., comma 2, la ricostruzione in fatto già operata in detta sentenza, e, per il caso che non risulti adeguatamente evidenziata una condotta di guida del conducente dell’autobus tale da potersi dire che egli ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovrà riconoscere la corresponsabilità, ferma la graduazione di essa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’ Appello di Firenze in diversa composizione, che dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2019

Danni al veicolo

Danno da fermo tecnico: non è (più) un danno in re ipsa e va provato (Cass., ord. n. 9348/19)

Cass. civ. Sez. III, Ordinanza 04-04-2019, n. 9348

IL PASSO SALIENTE DELL’ORDINANZA

“In seno alla Terza Sezione è maturato – a far data dalla decisione del 17/07/2015, n. 15089 – e va via consolidandosi (Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718), l’indirizzo, cui si ritiene opportuno dare continuità, che ritiene che l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato; che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.”

L’ORDINANZA

(Omissis)

Svolgimento del processo

F.S. ricorre per la cassazione della sentenza n. 314/17 del Tribunale di Brindisi, pubblicata il 20/02/2017, formulando un unico articolato motivo. Nessuna attività difensiva è svolta dalle resistenti.

La vicenda ha per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni al motociclo Honda di proprietà dell’attuale ricorrente, parcheggiato in strada e privo di copertura assicurativa, cagionati, durante una manovra di retromarcia, dalla vettura di proprietà di M.M., assicurata dalla Genertel SPA. Il Giudice di Pace di Brindisi, adito da F.S., con sentenza n. 91/93, rigettava la domanda attorea, avente ad oggetto la richiesta, a titolo risarcitorio, della somma di Euro 4.030,46, a saldo di quanto a lei asseritamente spettante per i danni subiti dal motociclo, quantificati in Euro 7.355,46, e per i danni da fermo tecnico durato tre giorni, pari ad Euro 150,00, detratto l’acconto di Euro 3.475,00 ricevuto dalla Genertel SPA. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, investito del gravame da F.S., rigettava l’appello e condannava l’appellante alla rifusione delle spese di lite.

Le ragioni della sentenza sono le seguenti: la somma ottenuta dalla compagnia assicurativa doveva ritenersi integralmente satisfattiva del danno materiale subito dal motociclo; non era dovuta l’Iva perchè il motociclo era stato alienato previa riparazione, ma senza produzione di alcuna documentazione fiscale attestante l’avvenuta riparazione e la sopportazione dell’onere dell’IVA; il danno da fermo tecnico non competeva alla richiedente perchè il motociclo, essendo sprovvisto di assicurazione, non poteva circolare.

Motivi della decisione

1.La ricorrente censura la sentenza impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, deducendo che:

a)secondo la prevalente giurisprudenza, il risarcimento del danno relativo ad un veicolo danneggiato deve comprendere anche l’Iva, indipendentemente dal fatto che la riparazione sia avvenuta, perchè la funzione del risarcimento del danno è quella di porre il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo, a prescindere dagli esborsi effettuati;

  1. b) il danno da fermo tecnico non richiede una prova specifica, essendo la sosta forzata fonte di spese: tassa di circolazione, premio assicurativo, naturale deprezzamento del bene;

c)erroneamente, la mancata liquidazione dell’Iva era stata fatta discendere da vicende successive al danneggiamento, omettendo di considerare che il danno deve delinearsi al momento dell’eventus damni e che su di esso sono ininfluenti le scelte successive del danneggiato.

  1. Il motivo è, per alcuni versi, inammissibile, per altri, infondato.

In via preliminare deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4, (applicabile, nel caso di specie, essendo stato l’appello introdotto con atto notificato dopo l’11 settembre 2012), avendo il giudice del primo e quello del secondo grado condiviso le medesime valutazioni di fatto, alla ricorrente era precluso porre a fondamento del motivo di ricorso la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a meno di indicare – ciò che non è avvenuto nel caso di specie – che le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello erano tra loro diverse (ex plurimis Cass. 22/12/2016, n. 26774).

Ad abundantiam, si osserva altresì che la deduzione del vizio denunciato non risulta supportata dai relativi oneri di allegazione, necessari per assicurare il soddisfacimento del principio di autosufficienza del ricorso: il fatto omesso, il dato extratestuale dal quale evincere la sua esistenza nonchè il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti.

La ricorrente, pur svolgendo le proprie censure anche sotto il canone della violazione di legge, tende in larga misura a rimettere in discussione – mancata attenzione per le ragioni del contrasto tra il preventivo di spesa, basato sulla sostituzione del braccio oscillante posteriore del motociclo e formulato a seguito di visione del mezzo danneggiato, e la CTU che, avvalendosi solo della documentazione fotografica, aveva ritenuto più congrua la sostituzione di tale pezzo meccanico piuttosto che la sua sostituzione – apprezzamenti che rientrano nella esclusiva discrezionalità del giudice di merito e, pertanto, sono incensurabili in questa sede.

Si deve, infatti, ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta per mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Sfugge parzialmente al rilievo formulato il tentativo della ricorrente di fondare la dedotta violazione di legge sul contrasto tra la decisione impugnata e l’orientamento della giurisprudenza di legittimità asseritamente più recente -viene rimproverato al giudice a quo di aver fondato le proprie motivazioni su giurisprudenza “in auge almeno un ventennio fa” (p. 3 del ricorso), indicando l’orientamento più recente in quello espresso da talune decisioni espressamente indicate (n. 1688/2010; n. 9740/2002; n. 10023/1997; n. 14535/13) -.

Non è revocabile in dubbio che il risarcimento del danno patrimoniale debba comprendere anche gli oneri accessori e conseguenziali: pertanto, se esso è consistito nelle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento deve comprendere anche l’importo dovuto dal danneggiato all’autoriparatore a titolo di IVA, pur quando la riparazione non sia ancora avvenuta (a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata), dal momento che l’autoriparatore, per legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18), deve addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente (ex plurimis, Cass. 27/01/2010, n. 1688).

Tale principio, tuttavia, non è pertinente nel nostro caso, avuto riguardo alla concreta ratio decidendi adottata dalla sentenza impugnata.

Il Tribunale ha infatti liquidato il danno senza tenere conto dell’IVA con un ragionamento così riassumibile:

(a) il veicolo è stato alienato dopo essere stato riparato;

(b) la danneggiata non ha dimostrato di avere sostenuto spese di sorta o versato l’IVA al riparatore;

(c) deve ritenersi che la riparazione sia avvenuta “in economia” ovvero senza versamento dell’IVA al riparatore.

Il Tribunale, dunque, non ha affatto negato in iure che l’importo dovuto a titolo di IVA sul costo delle riparazioni spetti al danneggiato se il veicolo non è stato riparato; ma ha semplicemente accertato in facto che il veicolo era stata riparato e non che non c’era fattura, quindi, ha ritenuto che l’Iva non fosse stata assolta e, di conseguenza, che non vi fosse sotto questo aspetto un danno risarcibile: e questo è un apprezzamento di merito non sindacabile in questa sede (Cass. 29/09/2016, n. 19294).

Anche quanto alla richiesta risarcitoria avente ad oggetto il danno da fermo tecnico il motivo risulta infondato.

Deve prendersi atto che in ordine al se il danno da fermo tecnico sia un danno in re ipsa, come ritenuto dalla ricorrente, ovvero se esso debba essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento si è registrato in passato un contrasto giurisprudenziale protrattosi per decenni.

A decisioni che lo ritenevano liquidabile in via equitativa indipendentemente da una prova specifica in ordine al pregiudizio subito, rilevando la sola circostanza che il danneggiato risultasse privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era destinato – in ragione del fatto che l’autoveicolo, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione) ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le pronunce più recenti espressione di tale indirizzo cfr. Cass. 04/10/2013, n. 22687; Cass. 26/06/2015, n. 13215) – si opponevano pronunce che, ritenendo insufficiente la mera indisponibilità del veicolo, richiedevano ai fini della liquidazione del danno da fermo tecnico la dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita dell’utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso (Cass. 07/02/1996, n. 970; Cass. 19/11/1999, n. 12820).

In seno alla Terza Sezione è maturato – a far data dalla decisione del 17/07/2015, n. 15089 – e va via consolidandosi (Cass. 14/10/2015, n. 20620; Cass. 31/05/2017, n. 13718), l’indirizzo, cui si ritiene opportuno dare continuità, che ritiene che l’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni sia un danno che deve essere allegato e dimostrato; che la prova del danno non possa consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall’uso del mezzo.

La conclusione si fonda sulle seguenti premesse:

  1. a) non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni in re ipsa, giacchè, in primo luogo, il danno non coincide con l’evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell’interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ex plurimis Cass. 04/12/2018, n. 31233);
  2. b) la liquidazione equitativa non può sopperire al difetto di prova del danno, giacchè essa presuppone che il pregiudizio del quale si reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica; se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (Cass. 14/05/2018, n. 11698).
  3. c) la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perchè prescinde dall’uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le secondo perchè, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1227 c.c., comma 2, possono essere sospese (su richiesta del danneggiato);
  4. d) il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo;

La sentenza gravata, dunque, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, negando il risarcimento del danno da fermo tecnico in ragione del fatto che il motociclo era sprovvisto di assicurazione obbligatoria e quindi non poteva circolare.

Il Tribunale ha tratto la presunzione negativa che la vittima avesse riportato un danno da fermo tecnico dalla circostanza grave, precisa e concordante che la stessa non potesse utilizzare il ciclomotore. E la ricorrente non ha allegato alcun concreto elemento atto a contrastare l’assunto che il mezzo fosse sprovvisto di copertura assicurativa e che tale condizione ne rendeva, allo stato, impossibile l’utilizzazione.

  1. Ne consegue il rigetto del ricorso.
  2. Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo le resistenti svolto attività difensiva.
  3. Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico della ricorrente l’obbligo di pagare il doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla liquida per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019

Circolazione stradale

Revoca patente: finalmente eliminato l’automatismo! (Corte Cost. sent. n. 88/19)

REVOCA PATENTE per omicidio stradale o lesioni gravi: la Corte Costituzionale elimina l’automatismo!

(nota a sentenza di Avv. Marco Martinoia – Studio Legale Calvello)

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 2019 (pubblicata il 17 aprile 2019) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del Codice della Strada, nella parte in cui prevedeva automaticamente (senza lasciare alcuna discrezionalità al giudice) la revoca della patente, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), per i reati di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), allorché non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.[1]

Premessa

La Legge 23 marzo 2016, n. 41, ha modificato la disciplina relativa alle ipotesi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (superiori ai 40 gg) con le seguenti modalità:

  • introducendo due reati specifici (589 bis e 590 bis del codice penale);
  • elevando le pene con la previsione di plurime circostanze aggravanti “privilegiate”;
  • aggravando il regime sanzionatorio (penale) con il divieto di bilanciamento con le circostanze attenuanti;
  • aggravando il regime delle sanzioni amministrative accessorie (sospensione/revoca patente).

In seguito all’entrata in vigore di tale novella legislativa, nelle aule di Giustizia, si sono riscontrate delle perplessità in merito alla concreta applicazione ai casi concreti di questa nuova disciplina. Negli ultimi mesi, così, diversi Tribunali italiani hanno promosso diverse istanze alla Corte costituzionale affinché vagliasse la legittimità con la nostra Costituzione delle disposizioni modificate con la Legge n. 41 del 2016.

Le criticità evidenziate dai Tribunali di Roma e Torino.

Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha riunito un’ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma (relativamente ad un caso di omicidio stradale) ed una del Tribunale di Torino (per un caso di lesioni personali stradali gravi).

Entrambi i Giudici rimettenti, infatti, hanno posto all’attenzione della Corte delle questioni di costituzionalità strettamente connesse relativamente a due casi in cui, ricorrendo il concorso di colpa della parte offesa, la condotta dell’imputato appariva essere causa non esclusiva dell’evento.

La Corte costituzionale si è, pertanto, concentrata su 3 questioni legate ad alcuni meccanismi di limitazione della discrezionalità del giudice penale:

  1. Automatica sanzione accessoria della revoca della patente (222, comma 2, C.d.S.);
  2. Automatico divieto di conseguire una nuova patente per i 5 anni successivi alla revoca (222, comma 3-ter, C.d.S.);
  3. Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con le attenuanti (art. 590 quater c.p.).

Nelle ordinanze di promovimento, è stato segnalato che l’art. 222, comma 2, C.d.S., come modificato dalla Legge n. 41/2016, non lascia al Giudice alcuna possibilità di commisurare la sanzione accessoria (revoca della patente di guida) alla gravità del danno, alle modalità della condotta, all’intensità della colpa e al concorso di altri fattori (quali, ad esempio, il concorso di colpa della persona offesa) e che sottoporre, senza possibilità dì graduazione, alla medesima sanzione accessoria situazioni la cui ontologica diversità è invece attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali (graduate in funzione di un diverso disvalore sociale) travalicherebbe i limiti della ragionevolezza imposti dalla nostra Costituzione.

Il Legislatore, infatti, pur avendo differenziato sul piano della sanzione penale le fattispecie delle lesioni colpose (art. 590-bis cod. pen.) e dell’omicidio colposo (art. 589-bis cod. pen.) secondo specifiche violazioni del codice della strada e pur avendo attribuito un diverso disvalore alle condotte dettagliatamente descritte come circostanze aggravanti, non ha poi trasposto tale distinzione nell’art. 222 C.d.S. strada laddove ha disciplinato in modo uniforme e indifferenziato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Ne è risultato, nel complesso, un marcato inasprimento delle sanzioni accessorie atteso che la revoca della patente è prevista indistintamente per tutte le ipotesi di reati cosiddetti stradali, sia nel caso in cui ricorrono le fattispecie cosiddette semplici, sia nel caso in cui sussistono le fattispecie aggravate, mentre la disciplina previgente delle sanzioni amministrative accessorie era maggiormente graduata.

I Giudici rimettenti, in particolare, hanno evidenziato che sottrarre al Giudice la possibilità di valutare nel caso concreto certi aspetti potrebbe comportare un aumento sproporzionato di pena anche nel caso di percentuale minima di colpa dell’imputato, rischiando di compromettere anche la finalità rieducativa della pena, perché non proporzionata al reale disvalore della condotta punita.

La decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 88 del 2019 – pubblicata il 17 aprile 2019)

1. Automatica sanzione accessoria della revoca della patente (222, comma 2, C.d.S.)

La Corte ha ritenuto fondata la questione sollevata relativamente alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida per la quale è previsto un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca.

Per la Corte costituzionale, infatti, l’automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen., ossia, porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti.

Questo perché tali comportamenti, altamente pericolosi per la vita e l’incolumità delle persone, posti in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali, giustificano una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice.

In conclusione, la revoca della patente di guida non può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti).

Negli altri casi, che il Legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il Giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 C.d.S..

2. Automatico divieto di conseguire una nuova patente per i 5 anni successivi alla revoca (222, comma 3-ter, C.d.S.).

La questione avente ad oggetto l’art. 222, comma 3-ter, cod. strada (il conseguimento di una nuova patente di guida, dopo un periodo di tempo più o meno lungo, determinato per legge) sollevata dal solo Tribunale ordinario di Torino, è stata ritenuta dalla Corte, inammissibile per difetto di rilevanza poiché non oggetto del giudizio a quo.

La Corte si è, infatti, espressa nel senso che il giudice penale non deve fare applicazione di tale disposizione: in caso di pronuncia di condanna per il reato di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, gravi o gravissime, è chiamato solo ad applicare – nei casi sopra indicati – la sanzione amministrativa della revoca della patente, ma non deve determinare il periodo di tempo necessario per conseguire una nuova patente di guida, che è fissato dalla legge e che rileva nel procedimento amministrativo successivamente promosso dall’interessato per ottenere il provvedimento autorizzatorio.

La questione di legittimità costituzionale (relativamente al periodo di 5 anni previsto dalla norma) potrà, quindi, rientrare, in sede di possibile contestazione dell’eventuale diniego del provvedimento autorizzatorio (amministrativo) perché richiesto prima del decorso del tempo previsto per legge.

3. Divieto di bilanciamento delle circostanze aggravanti con le attenuanti (art. 590 quater c.p.)

La Corte ha ritenuto infondata la questione sollevata relativamente al divieto di bilanciamento tra circostanze aggravanti “privilegiate” e circostanze attenuanti, osservando, altresì, l’attuale contesto normativo che prevede svariati casi di divieti simili.

Il legislatore del 2016, nel creare due reati colposi di nuovo conio (artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.), che in precedenza per lungo tempo avevano costituito invece reati comuni aggravati dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, li ha accompagnati con la contestuale introduzione di questa attenuante (concorso di colpa) che non solo è a effetto speciale, ma ha anche un contenuto marcatamente diverso da quello delle circostanze attenuanti comuni.

Il suo presupposto è dato dal carattere non esclusivo dell’efficienza causale della condotta dell’imputato, circostanza che ricade nel divieto di bilanciamento posto dalla disposizione censurata diversamente dalla circostanza attenuante dell’apporto di «minima importanza» del concorrente nella cooperazione colposa (art. 114 cod. pen.), fattispecie questa che, rilevando come circostanza attenuante, è espressamente esclusa dal divieto di bilanciamento previsto dalla disposizione censurata.

Sicché, l’ipotesi estrema della condotta del colpevole che risulti essere di “minima importanza”

rispetto al concorso di colpa della parte offesa e all’eventuale concorso di altre cause dell’evento, non appartiene in realtà alle sollevate questioni di costituzionalità, né potrebbe esserlo per difetto di rilevanza.

Il maggior rigore conseguente al divieto di bilanciamento di tale circostanza attenuante a effetto speciale trova ragione nel più incisivo contrasto di condotte altamente pericolose e che da tempo creano diffuso allarme sociale per il grave pregiudizio che arrecano alla sicurezza stradale, quale appunto la guida di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per la Corte, pertanto, rientra nella discrezionalità del Legislatore, esercitata non irragionevolmente, graduare l’effetto diminuente della pena di questa attenuante a effetto speciale in riferimento alle menzionate aggravanti “privilegiate” allorché ricorra un generico concorso della colpa della parte offesa o di altre concause che rendono non esclusivo l’apporto causale dell’azione o dell’omissione del colpevole.

_______________________

[1] Cfr. Redazione, Revoca della patente nel caso di omicidio o lesioni stradali gravi o gravissime: dichiarata l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 222 c. 2 cod. strada, in www.giurisprudenzapenale.com

Spese legali stragiudiziali e giudiziali

Avvocato, compensi: spese forfettarie sempre e comunque dovute nella misura del 15% (Cass. ord. 9385/19)

Cass. civ. Sez. II, Ordinanza 04-04-2019, n. 9385

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice.

L’ORDINANZA

(omissis)

Svolgimento del processo

Che:

  1. Con ricorso notificato in data 24/10/2011 B.L. ha impugnato innanzi al giudice di pace di Ferrara verbale in data 31/08/2011 mediante il quale agenti del corpo di polizia municipale di quel comune hanno elevato nei suoi confronti la contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 173 (in prosieguo, codice della strada), con irrogazione della sanzione pecuniaria di Euro 152 oltre decurtazione di n. 5 punti/patente per aver egli, alla guida di automobile, “circola(to) in via (OMISSIS), direzione…, facendo uso di apparecchio telefonico senza auricolare, tenuto con la mano all’orecchio sinistro”.
  2. Sulla resistenza del comune di Ferrara con sentenza depositata il 27/06/2013 il giudice di pace ha rigettato il ricorso di B.L., sulla considerazione che – rispetto all’eccezione dallo stesso svolta nel senso “che si trattava di una telefonata relativa a una situazione di emergenza relativa all’attività di console onorario della repubblica del Sudafrica” – anche “nella non compiutamente provata ipotesi… avrebbe dovuto accostare l’auto”, non sussistendo alcuna esimente.
  3. Prodotto appello da B.L. nei confronti del comune, con sentenza resa mediante lettura di dispositivo e motivazione all’udienza del 20/11/2014 il tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, ha rigettato l’appello.
  4. A sostegno della decisione il giudice d’appello ha considerato: a) che con il ricorso originario il trasgressore aveva sostenuto di essere console onorario della repubblica del Sudafrica con giurisdizione estesa a tutta l’Emilia Romagna, veste di cui non avrebbero tenuto conto gli accertatori, comprovata dalle caratteristiche della vettura, munita di placche anteriori e posteriori con l’indicazione “corpo consolare” rilasciate dal ministero degli affari esteri italiano, cui la violazione – di cui ha comunque negato il sussistere – avrebbe dovuto essere semplicemente segnalata per le comunicazioni da effettuarsi in via diplomatica in base all’art. 131 C.d.S.;
  5. b) che, in sede di controdeduzioni in prime cure, il comune aveva viceversa fatto rilevare la chiara individuazione della violazione nel verbale, non essendo provato che la conversazione avesse oggetto connesso alle funzioni consolari;
  6. c) che, come risultante anche da circolare del ministero dell’interno dell’11 agosto 1995, richiamata dallo stesso appellante, i consoli onorari, cittadini italiani, possono invo are le norme sull’immunità prevista dalla convenzione di Vienna (cfr. infra) “solo quando dimostrano di essere nell’esercizio delle funzioni onorarie loro attribuite”, nesso esigibile anche per i consoli (Cass., sez. U, n. 4834 del 10/11/1977 richiamata dallo stesso appellante) e quindi a fortiori per i consoli onorari;
  7. d) che, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione di ciò, il trasgressore non beneficia delle peculiari forme sancite dall’art. 131 C.d.S.;
  8. e) che la commissione della violazione risulta con chiarezza dal verbale.
  9. Per la cassazione della sentenza del tribunale ricorre B.L., avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, mediante quattro motivi. Resiste il comune di Ferrara con controricorso.

Motivi della decisione

Che:

  1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 131 C.d.S.; nel corso della trattazione del motivo si fa riferimento altresì a disposizioni della convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, ratificata dall’Italia con L. 9 agosto 1967, n. 804 (di seguito, convenzione di Vienna o convenzione).

1.1. Secondo il ricorrente il tribunale avrebbe errato nel ritenere che i consoli onorari, al fine di fruire delle immunità dalla giurisdizione dello stato, debbano dimostrare all’agente accertatore di una violazione del codice della strada il nesso tra l’atto compiuto e l’esercizio delle funzioni consolari al fine di “beneficia(re) delle peculiari forme di notifica sancite dall’art. 131” predetto, previste peraltro a condizione di reciprocità della quale neppure sarebbe stato certo – secondo il tribunale – il sussistere (p. 9-10 e 12-13 della sentenza impugnata).

1.2. Sostiene il ricorrente che l’art. 131 non prevedrebbe, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, una mera modalità di notifica attivabile dagli accertatori previa verifica dei presupposti del nesso tra l’atto e la funzione nonchè della condizione di reciprocità, ma un obbligo di sospensione di ogni accertamento (essendo quindi preclusa ogni contestazione immediata – cfr. ricorso p. 9), sostituito da mera segnalazione al ministero per le comunicazioni in via diplomatica per la verifica solo in tale sede (e non anche da parte dell’agente accertatore) delle delicate valutazioni circa i predetti presupposti, non effettuabili “sul ciglio della strada” (cfr. ricorso p. 5).

1.3. Sarebbe “assurd(o)” – secondo il mezzo di ricorso – che il “rappresentante di uno Stato estero debba mettersi a discutere di questioni diplomatiche per definizione riservate – o dissertare circa l’esistenza di trattati internazionali – con un agente di polizia municipale” (cfr. ricorso p. 7). Da ciò discenderebbe la violazione di legge, non dovendo il ricorrente “dimostrare di essere nell’esercizio delle proprie funzioni nè al vigile urbano, nè al giudice di Ferrara, bensì unicamente al ministero degli esteri” (cfr. ricorso p. 8).

1.4. Il mezzo di ricorso è infondato.

1.5. La norma di cui si deduce in via diretta la violazione è l’art. 131 C.d.S. che, sotto la rubrica “agenti diplomatici esteri” (rubrica sintetica rispetto al più ampio contenuto delle disposizioni che la seguono), dispone:

“1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse da agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti, sono segnalate dagli uffici o comandi dai quali dipendono coloro che le hanno accertate al ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica.

  1. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti ad uso promiscuo appartenenti agli agenti diplomatici, agli agenti consolari di carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il ministero dei trasporti e della navigazione, su richiesta del ministero degli affari esteri, rilascia ai sensi delle vigenti norme, previe visita e prova, quando prescritte, la carta di circolazione e provvede all’immatricolazione, assegnando speciali targhe di riconoscimento, nei tipi e nelle caratteristiche determinate con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il ministro degli affari esteri.
  2. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell’autoveicolo.
  3. La validità delle speciali targhe di riconoscimento e delle carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento in cui cessa lo status diplomatico di colui al quale il veicolo appartiene. La relativa restituzione deve aver luogo non oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a condizione di reciprocità, salvo gli accordi speciali con le organizzazioni internazionali.” 1.6. Ciò posto, risulta dal testo dello stesso articolo il collegamento che esso presuppone con la disciplina delle “immunità” godute dagli “agenti diplomatici e consolari accreditati in Italia, o da altre persone che, con riguardo a tali violazioni, godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità spettanti agli agenti suddetti” (cfr. comma 1).

1.7. Data per scontata la distinzione – basata sul diritto internazionale – tra agenti diplomatici e consolari anche in rapporto ai compiti da essi svolti (distinzione non sempre chiara nell’ambito del mezzo di ricorso, che fa riferimento promiscuamente all’una e all’altra figura, accostando le funzioni consolari, in particolare onorarie, a quelle diplomatiche – cfr. supra 1.3), la materia delle immunità consolari è stata, com’è noto, codificata dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, già sopra richiamata. Nell’ambito della distinzione tra consoli di carriera (funzionari diplomatici o consolari dello stato d’invio) e consoli onorari (non appartenenti ai ranghi della carriera diplomatica o consolare, non svolgenti l’attività consolare a titolo esclusivo, e normalmente cittadini o comunque residenti permanenti dello stato di residenza) è di rilevanza ai fini di cui in prosieguo il dato per cui le immunità e i privilegi dei consoli residenti permanenti sono alquanto ridotti, analogamente essendo ridotti quelli dei consoli onorari.

1.8. Di tanto è segno, già in esordio, la convenzione di Vienna che, all’art. 1, comma 2, subito chiarisce “la situazione particolare dei membri dei posti consolari… dipendenti dallo stato di residenza o ivi residenti permanenti”, che “è regolamentata dall’art. 71”. Tale ultima norma – applicabile ai membri di posti consolari sia di carriera sia onorari, questi ultimi però statisticamente più spesso residenti permanenti, quale il ricorrente – già limita le immunità e i privilegi consolari, in pratica, soltanto all’immunità di giurisdizione e all’inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell’esercizio delle funzioni, oltre al privilegio in materia di obbligo di deporre quale teste.

1.9. A prescindere dalla loro residenza, comunque, le immunità e i privilegi consolari si applicano del pari limitatamente a tutti i consoli onorari. Oltre all’immunità degli archivi (art. 61), spetta a essi – in quanto tali – l’immunità giurisdizionale, ma limitatamente a quella c.d. “funzionale”: l’art. 58 comma 2, rinviando all’art. 43 comma 1 della convenzione, estende infatti ai consoli onorari la previsione per cui non vi è soggezione “alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello stato di residenza per gli atti compiuti nell’esercizio delle funzioni consolari”, con le eccezioni previste dallo stesso art. 43. L’art. 58, non estendendo l’applicazione dell’art. 41 sull’inviolabilità personale dei funzionari consolari di carriera ai consoli onorari, estende invece a essi, al comma 2, la sola disposizione dell’art. 42, per cui – qualora il console onorario sia sottoposto a una misura detentiva o ad azione penale – lo stato di residenza deve darne pronta informazione al capo del posto consolare o allo stato d’invio; anche in tal senso sussiste dunque una tutela limitata a fronte dell’immunità personale dei consoli di carriera.

1.10. Va poi ricordato che ai sensi dell’art. 55 della convenzione, intitolato” rispetto delle leggi e dei regolamenti dello stato di residenza”, è previsto in via generale che “senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che ne godono hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello stato di residenza”.

1.11. La disciplina nazionale in materia di consoli onorari di stati esteri si compendia poi:

  1. a) in una circolare del ministero degli affari esteri (n. 3 del 16 luglio 2010), che tra l’altro regola il rilascio di una carta d’identità speciale recante la dizione per cui “il titolare gode di immunità per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni”, nonchè dello speciale contrassegno “CC” (corpo consolare) per gli autoveicoli dei consoli onorari muniti di exequatur, la cui disciplina di uso è sancita dal decreto del ministro degli esteri del 20 giugno 2005; la circolare rende noto altresì il collegamento web mediante il quale è possibile consultare la lista consolare;
  2. b) in un “manuale sul trattamento riservato al corpo diplomatico accreditato presso la repubblica italiana – dicembre 2013”, predisposto dallo stesso ministero e citato dal ricorrente in quanto incidentalmente concernente le immunità anche consolari (p. 7 del ricorso – v. in appresso).

1.12. In tale quadro – da cui discende l’ovvia conseguenza, già acclarata dalla giurisprudenza di questa corte, che l’immunità consolare dell’arte 43 della convenzione di Vienna riguarda non soltanto le attività direttamente esplicative delle funzioni proprie dell’ufficio consolare, ma pure quelle che siano strumentalmente ed eziologicamente connesse ad atti di esercizio di dette funzioni, e quindi anche quelle di guida e parcheggio, da parte del console, della sua autovettura privata (Cass. sez. U n. 4834 del 10/11/1977, pronunciata in riferimento a console di carriera) – può procedersi all’interpretazione dell’art. 131 C.d.S. sollecitata dal mezzo di ricorso. Anzitutto deve rilevarsi sul tema che detto articolo al comma 2 regola il rilascio di “targhe” (diverse dal “contrassegno” c.c. di cui si è detto, fornito ai consoli onorari dal ministero degli esteri) per i veicoli in “uso promiscuo” dei soggetti aventi diritto a immunità di cui al comma 1. La disciplina procedimentale è dettata dal comma 3: “le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell’autoveicolo” (sottolineature aggiunte); il comma 1 resta applicabile qualora il veicolo – munito o no della speciale targa – sia guidato da soggetto indicato al comma 1 medesimo, di tal che si procede alla “segnala(zione)… al ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica”.

1.13. Si desume dalla semplice lettura di quanto prescritto dall’art. 131 che è insita nell’operatività della disciplina non la mera facoltà, ma la doverosità di accertamenti – estesi all’ambito di applicabilità di norme di diritto internazionale – da parte dei pubblici ufficiali che constatino violazioni del codice della strada, diversamente da quanto opinato dal ricorrente (pp. 7 e 8 del ricorso). Qualora infatti si tratti di veicoli muniti di targa c.c. (ciò che non è stato nel caso in esame), sarà compito dell’accertatore verificare se il soggetto conducente abbia titolo all’immunità. Nessun dubbio ermeneutico può porsi in argomento, posto che, come detto, “le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 sono perseguite nei modi ordinari di legge, oltre alla segnalazione per via diplomatica nei confronti del titolare dell’autoveicolo”. Ipotizzare che, di fronte a una pretesa immunità non riconoscibile dall’accertatore, per la semplice pretesa egli debba astenersi dall’avvio del procedimento sanzionatorio equivarrebbe a un’interpretatio abrogans dell’obbligo di “persegui(re) nei modi ordinari di legge” chi non rientri tra i soggetti di cui al comma 1. Se ciò è vero, l’accertatore dovrà verificare – almeno nei limiti che competono a tale fase (v. infra per i rimedi successivi) – se il soggetto rientri o no tra quelli astrattamente immuni; e ciò potrà fare – per quanto riguarda i consoli onorari – attraverso una serie di elementi notiziali, verificabili anche “sul ciglio della strada” da un vigile urbano (per utilizzare un’espressione del ricorrente – cfr. ricorso p. 5), quali anzitutto l’esibizione della carta d’identità speciale e – nei tempi moderni anche via web – la consultazione della lista consolare.

1.14 Se quanto innanzi è vero in riferimento all’applicabilità alternativa del comma 3 in rapporto al comma 1, non vi è ragione per non affermare che la medesima conclusione – desumibile dallo stesso testo dell’art. 131 – non valga per le (invero più complesse, ma non per questo inesigibili) valutazioni degli accertatori inerenti l’applicabilità del comma 1 in quanto autonomamente considerato. Requisito di applicazione di detta norma è che le violazioni siano commesse da persone che “godano, nei limiti previsti dalle norme internazionali, delle immunità”, tra i quali gli agenti diplomatici e consolari di carriera, ma anche i consoli onorari. Come menzionato dal ricorrente, ai fini dell’applicazione può essere necessario accertare – per quanto concerne le violazioni ascritte ai consoli onorari – se le medesime siano coperte dalla sola immunità di cui essi fruiscono (al di là di quella di archivio), quella “funzionale” ex art. 58, comma 2 in relazione all’art. 43, comma 1 della convenzione di Vienna relativa agli “atti compiuti nell’esercizio delle funzioni consolari”, quali definite dall’art. 5 della convenzione stessa. L’art. 131 C.d.S., poi, ai fini delle modalità applicative, prevede la verifica della condizione di reciprocità. In proposito è a ritenersi che – in assenza di disposizioni derogatrici – l’accertatore, pur trattandosi di disamine di diritto internazionale talora complesse, non possa essere esentato da esse, od obbligato a soprassedere dall’avvio del procedimento sanzionatorio in virtù di una mera pretesa di un soggetto che dichiari – semmai senza fornire alcun elemento – una situazione di immunità, specie se funzionale (per il cui sussistere rilevano prevalenti valutazioni di fatto). Nè rileva il dato che possa rivestire la posizione di accertatore, semmai, un pubblico ufficiale addetto a ordinari compiti di regolazione del traffico stradale: in tal senso, diversamente da quanto asserito inopportunamente dal ricorrente, non è affatto “assurd(o)” che il console onorario debba interloquire “con un agente di polizia municipale” (cfr. ricorso p. 7), posto anche il già ricordato obbligo di cui all’art. 55 della convenzione di Vienna, intitolato al “rispetto delle leggi e dei regolamenti dello stato di residenza”, secondo il quale “senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità, tutte le persone che ne godono hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello stato di residenza”.

1.15 In tale ambito va detto che è parimenti infondata la tesi del ricorrente secondo la quale, di fronte all’invocazione dell’immunità consolare, l’operante debba astenersi dall’accertamento dei fatti, che sarebbero da “discutere” da parte del console onorario “unicamente al ministero degli esteri” (cfr. ricorso p. 7-8). Pur quando, infatti, l’accertatore dovesse riconoscere il sussistere dell’immunità, poichè l’accertamento non è di per sè lesivo della stessa, dovrà procedere all’accertamento della violazione, dando atto dei fatti da cui emerge l’immunità e delle dichiarazioni del console onorario: invero, il comma 1 dell’art. 131 in tal senso discorre di “violazioni… commesse” dal soggetto immune che “sono segnalate… al ministero degli affari esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica”, mentre il comma 3 parimenti prescrive che le “violazioni” commesse da soggetti diversi siano anch’esse “segnala(te) per via diplomatica nei confronti del titolare dell’autoveicolo” in quanto immune (evidentemente, ai fini della responsabilità solidale del proprietario del veicolo), mentre devono essere “perseguite nei modi ordinari di legge” nei confronti del conducente non immune. La distinzione fra “segnalazione” e “perseguimento”, dunque, rinvia esclusivamente ai fini delle modalità di seguito rispetto a un atto che, comunque, è di accertamento di “violazione”.

1.16 L’eventuale esito viziato dell’accertamento svolto dall’operante circa il sussistere o il non sussistere dell’immunità funzionale del console onorario, e quindi la contestazione immediata e diretta, o anche differita ma sempre diretta, della violazione, in luogo dell’altrimenti doverosa mera comunicazione indiretta al ministero degli esteri per l’ulteriore seguito ai fini del comma 1 dell’art. 131, neppure produce – del resto – di per sè lesione delle immunità di cui alla convenzione di Vienna e ai principi di diritto internazionale consuetudinario ivi codificati. Infatti, va tenuto conto che solo in via di eventualità (cfr. artt. 202, 204 e 206 C.d.S.) il verbale delle violazioni contestate immediatamente (art. 200) o in via differita (art. 201) è destinato a formare titolo per la riscossione delle sanzioni, e ciò decorsi ampi termini per la proposizione di opposizioni in via amministrativa e giurisdizionale.

1.17 L’invocazione e la prova ex post dell’immunità funzionale negata dal ricorrente che contesta erroneamente, come detto, la stessa possibilità di un accertamento sulla base della sola volizione del trasgressore (con l’incongrua dizione secondo cui egli non dovrebbe “dimostrare di essere nell’esercizio delle proprie funzioni nè al vigile urbano, nè al giudice di Ferrara, bensì unicamente al ministero degli esteri” – cfr. ricorso p. 8) – appare addirittura l’unico rimedio praticabile in tutti quei casi, statisticamente assai frequenti nella prassi delle relazioni diplomatiche e consolari, in cui la contestazione immediata non sia possibile e, quindi, sia del tutto ignota all’accertatore perfino l’aspettativa del trasgressore a vedersi riconoscere l’immunità: si pensi ai casi di cui all’art. 201 C.d.S., comma 2 e all’art. 384 del relativo regolamento di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ove – soprattutto – non sussista o non sia visibile il contrassegno “CC”.

1.18 All’eventualità dell’annullamento ex post dei processi verbali di accertamento, del resto, fa riferimento lo stesso “manuale sul trattamento riservato al corpo diplomatico accreditato presso la repubblica italiana – dicembre 2013”, predisposto dal ministero degli esteri e richiamato e prodotto dal ricorrente in quanto incidentalmente concernente le immunità anche consolari (p. 7 del ricorso). Infatti detto manuale, la cui valenza è esclusivamente di prassi, al paragrafo 7.7 intitolato alle “violazioni del codice della strada”, riporta che il ministero, nel ricordare “il dovere del pieno rispetto delle leggi dello stato accreditatario, attira in particolare modo l’attenzione sulle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale. Sulla base del principio di reciprocità, e nei limiti delle infrazioni stradali commesse nell’esercizio delle funzioni diplomatiche e consolari” esso “potrà prendere in considerazione le richieste di annullamento dei processi verbali di accertamento redatti dai vari corpi di polizia che gli perverranno notificati con nota verbale dalle rappresentanze diplomatiche” (sottolineatura aggiunta). In tale contesto, appare particolarmente rilevante il ruolo riconosciuto alle rappresentanze diplomatiche, che con nota verbale fanno propria dopo averla quindi valutata – la dichiarazione dell’interessato circa il sussistere del nesso tra violazione ed espletamento delle funzioni.

1.19 Parimenti di rilievo è il caveat contenuto nel prosieguo di detto paragrafo del manuale, per cui “si fa presente che violazioni particolarmente gravi del codice della strada che costituiscano pericolo per la sicurezza pubblica comportano il dovere del pagamento delle relative sanzioni e possono determinare, in caso di recidiva, anche l’annullamento delle targhe CD-CC”. Viene, dunque, posto un limite, a quanto consta emergente nella prassi internazionale anche di altri paesi, all’immunità in materia di violazione delle norme sulla circolazione stradale, correlato alla gravità del fatto.

1.20 Conclusivamente in ordine al primo motivo, fermo il principio di cui a Cass. sez. U n. 4834 del 1977 cit. per cui anche alla violazione delle regole del codice della strada può accompagnarsi l’immunità “funzionale” ex art. 58, comma 2 in relazione all’art. 43, comma 1 della convenzione di Vienna relativa agli “atti compiuti nell’esercizio delle funzioni consolari”, quali definite dall’art. 5 della convenzione stessa, vanno enunciati i seguenti principi di diritto, alla luce dei quali il primo motivo di ricorso risulta infondato:

“L’art. 131 C.d.S. e l’art. 58, comma 2, che rinvia all’art. 43, comma 1, della convenzione di Vienna vanno interpretati nel senso che, di fronte all’invocazione (nel caso di specie da parte di console onorario, residente permanentemente in Italia) dell’immunità funzionale, l’accertatore della violazione di norme del codice della strada non possa soprassedere alla redazione di verbale, essendo essa presupposta dall’art. 131 predetto”;

“svolti accertamenti, in sede di contestazione, se del caso con il supporto dei servizi del ministero degli esteri, anche circa il sussistere dei presupposti per l’immunità e per le conseguenziali modalità di segnalazione e comunicazione (tra i quali i fatti da cui si evinca il nesso funzionale tra violazione ed esercizio dell’attività consolare e il ricorrere della condizione di reciprocità), a seconda degli esiti l’accertatore deve procedere, da un lato, alla contestazione immediata o alla notifica differita della violazione o, dall’altro, alla trasmissione del verbale all’ufficio o comando dal quale dipende per la segnalazione al ministero degli affari esteri per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica”;

“ove, per l’impossibilità o per l’erroneità dell’accertamento circa i relativi presupposti, sia contestata o notificata dall’organo accertatore violazione in presenza dell’immunità, il rilievo del sussistere della stessa in sede di opposizione in via giurisdizionale, su ricorso dell’interessato, o di notifica con nota verbale in sede diplomatica, su richiesta della competente rappresentanza dello stato estero, conduce all’annullamento dell’atto”.

  1. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2729 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c. Lamenta che l’unica prova dell’infrazione sia costituita dal verbale, avendo il tribunale di Ferrara erroneamente ritenuto che esso “d(esse) conto del fatto che… stesse parlando al telefono cellulare mentre era alla guida e non avesse azionato il vivavoce”, mentre invece i verbalizzanti non avevano dato contezza del parlare al telefono ma semplicemente affermato che “circolava… facendo uso di apparecchio telefonico senza auricolare tenuto con la mano all’orecchio sinistro”; poichè il ricorrente teneva il cellulare con la mano al fine di attivare il vivavoce, il tribunale aveva tratto dal verbale una presunzione semplice relativa al fatto che stesse parlando, esclusa dalla carenza di gravità, precisione e concordanza, nonchè dal fatto che lo stesso comune aveva ancorato la contestazione al dato che il cellulare era tenuto con la mano e non all’attivazione di una conversazione.

2.1. La censura è infondata.

2.2. In proposito, richiamato che il verbale dà atto che la contravvenzione è stata elevata per aver il trasgressore, alla guida di automobile, “circola(to) in via (OMISSIS), direzione…, facendo uso di apparecchio telefonico senza auricolare, tenuto con la mano all’orecchio sinistro” (sottolineature aggiunte), va evidenziato che il motivo si appunta sulla circostanza che la sentenza impugnata – in un passaggio alla p. 11 – riporta la valutazione per cui “il verbalizzante ha dato conto del fatto che… stesse parlando al telefono cellulare mentre era alla guida e non avesse azionato il vivavoce in flagrante violazione dell’art. 173 C.d.S.” (p. 11 – sottolineatura aggiunta). Avendo negato di star parlando e tenuto conto che le difese dello stesso comune non avevano dato per assodato tale fatto, il ricorrente desume dall’espressione riportata in sentenza relativa al suo “st(ar) parlando” il concretarsi delle presunte violazioni di legge innanzi descritte, posto che il verbale non darebbe atto di tanto.

2.3. Il mezzo è destituito di fondamento per essere insussistenti le dedotte violazioni: la ratio decidendi espressa con il passaggio motivazionale censurato è semplicemente quella di affermare che quanto emerge dal verbale conferma il sussistere della trasgressione sanzionata, quand’anche il passaggio stesso, se considerato isolatamente, veicoli il concetto in maniera poco chiara. Come si evince da una lettura complessiva del brano anzidetto unitamente alle espressioni che lo precedono (“nè si possono nutrire dubbi, provvisti d’una qualche consistenza fattuale e giuridica, sulla circostanza che l’infrazione contestata sia stata effettivamente commessa: il verbale, nella parte in cui accerta circostanze di fatto, possiede una fede probatoria privilegiata e, nel caso di specie, non è stato infirmato con la querela di falso” – sottolineatura aggiunta), il giudice del merito non ha inteso sottolineare, in sè e per sè, l’avvenuta prosecuzione di una conversazione telefonica, dato in quanto tale non risultante dal verbale nè comunque percepibile dagli operanti, bensì il mero avvio di essa (eventualmente anche senza instaurazione di una interlocuzione) mediante manovre con la mano sull’apparecchio (anche portato all’orecchio). Ciò tiene del resto conto della posizione del comune, secondo il quale pur solo il tentativo di avviare il vivavoce, a telefono squillante, tenendolo appoggiato all’orecchio con la mano, configurasse “concretamente us(o del)l’apparecchio telefonico senza auricolare” (p. 7 della sentenza). In altri termini, dire, come dice la sentenza impugnata, che il trasgressore “stesse parlando al telefono cellulare mentre era alla guida e non avesse azionato il vivavoce” significa, in una lettura unitaria del testo della sentenza, confermare semplicemente che resta integrata, in base al tenore del verbale, la fattispecie dell’art. 173 C.d.S., comma 2, che sanziona non in concreto chi “parla” al telefono (dato di fatto sostanzialmente non verificabile dall’esterno dell’abitacolo di un veicolo), ma il “conducente” che “f(a) uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici”, salvo “l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purchè il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani” (così l’art. 173 cit.). Nel caso di specie, dunque, pur riportando la sentenza la frase citata, il nucleo della ratio decidendi non risiede nell’accertamento dello “star parlando” o rectius “stare per parlare” da parte del trasgressore, circostanza del tutto irrilevante, ma del suo non aver azionato prima di mettersi alla guida, altrimenti essendo necessario l’uso, vietato, delle mani – un sistema automatico viva voce (o un auricolare impegnante un solo orecchio); ciò che è confermato dal fatto che egli non nega di aver usato le mani per reggere l’apparecchio, notato peraltro dagli operanti vicino all’orecchio.

2.4. Il motivo, dunque, non infirma l’accertamento contenuto nella sentenza per cui l’apparecchio era comunque in “uso” con le mani senza previa attivazione di sistema di viva voce. Esso, soffermandosi su una espressione di contorno (“st(ar) parlando”), non rilevante nell’economia dell’accertamento, va dunque disatteso, in quanto la sentenza è pienamente conforme al principio (per il quale v. ad es. Cass. n. 20441 del 21/09/2006 – in materia di percezione del parlare al telefono durante la guida – oltre altre, tra le quali recentemente n. 23800 del 07/11/2014) per cui il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonchè alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale.

  1. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per essere stati liquidati dal tribunale – in controversia del valore di Euro 152 pari alla sanzione pecuniaria, non mutato dall’applicazione della sanzione accessoria (cfr. Cass. n. 13598 del 16/06/2014) – i compensi per tre fasi nella misura di Euro 1.550 in luogo del parametro medio di Euro 440, aumentabile al massimo fino a Euro 817 (come da conteggi analitici contenuti nel motivo di ricorso per cassazione); l’aumento sarebbe potuto avvenire, poi, previa motivazione, invece del tutto assente nella sentenza del tribunale. Si censura dunque a un tempo assenza di motivazione ed eccesso rispetto al massimo di parametro.

3.1. Il motivo è fondato, in quanto sussistono entrambe le violazioni, come denunciate. Invero, la somma liquidata si pone manifestamente al di là dei massimi liquidabili in base ai parametri e non sussiste la richiesta motivazione. La sentenza va dunque cassata in relazione al motivo in esame, che va accolto.

3.2. Peraltro, non essendo necessari accertamenti di merito, può questa corte pronunciare nel merito, liquidando per il giudizio di appello il parametro medio aumentato in misura lievemente inferiore al raddoppio (cfr. Cass. n. 2386 del 31/01/2017), e precisamente in Euro 800, alla luce delle questioni di natura internazionalistica trattate che hanno qualificato la prestazione professionale come di pregio.

  1. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 2 del predetto D.M. 10 marzo 2014, n. 55, che prevede che il compenso dell’avvocato debba essere incrementato di “una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale della prestazione”. Secondo il ricorrente, avendo la sentenza meramente liquidato il compenso “oltre al rimborso delle spese forfetarie”, senza nulla specificare circa la percentuale di esso, la mancata determinazione concreterebbe la dedotta violazione di legge.

4.1. Il motivo è infondato, alla luce dell’interpretazione che appare a questa corte preferibile del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

4.2. Invero, il testo dell’art. 2, comma 2 del regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 comma 6 legge come segue: “Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”. 4.3. Detto testo regolamentare trova la sua scaturigine nell’art. 13, comma 10, della cennata L. n. 247 del 2012, il quale dispone che “oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell’interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive” (sottolineatura aggiunta).

4.4. Se, dunque, la legge ha affidato alla fonte subordinata la disciplina della fissazione della “misura massima” del rimborso delle spese forfettarie – cioè delle spese di solito sostenute durante una causa dal difensore, la cui dimostrazione è difficile oppure oltremodo gravosa, sicchè il loro rimborso è dovuto anche senza la prova degli esborsi, secondo una misura predeterminata dalla legge, spettante automaticamente al professionista anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza, dovendosi quest’ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (cfr. Cass. n. 4209 del 22/02/2010) – il problema ermeneutico che si pone si ricollega alla peculiarità dell’espressione “di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione” contenuta nel regolamento. Tale espressione, infatti, non chiarisce, a una prima lettura, la finalità dell’indicazione della percentuale, alla cui “misura” semplicemente dispone che il giudice si attenga “di regola”.

4.5. Dalla lettera della disposizione si evince, a una prima approssimazione, che detta percentuale sia quella che spetti al difensore in mancanza di diversa determinazione giudiziale (“di regola”). Da ciò possono trarsi, sul piano interpretativo, due conseguenze: – la prima, sul fronte motivazionale, relativa al fatto che, ove non si debba seguire la “regola”, sia imposto al giudice dar conto, direttamente o indirettamente in relazione alla complessità della prestazione e al suo pregio, della deroga; – la seconda, sul piano presuntivo, relativa alla doverosità della lettura del provvedimento giudiziale, che non rechi la determinazione percentuale del rimborso o addirittura nulla dica in ordine alla sua spettanza, nel senso che il provvedimento stesso abbia implicitamente recepito la “regola” e, quindi, abbia riconosciuto il rimborso nella misura del 15%.

4.6. Ciò non è tuttavia sufficiente a comprendere esaurientemente la portata della disciplina regolamentare in esame. Invero, come ricordato, al regolamento era stato demandato dal legislatore di determinare la misura “massima” del rimborso (“la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6…”). Di fronte a tale finalità posta dal legislatore deve ritenersi – in una lettura integrata della legge e del regolamento – che la stessa sia stata recepita, pur a fronte di una mancanza di chiarezza del testo regolamentare. Deve dunque considerarsi che affermare come “dovuta… una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione” significhi, a un tempo, aver fissato il massimo percentuale del rimborso (appunto nel 15%) e aver stabilito che “di regola”, come detto, e quindi anche quando nulla si dica nel provvedimento di liquidazione, spetti tale massimo, derogabile solo in peius con apposita motivazione.

4.7. A tale criterio interpretativo risulta essersi già attenuta questa corte (cfr. ad es. implicitamente Cass. n. 17519 del 03/09/2015) oltre che la giurisprudenza di merito.

4.8. Alla luce di quanto innanzi, dovendo affermarsi il principio di diritto per cui “Il provvedimento giudiziale di liquidazione delle spese processuali che non contenga la statuizione circa la debenza o anche solo l’esplicita determinazione della percentuale delle spese forfettarie rimborsabili ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 10 e del D.M. n. 55 del 2014, art. 2 è titolo per il riconoscimento del rimborso stesso nella misura del 15% del compenso totale, quale massimo di regola spettante, potendo tale misura essere soltanto motivatamente diminuita dal giudice”, il motivo di ricorso va rigettato.

  1. Essendo accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, le spese del giudizio di legittimità debbono essere compensate per un mezzo stante la soccombenza reciproca. La residua metà – secondo la liquidazione di cui al dispositivo – va posta a carico del comune globalmente soccombente in relazione alla maggiore importanza economica del motivo accolto rispetto agli altri. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater non va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell’art. 13 cit.

P.Q.M.

rigetta il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunciando nel merito, liquida in Euro 800 i compensi spettanti al comune di Ferrara per il giudizio di appello, ferma nel resto l’impugnata sentenza; compensa le spese del giudizio di legittimità per un mezzo; condanna il controricorrente alla rifusione a favore del ricorrente del residuo mezzo, aliquota che liquida in Euro 325 per compensi, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 26 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2019