Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Una società debitrice può continuare formalmente a esistere e, nello stesso tempo, perdere progressivamente ciò che le consentiva di produrre reddito: clienti, contratti, commesse, dipendenti, beni strumentali e attività vengono trasferiti a una nuova società, mentre nella precedente rimangono i debiti. Per il creditore, soprattutto quando sono in gioco crediti commerciali di importo elevato, il problema non è soltanto ottenere un decreto ingiuntivo o una sentenza, ma capire dove sia finita la concreta capacità patrimoniale e produttiva dell’impresa debitrice.
La costituzione di una nuova società, anche da parte degli stessi soci o amministratori, non è di per sé illecita e non comporta automaticamente che la nuova impresa risponda dei debiti della precedente. La valutazione cambia quando una serie di operazioni determina, nella sostanza, il trasferimento dell’attività economicamente organizzata dalla società indebitata a un altro soggetto, lasciando il debitore privo o quasi privo di beni e risorse aggredibili. In questi casi occorre ricostruire ciò che è realmente accaduto e verificare se ricorrano i presupposti per agire sulla cessione d’azienda o sul trasferimento di fatto dell’attività, sulla responsabilità per determinati debiti, sugli atti pregiudizievoli e, quando applicabile, con l’azione revocatoria.
Quando il passaggio di clienti e attività alla nuova società diventa rilevante per il creditore
Il primo errore sarebbe fermarsi alla visura camerale e constatare che la società debitrice esiste ancora. Un’impresa può rimanere iscritta al Registro delle imprese ma avere trasferito altrove gran parte del proprio valore economico. Occorre quindi confrontare la situazione precedente e successiva alla nascita della nuova società: chi svolge oggi l’attività, chi intrattiene i rapporti con i principali clienti, chi esegue le commesse, dove sono confluiti i dipendenti e i collaboratori, quali beni vengono utilizzati e quale società genera il fatturato che prima apparteneva al debitore.
La continuità può emergere da una combinazione di elementi: medesima attività, stessi soci o amministratori, stessi clienti e fornitori, passaggio dei dipendenti, trasferimento di beni strumentali, contratti o commesse. Nessuno di questi dati, isolatamente considerato, permette di affermare che vi sia stata una cessione d’azienda o un’operazione in pregiudizio dei creditori. È la ricostruzione complessiva dell’operazione a consentire di comprendere se si sia verificato il trasferimento di un complesso organizzato idoneo a proseguire l’attività d’impresa, anche quando manca un contratto formalmente denominato “cessione d’azienda”.
Questo aspetto è particolarmente delicato quando apparentemente vengono ceduti soltanto singoli elementi. Il trasferimento della clientela, ad esempio, assume un peso diverso se insieme ai clienti passano contratti, personale, attrezzature, know-how o commesse e la nuova società continua sostanzialmente l’attività che prima produceva ricavi per la debitrice. Per il creditore diventa quindi necessario ricostruire la sostanza economica dei trasferimenti, anziché limitarsi alla loro denominazione formale.
La verifica deve comprendere anche il corrispettivo delle operazioni. Se beni, attività o un ramo aziendale sono stati effettivamente ceduti a condizioni di mercato e il prezzo è entrato nel patrimonio della società debitrice, la situazione è diversa da quella in cui gli elementi produttivi siano passati alla nuova società senza un corrispettivo adeguato o senza che sia possibile individuare dove il corrispettivo sia confluito. Per questo, nei casi di maggiore valore economico, l’analisi della società debitrice che trasferisce beni per evitare il pagamento deve essere svolta insieme alla ricostruzione del patrimonio rimasto effettivamente disponibile per i creditori.
La nuova società risponde dei debiti della vecchia? Cessione d’azienda, continuità dell’attività e tutela dei creditori
Il fatto che la nuova società abbia gli stessi soci, amministratori, sede o clienti della precedente non determina automaticamente il trasferimento dei debiti. Le due società restano soggetti giuridici distinti e occorre individuare il titolo giuridico che consenta al creditore di agire nei confronti della nuova impresa o sui beni che le sono stati trasferiti.
Una delle verifiche riguarda l’eventuale cessione d’azienda o di ramo d’azienda. L’art. 2560 c.c. stabilisce, per i debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, che l’alienante non è liberato senza il consenso dei creditori e prevede, nel trasferimento di un’azienda commerciale, la responsabilità dell’acquirente per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori. L’applicazione concreta della norma richiede però di accertare la natura dell’operazione e del debito: non è corretto presumere che qualsiasi passaggio di attività a una nuova società renda quest’ultima responsabile di tutte le obbligazioni della precedente.
Proprio per questo può diventare decisivo verificare se dietro una pluralità di trasferimenti formalmente separati si nasconda, nella sostanza, una cessione dell’azienda o di un suo ramo. Il trasferimento può infatti assumere rilievo anche quando non esiste un unico atto che trasferisca espressamente l’intera azienda. Clientela, contratti, personale, attrezzature e organizzazione produttiva devono essere esaminati nel loro insieme per stabilire se il complesso trasferito conservi un’autonomia economica sufficiente a consentire la prosecuzione dell’attività.
La questione è diversa, ma spesso collegata, quando l’operazione ha ridotto la garanzia patrimoniale della società debitrice. Ai sensi dell’art. 2740 c.c., il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con i propri beni presenti e futuri. Se il trasferimento dell’azienda, del ramo o di altri beni rende più difficile il soddisfacimento del credito, può essere necessario valutare i presupposti dell’azione revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c.. La revocatoria non rende automaticamente nullo il trasferimento né si applica a qualsiasi cessione effettuata da un debitore: richiede l’accertamento dei presupposti previsti dalla legge, che variano anche in relazione al momento in cui il credito è sorto e alla natura onerosa o gratuita dell’atto.
Quando tali presupposti ricorrono, l’obiettivo è ottenere l’inefficacia dell’atto nei confronti del creditore, così da preservare la possibilità di soddisfarsi sul bene oggetto dell’operazione. È una prospettiva che deve essere valutata tempestivamente, soprattutto se la società debitrice sta progressivamente trasferendo la propria attività. Abbiamo approfondito specificamente questo strumento nell’analisi della cessione d’azienda per sottrarsi ai creditori e, più in generale, nei casi in cui una società crea una nuova azienda lasciando i debiti nella precedente.
Per un credito di 100.000, 500.000 euro o di importo ancora superiore, questa distinzione incide direttamente sulla strategia. Avere prova del credito, ottenere un titolo esecutivo e riuscire concretamente a recuperare la somma sono tre questioni diverse. Se nel frattempo il patrimonio e l’attività produttiva sono stati trasferiti, procedere soltanto contro la società originaria può portare a un titolo formalmente valido ma difficilmente soddisfabile. La tutela deve quindi coordinare l’accertamento del credito con l’analisi delle operazioni societarie e patrimoniali compiute dal debitore e con l’individuazione dei soggetti e dei beni sui quali sia giuridicamente possibile agire.
Come ricostruire il patrimonio e scegliere su quali beni agire per recuperare il credito
Quando emergono segnali di trasferimento dell’attività verso una nuova società, la strategia non può concentrarsi soltanto sull’accertamento del credito. Occorre verificare parallelamente quale patrimonio sia ancora intestato alla società debitrice, quali rapporti economici possano essere aggrediti e quali beni o attività siano stati trasferiti. Per crediti di importo rilevante, attendere di ottenere il titolo esecutivo prima di affrontare questi aspetti può significare scoprire troppo tardi che il debitore ha progressivamente ridotto la propria consistenza patrimoniale.
La ricostruzione parte dalla documentazione del rapporto commerciale e deve essere coordinata con le informazioni relative al debitore. Contratti, ordini, fatture, documenti di trasporto, corrispondenza, riconoscimenti del debito e contestazioni consentono di definire esistenza, importo ed esigibilità del credito. Su un piano diverso devono essere individuati immobili, partecipazioni societarie, beni mobili registrati, crediti verso clienti o altri terzi e ulteriori diritti patrimoniali sui quali possa essere concretamente esercitata l’azione esecutiva.
Particolare attenzione merita il flusso dei rapporti commerciali. Se i clienti che in precedenza commissionavano lavori o acquistavano beni dalla società debitrice iniziano a contrattare e pagare la nuova società, questo dato può essere rilevante sia per ricostruire il trasferimento dell’attività sia per comprendere dove siano confluiti i ricavi. Quando, invece, esistono ancora crediti della società debitrice verso propri clienti o altri soggetti, il pignoramento presso terzi può consentire, in presenza di un titolo esecutivo e degli altri presupposti previsti dalla legge, di aggredire tali somme prima che vengano incassate dal debitore.
La ricerca patrimoniale deve quindi essere funzionale alla scelta dell’azione. Un conto corrente capiente, un immobile, una partecipazione societaria o un credito rilevante verso un terzo possono rendere concretamente utile l’esecuzione forzata. Se invece il patrimonio risulta già trasferito, occorre ricostruire gli atti compiuti e valutarne natura, data, destinatari e corrispettivi. La ricerca telematica dei beni da pignorare prevista dall’art. 492-bis c.p.c., quando utilizzabile, costituisce uno degli strumenti a disposizione nell’ambito dell’esecuzione, ma non sostituisce l’analisi delle operazioni societarie che hanno eventualmente determinato lo svuotamento patrimoniale.
Se, ad esempio, la società debitrice ha ceduto beni strumentali alla nuova impresa, trasferito contratti e clientela, venduto immobili o partecipazioni oppure effettuato operazioni con società riconducibili agli stessi soggetti, dobbiamo stabilire quali atti possano essere contestati e con quale strumento. L’azione revocatoria può assumere rilievo quando un atto di disposizione pregiudica le ragioni del creditore e ricorrono le condizioni previste dall’art. 2901 c.c.; in situazioni nelle quali esista un concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale possono inoltre dover essere valutate, sulla base dei relativi presupposti, eventuali misure cautelari.
Se la società presenta uno stato di insolvenza, l’analisi deve comprendere anche l’eventuale apertura o presenza di una procedura disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In tale scenario la tutela individuale del creditore può subire limitazioni e diventano determinanti la tempestiva verifica della posizione creditoria, delle eventuali garanzie e delle modalità con cui il credito deve essere fatto valere. Per questo individuare il patrimonio di un debitore aziendale e comprendere le operazioni attraverso le quali è stato eventualmente trasferito rappresentano due aspetti dello stesso problema: stabilire non soltanto se il credito esista, ma dove e con quali strumenti possa essere concretamente recuperato.
Un caso seguito dallo Studio: l’attività passa alla nuova società mentre nella precedente rimane il debito
In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo con nomi e alcuni elementi identificativi modificati per tutelare la riservatezza del rapporto professionale, una società fornitrice vantava un credito commerciale di importo rilevante nei confronti di un’impresa che aveva progressivamente ridotto la propria operatività. Nel frattempo era comparsa una nuova società riconducibile alla medesima area imprenditoriale e una parte dell’attività, dei rapporti commerciali e della clientela risultava proseguita attraverso il nuovo soggetto.
Non ci siamo limitati alla richiesta di pagamento. Abbiamo ricostruito la documentazione del credito e, parallelamente, i rapporti tra le due società, verificando la successione temporale delle operazioni, il trasferimento degli elementi aziendali e la consistenza patrimoniale rimasta in capo alla debitrice. L’elemento decisivo è stato affrontare unitariamente il recupero del credito e la ricostruzione delle operazioni che avevano interessato l’attività, anziché procedere esclusivamente contro la società originaria senza considerare ciò che era accaduto nel frattempo.
La ricostruzione ha consentito di individuare gli strumenti giuridici concretamente utilizzabili e di impostare l’azione tenendo conto dei soggetti e dei valori patrimoniali coinvolti. Il caso mostra perché, quando una società trasferisce clienti e attività mentre lascia insoluti crediti importanti, sia necessario intervenire sulla situazione specifica e sulla documentazione disponibile: la presenza di una nuova società non prova da sola un’operazione in danno dei creditori, ma può rendere indispensabile verificare tempestivamente come e a quali condizioni sia avvenuto il passaggio dell’attività.
Domande frequenti sul trasferimento dell’attività a una nuova società
Se la nuova società ha gli stessi soci e gli stessi clienti posso recuperare direttamente da questa il credito della vecchia società?
Non automaticamente. La coincidenza di soci, amministratori, sede, clientela o attività può costituire un elemento importante della ricostruzione, ma occorre verificare quale operazione abbia determinato il passaggio dell’attività e se esista un titolo giuridico per agire nei confronti della nuova società. Può assumere rilievo, ad esempio, l’esistenza sostanziale di una cessione d’azienda o di ramo d’azienda e, nei casi previsti dalla legge, la disciplina dei debiti relativi all’azienda ceduta.
Il trasferimento dei clienti può essere contestato dal creditore?
Il semplice passaggio di alcuni clienti non è di per sé illecito. La situazione richiede un’analisi diversa quando la clientela viene trasferita insieme ad altri elementi dell’organizzazione e la società debitrice perde concretamente la capacità di proseguire l’attività o di produrre ricavi. In questo caso occorre verificare la natura effettiva dell’operazione, il valore trasferito, l’eventuale corrispettivo e il pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale del creditore.
È possibile agire se l’azienda è già stata trasferita alla nuova società?
Il fatto che il trasferimento sia già avvenuto non esclude necessariamente la tutela. Devono essere esaminati l’atto compiuto, la data, il rapporto tra le società, il corrispettivo e la situazione patrimoniale conseguente. Quando ricorrono i presupposti dell’art. 2901 c.c., può essere valutata l’azione revocatoria; se vi è stata una cessione d’azienda, devono essere verificati anche gli eventuali presupposti di responsabilità dell’acquirente per i debiti inerenti all’azienda ceduta.
Conviene ottenere prima il decreto ingiuntivo e poi cercare il patrimonio?
Per crediti economicamente rilevanti non sempre è opportuno affrontare le due questioni in successione. Il decreto ingiuntivo può consentire di ottenere un titolo, ma il titolo non garantisce che esista un patrimonio utilmente aggredibile. Quando vi sono segnali di trasferimento dell’attività o dispersione patrimoniale, la situazione del debitore dovrebbe essere valutata tempestivamente, coordinando l’azione diretta all’ottenimento del titolo con la ricerca dei beni e l’esame degli atti eventualmente pregiudizievoli.
Quali documenti servono se sospetto che la società debitrice abbia spostato l’attività?
Sono utili innanzitutto i documenti relativi al credito, come contratti, ordini, fatture, documenti di trasporto, corrispondenza e riconoscimenti del debito. Per ricostruire il trasferimento possono assumere rilievo visure e atti societari, informazioni sui rapporti tra vecchia e nuova società e documentazione relativa a beni, contratti, clientela e attività trasferite. La documentazione necessaria dipende però dalle caratteristiche dell’operazione concreta e dagli strumenti di tutela che possono essere effettivamente utilizzati.
La società debitrice ha trasferito clienti e attività? Richiedi una valutazione del caso
Quando una società che deve pagare un credito importante trasferisce clienti, contratti, commesse, beni o parte dell’attività a una nuova impresa, limitarsi ad agire contro la società originaria può non essere sufficiente. Occorre ricostruire tempestivamente i trasferimenti effettuati, verificare il patrimonio ancora disponibile e stabilire se esistano i presupposti per agire sulla cessione, sugli atti compiuti o sui beni utilmente aggredibili.
Se la tua impresa vanta un credito economicamente rilevante e sospetti che il debitore stia trasferendo o abbia già trasferito l’attività a una nuova società, puoi richiedere una valutazione allo Studio Legale Calvello. Esamineremo la documentazione e la situazione patrimoniale e societaria rappresentata nel modulo per valutare quali iniziative possano essere concretamente percorribili nel caso specifico.




