Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Nullo l’alcol test

Danno da cose in custodia Procedura Civile Responsabilità extracontrattuale

Tombino malmesso? E’ responsabile il Comune

Tribunale di Padova – Giudice Dott. G. Bordon – sent. 19.02.2013

IL CASO:

Tizio conveniva in giudizio il Comune di Limena avanti il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria automobile in un incidente stradale il cui accadimento era da addebitarsi al predetto Ente. Tizio assumeva che improvvisamente, lungo la strada, forse per un ostacolo sollevato da un’automobile che lo precedeva, forse per il trabocco dell’acqua delle fognature non sufficientemente pulite, si era sollevato il coperchio di un chiusino in ghisa. L’automobile era quindi andata a collidere contro l’ostacolo improvviso e inevitabile riportando nell’urto danni materiali. L’apertura del chiusino non poteva essere considerata un evento eccezionale, dovendosi attribuire la responsabilità dell’accaduto all’ente proprietario della strada per incuria nella manutenzione e nella segnalazione del pericolo.

LA QUESTIONE GIURIDICA:

La domanda attorea di risarcimento va esaminata ai sensi dell’art. 2043 c.c. e non anche dell’art. 2051 c.c.. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Nel caso di responsabilità ex art. 2043 c.c. è invece a carico del danneggiato l’onere di provare l’anomalia del bene demaniale, mentre spetta al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità, in cui l’utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la predetta anomalia.

E’ esclusivamente a fg. 2 e 3 della memoria ex art. 183, VI comma n. 3 c.p.c. che il difensore dell’attore pone la questione della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. del Comune di Limena per il rapporto di custodia con la cosa sottoposta al suo potere di vigilanza. La giurisprudenza di legittimità afferma che “il danneggiato da un incidente stradale, che nelle fasi di merito abbia dedotto la responsabilità dell’ente proprietario della strada sotto il profilo della mancata eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) e, quindi, a norma dell’art. 2043 cod. civ., non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso ente a norma dell’art. 2051 cod. civ., giacché l’invocazione di questa norma postula che sia stato prospettato al giudice di merito, in fatto, almeno il potere di custodia del convenuto sulla cosa che ha cagionato il danno” (cfr. Cass., sez. III, 12.6.01, n. 7938 e Cass., sez. III, 10.5.05, n. 9753). Non avendo posto il tema del rapporto di custodia negli atti destinati alle allegazioni delle parti (rapporto di custodia necessario ai fini della possibilità di configurare una responsabilità ex art. 2051 c.c.), nel sistema attuale disciplinato da espresse preclusioni l’attore non avrebbe allora potuto introdurlo tardivamente – come correttamente eccepito dal difensore del convenuto – con una memoria destinata unicamente alla prova contraria.

Secondo i principi che regolano la responsabilità aquiliana, dalla prova – a carico del danneggiato – dell’anomalia del bene demaniale può peraltro anche desumersi il comportamento colposo della P.A. mentre spetterà all’amministrazione dimostrare i fatti impeditivi della propria responsabilità (cfr. Cass., sez. III, 19.5.11, n. 11016: nella specie, applicando il riportato principio, in relazione ad un sinistro occorso a seguito della manovra necessitata dall’attraversamento di un animale in autostrada, la S.C. ha affermato che, dimostrata la presenza di un animale idoneo all’intralcio alla circolazione, non spetta all’attore, tanto nella tutela offerta dall’art. 2051 c.c. che in quella di cui all’art. 2043 c.c., provarne anche la specie, che semmai andrà dedotta e dimostrata dal convenuto, nel caso la società di gestione dell’autostrada, quale indice di ricorrenza di un caso fortuito).

[gview file=”https://www.studiolegalecalvello.it/wp-content/uploads/2013/08/Sentenza-Trib.-Bordon-chiusino1.doc”]

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello