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Diritto Penale Guida in Stato di Ebbrezza Infortunistica Stradale

Guida in stato di ebbrezza: la natura della confisca dell’auto

Cassazione Penale – Sezione IV – Sent. 33209/2013

Confisca del veicolo – natura giuridica – applicazione – potere/dovere del giudice

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

[…] secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte, anche se la L. 29 luglio 2010, n. 120, con l’art. 224 ter C.d.S., ha trasformato la natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo, il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, senza che ciò comporti la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1. 

Infatti, la novella legislativa non ha affatto inciso sulla misura della confiscabilità del veicolo, ma si è limitata ad attribuire alla stessa una diversa qualificazione, amministrativa anzichè penale, conservando integralmente al giudice di merito, in presenza della accertata sussistenza delle condizioni che la legittimano, il potere-dovere di disporla; non diversamente avviene per altra sanzione amministrativa accessoria, quella della sospensione della patente di guida, che il giudice è ugualmente obbligato a disporre (Sez.4, 6.10.2010, n.41080, in CED Rv.248912).”

LA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UCCELLA Fulvio – Presidente –

Dott. ROMIS Vincenzo – Consigliere –

Dott. IZZO Fausto – Consigliere –

Dott. MARINELLI Felicetta – rel. Consigliere –

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

Ritenuto in fatto

Il GUP del Tribunale di Cremona, con sentenza del 13.07.2012, applicava a G.M., ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e segg., in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 1 e comma 2 lett. c) e sexies commesso in (OMISSIS), la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, sostituita con 88 giorni di lavoro di pubblica utilità, con la sospensione della patente di guida dell’imputato per il periodo di anni uno.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e concludeva chiedendo alla Corte di Cassazione di volerla annullare limitatamente alla parte relativa alla omessa confisca del veicolo con ogni conseguente statuizione.

Il Procuratore generale ricorrente censurava la sopra indicata sentenza per il seguente motivo:

1) Violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) in quanto erroneamente il G.I.P. del Tribunale di Cremona aveva omesso di disporre la confisca dell’autovettura condotta dall’imputato e di sua proprietà, sebbene l’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) stabilisca che all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto dal trasgressore.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Il G.I.P. del Tribunale di Cremona infatti erroneamente ha omesso di disporre la confisca dell’autovettura condotta e di proprietà dell’imputato, sebbene la norma di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) stabilisca che all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto dal trasgressore.

Trattasi di confisca che va obbligatoriamente ordinata con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Nessuna preclusione potrebbe poi discendere dalla natura della sentenza di patteggiamento, essendo questa equiparata ad una sentenza di condanna.

Quanto poi alla modifica operata dalla L. n. 120 del 2010, secondo cui la confisca deve essere qualificata come sanzione amministrativa e non più penale, si osserva che secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale di questa Corte, anche se la L. 29 luglio 2010, n. 120, con l’art. 224 ter C.d.S., ha trasformato la natura giuridica del vincolo reale da penale ad amministrativo, il giudice è tenuto ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, senza che ciò comporti la violazione del principio di legalità previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 1.

Infatti, la novella legislativa non ha affatto inciso sulla misura della confiscabilità del veicolo, ma si è limitata ad attribuire alla stessa una diversa qualificazione, amministrativa anzichè penale, conservando integralmente al giudice di merito, in presenza della accertata sussistenza delle condizioni che la legittimano, il potere-dovere di disporla; non diversamente avviene per altra sanzione amministrativa accessoria, quella della sospensione della patente di guida, che il giudice è ugualmente obbligato a disporre (Sez.4, 6.10.2010, n.41080, in CED Rv.248912). La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla questione concernente la confisca dei veicolo con rinvio al Tribunale di Cremona.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla questione concernente la confisca del veicolo al Tribunale di Cremona.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013

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