Le spese di assistenza stragiudiziale sostenute dal danneggiato costituiscono una voce di danno emergente risarcibile, ma devono essere specificamente domandate e provate, non potendo essere assimilate alle spese processuali.
La Corte di Cassazione ribadisce che le spese di assistenza legale sostenute nella fase stragiudiziale costituiscono una voce di danno emergente e, come tale, possono essere poste a carico del responsabile del danno solo se specificamente domandate, allegate e provate. Tali spese non coincidono con le spese processuali e non possono essere liquidate mediante la semplice nota spese prevista per il giudizio. La loro risarcibilità dipende dall’utilità concreta dell’attività svolta ex ante, valutata in relazione alla possibilità di evitare o definire più rapidamente la controversia. La Cassazione cassa quindi la sentenza impugnata per avere applicato erroneamente tali principi.
LA VICENDA
Una carrozzeria, cessionaria del credito risarcitorio del danneggiato, dopo aver definito stragiudizialmente il danno materiale con la compagnia assicuratrice, proseguiva il giudizio chiedendo il rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale. Il Tribunale rigettava la domanda. La Cassazione accoglie il ricorso, precisando la natura risarcitoria di tali spese e i relativi oneri probatori.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
RISARCIMENTO DEL DANNO – Assistenza legale stragiudiziale – Natura di danno emergente – Risarcibilità – Onere della prova – Distinzione dalle spese processuali
Le spese sostenute dal danneggiato per l’assistenza legale nella fase stragiudiziale costituiscono una voce di danno emergente e sono risarcibili nei confronti del responsabile soltanto se specificamente richieste, allegate e provate, secondo gli ordinari principi in materia di risarcimento del danno. Esse non hanno natura di spese processuali, pur essendo liquidabili secondo i parametri forensi, e la loro risarcibilità presuppone che l’attività svolta fosse oggettivamente utile, valutata ex ante, per evitare il giudizio o consentire una più rapida ed efficace tutela del diritto leso.
LA SENTENZA
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza, 30/05/2023, n. 15265
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel maggio 2019 la A.A. Autocarrozzeria Srl , quale cessionaria del credito vantato dalla signora C.C., convenne in giudizio la compagnia UnipolSai Assicurazioni s.p.a e la Sig.ra B.B. chiedendone la condanna al pagamento, in solido, di somma a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza di sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta la C.C., verificatosi a Roma il 21/2/2019, asseritamente da ascriversi alla responsabilità della conducente del veicolo di proprietà della A.A.. Costituitasi in giudizio, UnipolSai eccepì che era stato raggiunto un accordo tra le parti prima dell’iscrizione a ruolo della causa.
2. In ragione di quanto ricevuto a seguito di accordo stragiudiziale stipulato con la UnipolSai, la A.A. Autocarrozzeria Srl rinunciò alla domanda relativa al risarcimento dei danni materiali, insistendo invece per la condanna al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale e di quelle di giudizio, da distrarsi in favore del suo difensore.
3. Il Giudice di pace rigettò la domanda attorea, ritenendo inefficace la cessione del credito risarcitorio a favore della suindicata A.A. Autocarrozzeria Srl , conseguentemente carente di legitimatio ad causam.
4. Con sentenza n. 9141/2021, depositata in data 24/5/2021, il Tribunale di Roma confermò, integrandone la motivazione, la pronuncia del Giudice di pace, condannando la A.A. al pagamento delle spese del grado, nonchè al pagamento dell’importo di Euro 3.500,00 in favore di UnipolSai ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3. Il giudice dell’appello, oltre a condividere le statuizioni del Giudice di pace in riferimento alla carenza di prova dell’avvenuto esborso delle spese stragiudiziali oggetto di giudizio, rilevò inoltre la carenza di legitimatio ad causam dell’appellante, già soddisfatta del proprio credito, vertendo il giudizio esclusivamente sugli onorari del legale antistatario.
5. Avverso tale sentenza la A.A. Autocarrozzeria Srl propone ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui la UnipolSai resiste con controricorso e memoria.
6. La trattazione del ricorso è stata fissata in pubblica udienza.
7. Con conclusioni scritte del 7/11/2022 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2056 c.c., comma 1, in relazione all’art. 1223 c.c. e all’art. 93 c.p.c.. Si duole che il giudice di appello abbia erroneamente ritenuto che “il credito per le spese stragiudiziali sussistesse in capo al difensore nei confronti della compagnia assicuratrice debitrice, anzichè qualificarlo quale voce del danno emergente, il cui risarcimento era dovuto all’attrice”, e che “pure in distonia con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità”, abbia “ritenuto il difensore, richiedente la distrazione, legittimato alla instaurazione e prosecuzione del giudizio anche per le spese di lite, anzichè considerare che pure il credito per tali spese sussiste in capo al creditore attore, mentre l’unico ambito di legittimazione autonoma del difensore riguarda l’eventuale impugnazione della pronuncia sulla distrazione”.
Lamenta che l’importo delle spese di assistenza stragiudiziale integra invero il contenuto del credito risarcitorio, costituendo una voce di danno emergente, legittimata all’esercizio del diritto di credito essendo pertanto la parte sostanziale del rapporto obbligatorio, e non il difensore.
2.1 Il motivo è fondato. Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente (Cass., Sez. Un., n. 16990 del 2017; Cass., Sez. Un. 24481 del 2020; v. da ultimo, Cass., sez. III, 17/5/2022, n. 15732).
2.2 Si è al riguardo posto ulteriormente in rilievo che il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. Da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie, con la conseguenza che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 9548 del 2017). Ne deriva che non è corretta l’affermazione di taluna giurisprudenza (Cass. n. 14594 del 2005) secondo cui le spese legali dovute dal danneggiato/cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale possono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c., dovendo invece formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente nei confronti dell’altra parte con le preclusioni processuali ordinarie nei confronti delle nuove domande (v. da ultimo Cass., sez. III, 14/11/2020, n. 24481, che espressamente richiama Cass., Sez. Un., 10/07/2017, n. 16990).
2.3 Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha invero disatteso il suindicato principio là dove ha affermato che: “la richiesta di pagamento degli onorari stragiudiziali dell’avvocato Marco Menghetti, dichiaratosi antistatario, nel corso del giudizio di primo grado, veniva fondata su un mero prospetto di parcella depositato all’udienza del 9/9/2019 dinanzi al Giudice di pace Dott.ssa D.D.” (p. 4, 1 p., della sentenza, ove vengono riportate le eccezioni formulate in grado d’appello dall’odierna resistente).
2.4 La circostanza che sia stato depositato un progetto di parcella rientra nella normale prassi, in quanto la parcella definitiva, datata e numerata, viene emessa dall’avvocato al proprio cliente soltanto dopo l’avvenuto pagamento dei compensi, ad evitare di dover anticipare gli oneri accessori (IVA e C.N. P.A.) nella prospettiva eventuale che la parcella non venga poi di fatto saldata. In realtà, l’art. 75 disp. Att. c.p.c. prevede che il difensore, al momento del passaggio in decisione della causa, deve unire fascicolo di parte la nota spese, che non è una parcella.
2.5 Alla fondatezza del ricorso nei suindicati termini limiti, assorbiti ogni altra questione diverso profilo, consegue l’accoglimento per queste ragioni del ricorso, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Cassa in relazione all’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2023




