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Reticenza dell’assicurato: quando la compagnia può davvero non pagare il sinistro

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando, dopo un sinistro di grande valore, la compagnia contesta una reticenza dell’assicurato o una dichiarazione inesatta resa al momento della stipula della polizza, le conseguenze economiche possono essere molto rilevanti: l’assicuratore può arrivare a chiedere l’annullamento del contratto, negare l’indennizzo oppure, in situazioni diverse, corrispondere una somma ridotta. Ma il semplice fatto che un’informazione fosse inesatta o non fosse stata comunicata non consente automaticamente alla compagnia di rifiutare il pagamento.

La disciplina distingue infatti situazioni profondamente diverse, in particolare a seconda della rilevanza dell’informazione rispetto alla valutazione del rischio e della presenza o meno di dolo o colpa grave del contraente. Quando assistiamo un assicurato al quale viene negato un indennizzo di centinaia di migliaia di euro o di valore milionario, il primo passaggio è quindi ricostruire ciò che è stato effettivamente dichiarato, ciò che la compagnia aveva chiesto di conoscere e quale incidenza l’informazione contestata avrebbe avuto sulla decisione dell’assicuratore di stipulare il contratto o di stipularlo alle condizioni concordate.

Quando una dichiarazione inesatta o una reticenza può giustificare il rifiuto dell’indennizzo

La disciplina di riferimento è contenuta principalmente negli articoli 1892 e 1893 del codice civile. L’art. 1892 riguarda le dichiarazioni inesatte e le reticenze accompagnate da dolo o colpa grave: perché possano assumere rilievo, devono riguardare circostanze tali che l’assicuratore, conoscendo il vero stato delle cose, non avrebbe prestato il proprio consenso oppure non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni. Non basta quindi individuare, dopo il sinistro, un dato inesatto o un’informazione omessa. Occorre verificare concretamente la sua rilevanza nella valutazione del rischio assicurato.

Questo aspetto diventa particolarmente delicato nei maxi-sinistri. Dopo un incendio che abbia distrutto uno stabilimento, un grave evento che abbia coinvolto immobili o beni aziendali di elevato valore o una richiesta di indennizzo molto consistente, la contestazione di una reticenza può spostare la controversia dal problema della quantificazione del danno a quello, preliminare, dell’esistenza stessa del diritto alla prestazione assicurativa. Una compagnia potrebbe sostenere, ad esempio, che alla stipula non erano state comunicate determinate caratteristiche dell’attività, dei beni assicurati, delle modalità di utilizzo degli immobili o di altre circostanze considerate rilevanti ai fini dell’assunzione del rischio.

In questi casi dobbiamo verificare quale domanda fosse stata posta al contraente, quale risposta sia stata fornita, quanto fosse chiaro il questionario o la documentazione utilizzata nella fase precontrattuale e quale fosse la reale conoscenza dell’assicurato. Assume rilievo anche la documentazione eventualmente disponibile all’agente, al broker o direttamente alla compagnia. La contestazione non può essere valutata isolando una frase dal complesso delle informazioni che hanno preceduto la conclusione del contratto.

Se ricorrono i presupposti dell’art. 1892 c.c., le conseguenze possono essere severe. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenze rilevanti rese con dolo o colpa grave, l’assicuratore può impugnare il contratto per ottenerne l’annullamento; deve però dichiarare al contraente di voler esercitare l’impugnazione entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso tale termine, ricorrendo i presupposti previsti dalla norma l’assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata.

È quindi necessario esaminare con particolare attenzione una comunicazione con cui la compagnia, dopo il sinistro, afferma genericamente che la polizza non opera per “reticenza”. Il punto non è soltanto stabilire se l’informazione contestata fosse inesatta o incompleta, ma verificare se ricorrano effettivamente i presupposti che consentono di applicare l’art. 1892 c.c. e se l’assicuratore abbia esercitato tempestivamente i propri diritti. La questione è collegata, ma distinta, da quella delle dichiarazioni inesatte dell’assicurato e del conseguente rifiuto dell’indennizzo e dall’ipotesi in cui l’assicurazione chieda l’annullamento della polizza dopo il sinistro.

Se non c’è dolo o colpa grave, la compagnia non può trattare ogni omissione allo stesso modo

Una delle distinzioni più importanti riguarda proprio l’elemento soggettivo. L’art. 1893 c.c. disciplina le dichiarazioni inesatte e le reticenze quando il contraente ha agito senza dolo o colpa grave. In questa situazione la legge non prevede l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1892: l’assicuratore può recedere mediante dichiarazione da effettuare nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza o la reticenza.

Se il sinistro si è già verificato prima che l’assicuratore conoscesse l’inesattezza o la reticenza, oppure prima che abbia dichiarato di recedere, l’art. 1893 prevede un meccanismo diverso dal rifiuto integrale: la somma dovuta viene ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato conoscendo il vero stato delle cose. Nei sinistri economicamente rilevanti questa distinzione può incidere per centinaia di migliaia di euro sulla prestazione richiesta alla compagnia.

Non è quindi corretto sovrapporre qualsiasi inesattezza alla reticenza dolosa o gravemente colposa. Una cosa è tacere consapevolmente una circostanza determinante per ottenere una copertura che, altrimenti, l’assicuratore non avrebbe concesso; altra cosa è fornire un dato incompleto per errore, interpretare diversamente una domanda, non comprendere la rilevanza di una determinata circostanza oppure trovarsi di fronte a informazioni che la compagnia già conosceva o poteva aver acquisito nella fase di assunzione del rischio. La qualificazione giuridica dipende dai fatti e dalla documentazione disponibile.

Per questo, quando la compagnia contesta la reticenza dopo un maxi-sinistro, noi analizziamo insieme alla polizza anche la proposta assicurativa, i questionari compilati, le condizioni generali e particolari, le appendici, la corrispondenza con intermediari e compagnia, le eventuali relazioni tecniche consegnate prima della stipula e le successive modifiche del contratto. Occorre poi comprendere quale rischio sia stato effettivamente assicurato e se la circostanza contestata avrebbe realmente modificato la decisione dell’assicuratore o le condizioni economiche della copertura.

La reticenza, inoltre, non va confusa con l’aggravamento del rischio intervenuto durante il rapporto assicurativo. Nel primo caso il problema riguarda la rappresentazione del rischio nella fase di formazione del contratto; nel secondo viene in considerazione una modificazione successiva del rischio. Confondere i due istituti può portare a valutare in modo errato sia la contestazione della compagnia sia le conseguenze sull’indennizzo.

Quando l’importo in discussione è elevato, è quindi opportuno non limitarsi alla motivazione contenuta nella lettera di diniego. Se la compagnia contesta la copertura dopo un grave sinistro, occorre ricostruire il rapporto assicurativo dall’origine e verificare se la reticenza invocata sia realmente idonea, secondo la disciplina applicabile, a giustificare il mancato pagamento dell’indennizzo oppure se le conseguenze debbano essere diverse.

Come contestare il diniego della compagnia e quali prove diventano decisive

Quando la compagnia utilizza la reticenza per negare un indennizzo di grande valore, la contestazione deve partire dal contenuto preciso della comunicazione ricevuta. Non è sufficiente sapere che l’assicuratore considera inesatta una dichiarazione: occorre individuare quale circostanza sarebbe stata omessa o rappresentata in modo non corretto, quando la compagnia afferma di averla conosciuta, perché la considera rilevante per il rischio e quali conseguenze giuridiche pretende di farne derivare. Questi elementi consentono di verificare se il rifiuto sia coerente con la disciplina applicabile oppure se vi siano presupposti per contestarlo.

La documentazione precontrattuale assume spesso un peso determinante. Proposta, questionario, richieste formulate dall’intermediario, comunicazioni e-mail, relazioni tecniche, sopralluoghi, documenti trasmessi alla compagnia e successive appendici possono ricostruire quali informazioni fossero effettivamente disponibili al momento della stipula. Se l’assicuratore sostiene che una determinata circostanza avrebbe modificato radicalmente la propria valutazione, occorre verificare anche questa affermazione: nei casi disciplinati dall’art. 1893 c.c., ad esempio, la differenza tra il premio effettivamente convenuto e quello che sarebbe stato richiesto conoscendo il vero stato delle cose incide direttamente sulla determinazione della somma dovuta.

Nei maxi-sinistri la controversia può poi svilupparsi contemporaneamente su piani diversi. Superata o contestata l’eccezione relativa alla reticenza, resta da verificare l’effettiva operatività della garanzia e la corretta quantificazione dell’indennizzo. La compagnia potrebbe invocare anche una clausola di esclusione, contestare la dinamica del sinistro, sostenere che parte dei danni fosse preesistente oppure attribuire ai beni un valore inferiore rispetto a quello indicato dall’assicurato. Per questo il diniego per reticenza non deve far perdere di vista l’intero contenuto della polizza: rischio assicurato, condizioni generali e particolari, appendici, somme assicurate, massimali e sottolimiti, franchigie, scoperti ed eventuale sottoassicurazione.

Allo stesso modo, il danno economicamente subito non coincide necessariamente con l’indennizzo contrattualmente dovuto. In un grave sinistro aziendale possono essere necessari accertamenti sul valore dei beni prima dell’evento, sui costi di riparazione o ricostruzione, sui criteri di valorizzazione stabiliti dalla polizza e sulle ulteriori perdite eventualmente comprese nella copertura. Se è assicurata anche l’interruzione dell’attività, la quantificazione richiede normalmente un esame della documentazione contabile e delle condizioni specifiche della garanzia; la perdita di fatturato, da sola, non equivale automaticamente al lucro cessante indennizzabile.

Quando anche la quantificazione è contestata, può essere necessario affiancare all’analisi giuridica una perizia tecnica di parte e, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, valutare strumenti di accertamento tecnico in sede giudiziaria. La perizia predisposta per la compagnia non è per il solo fatto della sua provenienza una ricostruzione incontestabile, così come una perizia dell’assicurato deve essere sostenuta da dati tecnici e documentali verificabili. Questo assume particolare rilievo quando una perizia assicurativa sottostima un danno di grande valore o quando la compagnia contesta l’entità dei danni.

Prima di intraprendere un’azione è necessario verificare anche prescrizione, decadenze e termini previsti dalla legge e dal contratto. In una controversia nella quale sono in discussione centinaia di migliaia di euro o somme milionarie, lasciare trascorrere il tempo mentre proseguono interlocuzioni informali con compagnia, liquidatore o perito può compromettere la tutela dell’assicurato. La strategia stragiudiziale o giudiziale deve quindi essere costruita sulla documentazione completa, preservando tempestivamente i diritti derivanti dalla polizza.

Un maxi-sinistro aziendale e la contestazione di una presunta reticenza

In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo con elementi identificativi modificati per tutelare la riservatezza del cliente, una società aveva subito un grave sinistro che aveva provocato danni rilevanti a un immobile destinato all’attività aziendale e ai beni presenti al suo interno. La richiesta di indennizzo aveva un valore di diverse centinaia di migliaia di euro. Nel corso della liquidazione la compagnia aveva contestato alcune informazioni fornite al momento della stipula, sostenendo che si trattasse di una reticenza rilevante ai fini della copertura e opponendo il mancato pagamento dell’indennizzo.

Abbiamo ricostruito la fase precedente alla conclusione della polizza attraverso il questionario, la documentazione trasmessa all’intermediario, le comunicazioni intercorse e le caratteristiche del rischio effettivamente assicurato. L’elemento decisivo era comprendere se le circostanze indicate dalla compagnia fossero realmente state taciute con dolo o colpa grave e quale incidenza avrebbero avuto sull’assunzione del rischio. Parallelamente abbiamo esaminato la quantificazione dei danni e le condizioni contrattuali applicabili, mantenendo distinta la questione della reticenza da quella relativa all’importo indennizzabile.

La contestazione documentata ha consentito di superare l’impostazione iniziale del diniego e di ricondurre il confronto con la compagnia ai presupposti effettivamente previsti dalla polizza e dalla disciplina delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze, arrivando a una definizione economica della controversia ritenuta congrua dal cliente. Il caso mostra perché, davanti a un rifiuto di pagare un sinistro di grande valore, sia necessario verificare separatamente la fondatezza della reticenza contestata, l’operatività della copertura e la determinazione dell’indennizzo.

FAQ sulla reticenza dell’assicurato e sul rifiuto dell’indennizzo

L’assicurazione può rifiutare l’intero indennizzo per qualsiasi informazione inesatta?
No. Occorre verificare la natura dell’inesattezza o della reticenza, la sua rilevanza nella valutazione del rischio e la condotta del contraente. Se ricorrono i presupposti dell’art. 1892 c.c., compreso il dolo o la colpa grave, le conseguenze possono arrivare al mancato pagamento della somma assicurata. Se invece manca il dolo o la colpa grave, trova applicazione la diversa disciplina dell’art. 1893 c.c., che può comportare, quando ne ricorrono i presupposti, una riduzione proporzionale della somma dovuta.

La compagnia deve dimostrare che l’informazione omessa era rilevante?
La contestazione deve riguardare una circostanza che, se conosciuta, avrebbe inciso sul consenso dell’assicuratore o sulle condizioni alle quali avrebbe stipulato il contratto. In una controversia di grande valore è quindi necessario verificare concretamente la rilevanza dell’informazione contestata rispetto al rischio assicurato, senza considerare sufficiente la sola presenza di un dato inesatto nella documentazione contrattuale.

Se ho commesso un errore nel questionario assicurativo perdo necessariamente l’indennizzo?
No. Un errore non equivale automaticamente a una reticenza dolosa o gravemente colposa. Devono essere esaminati il contenuto e la chiarezza delle domande, le informazioni effettivamente fornite, le circostanze conosciute dal contraente e la rilevanza del dato rispetto alla valutazione del rischio. Nei casi di elevato valore economico è opportuno ricostruire anche tutta la documentazione scambiata con agente, broker e compagnia prima della stipula.

La compagnia può contestare la reticenza soltanto dopo che si è verificato il sinistro?
La reticenza emerge frequentemente proprio durante l’istruttoria successiva al sinistro, ma ciò non rende automaticamente fondata la contestazione. Gli artt. 1892 e 1893 c.c. prevedono specifici termini decorrenti dalla conoscenza dell’inesattezza o della reticenza da parte dell’assicuratore. Occorre quindi verificare anche quando la compagnia abbia acquisito gli elementi sui quali fonda la propria posizione e quando abbia esercitato i relativi diritti.

Cosa fare se l’assicurazione nega un indennizzo di centinaia di migliaia di euro per reticenza?
Prima di accettare il diniego è opportuno esaminare integralmente polizza, questionari, condizioni generali e particolari, appendici, comunicazioni con gli intermediari, documentazione relativa al rischio e motivazioni della compagnia. Nei maxi-sinistri devono essere verificati separatamente i presupposti della reticenza contestata, l’operatività della garanzia e la quantificazione dell’indennizzo, prestando attenzione anche ai termini entro i quali tutelare il diritto derivante dalla polizza.

La compagnia contesta una reticenza dopo un sinistro di grande valore? Richiedi una valutazione

Se la compagnia ha negato o ridotto un indennizzo di grande valore sostenendo che al momento della stipula siano state rese dichiarazioni inesatte o siano state omesse informazioni rilevanti, la fondatezza della contestazione deve essere verificata sul caso concreto. Nei maxi-sinistri possono essere in discussione contemporaneamente la validità della polizza, l’operatività della garanzia e somme di centinaia di migliaia di euro o di valore milionario.

Noi esaminiamo la documentazione contrattuale, le dichiarazioni rese alla stipula, le motivazioni del diniego e gli elementi relativi al sinistro per valutare quali tutele possano essere concretamente esercitate nei confronti della compagnia. Puoi richiedere una valutazione del caso compilando il modulo dello Studio Legale Calvello, indicando l’importo dell’indennizzo contestato e allegando, quando disponibili, la polizza e la comunicazione con cui l’assicurazione ha negato o ridotto il pagamento.

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