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Dichiarazioni inesatte dell’assicurato: quando l’assicurazione può rifiutare l’indennizzo

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando, dopo un sinistro di grande valore, la compagnia assicurativa contesta una dichiarazione inesatta resa al momento della stipula della polizza, la conseguenza economica può essere molto rilevante: l’assicuratore può arrivare a rifiutare integralmente l’indennizzo oppure a ridurlo. Questo non significa, però, che qualsiasi errore, omissione o informazione imprecisa consenta automaticamente alla compagnia di non pagare.

La verifica deve partire dalle dichiarazioni effettivamente rese dall’assicurato, dalle domande formulate dall’assicuratore, dalla rilevanza dell’informazione rispetto alla valutazione del rischio e dalle condizioni nelle quali il contratto è stato concluso. Occorre poi distinguere le dichiarazioni inesatte o le reticenze caratterizzate da dolo o colpa grave dalle ipotesi in cui tali elementi non ricorrano, perché il Codice civile prevede conseguenze differenti. Nei maxi-sinistri e negli indennizzi di centinaia di migliaia di euro o milionari, questa verifica può diventare uno dei punti centrali dell’intera controversia.

Quando una dichiarazione inesatta può incidere realmente sul diritto all’indennizzo

Gli articoli 1892 e 1893 del Codice civile disciplinano le conseguenze delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze dell’assicurato. Il punto da cui partire è che non basta individuare, a posteriori, un dato inesatto nella documentazione contrattuale. La dichiarazione o l’omissione deve riguardare circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe prestato il proprio consenso oppure non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto la situazione reale.

La questione è particolarmente delicata nelle polizze aziendali. Pensiamo a un’impresa che abbia assicurato uno stabilimento, macchinari, merci o rilevanti perdite conseguenti all’interruzione dell’attività. Dopo un incendio con danni per diversi milioni di euro, la compagnia potrebbe sostenere che, al momento della stipula, erano state fornite informazioni inesatte sull’attività esercitata, sulla destinazione di alcuni locali, sulle caratteristiche costruttive dell’immobile, sui sistemi antincendio, sui beni presenti o su altre circostanze utilizzate per valutare il rischio. In una situazione simile, la controversia non può essere risolta limitandosi a constatare che un dato indicato nella polizza non corrisponde perfettamente alla situazione riscontrata dopo il sinistro.

Occorre ricostruire quale informazione fosse stata richiesta, che cosa fosse stato effettivamente dichiarato, chi avesse materialmente compilato la proposta o il questionario, quale fosse la situazione reale e quale incidenza avrebbe avuto l’informazione corretta sulla decisione dell’assicuratore. Può assumere rilievo anche il modo in cui furono formulate le domande: una risposta data a un quesito preciso non presenta necessariamente gli stessi problemi di una dichiarazione inserita in un modulo predisposto dall’intermediario sulla base di indicazioni generiche.

La distinzione successiva riguarda la condotta dell’assicurato. L’art. 1892 c.c. disciplina le dichiarazioni inesatte e le reticenze con dolo o colpa grave e, quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, consente all’assicuratore di domandare l’annullamento del contratto. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine previsto per l’esercizio di tale facoltà, l’assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata. L’art. 1893 c.c. regola invece le dichiarazioni inesatte e le reticenze senza dolo o colpa grave: in questo caso il contratto non è annullabile e, se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore o prima del recesso, l’indennizzo è ridotto in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato conoscendo il vero stato delle cose.

Per questo un rifiuto dell’assicurazione motivato semplicemente con la formula “dichiarazioni inesatte dell’assicurato” deve essere esaminato con attenzione. Nei sinistri economicamente importanti è necessario comprendere quale fattispecie la compagnia stia concretamente invocando e se ne ricorrano i presupposti, perché la differenza può incidere sulla stessa possibilità di ottenere l’indennizzo oppure sulla sua misura.

Come contestare il rifiuto dell’assicurazione fondato su dichiarazioni inesatte o reticenze

Quando la contestazione emerge dopo il sinistro, il primo errore sarebbe discutere soltanto sull’esistenza materiale dell’inesattezza. Una difesa efficace richiede di ricostruire l’intera fase di formazione del contratto. Noi esaminiamo la proposta assicurativa, il questionario, le condizioni generali e particolari, le appendici, le comunicazioni intercorse con agente o broker e ogni documento utile a stabilire quali informazioni fossero state effettivamente richieste e fornite prima della stipula.

Questo passaggio permette anche di distinguere la dichiarazione inesatta dalla reticenza. Nel primo caso viene fornita un’informazione non corrispondente alla realtà; nel secondo viene omessa una circostanza rilevante. In entrambe le ipotesi, però, la contestazione della compagnia deve essere confrontata con la disciplina applicabile e con il concreto processo di valutazione del rischio. Non è sufficiente trasformare qualsiasi difformità scoperta dopo un maxi-sinistro in una ragione automatica per azzerare un indennizzo di grande valore.

Occorre poi verificare il contenuto preciso della comunicazione con cui la compagnia rifiuta il pagamento. Se l’assicuratore sostiene che le dichiarazioni rese erano tali da incidere sulla propria decisione di assumere il rischio, diventa necessario ricostruire anche questo profilo. La questione può riguardare, ad esempio, se la compagnia avrebbe rifiutato del tutto la copertura oppure avrebbe assicurato lo stesso rischio applicando condizioni o un premio differenti. È una distinzione che può assumere conseguenze economiche decisive quando il danno ammonta a centinaia di migliaia o milioni di euro.

La contestazione sulle dichiarazioni rese alla stipula va inoltre tenuta distinta da altri motivi che la compagnia potrebbe utilizzare per negare o ridurre il pagamento. L’assicuratore può contestare contemporaneamente l’operatività della garanzia, invocare un’esclusione, sostenere che il rischio si sia successivamente aggravato oppure mettere in discussione la dinamica e la quantificazione del danno. Per questo il diniego deve essere esaminato insieme all’intera polizza e alla documentazione del sinistro, evitando di sovrapporre problemi giuridicamente differenti. Quando la controversia riguarda invece una vera reticenza, abbiamo approfondito separatamente quando la compagnia può non pagare per reticenza dell’assicurato; se l’assicuratore arriva a mettere in discussione la stessa validità del contratto, occorre verificare anche quando può annullare la polizza dopo il sinistro.

Nei sinistri di grande valore questa analisi deve essere svolta tempestivamente. Alla documentazione contrattuale si affiancano spesso relazioni tecniche, verbali, fotografie, documentazione aziendale e contabile, corrispondenza con intermediari e periti e gli atti relativi alla liquidazione. Una contestazione sulla validità o sull’efficacia della copertura e una contestazione sulla misura del danno sono piani diversi: anche quando venga superata la prima, resta da determinare quale importo sia effettivamente indennizzabile secondo il contratto, tenendo conto, quando applicabili, di somme assicurate, massimali, sottolimiti, franchigie, scoperti ed eventuale sottoassicurazione.

Se il rifiuto di pagare è già stato formalizzato, è quindi opportuno evitare una successione di contestazioni generiche e ricostruire prima la posizione contrattuale e probatoria. Nei maxi-sinistri, dove una singola eccezione può incidere su somme molto elevate, la questione centrale è stabilire se il motivo addotto dalla compagnia sia effettivamente idoneo, nel caso concreto, a escludere o ridurre l’indennizzo richiesto.

Quali prove servono per contestare il diniego e determinare l’indennizzo dovuto

Quando la compagnia utilizza una dichiarazione inesatta per rifiutare un indennizzo di grande valore, la controversia si gioca spesso sulla prova. Non basta contrapporre alla posizione dell’assicuratore una diversa interpretazione dei fatti: occorre ricostruire documentalmente ciò che è avvenuto prima della stipula della polizza, durante il rapporto e dopo il sinistro. La proposta assicurativa e gli eventuali questionari devono essere letti insieme alle condizioni generali e particolari, alle appendici, alla corrispondenza con agente o broker e agli altri documenti che permettono di comprendere come il rischio sia stato rappresentato e valutato.

Un punto particolarmente delicato riguarda la rilevanza della circostanza inesattamente dichiarata o taciuta. Se la compagnia sostiene che, conoscendo la situazione reale, non avrebbe assicurato il rischio oppure lo avrebbe assicurato a condizioni differenti, tale affermazione assume un peso centrale nella controversia. Occorre quindi verificare quale elemento sia stato contestato e quale incidenza concreta avrebbe avuto sulla formazione del consenso dell’assicuratore. Nei casi disciplinati dall’art. 1892 c.c. devono essere accertati anche il dolo o la colpa grave dell’assicurato; quando invece ricorre la fattispecie dell’art. 1893 c.c., le conseguenze sull’indennizzo sono differenti.

La documentazione relativa alla formazione del contratto può diventare particolarmente importante quando la proposta sia stata predisposta con l’intervento di un intermediario. È necessario verificare chi abbia formulato le domande, quali informazioni siano state comunicate dall’assicurato, come siano state riportate nella proposta e se vi siano email, documenti o altre comunicazioni capaci di ricostruire il contenuto effettivo delle dichiarazioni. In una controversia su un indennizzo milionario, anche questo segmento della documentazione può incidere sull’esito della contestazione.

Parallelamente deve essere ricostruito il sinistro. Il fatto che si riesca a contestare il diniego fondato sulle dichiarazioni inesatte non significa che l’intero danno economicamente subito coincida con l’indennizzo dovuto. Occorre verificare che il rischio sia compreso nella copertura, esaminare eventuali esclusioni e delimitazioni e applicare i criteri di liquidazione stabiliti dalla polizza. Se la compagnia contesta anche l’operatività della garanzia, la relativa eccezione deve essere esaminata autonomamente: sul punto abbiamo approfondito cosa accade quando l’assicurazione contesta le condizioni di operatività della garanzia.

Nei maxi-sinistri aziendali la quantificazione può richiedere competenze tecniche e contabili specifiche. Il valore dei beni prima del sinistro, il costo di riparazione o ricostruzione, il deprezzamento, le somme assicurate, eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti possono incidere sull’importo liquidabile. Se ricorrono i presupposti previsti dal contratto e dalla disciplina applicabile, deve essere valutata anche l’eventuale sottoassicurazione e la conseguente regola proporzionale. Quando la polizza comprende l’interruzione dell’attività, le ulteriori perdite devono essere ricostruite secondo le condizioni contrattuali e sulla base della documentazione contabile, distinguendo il fatturato non realizzato dal lucro cessante effettivamente rilevante ai fini della copertura.

Anche la perizia della compagnia deve essere verificata criticamente quando la valutazione del danno appare inferiore a quella risultante dalla documentazione tecnica dell’assicurato. Una perizia di parte può consentire di individuare le divergenze sui beni danneggiati, sui costi di ripristino, sui criteri di valorizzazione e sul rapporto tra danni direttamente provocati dal sinistro e situazioni preesistenti. Nei casi in cui il contrasto tecnico non possa essere risolto in sede stragiudiziale, possono assumere rilievo gli strumenti processuali disponibili, compreso, quando ne ricorrano i presupposti, l’accertamento tecnico preventivo. Il tema è strettamente collegato alla contestazione di una perizia assicurativa che sottostima un danno di grande valore.

La tutela dell’assicurato richiede quindi due verifiche parallele: da un lato stabilire se la compagnia possa legittimamente utilizzare la dichiarazione inesatta o la reticenza per negare o ridurre la prestazione; dall’altro determinare, una volta accertata l’operatività della copertura, quale indennizzo sia concretamente dovuto in base alla polizza. È questa seconda verifica a permettere di distinguere il danno complessivamente subito dalla somma effettivamente indennizzabile.

Un maxi-sinistro aziendale e la contestazione delle dichiarazioni rese alla stipula

In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo con nomi e dettagli modificati per tutelare la riservatezza del rapporto professionale, una società industriale aveva subito un grave incendio nello stabilimento, con danni rilevanti agli immobili, agli impianti e all’attività produttiva. La compagnia, dopo l’apertura del sinistro e le prime verifiche peritali, aveva contestato alcune informazioni contenute nella documentazione predisposta al momento della stipula della polizza, prospettando conseguenze sull’indennizzo richiesto.

Abbiamo ricostruito la fase precontrattuale attraverso proposta, questionari, condizioni di polizza e comunicazioni intercorse con l’intermediario, confrontando le informazioni effettivamente fornite con quelle indicate dalla compagnia come inesatte. Parallelamente, la documentazione tecnica e contabile è stata organizzata per separare la controversia sulla dichiarazione contestata dalla diversa questione relativa alla quantificazione del danno e dell’indennizzo. L’elemento decisivo è stato ricostruire documentalmente ciò che l’assicurato aveva comunicato e verificare la concreta rilevanza delle difformità contestate rispetto al rischio assunto dalla compagnia.

La gestione coordinata dei profili contrattuali, tecnici e probatori ha consentito di affrontare la controversia sulla base degli elementi specifici della polizza e del sinistro e di arrivare a una definizione della posizione assicurativa. Un caso di questo tipo mostra perché, quando sono in discussione somme molto elevate, la contestazione di una dichiarazione inesatta non possa essere valutata isolando una frase della proposta assicurativa dal complesso dei documenti e delle circostanze nelle quali il contratto è stato concluso.

FAQ sulle dichiarazioni inesatte e sul rifiuto dell’indennizzo

L’assicurazione può rifiutare l’intero indennizzo per qualsiasi dichiarazione inesatta?
No. Non ogni inesattezza consente alla compagnia di rifiutare integralmente il pagamento. Occorre verificare se la circostanza inesattamente dichiarata o taciuta fosse rilevante ai fini della valutazione del rischio e distinguere le ipotesi disciplinate dall’art. 1892 c.c., caratterizzate da dolo o colpa grave, da quelle dell’art. 1893 c.c., nelle quali tali elementi non ricorrono. Presupposti e conseguenze sono differenti e devono essere accertati nel caso concreto.

Chi deve provare che le dichiarazioni inesatte erano rilevanti?
Quando la compagnia invoca le dichiarazioni inesatte o le reticenze per sottrarsi alla prestazione assicurativa, la contestazione deve essere sostenuta dagli elementi necessari a integrare la fattispecie invocata. Per questo è importante verificare non soltanto l’eventuale inesattezza materiale, ma anche la sua rilevanza rispetto alla valutazione del rischio e, quando richiesto, il dolo o la colpa grave dell’assicurato.

Cosa accade se l’informazione inesatta è stata riportata nella proposta dall’agente o dal broker?
La circostanza deve essere ricostruita attraverso la documentazione disponibile. Occorre verificare quali informazioni abbia effettivamente comunicato l’assicurato, come siano state formulate le domande, chi abbia compilato la proposta e quali comunicazioni siano intercorse durante la stipula. Il semplice fatto che una dichiarazione compaia nel documento sottoscritto non rende superflua l’analisi delle concrete modalità con cui il contratto è stato formato.

Se viene respinta la contestazione sulle dichiarazioni inesatte, l’assicurazione deve pagare tutto il danno?
Non necessariamente. Superare quella specifica contestazione significa eliminare, se ne ricorrono i presupposti, un motivo utilizzato per negare o ridurre la prestazione. Resta però necessario accertare l’operatività della copertura e determinare l’indennizzo secondo la polizza, considerando le voci effettivamente coperte e, quando applicabili, somme assicurate, massimali, sottolimiti, franchigie, scoperti ed eventuale sottoassicurazione.

Cosa conviene fare quando l’assicurazione rifiuta un indennizzo di grande valore per dichiarazioni inesatte?
È opportuno acquisire e conservare l’intera documentazione contrattuale e quella relativa al sinistro, evitando di limitarsi a una contestazione generica del diniego. Nei maxi-sinistri occorre verificare tempestivamente il fondamento giuridico della posizione della compagnia, le prove disponibili e i termini applicabili, per valutare la tutela stragiudiziale o giudiziale più adatta al caso.

L’assicurazione ha rifiutato un indennizzo rilevante per dichiarazioni inesatte? Richiedi una valutazione

Se, dopo un sinistro di grande valore, la compagnia assicurativa contesta dichiarazioni inesatte o reticenze e rifiuta o riduce l’indennizzo, la posizione deve essere valutata sulla polizza concretamente stipulata e sulla documentazione disponibile. Nei casi economicamente rilevanti esaminiamo le dichiarazioni rese alla stipula, le condizioni contrattuali, le contestazioni formulate dalla compagnia e gli elementi tecnici e probatori relativi al sinistro.

Puoi richiedere una valutazione del caso allo Studio Legale Calvello compilando il modulo e descrivendo sinteticamente il sinistro, l’importo dell’indennizzo richiesto e le ragioni indicate dall’assicurazione per il rifiuto o la riduzione del pagamento.

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