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Assicurazione annulla la polizza dopo il sinistro: quando può farlo e quando l’assicurato può contestarlo

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando, dopo un sinistro di grande valore, la compagnia comunica l’annullamento della polizza e rifiuta di pagare l’indennizzo, la questione non può essere risolta limitandosi alla formula utilizzata nella lettera dell’assicurazione. Occorre capire quale causa giuridica venga effettivamente invocata, se essa consenta di incidere sul contratto e, soprattutto, quali conseguenze produca sul sinistro già verificatosi. Recesso, disdetta, annullamento per dichiarazioni inesatte o reticenze e conseguenze dell’aggravamento del rischio sono istituti diversi e non comportano automaticamente gli stessi effetti.

Nei maxi-sinistri la distinzione assume un peso economico evidente. Se sono in discussione centinaia di migliaia o milioni di euro, l’assicurato deve verificare la polizza concretamente stipulata, le dichiarazioni rese al momento della conclusione del contratto, le condizioni generali e particolari, le eventuali appendici e la motivazione con cui la compagnia pretende di sottrarsi al pagamento. L’annullamento comunicato dopo il sinistro non significa, da solo, che l’assicurazione possa legittimamente negare l’indennizzo. Allo stesso modo, il fatto che il sinistro sia avvenuto durante la vigenza formale della polizza non basta sempre a dimostrare che l’indennizzo sia dovuto.

La compagnia può davvero annullare la polizza dopo che il sinistro si è già verificato?

Il primo problema consiste nel qualificare correttamente ciò che la compagnia sta facendo. Nel linguaggio corrente si parla spesso di “annullamento della polizza”, ma una comunicazione ricevuta dopo il sinistro può riguardare situazioni giuridiche molto diverse. La compagnia potrebbe esercitare un recesso previsto dal contratto, comunicare la cessazione del rapporto per il futuro oppure sostenere che, al momento della stipula, l’assicurato abbia reso dichiarazioni inesatte o abbia taciuto circostanze rilevanti per la valutazione del rischio. È proprio quest’ultima ipotesi a creare alcune delle controversie economicamente più delicate.

Gli artt. 1892 e 1893 del codice civile disciplinano infatti le conseguenze delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze dell’assicurato, distinguendo anche in relazione alla presenza o meno di dolo o colpa grave. Non è quindi sufficiente che, dopo un maxi-sinistro, la compagnia individui un’informazione inesatta o non dichiarata e affermi genericamente che la polizza deve considerarsi annullata. È necessario verificare quali informazioni siano state richieste e fornite, se la circostanza contestata fosse effettivamente rilevante nella formazione del consenso dell’assicuratore e quali siano, nel caso concreto, i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.

La questione diventa particolarmente complessa quando la contestazione emerge soltanto dopo la richiesta di un indennizzo molto elevato. Pensiamo a un’impresa che abbia assicurato uno stabilimento, impianti e macchinari e che, dopo un incendio con danni per alcuni milioni di euro, riceva una comunicazione con cui la compagnia contesta una dichiarazione resa anni prima nella fase di assunzione del rischio. In una situazione del genere non basta domandarsi se quella dichiarazione fosse materialmente inesatta. Occorre ricostruire il questionario assicurativo, le informazioni conosciute dalla compagnia o dal suo intermediario, il contenuto della proposta, le successive appendici e la concreta incidenza della circostanza contestata sulla valutazione del rischio.

Per questo motivo una contestazione fondata sulle dichiarazioni rese dall’assicurato deve essere esaminata separatamente dal problema dell’esistenza e della quantificazione del danno. Abbiamo approfondito specificamente questi profili negli articoli dedicati alle dichiarazioni inesatte dell’assicurato e al rifiuto del pagamento e alla reticenza dell’assicurato e ai casi nei quali la compagnia può non pagare.

Va poi distinta l’ipotesi nella quale la compagnia receda dal contratto per il futuro. La cessazione successiva della polizza non cancella, per il solo fatto di essere stata comunicata dopo il sinistro, gli effetti che il contratto aveva già prodotto. Per stabilire se il sinistro precedente resti indennizzabile bisogna verificare la causa invocata dalla compagnia e il regime giuridico applicabile, oltre alle condizioni contrattuali. È quindi improprio trattare come equivalenti una disdetta destinata a impedire il rinnovo della copertura e una contestazione che mira a privare l’assicurato dell’indennizzo relativo a un evento già accaduto.

Dichiarazioni inesatte, reticenza e aggravamento del rischio: perché la compagnia può contestare la copertura

Una delle ragioni per cui il problema può emergere soltanto dopo il sinistro è pratica: è durante l’istruttoria del danno che la compagnia acquisisce documenti, dispone accertamenti tecnici e confronta le condizioni esistenti al momento della stipula con quelle riscontrate successivamente. Da questa verifica possono nascere contestazioni riguardanti le dichiarazioni originarie dell’assicurato oppure modificazioni intervenute durante il rapporto.

Le due situazioni non devono essere confuse. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze riguardano, in linea generale, le informazioni rilevanti per la valutazione del rischio nella fase di formazione del contratto. L’aggravamento del rischio riguarda invece modificazioni successive, disciplinate dall’art. 1898 del codice civile. Anche in questo caso non ogni cambiamento è sufficiente, da solo, per consentire alla compagnia di negare integralmente l’indennizzo: devono essere verificati la natura della modificazione, la sua rilevanza assicurativa, gli obblighi gravanti sull’assicurato e gli effetti che la legge e il contratto collegano alla specifica situazione.

In una polizza aziendale, per esempio, dopo un incendio la compagnia potrebbe contestare che l’attività svolta nello stabilimento fosse cambiata rispetto a quella originariamente assicurata, che fossero stati introdotti nuovi processi produttivi o che fossero mutate determinate condizioni rilevanti per il rischio. La contestazione non può essere valutata in astratto. Bisogna confrontare il rischio originariamente assunto dall’assicuratore con quello effettivamente esistente, verificare quando sia intervenuta la modificazione, quale fosse la sua consistenza e se ricorressero i presupposti perché essa dovesse essere comunicata. Sul tema abbiamo dedicato un approfondimento specifico all’aggravamento del rischio e al rifiuto dell’indennizzo assicurativo.

Nei sinistri di grande valore è altrettanto importante leggere la motivazione della compagnia senza sovrapporre questioni diverse. L’assicuratore potrebbe contestare contemporaneamente la validità del contratto, l’operatività della garanzia e l’entità economica del danno. Sono piani distinti. Un danno può essere realmente esistente e quantificabile in milioni di euro, ma occorre comunque stabilire se il rischio fosse coperto; viceversa, l’esistenza della copertura non determina automaticamente l’importo dell’indennizzo, che dipende dalle condizioni contrattuali, dalla somma assicurata, dagli eventuali limiti e sottolimiti, dalle franchigie, dagli scoperti e, quando applicabile, dalla disciplina della sottoassicurazione.

Per questa ragione, quando l’assicurazione contesta la copertura dopo un grave sinistro, noi partiamo dal contratto e dalla documentazione relativa alla sua formazione prima di valutare la pretesa economica. Nei casi di maggiore valore possono diventare determinanti anche le comunicazioni intercorse con l’intermediario, le appendici sottoscritte durante il rapporto, le precedenti ispezioni del rischio e la documentazione tecnica disponibile prima del sinistro.

Solo dopo questa ricostruzione è possibile stabilire se l’annullamento o il diverso rimedio invocato dalla compagnia abbia effettivamente i presupposti richiesti e quali conseguenze produca sull’indennizzo richiesto. Quando la contestazione interviene dopo un maxi-sinistro, accettare senza verifica la qualificazione proposta dall’assicuratore può significare rinunciare a una pretesa economicamente molto rilevante; contestarla senza analizzare il contratto e i fatti può essere altrettanto inefficace. La tutela dell’assicurato dipende quindi dalla ricostruzione documentale e giuridica dello specifico rapporto assicurativo.

Come contestare l’annullamento della polizza e tutelare l’indennizzo dopo un maxi-sinistro

Quando la compagnia comunica l’annullamento della polizza dopo il sinistro, la tutela dell’assicurato richiede anzitutto di ricostruire con precisione il rapporto contrattuale. Nei casi economicamente rilevanti noi esaminiamo la proposta assicurativa, il questionario compilato alla stipula, le condizioni generali e particolari, le appendici, le comunicazioni intercorse con compagnia e intermediario, la documentazione relativa al rischio e la lettera con cui viene contestata la copertura. L’obiettivo è verificare se la causa indicata dall’assicuratore abbia effettivamente i presupposti per incidere sul contratto e sul diritto all’indennizzo relativo al sinistro già verificatosi.

Questa analisi deve essere distinta dall’accertamento del danno. Se, per esempio, la compagnia sostiene che la polizza sia annullabile per reticenza dell’assicurato e, contemporaneamente, contesta che parte dei danni derivi dal sinistro, occorre affrontare separatamente le due questioni. Sul primo piano devono essere verificate le dichiarazioni rese alla stipula e la loro rilevanza rispetto al rischio assicurato; sul secondo assumono rilievo la dinamica dell’evento, lo stato dei beni prima del sinistro e la documentazione tecnica che consente di distinguere i danni provocati dall’evento da quelli eventualmente preesistenti. Quest’ultimo problema è approfondito anche nell’articolo dedicato al caso in cui l’assicurazione sostiene che il danno fosse preesistente.

Nei maxi-sinistri la prova deve essere organizzata tempestivamente. Fotografie, rilievi, verbali, fatture, registri manutentivi, documentazione contabile, preventivi e perizie possono diventare determinanti quando la compagnia contesta la causa del danno o la sua entità. Se la ricostruzione tecnica dell’assicuratore non è condivisibile, può essere necessario affiancarle una perizia di parte e, quando ne ricorrano i presupposti, valutare strumenti processuali diretti a cristallizzare gli elementi tecnici prima che lo stato dei luoghi o dei beni venga modificato. Una perizia assicurativa che sottostima un danno di grande valore non deve quindi essere considerata un dato definitivo, ma neppure può essere superata con una contestazione meramente generica.

Una volta affrontato il problema della validità e dell’operatività della copertura, occorre determinare quale importo sia effettivamente indennizzabile. Il danno economico subito e l’indennizzo dovuto in base alla polizza non coincidono necessariamente. Devono essere verificati i criteri contrattuali di valorizzazione, la somma assicurata, il valore dei beni al momento rilevante, gli eventuali limiti e sottolimiti, franchigie e scoperti, nonché l’eventuale applicabilità della regola proporzionale in caso di sottoassicurazione.

Per un’impresa il danno può comprendere, oltre alla distruzione o al danneggiamento di immobili, impianti e merci, ulteriori conseguenze economiche dell’interruzione dell’attività. Queste voci sono indennizzabili soltanto se comprese nella copertura concretamente stipulata e secondo i criteri previsti dal contratto. La perdita di fatturato, in particolare, non coincide automaticamente con il lucro cessante: possono assumere rilievo l’andamento storico dell’impresa, i margini, i costi evitati, il periodo effettivo di interruzione e il nesso tra il sinistro e la perdita economica documentata.

Quando la compagnia, oltre a contestare la polizza, contesta l’entità dei danni oppure effettua soltanto un pagamento parziale, diventa quindi necessario confrontare la quantificazione proposta dall’assicuratore con quella risultante dalla documentazione tecnica e contabile e con i criteri stabiliti dalla polizza. Nei casi di maggiore valore economico anche una differenza percentuale apparentemente contenuta può tradursi in centinaia di migliaia di euro.

La contestazione alla compagnia deve infine tenere conto dei termini applicabili. Prescrizione, eventuali decadenze e termini previsti dal contratto devono essere verificati sul caso concreto, evitando che una lunga fase peritale o una trattativa protratta nel tempo compromettano la possibilità di far valere il diritto. Se il diniego non trova soluzione in sede stragiudiziale, la documentazione raccolta e le verifiche tecniche svolte costituiscono la base per valutare l’azione giudiziaria e gli strumenti più adatti alla controversia.

Un maxi-sinistro aziendale e la contestazione della polizza dopo la richiesta di indennizzo

In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo modificando nomi e alcuni elementi identificativi per rispettare la riservatezza del rapporto professionale, una società che chiameremo Alfa aveva subito un grave sinistro nello stabilimento produttivo, con danni rilevanti agli impianti e una prolungata interruzione dell’attività. Dopo la denuncia e l’avvio delle operazioni peritali, la compagnia aveva sollevato una contestazione relativa alle informazioni fornite al momento della stipula della polizza, mettendo in discussione il diritto dell’impresa a ottenere un indennizzo di importo molto elevato.

Abbiamo ricostruito la formazione del contratto, confrontando il questionario assicurativo e le condizioni di polizza con la documentazione relativa allo stabilimento e con le informazioni che erano state scambiate durante il rapporto. Parallelamente abbiamo esaminato la documentazione tecnica e contabile del sinistro, perché la contestazione sulla polizza e la quantificazione del danno richiedevano verifiche differenti ma destinate a convergere nella stessa richiesta di indennizzo.

L’elemento decisivo è stato ricostruire documentalmente quali circostanze fossero state effettivamente rappresentate alla compagnia e quale rilievo avessero rispetto al rischio assicurato, senza lasciare che la controversia si riducesse alla sola formulazione contenuta nella comunicazione di diniego. Su questa base è stato possibile contestare la posizione dell’assicuratore e avviare un confronto sul pagamento dell’indennizzo, arrivando a una soluzione della controversia coerente con le caratteristiche specifiche del caso. L’esito dipendeva dalla documentazione e dalle condizioni di quella particolare polizza e non può essere automaticamente esteso a sinistri diversi.

Domande frequenti sull’annullamento della polizza dopo il sinistro

L’assicurazione può annullare la polizza dopo che il sinistro è già avvenuto?

Dipende dalla ragione giuridica invocata dalla compagnia. Una disdetta o un recesso destinati a produrre effetti per il futuro non equivalgono all’annullamento del contratto per dichiarazioni inesatte o reticenze. Se la compagnia pretende di negare l’indennizzo relativo a un sinistro già verificatosi, occorre esaminare il fondamento della contestazione, le condizioni della polizza e i presupposti previsti dalla legge. La semplice comunicazione di annullamento non determina automaticamente la perdita del diritto all’indennizzo.

Se la compagnia contesta una reticenza può rifiutare integralmente l’indennizzo?

Non necessariamente. Occorre verificare quale circostanza sarebbe stata omessa o dichiarata in modo inesatto, quale rilevanza avesse per la valutazione del rischio e se ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 1892 o 1893 del codice civile. Nei maxi-sinistri è particolarmente importante ricostruire anche il questionario compilato alla stipula e le informazioni che erano già nella disponibilità della compagnia o che le erano state comunicate attraverso l’intermediario.

Cosa succede se l’assicurazione sostiene che il rischio era aumentato durante la durata della polizza?

L’aggravamento del rischio deve essere valutato concretamente. Non qualsiasi cambiamento intervenuto durante il rapporto consente alla compagnia di rifiutare il pagamento. Devono essere esaminate la natura e la rilevanza della modificazione, gli obblighi dell’assicurato, il momento in cui il cambiamento è intervenuto e le conseguenze previste dall’art. 1898 del codice civile e dal contratto. Nei sinistri aziendali questa verifica può richiedere anche documentazione tecnica relativa all’attività, agli impianti e alle modificazioni intervenute nel tempo.

La compagnia può contestare contemporaneamente la polizza e l’importo del danno?

Sì. La controversia può riguardare contemporaneamente l’operatività della garanzia e la quantificazione economica del sinistro, ma le due questioni devono essere tenute distinte. Anche quando viene riconosciuta la copertura, l’indennizzo deve essere determinato applicando le condizioni contrattuali, le somme assicurate, gli eventuali massimali o sottolimiti, franchigie e scoperti e, quando ne ricorrano i presupposti, la disciplina della sottoassicurazione. Se invece la compagnia nega radicalmente la copertura, deve essere affrontata prima anche la ragione giuridica posta a fondamento del diniego.

Cosa conviene fare quando l’annullamento riguarda un indennizzo di centinaia di migliaia o milioni di euro?

È opportuno evitare di limitarsi a una contestazione generica della lettera ricevuta. Nei sinistri di grande valore devono essere esaminati insieme contratto, questionario assicurativo, appendici, comunicazioni con compagnia e intermediario, documentazione del rischio, denuncia del sinistro, perizie e documentazione tecnica e contabile del danno. Occorre inoltre controllare tempestivamente prescrizione, eventuali decadenze e gli altri termini applicabili. Quando l’assicurazione rifiuta di pagare un sinistro di grande valore, la strategia di contestazione deve essere costruita sulle ragioni specifiche del diniego e sulle prove disponibili.

La compagnia ha annullato la polizza dopo un sinistro di grande valore? Richiedi una valutazione

Se, dopo un maxi-sinistro, la compagnia ha comunicato l’annullamento della polizza o ha contestato dichiarazioni inesatte, reticenze o aggravamento del rischio per negare o ridurre un indennizzo economicamente rilevante, è necessario verificare il contratto e la documentazione del caso prima di stabilire se il diniego sia fondato e quali iniziative possano essere intraprese.

Lo Studio Legale Calvello esamina controversie assicurative relative a sinistri di grande valore, anche quando sono in discussione indennizzi di centinaia di migliaia di euro o importi milionari. Per sottoporci il caso puoi richiedere una valutazione compilando il modulo e descrivendo la controversia con la compagnia assicurativa. La documentazione contrattuale, la comunicazione di annullamento o di diniego e gli elementi relativi al sinistro consentiranno una prima verifica della questione.

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