Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Quando un sinistro provoca danni per centinaia di migliaia di euro o assume le dimensioni di un vero maxi-sinistro, una perizia assicurativa che quantifica il danno molto al di sotto delle perdite effettivamente subite può incidere in modo rilevante sull’indennizzo. Il problema non si risolve però contrapponendo semplicemente una diversa cifra a quella indicata dal perito della compagnia: occorre verificare quali danni siano effettivamente riconducibili al sinistro, quali siano compresi nella copertura e secondo quali criteri la polizza ne preveda la valorizzazione.
Nei casi di maggiore valore economico esaminiamo quindi il contratto assicurativo, le condizioni generali e particolari, le eventuali appendici, la documentazione tecnica e contabile e il procedimento seguito nella liquidazione. Una perizia può essere contestata quando la quantificazione non rappresenta correttamente il danno indennizzabile, ma è necessario individuare con precisione dove nasce la differenza tra la valutazione della compagnia e quella dell’assicurato e predisporre elementi tecnici e documentali capaci di sostenerla.
Quando la perizia dell’assicurazione può sottostimare un danno di grande valore
La distanza tra il danno denunciato e quello riconosciuto dalla compagnia può dipendere da questioni molto diverse. Il perito può attribuire ai beni un valore inferiore a quello sostenuto dall’assicurato, applicare un deprezzamento ritenuto eccessivo, escludere alcune lavorazioni dal costo di ripristino, considerare determinate compromissioni come preesistenti oppure ritenere che una parte delle conseguenze economiche non derivi direttamente dal sinistro. Nei danni aziendali la divergenza può estendersi agli impianti, ai macchinari, alle merci, alle strutture e, quando la polizza le contempla, alle perdite derivanti dall’interruzione dell’attività.
Per stabilire se la perizia assicurativa abbia realmente sottostimato il danno non basta però confrontare l’importo richiesto con quello offerto. Dobbiamo distinguere il danno economicamente subito dall’importo che, in base al contratto, può essere posto a carico dell’assicuratore. Un’impresa può avere subito una perdita complessiva di un milione di euro senza che questo significhi necessariamente che l’intero milione costituisca indennizzo dovuto: devono essere verificati rischio assicurato, somme assicurate, eventuali limiti e sottolimiti, franchigie, scoperti, criteri di valorizzazione e tutte le altre condizioni applicabili al caso concreto.
Questa distinzione assume particolare rilievo quando la compagnia sostiene che una parte del danno non sia coperta. La controversia può allora riguardare contemporaneamente l’entità materiale del danno e l’operatività della garanzia assicurativa. In questi casi occorre evitare che una questione di copertura venga confusa con una semplice differenza estimativa. Abbiamo approfondito separatamente il problema che si presenta quando l’assicurazione contesta l’entità dei danni e quello, diverso, in cui la compagnia assicurativa contesta la copertura dopo un grave sinistro.
Un altro punto delicato riguarda la sottoassicurazione. Se il valore assicurato risulta inferiore al valore che il bene aveva al momento del sinistro, può entrare in gioco, quando ne ricorrono i presupposti, la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del codice civile. Ciò non significa che ogni differenza tra valore del bene e somma assicurata autorizzi automaticamente la compagnia a ridurre l’indennizzo: occorre verificare la struttura della specifica copertura e le pattuizioni contrattuali, comprese eventuali forme a primo rischio o altre deroghe alla proporzionale.
Come contestare una perizia assicurativa che quantifica il danno troppo poco
In un maxi-sinistro la contestazione dovrebbe partire dall’analisi della relazione peritale e dei criteri utilizzati per arrivare alla cifra proposta. Occorre comprendere quali voci siano state riconosciute, quali escluse, quali ridotte e per quale ragione. Una differenza di alcune centinaia di migliaia di euro può derivare da una sola questione estimativa oppure dalla somma di numerose decurtazioni apparentemente minori. Per questo la verifica deve ricostruire l’intero percorso seguito nella determinazione dell’indennizzo.
La documentazione assume un peso particolare. A seconda del tipo di sinistro possono essere necessari fotografie e rilievi eseguiti subito dopo l’evento, fatture di acquisto, inventari, registri dei cespiti, preventivi analitici, computi metrici, progetti, documentazione relativa agli interventi di ripristino e valutazioni specialistiche. Nei sinistri aziendali che coinvolgono anche l’interruzione dell’attività, se tale rischio è assicurato, la verifica può richiedere bilanci, contabilità, andamento storico dell’impresa, margini, costi evitati e dati utili a ricostruire la durata e le conseguenze economiche dell’interruzione. Perdita di fatturato e lucro cessante non sono concetti automaticamente coincidenti e la loro rilevanza ai fini dell’indennizzo dipende anche dal contenuto della polizza.
Quando la valutazione tecnica della compagnia appare non condivisibile, può essere opportuno affiancare alla contestazione una perizia di parte. Il tecnico incaricato dall’assicurato non dovrebbe limitarsi a indicare una cifra alternativa, ma spiegare analiticamente le ragioni della diversa quantificazione, documentando natura, estensione e causa dei danni e confrontandosi con i criteri previsti dal contratto. Nei casi economicamente più rilevanti può essere necessario coordinare competenze tecniche, assicurative, contabili e legali, perché la corretta quantificazione del danno deve essere letta insieme alle condizioni della copertura.
È inoltre necessario verificare cosa preveda la polizza per la gestione delle divergenze peritali. Alcuni contratti disciplinano procedure di perizia contrattuale, la nomina dei periti delle parti e l’eventuale intervento di un terzo perito. Il contenuto concreto della clausola deve essere esaminato prima di scegliere la strada da seguire, così come devono essere controllati termini, decadenze e prescrizione per evitare che il protrarsi delle trattative con la compagnia comprometta la tutela dell’assicurato.
Se la contestazione tecnica non consente di superare la divergenza, devono essere valutati gli strumenti stragiudiziali e giudiziali concretamente utilizzabili. Nei casi in cui occorra accertare tempestivamente natura, causa ed estensione dei danni prima che lo stato dei luoghi venga modificato dagli interventi di ripristino, può assumere rilievo anche la possibilità di ricorrere, ricorrendone i presupposti processuali, a un accertamento tecnico preventivo. Nei sinistri di grande valore la tempestività può essere decisiva: una ricostruzione effettuata quando beni, impianti o strutture sono già stati sostituiti o riparati può rendere più complessa la prova delle condizioni esistenti immediatamente dopo l’evento.
La contestazione della perizia deve quindi essere costruita sul singolo contratto e sul singolo sinistro. Quando la differenza tra quanto richiesto e quanto riconosciuto è elevata, l’obiettivo è verificare se l’importo proposto dalla compagnia corrisponda realmente all’indennizzo contrattualmente dovuto e, in caso contrario, predisporre una contestazione tecnica e giuridica adeguatamente documentata prima di accettare una liquidazione che potrebbe non rappresentare correttamente il danno coperto.
Quali prove servono per dimostrare che il danno è superiore a quello stimato dall’assicurazione
Quando la differenza tra la richiesta dell’assicurato e la valutazione della compagnia è rilevante, la contestazione deve essere sostenuta da elementi capaci di dimostrare non soltanto che il danno è maggiore, ma anche perché determinate voci debbano essere comprese nell’indennizzo previsto dalla polizza. Sono due piani distinti: una perdita può essere tecnicamente dimostrata e tuttavia non rientrare nella garanzia; allo stesso modo, un danno coperto può essere stato quantificato in misura insufficiente.
Il primo passaggio consiste nel ricostruire lo stato dei beni immediatamente precedente e successivo al sinistro. Fotografie, video, rilievi tecnici, fatture, inventari, registri dei cespiti, contratti di acquisto, documentazione manutentiva, computi metrici e preventivi possono assumere rilievo diverso secondo la natura dell’evento. Se, per esempio, la compagnia sostiene che una parte del deterioramento fosse già presente, la controversia non riguarda più soltanto il valore economico della riparazione, ma anche il rapporto causale tra il sinistro e il danno riscontrato. Sul punto abbiamo esaminato specificamente il caso in cui l’assicurazione sostiene che il danno era preesistente.
Nei maxi-sinistri che coinvolgono immobili, stabilimenti produttivi, impianti o macchinari complessi, la quantificazione può richiedere competenze specialistiche differenti. Il costo necessario per ricostruire o sostituire un bene non coincide sempre con il valore che la polizza assume come parametro dell’indennizzo. Occorre verificare se il contratto preveda valore a nuovo, valore allo stato d’uso, costo di ricostruzione, applicazione di coefficienti di deprezzamento o altri criteri. Una contestazione efficace della perizia deve quindi confrontare il criterio concretamente applicato dal perito con quello previsto dalle condizioni di polizza, oltre a verificare se le singole componenti del danno siano state correttamente rilevate.
Lo stesso metodo vale per massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti. Questi elementi possono incidere sull’importo finale senza mettere in discussione l’esistenza del danno. Diverso è il caso della sottoassicurazione, quando la compagnia ritenga applicabile una riduzione proporzionale dell’indennizzo: prima di accettare la decurtazione devono essere verificati il valore assicurabile, la somma assicurata, la tipologia della copertura e le eventuali deroghe contrattuali alla regola proporzionale.
Nei sinistri aziendali la ricostruzione può diventare ancora più articolata quando, oltre ai danni materiali, la polizza comprende l’interruzione dell’attività. In quel caso non è sufficiente indicare quanto fatturato sia venuto meno nel periodo successivo all’evento. Occorre ricostruire le conseguenze economiche secondo i criteri contrattualmente previsti, considerando, quando pertinenti, andamento storico dell’impresa, margini, costi cessanti o evitati, durata effettiva dell’interruzione e collegamento causale con il sinistro. Una differenza elevata tra la perizia della compagnia e quella dell’assicurato può quindi dipendere anche da metodi diversi di ricostruzione delle perdite economiche.
La contestazione deve infine tenere conto delle eventuali obiezioni che la compagnia abbia formulato sulla stessa operatività della polizza. Un assicuratore potrebbe sostenere che il sinistro rientri in una clausola di esclusione, che la garanzia non sia operante oppure sollevare questioni relative alle dichiarazioni rese alla stipula, all’aggravamento del rischio o alla denuncia dell’evento. Queste eccezioni devono essere esaminate separatamente e alla luce del contratto e della disciplina applicabile: non possono essere considerate fondate per il solo fatto di essere state formulate dalla compagnia, né possono essere respinte senza verificarne i presupposti.
Quando la compagnia mantiene una quantificazione sensibilmente inferiore e la documentazione disponibile consente di sostenere una diversa ricostruzione, occorre decidere come formalizzare la pretesa e quali strumenti utilizzare. Nei sinistri economicamente rilevanti è opportuno che la posizione tecnica e quella giuridica procedano insieme: una perizia di parte molto dettagliata può perdere efficacia se non considera i limiti della polizza, mentre una contestazione giuridica della liquidazione rimane debole se non è accompagnata dalla prova tecnica del maggior danno. Se la controversia si estende al rifiuto del pagamento, assumono rilievo anche le questioni esaminate nell’approfondimento dedicato al caso in cui l’assicurazione rifiuta di pagare un sinistro di grande valore.
Un maxi-sinistro aziendale con una differenza rilevante tra danno e perizia assicurativa
In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo modificando nomi e alcuni elementi identificativi per tutelare la riservatezza del cliente, una società aveva subito un grave sinistro che aveva interessato immobili, impianti e attività produttiva. La quantificazione prospettata dalla compagnia risultava sensibilmente inferiore alla perdita documentata dall’impresa. La questione non poteva però essere affrontata limitandosi a sostenere che il danno fosse maggiore: era necessario verificare quali componenti fossero comprese nella polizza e secondo quali criteri dovessero essere valorizzate.
Abbiamo riesaminato insieme ai tecnici la documentazione del sinistro, le condizioni contrattuali e le singole decurtazioni operate nella valutazione assicurativa. Il passaggio decisivo è stato separare le divergenze tecniche sulla quantificazione dalle questioni relative ai limiti della copertura, ricostruendo analiticamente le voci contestate e la relativa documentazione. Su questa base è stato possibile formulare una contestazione circostanziata e sviluppare il confronto con la compagnia su valori verificabili, anziché sulla semplice contrapposizione tra due importi complessivi.
La controversia è stata definita con il riconoscimento di un indennizzo superiore rispetto alla valutazione inizialmente prospettata. Il risultato dipese dalle caratteristiche di quella specifica polizza, dalle prove disponibili e dalla ricostruzione tecnica del sinistro: ogni controversia assicurativa richiede quindi una valutazione autonoma e l’esito di un caso non consente di prevedere quello di un altro.
FAQ sulla contestazione di una perizia assicurativa che sottostima il danno
La perizia effettuata per conto dell’assicurazione è vincolante per l’assicurato?
Non necessariamente. Occorre verificare la natura della perizia, quanto previsto dalla polizza e l’eventuale procedura peritale disciplinata dal contratto. Se l’assicurato ritiene che il danno sia stato sottostimato, può essere necessario documentare analiticamente le ragioni della diversa valutazione, anche attraverso una perizia tecnica di parte.
Posso rifiutare un indennizzo che ritengo troppo basso?
Prima di assumere una decisione è opportuno verificare il contenuto della proposta della compagnia e gli effetti dell’eventuale accettazione. In una controversia di grande valore bisogna confrontare l’importo offerto con il danno documentato e, soprattutto, con l’indennizzo effettivamente dovuto secondo la polizza, considerando criteri di valutazione, somme assicurate, limiti, franchigie, scoperti ed eventuale sottoassicurazione.
Una perizia di parte è sufficiente per ottenere un indennizzo maggiore?
No. La perizia di parte costituisce un elemento tecnico che può assumere notevole rilievo, ma non determina automaticamente l’importo dovuto. Deve essere costruita sulla documentazione disponibile e confrontata con le condizioni della polizza. Se permane una controversia, possono rendersi necessari ulteriori strumenti stragiudiziali o giudiziali.
Cosa succede se l’assicurazione sostiene che una parte del danno non è coperta?
La questione deve essere distinta dalla semplice quantificazione. Occorre esaminare il rischio assicurato, le condizioni generali e particolari, eventuali appendici, esclusioni e delimitazioni della garanzia. Se la compagnia invoca una clausola limitativa, è necessario verificarne contenuto e concreta applicabilità al sinistro. Il problema è particolarmente delicato quando un’esclusione di polizza viene contestata dopo un maxi-sinistro.
Quanto tempo c’è per contestare la perizia e agire contro l’assicurazione?
Non è prudente attendere. Devono essere verificati i termini applicabili al diritto derivante dalla specifica polizza, eventuali decadenze e gli effetti degli atti già compiuti. Nei maxi-sinistri il tempo incide anche sulla prova: riparazioni, demolizioni, sostituzione di macchinari o modificazioni dello stato dei luoghi possono rendere più difficile una successiva ricostruzione tecnica del danno.
Perizia assicurativa troppo bassa in un maxi-sinistro: richiedi una valutazione del caso
Quando una perizia assicurativa sottostima un danno di grande valore, una differenza anche apparentemente limitata nei criteri di valutazione può tradursi in centinaia di migliaia di euro di indennizzo contestato. Prima di accettare la liquidazione è opportuno verificare la polizza, la relazione peritale, la documentazione del danno, le eventuali esclusioni e i criteri utilizzati dalla compagnia per determinare l’importo offerto.
Nel nostro Studio esaminiamo controversie assicurative relative a sinistri economicamente rilevanti e maxi-sinistri, valutando con il cliente e, quando necessario, con tecnici specializzati gli elementi contrattuali, probatori e peritali sui quali può essere costruita la contestazione.
Se la compagnia ha quantificato il danno in misura sensibilmente inferiore rispetto a quello che ritenete documentabile, potete richiedere una valutazione allo Studio Legale Calvello. Esamineremo le informazioni trasmesse per verificare la natura della controversia, il valore economico coinvolto e le possibili iniziative a tutela dell’assicurato.



