Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Quando un sinistro provoca danni per centinaia di migliaia di euro o assume dimensioni milionarie, la perizia non è un passaggio meramente tecnico della liquidazione. Può diventare il terreno sul quale si decide una parte rilevante della controversia con la compagnia assicurativa. La ricostruzione delle cause dell’evento, l’individuazione dei beni effettivamente danneggiati, il costo di riparazione o ricostruzione, il valore dei macchinari e delle merci, il deprezzamento e le eventuali perdite conseguenti all’interruzione dell’attività possono condurre a valutazioni economiche molto diverse.
In questi casi la perizia di parte dell’assicurato serve a costruire una ricostruzione tecnica autonoma, documentata e verificabile del maxi-sinistro. Non significa che la stima del proprio perito prevalga automaticamente su quella della compagnia: significa disporre degli elementi necessari per verificare se la quantificazione proposta dall’assicuratore corrisponda al danno accertabile e, soprattutto, quale parte di quel danno sia effettivamente indennizzabile secondo la polizza. Quando la distanza tra le valutazioni è elevata, oppure la compagnia contesta anche copertura, dinamica o causa del sinistro, il lavoro tecnico deve essere coordinato fin dall’inizio con l’esame giuridico del contratto.
Perché la perizia di parte può essere decisiva in un maxi-sinistro
In un sinistro di modesta entità una divergenza percentuale nella stima può tradursi in poche migliaia di euro. In un maxi-sinistro, la stessa divergenza può significare centinaia di migliaia di euro. Per questo non è prudente limitarsi a verificare il totale indicato nella perizia della compagnia: occorre capire come quel risultato sia stato costruito, quali beni siano stati considerati, quali voci escluse, quali coefficienti di deprezzamento applicati e quali criteri di valorizzazione siano previsti dal contratto.
La perizia di parte deve partire dall’accertamento materiale dell’evento e delle sue conseguenze. In un incendio che coinvolge uno stabilimento, per esempio, possono essere necessari rilievi sulle strutture, sugli impianti e sui macchinari, l’esame delle merci distrutte o deteriorate, preventivi di ripristino, fatture di acquisto, inventari, registri dei cespiti e documentazione fotografica. Se la polizza comprende determinate perdite da interruzione dell’attività, l’analisi può estendersi alla documentazione economica e contabile necessaria per ricostruirle secondo i criteri contrattuali.
Occorre però mantenere distinta la quantificazione del danno economicamente subito dalla determinazione dell’indennizzo dovuto dall’assicuratore. Un danno accertato in un milione di euro non comporta necessariamente un indennizzo dello stesso importo. Devono essere esaminati somma assicurata o massimale, eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti, criteri di valutazione previsti dalla polizza e, quando applicabile, l’eventuale sottoassicurazione. La regola proporzionale non può essere applicata indistintamente a qualsiasi copertura: la sua operatività dipende dal contratto e dalla disciplina applicabile.
La perizia dell’assicurato assume particolare rilievo quando la compagnia propone una liquidazione sensibilmente inferiore al danno documentato. In una situazione del genere non basta sostenere genericamente che la valutazione è troppo bassa. Bisogna individuare tecnicamente le ragioni della differenza. Abbiamo approfondito questo problema anche nell’articolo dedicato alla perizia assicurativa che sottostima un danno di grande valore e nell’analisi su come contestare la perizia della compagnia assicurativa.
La perizia tecnica deve essere letta insieme alla polizza assicurativa
Una controperizia molto accurata sulla consistenza economica del danno può non essere sufficiente se non viene confrontata con il contratto. Nei maxi-sinistri noi esaminiamo quindi parallelamente il dato tecnico e quello assicurativo: rischio descritto e rischio effettivamente assicurato, condizioni generali e particolari, appendici, somme assicurate, massimali, sottolimiti, franchigie, scoperti, esclusioni e criteri contrattuali di determinazione dell’indennizzo. La domanda non è soltanto «quanto vale il danno?», ma anche «quale parte di questo danno rientra nella garanzia concretamente acquistata?».
La questione diventa ancora più delicata quando il contrasto non riguarda soltanto la cifra. La compagnia può sostenere, per esempio, che la causa del sinistro non rientri nel rischio assicurato, che operi una clausola di esclusione, che alcuni danni fossero preesistenti oppure che determinate perdite indirette non siano comprese nella copertura. Può anche sollevare contestazioni relative alle dichiarazioni rese alla stipula, a una presunta reticenza, a un aggravamento del rischio intervenuto durante il rapporto o alle modalità e ai tempi della denuncia del sinistro.
Ognuna di queste eccezioni richiede una verifica specifica. Una clausola di esclusione non può essere considerata automaticamente applicabile solo perché richiamata dalla compagnia, ma neppure automaticamente inefficace perché limita la garanzia: devono essere esaminati testo, funzione e rapporto con il rischio assicurato. Allo stesso modo, una contestazione per dichiarazioni inesatte o reticenti richiede di ricostruire quali informazioni siano state richieste e fornite e quale rilevanza abbiano avuto nella valutazione del rischio. Se viene contestato un aggravamento, occorre verificare la natura della modificazione intervenuta e le conseguenze che la disciplina applicabile e il contratto collegano a quella specifica situazione.
Anche una denuncia tardiva non determina in ogni caso la perdita integrale dell’indennizzo. Devono essere ricostruiti tempi, condotta dell’assicurato, eventuale inadempimento e conseguenze concretamente previste dalla legge e dalla polizza. Quando la compagnia sposta la controversia dalla quantificazione alla stessa esistenza della copertura, diventa quindi necessario coordinare perizia tecnica, documentazione del sinistro e interpretazione del contratto. Sul punto è utile anche il nostro approfondimento relativo al caso in cui la compagnia assicurativa contesta la copertura dopo un grave sinistro.
Nei maxi-sinistri questa impostazione permette anche di evitare un errore frequente: concentrare tutta la discussione sul valore finale indicato dai due periti, quando la vera divergenza può trovarsi a monte. Se, per esempio, compagnia e assicurato adottano criteri differenti per stabilire il valore dei beni prima dell’evento, il costo di ricostruzione, il deprezzamento o la riferibilità di determinate conseguenze al sinistro, è su quei singoli passaggi che deve essere costruita la contestazione. La perizia di parte diventa così una base tecnica per la trattativa e, se necessario, per la successiva tutela giudiziale, senza trasformarsi nella promessa di ottenere automaticamente l’intero importo richiesto.
Come costruire una perizia di parte capace di contestare la quantificazione della compagnia
Quando la differenza tra la valutazione dell’assicurato e quella della compagnia è rilevante, la perizia di parte deve consentire di ricostruire il danno voce per voce e di verificare i criteri utilizzati dall’assicuratore. Una semplice stima alternativa, priva della documentazione che ne dimostri il percorso valutativo, rischia di avere un’utilità limitata. Nei maxi-sinistri occorre invece conservare e organizzare le prove prima che riparazioni, demolizioni, smaltimenti o sostituzioni modifichino lo stato dei luoghi e dei beni.
La documentazione necessaria dipende dalla natura del sinistro. Possono assumere rilievo fotografie e rilievi tecnici, fatture, preventivi, contratti di acquisto, inventari, registri dei cespiti, documentazione relativa a impianti e macchinari, costi di ripristino e ricostruzione, oltre agli elementi che consentono di verificare valore precedente al sinistro e deprezzamento. Se la copertura comprende l’interruzione dell’attività o determinate perdite indirette, possono essere necessari bilanci, contabilità, andamento storico dell’impresa, margini, costi evitati e documenti relativi alla durata effettiva del fermo. Perdita di fatturato e lucro cessante non sono concetti automaticamente equivalenti: la quantificazione deve rispettare la natura della perdita e le condizioni della specifica garanzia.
Il confronto con la perizia della compagnia deve quindi individuare con precisione dove nasce la divergenza. Il problema potrebbe riguardare beni esclusi dalla stima, quantità o superfici considerate, costi unitari, possibilità tecnica di riparazione anziché sostituzione, deprezzamenti, valore attribuito ai beni prima dell’evento, danni ritenuti preesistenti oppure il nesso tra determinate conseguenze economiche e il sinistro. Se il perito dell’assicurazione quantifica un danno troppo basso, la contestazione è tanto più efficace quanto più riesce a dimostrare tecnicamente quali passaggi della valutazione siano discutibili e quale diversa quantificazione risulti dalla documentazione disponibile.
Nei casi più complessi la controversia può rendere necessario un ulteriore accertamento tecnico. Quando sussistono i presupposti processuali e la natura della questione lo rende utile, può essere valutato anche un accertamento tecnico preventivo in una controversia assicurativa di grande valore. La scelta dello strumento dipende però dal caso concreto, dallo stato della trattativa, dalle prove già disponibili e dalle questioni effettivamente controverse.
La stessa cautela è necessaria quando la compagnia riconosce soltanto una parte dell’importo richiesto. Un pagamento parziale o un anticipo devono essere esaminati insieme alle comunicazioni che li accompagnano, evitando di attribuire loro automaticamente un significato che dipende invece dal contenuto degli atti e dalla situazione contrattuale. Se l’assicuratore applica una riduzione per sottoassicurazione, franchigia, scoperto, sottolimite o altra previsione della polizza, occorre verificare separatamente la correttezza della quantificazione del danno e quella del successivo calcolo dell’indennizzo.
Per questa ragione, nei maxi-sinistri la tutela dell’assicurato richiede spesso un coordinamento tra competenze tecniche e legali. Il perito ricostruisce le componenti materiali ed economiche del danno; l’esame giuridico consente di verificare quali siano comprese nella copertura e come debbano essere applicate le condizioni contrattuali. Su questa base è possibile formulare una contestazione circostanziata alla compagnia, affrontare una trattativa sull’indennizzo e valutare, quando il contrasto non può essere risolto in sede stragiudiziale, le iniziative giudiziarie più adatte al caso concreto.
Un maxi-sinistro aziendale nel quale la perizia di parte ha modificato i termini della trattativa
In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo con nomi e dettagli modificati per tutelare la riservatezza del rapporto professionale, una società che chiameremo Alfa aveva subito un grave sinistro all’interno del proprio stabilimento. I danni interessavano fabbricato, impianti, macchinari e parte delle merci, con conseguente sospensione di una parte dell’attività produttiva. La valutazione prospettata dalla compagnia risultava sensibilmente inferiore alla quantificazione sostenuta dall’impresa.
Prima di concentrare il confronto sull’importo finale, abbiamo esaminato la polizza e coordinato l’analisi legale con una ricostruzione tecnica di parte. Dal confronto tra documentazione aziendale, stato dei beni, costi di ripristino e criteri utilizzati nella perizia assicurativa sono emerse differenze su alcune componenti rilevanti del danno. Sono state inoltre verificate separatamente le ulteriori perdite lamentate dall’impresa, per stabilire quali fossero documentabili e quali rientrassero effettivamente nelle garanzie previste dal contratto.
La contestazione è stata quindi impostata sulle singole divergenze tecniche e contrattuali, anziché sulla semplice contrapposizione tra due importi complessivi. La documentazione raccolta e la perizia di parte hanno consentito di riaprire il confronto sulla quantificazione e di raggiungere una soluzione economica ritenuta congrua dal cliente rispetto alla situazione concreta e alla copertura disponibile. L’esito di quel caso dipendeva dalle specifiche condizioni della polizza, dalle caratteristiche del sinistro e dalle prove raccolte e non implica che controversie apparentemente analoghe possano avere lo stesso risultato.
FAQ sulla perizia di parte nei maxi-sinistri assicurativi
La perizia di parte obbliga la compagnia assicurativa a modificare la propria valutazione?
No. La perizia predisposta per l’assicurato non prevale automaticamente sulla valutazione del perito incaricato dalla compagnia. La sua efficacia dipende dalla qualità degli accertamenti, dalla documentazione utilizzata e dalla capacità di dimostrare concretamente le ragioni della diversa quantificazione. In una controversia di grande valore può fornire una base tecnica essenziale per contestare la liquidazione proposta, condurre la trattativa e sostenere le ragioni dell’assicurato nell’eventuale giudizio.
È possibile nominare un perito di parte dopo aver ricevuto la perizia dell’assicurazione?
Sì, ma nei maxi-sinistri può essere opportuno intervenire prima, soprattutto quando lo stato dei luoghi o dei beni è destinato a cambiare per esigenze di sicurezza, demolizione, smaltimento o ripristino. Una volta eliminate alcune conseguenze materiali del sinistro, determinati accertamenti possono diventare più difficili. Se la perizia della compagnia è già stata effettuata, il tecnico dell’assicurato può comunque esaminarne i criteri e confrontarli con la documentazione disponibile.
Cosa succede se la perizia di parte quantifica un danno molto superiore a quello riconosciuto dall’assicurazione?
Occorre individuare le ragioni precise della differenza. La divergenza può dipendere dalla valutazione dei beni, dai costi di riparazione o ricostruzione, dal deprezzamento, dall’esclusione di alcune voci, dalla preesistenza di determinati danni o dal diverso accertamento delle conseguenze del sinistro. Una volta determinato il danno, resta distinta la verifica dell’indennizzo contrattualmente dovuto, che deve tenere conto della copertura effettiva, delle somme assicurate, dei massimali o sottolimiti e delle eventuali franchigie, scoperti e altre condizioni applicabili.
La perizia di parte può comprendere anche i danni derivanti dal fermo dell’attività aziendale?
Può esaminarli quando sono pertinenti al sinistro, ma la loro indennizzabilità dipende dalla polizza. Se il contratto comprende una garanzia per l’interruzione dell’attività o specifiche perdite indirette, la quantificazione richiede normalmente anche dati economici e contabili. Non è sufficiente identificare automaticamente il fatturato non realizzato con il danno indennizzabile: devono essere verificati criteri contrattuali, durata dell’interruzione, andamento storico, margini, costi evitati e nesso con il sinistro.
Quando una controversia sulla perizia richiede l’intervento di un avvocato?
Nei sinistri economicamente rilevanti è opportuno valutare l’assistenza legale quando la divergenza non riguarda soltanto aspetti tecnici, ma coinvolge l’interpretazione della polizza, l’operatività della garanzia, esclusioni, sottoassicurazione, limiti dell’indennizzo oppure il rifiuto o il ritardo nel pagamento. L’intervento coordinato dell’avvocato e dei consulenti tecnici permette di impostare la contestazione tenendo insieme prova del danno e disciplina contrattuale, evitando che la controversia venga ridotta al semplice confronto tra due stime economiche.
Perizia di parte e maxi-sinistro: richiedi una valutazione del caso
Se avete subito un maxi-sinistro assicurativo e la compagnia ha quantificato il danno in misura sensibilmente inferiore alle vostre valutazioni, oppure contesta alcune voci della perizia, la copertura o l’importo dell’indennizzo, è necessario esaminare insieme polizza, documentazione del sinistro, perizia assicurativa e accertamenti tecnici disponibili.
Nei sinistri di grande valore anche una singola voce esclusa o sottostimata può incidere in misura considerevole sull’importo finale. Lo Studio Legale Calvello assiste persone, professionisti e imprese nelle controversie assicurative economicamente rilevanti, coordinando l’analisi giuridica con gli elementi tecnici necessari per valutare la posizione dell’assicurato e le possibili iniziative nei confronti della compagnia.
Potete richiedere una valutazione del vostro maxi-sinistro assicurativo trasmettendoci una descrizione del caso e la documentazione disponibile. Esamineremo preliminarmente la richiesta per verificare la natura della controversia e la possibilità di assistenza da parte dello Studio.




