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Contratti Danno patrimoniale Responsabilità civile

Come contestare la perizia della compagnia assicurativa

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando la perizia della compagnia assicurativa quantifica il danno in misura sensibilmente inferiore a quella risultante dalla documentazione tecnica ed economica, accettare la valutazione del perito non è necessariamente l’unica possibilità. Nei maxi-sinistri e nelle controversie che coinvolgono indennizzi di centinaia di migliaia di euro o importi ancora superiori, una differenza apparentemente tecnica può tradursi in una rilevante perdita economica per l’assicurato. La contestazione deve però essere costruita sul contratto concretamente stipulato, sulle cause e sugli effetti del sinistro e su una quantificazione documentata del danno.

Noi esaminiamo separatamente due questioni che spesso vengono sovrapposte: quanto danno ha effettivamente subito l’assicurato e quale parte di quel danno deve essere indennizzata in base alla polizza. Una perizia di parte può essere determinante per contestare errori nella stima, omissioni o criteri di valorizzazione non condivisibili, ma la verifica deve comprendere anche somme assicurate, massimali, sottolimiti, franchigie, scoperti, eventuale sottoassicurazione e specifiche condizioni della garanzia.

Quando è possibile contestare la perizia effettuata per la compagnia assicurativa

La valutazione compiuta dal perito incaricato dalla compagnia non deve essere confusa con una determinazione necessariamente definitiva del diritto dell’assicurato. Il perito ricostruisce tecnicamente il sinistro e ne valuta le conseguenze secondo l’incarico ricevuto, ma nei casi complessi possono sorgere divergenze sulla causa dell’evento, sull’estensione dei beni danneggiati, sui costi di riparazione o ricostruzione, sul valore precedente al sinistro, sul deprezzamento, sull’esistenza di danni pregressi e sulle ulteriori conseguenze economicamente rilevanti.

La contestazione assume particolare rilievo quando la perizia assicurativa sottostima un danno di grande valore, esclude intere voci oppure utilizza criteri che determinano una forte riduzione dell’importo. In questi casi non è sufficiente affermare che il danno vale di più. Occorre individuare precisamente dove la ricostruzione della compagnia non coincide con quella dell’assicurato e sostenere la diversa valutazione attraverso fotografie, fatture, preventivi, documentazione contabile, inventari, valori di acquisto, caratteristiche e stato dei beni prima dell’evento, relazioni tecniche e ogni altro elemento pertinente.

Per esempio, in un grave incendio aziendale la differenza può riguardare il costo necessario per ricostruire il fabbricato, il valore dei macchinari distrutti, le merci presenti al momento dell’evento o le spese necessarie per il ripristino. Se la copertura comprende anche determinate conseguenze dell’interruzione dell’attività, occorre verificare separatamente tali voci secondo quanto stabilito dalla polizza, senza identificare automaticamente la perdita di fatturato con il lucro cessante. Sul tema abbiamo approfondito anche il caso in cui la perizia assicurativa sottostima un danno di grande valore e quello in cui il perito dell’assicurazione quantifica un danno troppo basso.

Prima di contestare l’importo occorre però comprendere quale sia il vero punto di dissenso. Una cosa è sostenere che un macchinario distrutto valesse 500.000 euro anziché 300.000; altra cosa è discutere se quel macchinario rientrasse nella garanzia; altra ancora è stabilire quale importo risulti effettivamente indennizzabile dopo l’applicazione delle condizioni contrattuali. Danno economicamente subito e indennizzo dovuto in forza della polizza non sono necessariamente coincidenti.

Perché la contestazione deve partire dalla polizza e non soltanto dalla stima del danno

Nei maxi-sinistri la contestazione della perizia richiede normalmente una lettura coordinata della documentazione tecnica e del contratto assicurativo. Noi verifichiamo il rischio assicurato, le condizioni generali e particolari, le eventuali appendici, la somma assicurata, i massimali e i sottolimiti, le franchigie e gli scoperti, le modalità previste per determinare il valore dei beni e le clausole che delimitano o escludono la garanzia. Solo dopo questa verifica è possibile stabilire se il contrasto riguardi realmente la quantificazione oppure, almeno in parte, l’operatività della copertura.

La distinzione diventa particolarmente importante quando la compagnia non si limita a sostenere che il danno sia inferiore, ma contesta la stessa esistenza del proprio obbligo di pagamento. Può affermare, per esempio, che l’evento non rientri nel rischio assicurato, richiamare una clausola di esclusione, contestare una dichiarazione resa al momento della stipula, una reticenza, un aggravamento del rischio o la tempestività della denuncia. In situazioni del genere la controversia non può essere risolta semplicemente contrapponendo alla perizia della compagnia una stima economicamente più elevata.

Quando il problema riguarda la garanzia, occorre esaminare concretamente la formulazione e la portata delle clausole richiamate. Il fatto che la compagnia invochi un’esclusione non significa, da solo, che essa sia applicabile al caso; allo stesso modo, una clausola che limita la copertura non può essere considerata inefficace soltanto perché determina un indennizzo inferiore alle aspettative dell’assicurato. Se il contrasto riguarda questo profilo, è utile distinguere la contestazione tecnica dalla contestazione della copertura dopo un grave sinistro.

Un’altra riduzione rilevante può derivare dalla sottoassicurazione e dall’eventuale applicazione della regola proporzionale. Anche in questo caso non è corretto applicarla automaticamente: occorre verificare il tipo di polizza, il valore assicurato, il criterio contrattuale di determinazione del valore e le condizioni previste per quella specifica copertura. Nei sinistri di grande entità una diversa valutazione del bene può produrre effetti molto rilevanti sull’indennizzo finale.

Per questo la contestazione efficace della perizia tende a ricostruire l’intero percorso che conduce dalla verificazione del sinistro alla somma richiesta: evento, causa, danni effettivamente prodotti, documentazione probatoria, copertura contrattuale e criteri di determinazione dell’indennizzo. Se uno di questi passaggi è stato ricostruito in modo non condivisibile dalla compagnia, la contestazione deve concentrarsi precisamente su quel punto, evitando richieste generiche che nei maxi-sinistri difficilmente consentono di affrontare una divergenza tecnica ed economica complessa.

Come costruire una contestazione efficace: perizia di parte, documenti e strumenti di tutela

Quando la differenza tra il danno documentato e quello riconosciuto dalla compagnia è economicamente rilevante, la contestazione deve essere supportata da elementi tecnici verificabili. Nei maxi-sinistri può essere opportuno affidare a un professionista competente una perizia di parte che ricostruisca le cause dell’evento, individui i beni interessati, descriva i danni direttamente riconducibili al sinistro e ne determini il valore utilizzando criteri coerenti con la polizza. La controperizia è particolarmente utile quando occorre dimostrare che il perito della compagnia ha omesso alcune lavorazioni necessarie, attribuito valori non corrispondenti alla situazione precedente al sinistro, applicato deprezzamenti contestabili oppure escluso beni o voci di danno che l’assicurato ritiene compresi nella copertura.

Nei sinistri aziendali di maggiore entità la ricostruzione può richiedere competenze diverse. Al materiale fotografico e alle relazioni tecniche possono affiancarsi fatture, preventivi di ripristino, documentazione relativa ai macchinari, inventari, registri dei beni, contratti, dati contabili e documenti che consentano di ricostruire la situazione precedente e successiva all’evento. Se la polizza comprende una garanzia per l’interruzione dell’attività, la quantificazione delle perdite richiede anche l’esame dell’andamento storico dell’impresa, dei margini, dei costi evitati, della durata effettiva dell’interruzione e del collegamento causale tra il sinistro e le conseguenze economiche richieste in indennizzo. In questi casi la perizia di parte in un maxi-sinistro assicurativo può assumere un peso rilevante nella ricostruzione della pretesa dell’assicurato.

La documentazione tecnica deve poi essere confrontata con il contratto. Se, per esempio, il danno materiale accertato ammonta a un milione di euro, ciò non significa automaticamente che l’indennizzo dovuto coincida con tale cifra. Occorre verificare somme assicurate, massimali e sottolimiti, franchigie, scoperti, criteri di valorizzazione, eventuali limiti relativi a singole categorie di beni e, quando applicabile, la disciplina contrattuale della sottoassicurazione. Una contestazione ben costruita deve quindi spiegare sia perché la quantificazione tecnica della compagnia è errata, sia quale importo risulta effettivamente indennizzabile secondo la polizza.

Se il confronto tra periti e la contestazione stragiudiziale non consentono di superare il contrasto, occorre valutare gli strumenti ulteriori previsti dal contratto e dall’ordinamento. In relazione alla natura della controversia e alle circostanze concrete può assumere rilievo anche un accertamento tecnico preventivo in una controversia assicurativa di grande valore, oppure può rendersi necessario instaurare il giudizio nel quale le questioni tecniche potranno essere sottoposte anche a consulenza tecnica d’ufficio. La scelta dello strumento non dovrebbe essere automatica: dipende dal punto realmente controverso, dalle prove già disponibili, dall’urgenza, dal valore economico del sinistro e dalla necessità di evitare che nel frattempo maturino prescrizioni, decadenze o altri termini rilevanti.

La tempestività assume un peso ancora maggiore quando la compagnia ha già formulato un’offerta, effettuato un pagamento parziale o proposto una quietanza. Prima di sottoscrivere documenti che possano incidere sulle ulteriori pretese è opportuno verificarne attentamente il contenuto. Se l’assicurazione paga solo una parte del danno, la questione non consiste semplicemente nel chiedere una somma maggiore, ma nel dimostrare perché, secondo la documentazione tecnica e le condizioni della polizza, l’importo riconosciuto non corrisponde a quello effettivamente dovuto.

Un maxi-sinistro aziendale con una perizia molto inferiore ai danni documentati

In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo con nomi e alcuni elementi identificativi modificati per tutelare la riservatezza del cliente, una società che chiameremo Alfa aveva subito un grave sinistro in uno stabilimento produttivo, con danni al fabbricato, agli impianti e a diversi macchinari. La quantificazione effettuata nell’ambito della gestione assicurativa risultava sensibilmente inferiore rispetto ai costi che l’impresa riteneva necessari per il ripristino, con una differenza di diverse centinaia di migliaia di euro. Per l’azienda il problema era particolarmente delicato perché l’indennizzo incideva sulla possibilità di riprendere pienamente l’attività.

Abbiamo esaminato la polizza, la documentazione del sinistro e le valutazioni tecniche, coordinando la contestazione con una ricostruzione analitica delle voci che presentavano le maggiori divergenze. Il passaggio decisivo è stato separare ciò che riguardava l’effettiva entità del danno dalle questioni relative ai criteri contrattuali di determinazione dell’indennizzo, documentando le singole differenze attraverso gli elementi tecnici ed economici disponibili. Il confronto così impostato ha consentito di superare alcune delle valutazioni iniziali e di raggiungere una definizione economica più favorevole per l’impresa rispetto alla quantificazione originariamente prospettata. Il risultato dipese dalle caratteristiche specifiche della polizza, del sinistro e delle prove disponibili e non implica che controversie analoghe possano avere necessariamente il medesimo esito.

Domande frequenti sulla contestazione della perizia assicurativa

La perizia del tecnico incaricato dalla compagnia assicurativa è vincolante?
Non necessariamente. Occorre verificare il tipo di procedura prevista dalla polizza e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti. La valutazione predisposta dal perito incaricato dalla compagnia può essere contestata quando vi siano elementi tecnici, documentali o contrattuali idonei a sostenere una diversa ricostruzione del danno o dell’indennizzo dovuto.

Posso nominare un mio perito se ritengo che il danno sia stato sottostimato?
Sì. Nei sinistri di grande valore una perizia di parte può consentire di individuare analiticamente le divergenze rispetto alla valutazione della compagnia. La sua efficacia dipende però dalla qualità della ricostruzione tecnica, dalla documentazione disponibile e dalla coerenza dei criteri utilizzati con quelli previsti dalla specifica polizza.

Che cosa succede se la perizia di parte e quella della compagnia indicano importi molto diversi?
La differenza deve essere ricondotta alle singole voci contestate. Può dipendere dal valore attribuito ai beni, dai costi di riparazione o ricostruzione, dal deprezzamento, dall’esclusione di alcuni danni oppure dall’applicazione di massimali, franchigie, scoperti o della regola proporzionale quando ne ricorrano i presupposti. Nei maxi-sinistri è quindi necessario comprendere l’origine della differenza prima di stabilire come contestarla.

La compagnia può ridurre l’indennizzo sostenendo che il bene era sottoassicurato?
La sottoassicurazione non deve essere applicata automaticamente a qualsiasi sinistro. Occorre esaminare il tipo di copertura, la somma assicurata, il valore del bene determinato secondo i criteri contrattuali e le disposizioni della polizza sulla regola proporzionale. Una divergenza rilevante sulla valorizzazione dei beni può incidere in misura considerevole sull’indennizzo e deve quindi essere verificata anche sotto il profilo tecnico.

Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato per contestare la perizia assicurativa?
Nei sinistri economicamente rilevanti è opportuno far esaminare la situazione prima di accettare una liquidazione ritenuta insufficiente, sottoscrivere quietanze o assumere altre determinazioni che possano incidere sulla pretesa. L’analisi legale consente di verificare insieme polizza, perizie, documentazione del danno, motivazioni della compagnia, eventuali pagamenti parziali e termini applicabili, così da individuare la tutela stragiudiziale o giudiziale adeguata al caso concreto.

La perizia della compagnia sottostima un danno di grande valore? Richiedi una valutazione

Quando una compagnia assicurativa quantifica un maxi-sinistro in misura sensibilmente inferiore al danno documentato, la contestazione richiede un esame coordinato della polizza, della perizia assicurativa, delle prove tecniche ed economiche e dei criteri utilizzati per determinare l’indennizzo. Una differenza di valutazione di centinaia di migliaia di euro non dovrebbe essere affrontata limitandosi a contestare genericamente l’importo proposto.

Lo Studio Legale Calvello assiste persone, professionisti e imprese nelle controversie assicurative di rilevante valore economico, valutando la posizione dell’assicurato e le possibili iniziative nei confronti della compagnia. Se la perizia ha sottostimato il danno, alcune voci non sono state riconosciute oppure l’indennizzo proposto risulta sensibilmente inferiore a quello che ritenete dovuto in base alla polizza, potete richiedere una valutazione del vostro caso allo Studio Legale Calvello, indicando le caratteristiche del sinistro, l’importo in contestazione e la posizione assunta dalla compagnia.

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