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Contratti Danno patrimoniale Responsabilità civile

Accertamento tecnico preventivo nelle controversie assicurative

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando una compagnia assicurativa contesta la causa di un sinistro, riduce drasticamente la quantificazione del danno o ritarda la liquidazione di un indennizzo di grande valore, la controversia può dipendere da questioni tecniche che difficilmente si risolvono con il solo scambio di lettere tra assicurato e assicuratore. In questi casi l’accertamento tecnico preventivo, quando ne ricorrono i presupposti, può consentire di acquisire prima del giudizio una valutazione tecnica affidata a un consulente nominato dal Tribunale, cristallizzando elementi che rischierebbero di modificarsi o affrontando anticipatamente questioni tecniche suscettibili di incidere sulla composizione della lite.

Nei maxi-sinistri assicurativi la scelta di ricorrere a un ATP deve però essere valutata sul caso concreto. Non basta che il danno sia elevato: occorre comprendere quale sia il vero punto di contrasto con la compagnia. Se la controversia riguarda soprattutto la quantificazione dei danni, la loro origine, il nesso causale o aspetti tecnici della ricostruzione del sinistro, l’accertamento può assumere particolare utilità. Se invece il rifiuto dell’indennizzo dipende essenzialmente dall’interpretazione della polizza o da una questione giuridica che non richiede accertamenti tecnici, lo strumento può non essere quello più adatto.

Quando l’accertamento tecnico preventivo può servire in un maxi-sinistro assicurativo

Un sinistro da centinaia di migliaia o milioni di euro può generare una distanza molto rilevante tra il danno denunciato dall’assicurato e quello riconosciuto dalla compagnia. Pensiamo all’incendio di uno stabilimento, al danneggiamento di macchinari e impianti, alla distruzione di merci o a un evento che provochi una lunga interruzione dell’attività produttiva. La compagnia può riconoscere l’operatività della polizza ma contestare il costo di ricostruzione, il valore dei beni, l’estensione materiale dei danni, la riconducibilità di alcune conseguenze al sinistro oppure le perdite ulteriori comprese nella specifica copertura.

È proprio questa distinzione a essere importante. Il danno economicamente subito dall’assicurato e l’indennizzo dovuto in base alla polizza non coincidono necessariamente. Per determinare il secondo occorre partire dal contratto concretamente stipulato: rischio assicurato, condizioni generali e particolari, appendici, somme assicurate, massimali e sottolimiti, franchigie, scoperti, criteri di valorizzazione ed eventuale disciplina della sottoassicurazione. In una polizza aziendale devono poi essere verificate separatamente le coperture relative ai danni materiali e quelle eventualmente previste per l’interruzione dell’attività o altre perdite indirette.

Se il contrasto investe elementi tecnici, l’accertamento preventivo può consentire di sottoporli all’esame di un consulente nominato dal giudice prima che si sviluppi l’intero giudizio di merito. A seconda della situazione concreta, possono assumere rilievo l’accertamento tecnico preventivo previsto dall’art. 696 c.p.c., rivolto alla verifica dello stato dei luoghi o della qualità e condizione di cose quando ricorrono i relativi presupposti, oppure la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall’art. 696-bis c.p.c., che risponde a una funzione diversa e comprende il tentativo di conciliazione affidato al consulente.

In un maxi-sinistro questa possibilità può essere particolarmente utile quando i luoghi devono essere ripristinati, i macchinari sostituiti, le strutture ricostruite o l’impresa deve riprendere rapidamente la produzione. Aspettare l’ordinario sviluppo di una causa potrebbe rendere più complessa la successiva ricostruzione dello stato immediatamente successivo all’evento. Fotografie, fatture, preventivi e relazioni tecniche restano importanti, ma in determinate controversie non sostituiscono l’utilità di un accertamento eseguito nel contraddittorio tra le parti.

La decisione deve quindi essere coordinata con la strategia complessiva della controversia. Prima di depositare un ricorso occorre esaminare la polizza, la denuncia del sinistro, le riserve formulate dalla compagnia, le perizie già eseguite e la documentazione tecnica e contabile disponibile. Se l’assicuratore ha già prodotto una valutazione sensibilmente inferiore al danno prospettato, può essere utile verificare anche come contestare la perizia della compagnia assicurativa e quali aspetti richiedano effettivamente una verifica tecnica indipendente.

ATP e perizia dell’assicurazione: cosa può essere accertato prima della causa

La perizia incaricata dalla compagnia costituisce spesso uno dei passaggi centrali nella gestione del sinistro, ma non equivale a un accertamento giudiziale e non rende incontestabile la quantificazione proposta dall’assicuratore. Nei sinistri di grande valore possono emergere divergenze sul costo effettivo delle opere di ripristino, sul valore dei beni distrutti, sul deprezzamento, sulla preesistenza di determinati danni, sulle cause dell’evento o sulla parte di pregiudizio direttamente riconducibile al sinistro.

Quando, ad esempio, la perizia assicurativa sottostima un danno di grande valore, non è sufficiente sostenere genericamente che la stima sia troppo bassa. Occorre individuare quali criteri siano contestabili e predisporre la prova tecnica del diverso valore. In questa fase una perizia di parte in un maxi-sinistro assicurativo può consentire di ricostruire analiticamente le voci di danno, verificare i criteri adottati dal perito della compagnia e fornire al legale gli elementi necessari per valutare l’opportunità dell’ATP.

L’accertamento tecnico non deve però essere utilizzato per trasferire al consulente questioni che spettano al giudice. Il tecnico può accertare fatti e svolgere valutazioni rientranti nelle proprie competenze, mentre problemi quali l’interpretazione delle clausole contrattuali, l’efficacia di una determinata esclusione o la sussistenza dei presupposti giuridici per il rifiuto della prestazione assicurativa richiedono una valutazione diversa. Per questo, prima di chiedere una CTU preventiva, dobbiamo separare con precisione la questione tecnica dalla questione giuridica.

La distinzione diventa ancora più delicata quando la compagnia non contesta soltanto l’entità del danno, ma anche la copertura. Può sostenere che l’evento sia estraneo al rischio assicurato, richiamare una clausola di esclusione, contestare dichiarazioni inesatte o reticenze rese al momento della stipula, dedurre un aggravamento del rischio oppure eccepire una denuncia tardiva. In una situazione del genere l’ATP può eventualmente accertare i fatti tecnici rilevanti, ma non determina automaticamente il diritto dell’assicurato all’indennizzo. La verifica dell’effettiva copertura assicurativa dopo un grave sinistro resta legata al contenuto della polizza e alla disciplina applicabile.

Anche quando la copertura non è controversa, la quantificazione richiede particolare cautela. Il valore tecnico del danno deve essere confrontato con i criteri contrattuali di indennizzo, con la somma assicurata, gli eventuali limiti e sottolimiti, le franchigie e gli scoperti e, ove applicabile, con la disciplina della sottoassicurazione. Nei sinistri aziendali, se la polizza comprende l’interruzione dell’attività, la perdita di fatturato non coincide automaticamente con il lucro cessante indennizzabile: possono essere necessari dati contabili, andamento storico dell’impresa, margini, costi evitati, durata effettiva dell’interruzione e prova del collegamento causale con l’evento assicurato.

Per questo l’ATP, nei casi economicamente più rilevanti, deve essere preparato prima ancora di entrare in Tribunale. La qualità della documentazione tecnica, contrattuale e contabile e la corretta formulazione dei quesiti da sottoporre al consulente incidono concretamente sull’utilità dell’accertamento. Una controversia da milioni di euro non diventa tecnicamente solida per il solo fatto che venga nominato un CTU: occorre arrivare all’accertamento avendo già individuato con precisione ciò che deve essere provato e ciò che, invece, dovrà essere deciso sul piano giuridico.

Copertura, prova e quantificazione: cosa verificare prima di chiedere l’ATP

Prima di promuovere un accertamento tecnico preventivo dobbiamo stabilire con precisione quale fatto tecnico debba essere accertato e quale utilità possa avere nella controversia. In un sinistro assicurativo di grande valore non è sufficiente dimostrare che si sia verificato un danno ingente. Occorre verificare se l’evento rientri nel rischio assicurato, quali conseguenze siano comprese nella garanzia e secondo quali criteri contrattuali debba essere determinato l’indennizzo. Polizza, condizioni generali e particolari, appendici, dichiarazioni rese alla stipula, denuncia del sinistro, corrispondenza con la compagnia e relazioni peritali devono quindi essere esaminate insieme.

La questione è particolarmente delicata quando l’assicuratore oppone una causa di esclusione o sostiene che la garanzia non sia operante. Una clausola di esclusione non può essere considerata automaticamente valida o invalida: occorre leggerne il contenuto, verificare come delimita il rischio e stabilire se sia effettivamente applicabile alle circostanze del sinistro. Lo stesso metodo vale quando vengono contestate dichiarazioni inesatte o reticenze dell’assicurato, un aggravamento del rischio oppure la tardività della denuncia. In questi casi l’accertamento tecnico può contribuire alla ricostruzione dei fatti, ma non sostituisce l’esame giuridico dei presupposti invocati dalla compagnia per negare o ridurre l’indennizzo.

Quando invece il contrasto riguarda principalmente l’entità del danno, il lavoro preparatorio assume una connotazione diversa. Dobbiamo ricostruire lo stato dei beni prima e dopo il sinistro, i costi di riparazione o ricostruzione, l’eventuale deprezzamento, i danni preesistenti e quelli direttamente provocati dall’evento. Se la compagnia ha riconosciuto soltanto una parte del pregiudizio, è necessario comprendere da quali valutazioni derivi la differenza e se vi siano elementi tecnici per contestarla. Sul punto può essere utile esaminare anche il caso in cui l’assicurazione paga solo una parte del danno.

Nei maxi-sinistri aziendali la prova può estendersi a componenti economiche molto più complesse. Se la specifica polizza comprende l’interruzione dell’attività, può essere necessario ricostruire la durata effettiva del fermo, la capacità produttiva compromessa, l’andamento economico precedente al sinistro, i margini, i costi cessati o evitati e le ulteriori grandezze previste dal contratto. La perdita di fatturato non equivale automaticamente al lucro cessante e neppure ogni conseguenza economica del sinistro è necessariamente indennizzabile. La valutazione tecnica e contabile deve essere rapportata alla garanzia concretamente acquistata.

Anche una quantificazione tecnicamente corretta del danno deve poi essere confrontata con somme assicurate, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti. Se viene eccepita una sottoassicurazione, occorre verificare se e in quale misura sia applicabile la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 c.c., tenendo conto del tipo di polizza e delle relative condizioni. Il risultato dell’accertamento tecnico non coincide quindi necessariamente con la somma che la compagnia dovrà corrispondere: accertare il danno e determinare l’indennizzo contrattualmente dovuto sono passaggi distinti.

In una controversia di elevato valore economico dobbiamo infine considerare i termini applicabili e scegliere lo strumento processuale coerente con l’obiettivo perseguito. L’ATP non deve diventare un passaggio automatico prima della causa. Può essere particolarmente efficace quando esiste una reale questione tecnica da accertare, quando è necessario preservare la prova oppure quando una consulenza tecnica preventiva può creare le condizioni per definire la controversia senza affrontare un giudizio ordinario molto più lungo. Se, al contrario, il nodo della lite è esclusivamente giuridico, la strategia deve essere costruita diversamente.

Un maxi-sinistro aziendale e la contestazione della perizia: un caso seguito dallo Studio

In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo con nomi e alcuni elementi identificativi modificati nel rispetto della riservatezza professionale, una società che chiameremo Alfa aveva subito un grave sinistro nello stabilimento produttivo. I danni interessavano strutture, impianti e macchinari e avevano inciso sulla possibilità di riprendere regolarmente l’attività. La quantificazione complessiva prospettata dall’impresa era di diverse centinaia di migliaia di euro, mentre la valutazione formulata nell’ambito della gestione assicurativa risultava sensibilmente inferiore.

Abbiamo esaminato la polizza, la documentazione relativa al sinistro, le valutazioni tecniche disponibili e le singole voci di danno, separando i problemi relativi alla copertura da quelli riguardanti la quantificazione. Il punto decisivo era evitare che il progressivo ripristino dello stabilimento rendesse più difficile documentare le condizioni prodotte dal sinistro e, nello stesso tempo, costruire una contestazione basata su dati tecnici verificabili anziché sulla semplice contrapposizione tra due differenti stime.

La controversia è stata quindi impostata coordinando attività legale e consulenza tecnica, così da individuare gli accertamenti necessari e circoscrivere le effettive divergenze economiche. Questo lavoro ha consentito di creare una base documentale e tecnica più solida per il confronto con la compagnia e di arrivare alla definizione della controversia su valori ritenuti congrui dal cliente, evitando che la quantificazione inizialmente prospettata dall’assicuratore costituisse l’unico riferimento della trattativa. Il risultato dipese dalle caratteristiche specifiche della polizza, del sinistro e delle prove disponibili e non può naturalmente essere esteso in modo automatico a casi diversi.

Domande frequenti sull’accertamento tecnico preventivo nelle controversie assicurative

Si può chiedere un accertamento tecnico preventivo se l’assicurazione non paga il sinistro?
Sì, quando la controversia presenta questioni tecniche che possono essere utilmente accertate prima del giudizio e ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Il semplice mancato pagamento dell’indennizzo, però, non rende automaticamente necessario un ATP. Occorre verificare perché la compagnia non paga: se il contrasto riguarda la causa del sinistro, l’entità dei danni, il nesso causale o altre questioni tecniche, l’accertamento può avere particolare utilità. Se il rifiuto dipende essenzialmente dall’interpretazione giuridica della polizza, la valutazione deve essere diversa.

L’ATP può essere utilizzato per contestare una perizia assicurativa troppo bassa?
Può essere uno degli strumenti utilizzabili quando esiste una rilevante divergenza tecnica sulla quantificazione. Prima di procedere dobbiamo però analizzare la perizia della compagnia, predisporre gli elementi tecnici di parte e individuare esattamente le voci contestate. Nei maxi-sinistri non basta affermare che l’offerta sia insufficiente: occorre documentare perché determinati beni, lavori, costi o conseguenze economiche siano stati valutati in modo non corretto o incompleto.

Con l’accertamento tecnico preventivo il giudice stabilisce quanto deve pagare l’assicurazione?
Non necessariamente. Il consulente tecnico accerta e valuta le questioni rientranti nelle proprie competenze, ma l’importo dell’indennizzo dipende anche dal contratto. Una volta determinata tecnicamente l’entità del danno, devono essere considerate la copertura effettivamente operante, le modalità di valorizzazione previste dalla polizza, la somma assicurata, eventuali massimali o sottolimiti, franchigie, scoperti e, quando applicabile, la sottoassicurazione. Se rimangono controverse questioni giuridiche, queste non vengono automaticamente risolte dalla consulenza tecnica.

L’accertamento tecnico preventivo può favorire un accordo con la compagnia assicurativa?
Sì, soprattutto nell’ambito della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall’art. 696-bis c.p.c., che contempla il tentativo di conciliazione. Nei sinistri di grande valore una ricostruzione tecnica svolta nel contraddittorio può ridurre la distanza tra le rispettive posizioni e rendere più concreta una trattativa. Non vi è però alcuna garanzia di accordo: se restano divergenze sulla copertura, sull’applicazione delle condizioni di polizza o sull’indennizzo dovuto, può rendersi necessario il successivo giudizio.

Conviene avviare subito un ATP dopo un maxi-sinistro?
Dipende dalle caratteristiche del caso. Nei sinistri nei quali beni, impianti o luoghi devono essere rapidamente ripristinati può essere importante valutare tempestivamente come conservare la prova dello stato conseguente all’evento. Prima di presentare il ricorso dobbiamo però esaminare contratto, perizie, documentazione tecnica e contabile, contestazioni della compagnia e termini applicabili. L’obiettivo non è avviare un procedimento in più, ma scegliere lo strumento capace di incidere sul vero punto di contrasto con l’assicuratore.

Accertamento tecnico preventivo per un maxi-sinistro: richiedi una valutazione del caso

Quando una controversia assicurativa riguarda centinaia di migliaia di euro o importi milionari, un errore nella ricostruzione tecnica del sinistro o nella documentazione del danno può incidere direttamente sull’indennizzo richiesto. Se la compagnia contesta l’entità dei danni, propone una liquidazione sensibilmente inferiore, ritarda il pagamento oppure fonda il rifiuto su questioni tecniche, dobbiamo verificare se l’accertamento tecnico preventivo sia realmente lo strumento adatto e quali elementi debbano essere sottoposti al consulente.

Lo Studio Legale Calvello esamina la polizza, le contestazioni della compagnia, le perizie e la documentazione disponibile per valutare la strategia da adottare nella specifica controversia. Per sottoporci un maxi-sinistro o una controversia assicurativa economicamente rilevante puoi richiedere una valutazione compilando il modulo dello Studio, indicando l’importo del danno, la posizione assunta dall’assicurazione e gli elementi essenziali del caso.

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