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Danno non patrimoniale Danno patrimoniale Malasanità - Errore medico Responsabilità civile Responsabilità professionale

Morte per errore medico: risarcimento ai familiari

Quando un paziente muore durante un ricovero, dopo un intervento chirurgico, a seguito di una diagnosi tardiva o dopo dimissioni ospedaliere, i familiari possono legittimamente chiedersi se il decesso fosse inevitabile oppure se una diversa condotta sanitaria avrebbe potuto evitarlo, ritardarlo o offrire maggiori possibilità di sopravvivenza. In questi casi il diritto al risarcimento non nasce automaticamente dal semplice esito negativo delle cure: occorre verificare se vi sia stato un errore medico, un’omissione, un ritardo diagnostico o terapeutico, un mancato monitoraggio o una gestione inadeguata delle complicanze e, soprattutto, se quella condotta abbia avuto un’incidenza causalmente rilevante sulla morte del paziente.

La responsabilità può riguardare il singolo professionista sanitario, ma anche l’ospedale, la clinica o la struttura sanitaria per carenze organizzative, assistenziali o diagnostiche. Nei casi più gravi, l’accertamento può consentire ai congiunti di ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti per la perdita del familiare e, quando ne ricorrono i presupposti, anche dei danni maturati nella sfera del paziente prima del decesso. Per questo, soprattutto quando vi sono dubbi sulla correttezza delle cure ricevute, è importante esaminare tempestivamente la cartella clinica, i referti, gli esami diagnostici, le immagini radiologiche, la documentazione relativa agli interventi e l’intero decorso clinico, così da comprendere se esistano elementi concreti per contestare una responsabilità sanitaria.

Quando la morte del paziente può essere collegata a un errore medico

Non ogni morte avvenuta in ospedale o dopo una cura costituisce malasanità. Un paziente può infatti decedere nonostante un trattamento corretto, a causa della gravità della patologia, delle condizioni cliniche pregresse o di una complicanza non evitabile anche adottando una condotta diligente. Il punto decisivo è ricostruire ciò che è realmente accaduto e confrontare il comportamento tenuto dai sanitari con ciò che, nelle concrete condizioni del paziente, era ragionevolmente esigibile secondo le conoscenze scientifiche, le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni pertinenti.

La possibile responsabilità medica può emergere, ad esempio, quando sintomi significativi siano stati sottovalutati, quando non siano stati richiesti esami necessari, quando un referto sia stato interpretato in modo errato, quando una diagnosi sia arrivata con un ritardo clinicamente rilevante oppure quando una terapia necessaria non sia stata iniziata tempestivamente. Lo stesso problema può porsi dopo un intervento chirurgico apparentemente riuscito, se una complicanza postoperatoria non viene riconosciuta o trattata in tempo, oppure quando il paziente non viene adeguatamente monitorato, non viene trasferito in terapia intensiva nonostante il peggioramento delle condizioni o viene dimesso prematuramente. Proprio perché la responsabilità può dipendere anche da ciò che non è stato fatto, l’analisi non deve fermarsi all’ultimo evento che ha preceduto il decesso, ma deve ricostruire l’intero percorso diagnostico e terapeutico.

Un’area particolarmente delicata riguarda la diagnosi tardiva o la mancata diagnosi di patologie gravi, comprese quelle oncologiche. In questi casi non basta dimostrare che la malattia sia stata individuata tardi: occorre verificare se una diagnosi tempestiva avrebbe concretamente modificato le possibilità terapeutiche, la prognosi, la durata della sopravvivenza o la qualità della vita. Lo stesso criterio vale quando si ipotizza una perdita di chance di sopravvivenza: non si tratta di considerare automaticamente risarcibile ogni possibilità astratta di un esito migliore, ma di accertare se l’errore o il ritardo sanitario abbiano inciso su una possibilità seria e apprezzabile di evitare la morte, posticiparla oppure affrontare la malattia in condizioni più favorevoli.

Può quindi accadere che la condotta sanitaria non sia stata la causa esclusiva della morte, ma abbia comunque anticipato il decesso o ridotto concrete possibilità di sopravvivenza. È una distinzione particolarmente importante nei pazienti già affetti da patologie severe: la presenza di una malattia preesistente non esclude di per sé una responsabilità, così come un errore sanitario non consente automaticamente di attribuire ai sanitari l’intero evento letale. In situazioni di questo tipo diventa necessario valutare quale sarebbe stata, con ragionevole probabilità, l’evoluzione clinica del paziente se la diagnosi, il trattamento o il monitoraggio fossero stati corretti e tempestivi. Abbiamo approfondito specificamente questo profilo nell’articolo dedicato all’errore medico che anticipa la morte del paziente e in quello sulla perdita di chance di sopravvivenza per errore medico.

Nei decessi successivi a un intervento chirurgico, inoltre, la sola comparsa di una complicanza non è sufficiente per affermare una responsabilità. Occorre verificare se quella complicanza fosse prevedibile, se siano state adottate adeguate misure preventive, se i primi segnali siano stati riconosciuti e se la risposta terapeutica sia stata tempestiva e appropriata. Una diversa valutazione può emergere quando il problema non consiste nell’insorgenza della complicanza, ma nella sua mancata o tardiva gestione, con progressivo aggravamento delle condizioni del paziente. Su questo aspetto assumono particolare rilievo sia la ricostruzione dei controlli effettuati dopo l’intervento sia la sequenza temporale dei sintomi, degli esami e delle decisioni cliniche, come approfondito anche nei casi di morte dopo intervento chirurgico e possibile responsabilità medica.

Quali familiari possono chiedere il risarcimento dopo la morte del paziente

Quando viene accertato che la morte è causalmente riconducibile a una responsabilità sanitaria, occorre distinguere i danni subiti direttamente dai familiari da quelli eventualmente maturati nella sfera del paziente prima del decesso. È una distinzione importante perché il diritto al risarcimento dei congiunti non coincide necessariamente con la loro qualità di eredi: il familiare può agire per il pregiudizio che la perdita della persona cara ha prodotto direttamente nella propria vita, mentre gli eventuali diritti risarcitori già entrati nel patrimonio del paziente seguono regole differenti e possono essere trasmessi agli eredi quando ne ricorrono i presupposti.

Il pregiudizio più rilevante subito direttamente dai congiunti è normalmente il danno da perdita del rapporto parentale. Non consiste nel riconoscimento di una somma per il solo fatto dell’esistenza formale di un rapporto di parentela, ma riguarda le conseguenze concrete provocate dalla morte: la perdita della relazione affettiva, della condivisione quotidiana, dell’assistenza reciproca e di quella dimensione personale e familiare che caratterizzava effettivamente il rapporto con la vittima. Per questo la valutazione deve essere individualizzata e può assumere caratteristiche diverse per il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli, il convivente e gli altri congiunti che siano in grado di dimostrare l’effettiva consistenza del legame.

La convivenza può costituire un elemento significativo per ricostruire l’intensità della relazione, ma non deve essere considerata isolatamente. La vita familiare può infatti essere molto stretta anche quando genitori e figli adulti, fratelli o altri congiunti abitano in luoghi differenti. Occorre quindi esaminare la frequenza dei rapporti, l’assistenza prestata, le consuetudini familiari, la vicinanza affettiva e le concrete conseguenze che il decesso ha prodotto nella vita del familiare. Chi desidera approfondire la quantificazione può consultare il nostro articolo su quanto spetta ai familiari per la morte causata da errore medico, mentre abbiamo dedicato approfondimenti specifici al risarcimento per la morte del coniuge per errore medico, alla morte di un figlio e al risarcimento dei genitori e alla morte di un genitore e al risarcimento dei figli.

Accanto al danno non patrimoniale possono esservi pregiudizi patrimoniali rilevanti. La morte del paziente può determinare, per esempio, la perdita di un contributo economico sul quale il coniuge, i figli o altri familiari facevano concretamente affidamento. La relativa richiesta deve però essere fondata su elementi verificabili: redditi della vittima, contribuzione alle esigenze familiari, situazione economica dei componenti della famiglia, età, prospettive lavorative e ogni altra circostanza utile a dimostrare l’effettiva perdita economica. Anche le spese direttamente sostenute in conseguenza dell’evento possono assumere rilievo quando siano documentate e giuridicamente risarcibili.

Diversa è la questione dei danni riferibili al paziente nel periodo compreso tra la condotta sanitaria e la morte. Quando il decesso non è immediato, può essere necessario accertare se, nelle concrete circostanze, siano maturati diritti risarcitori nella sfera della vittima e se questi possano essere fatti valere dagli eredi. Assume allora rilievo ciò che il paziente ha effettivamente vissuto dopo l’errore: durata e caratteristiche della sopravvivenza, eventuale aggravamento delle condizioni, invalidità, sofferenze e ulteriori conseguenze concretamente risarcibili. Non è quindi corretto sommare automaticamente categorie di danno o presumere che ogni voce spetti in qualsiasi caso.

La stessa cautela è necessaria quando il paziente era già affetto da una patologia molto grave. Se, ad esempio, una diagnosi tardiva di tumore non ha determinato da sola la malattia ma ha ridotto le possibilità terapeutiche o abbreviato la sopravvivenza, la domanda da affrontare non è semplicemente se il paziente sarebbe vissuto indefinitamente senza l’errore. Occorre stabilire quale incidenza abbia avuto il ritardo sulla sua concreta storia clinica e distinguere, quando necessario, tra causazione della morte, anticipazione del decesso e perdita di una seria possibilità di un esito più favorevole. È proprio questa ricostruzione a incidere sia sull’esistenza del diritto al risarcimento sia sulla sua corretta quantificazione, evitando di attribuire alla responsabilità sanitaria conseguenze che dipendono invece dalla patologia originaria e, nello stesso tempo, di sottovalutare il danno effettivamente prodotto da un errore che abbia inciso in modo rilevante sulla vita e sulla sopravvivenza del paziente.

Come si accertano responsabilità, nesso causale e danni da risarcire

Quando esistono elementi che fanno sospettare una morte per errore medico, il passaggio decisivo è trasformare il dubbio dei familiari in una ricostruzione clinica e giuridica documentata. Noi partiamo dalla documentazione sanitaria completa, perché spesso la valutazione cambia quando si ricostruisce cronologicamente ciò che è accaduto: condizioni del paziente all’ingresso, sintomi riferiti, esami prescritti ed eseguiti, risultati disponibili, diagnosi formulate, terapie somministrate, parametri vitali, consulenze specialistiche, interventi, complicanze, controlli successivi e decisioni assunte nelle ore o nei giorni che hanno preceduto il decesso. La cartella clinica deve quindi essere esaminata insieme ai referti di laboratorio, alle immagini diagnostiche quando rilevanti, alla documentazione operatoria e anestesiologica, al consenso informato e agli eventuali documenti sanitari precedenti e successivi al ricovero.

Questa analisi deve essere affiancata, nei casi che presentano concreti elementi di criticità, da una valutazione medico-legale e specialistica coerente con la patologia coinvolta. Non è sufficiente individuare una condotta astrattamente censurabile: occorre verificare quale comportamento avrebbe dovuto essere adottato nelle specifiche condizioni cliniche e cosa sarebbe ragionevolmente accaduto se il percorso diagnostico o terapeutico fosse stato corretto. Un esame omesso, per esempio, assume rilievo risarcitorio se avrebbe consentito di individuare tempestivamente una condizione sulla quale era ancora possibile intervenire; allo stesso modo, un ritardo chirurgico deve essere valutato considerando se un intervento anticipato avrebbe avuto concrete probabilità di evitare o ridurre l’esito dannoso.

Il nesso causale tra condotta sanitaria e morte del paziente è quindi uno dei punti centrali della pratica. La presenza di un errore non significa automaticamente che quell’errore abbia causato il decesso. Occorre considerare anche la malattia originaria, le condizioni pregresse, la gravità del quadro clinico e gli altri fattori che possono avere contribuito all’esito. Nei casi di diagnosi tardiva, mancata diagnosi o ritardo nelle cure, questa verifica può richiedere di ricostruire lo scenario che presumibilmente si sarebbe verificato con una condotta tempestiva: possibilità di effettuare un trattamento diverso, maggiore efficacia della terapia, minore progressione della patologia, probabilità di sopravvivenza più elevata o possibilità di vivere più a lungo e in condizioni migliori.

Quando non è possibile ricondurre alla condotta sanitaria la morte nei termini richiesti per risarcire l’intero evento, ciò non significa necessariamente che ogni tutela sia esclusa. In determinate situazioni può assumere rilievo la perdita di una seria e apprezzabile chance di sopravvivenza o di un esito clinico più favorevole. È però necessario evitare sovrapposizioni: la perdita di chance non serve a colmare automaticamente l’incertezza sulla prova del nesso causale e non coincide con la morte stessa. Deve essere individuata e dimostrata una concreta possibilità favorevole che la condotta sanitaria abbia compromesso, valutandone consistenza e incidenza nel caso specifico.

Una volta ricostruiti responsabilità e causalità, deve essere affrontata la quantificazione. Per i familiari possono rilevare il danno da perdita del rapporto parentale e gli eventuali danni patrimoniali concretamente provati; separatamente devono essere esaminati gli eventuali diritti maturati dal paziente e trasmissibili agli eredi. Se l’errore medico non ha determinato la morte ma ha provocato gravi lesioni o un’invalidità permanente rilevante, la valutazione riguarda invece il danno biologico e le effettive ripercussioni sulla vita della persona, comprese, quando dimostrate, la compromissione della capacità lavorativa, la perdita di reddito, le necessità assistenziali, le spese sanitarie e le conseguenze future. L’obiettivo non è moltiplicare astrattamente le voci risarcitorie, ma individuare e documentare tutti i pregiudizi effettivamente riconducibili alla responsabilità sanitaria per richiedere un giusto e congruo risarcimento.

La corretta individuazione del soggetto contro cui agire dipende poi dalle caratteristiche del caso. La responsabilità può coinvolgere la struttura sanitaria, il singolo medico o più soggetti, anche in relazione a carenze organizzative, insufficiente monitoraggio, ritardi nella disponibilità di esami o trattamenti, problemi nel coordinamento tra reparti o mancata adozione delle misure assistenziali necessarie. Prima di avviare una causa è quindi opportuno definire con precisione le contestazioni, i soggetti potenzialmente responsabili e la strategia probatoria, valutando anche gli strumenti previsti per le controversie in materia di responsabilità sanitaria e le possibilità di una definizione stragiudiziale quando concretamente praticabile.

È altrettanto importante non attendere inutilmente. Le pretese risarcitorie sono soggette a termini di prescrizione, la cui individuazione può variare in relazione alla natura della responsabilità, al soggetto che agisce e al diritto fatto valere. Nei casi di morte del paziente possono inoltre coesistere posizioni giuridiche differenti dei familiari e degli eredi. Per questo prescrizione, titolarità del diritto e documentazione disponibile devono essere verificate sul caso concreto, evitando di dare per scontato che il termine decorra sempre nello stesso modo o che tutti i familiari possano formulare le medesime richieste.

Un esempio concreto: diagnosi tardiva, peggioramento e morte del paziente

Consideriamo una situazione realistica nella quale un paziente arriva in ospedale con sintomi importanti e un quadro clinico che richiede approfondimenti. Vengono eseguiti alcuni accertamenti, ma un dato potenzialmente significativo non viene adeguatamente approfondito e il paziente viene dimesso. Nei giorni successivi le condizioni peggiorano, rendendo necessario un nuovo accesso in ospedale, durante il quale viene finalmente diagnosticata una patologia grave già evoluta. Nonostante le cure avviate, il paziente muore. Per i familiari la successione degli eventi può far pensare immediatamente a un errore medico, ma una richiesta di risarcimento non può essere costruita sulla sola circostanza che la diagnosi sia arrivata al secondo accesso anziché al primo.

Il lavoro di ricostruzione richiede di mettere in ordine l’intera documentazione sanitaria e confrontare le condizioni riscontrate nei diversi momenti. Diventano determinanti i sintomi presenti al primo accesso, gli esami effettuati, i risultati disponibili ai sanitari, gli eventuali segnali di allarme, gli approfondimenti che avrebbero potuto essere prescritti e le ragioni delle dimissioni. La valutazione medico-legale deve poi affrontare il passaggio più delicato: stabilire se, riconoscendo tempestivamente la patologia, sarebbe stato concretamente possibile iniziare prima un trattamento capace di incidere sull’evoluzione clinica.

L’elemento decisivo, in un caso di questo tipo, può emergere proprio dal confronto tra ciò che risultava già documentato e ciò che è stato fatto nelle ore successive. Se gli elementi clinici disponibili rendevano necessario un ulteriore approfondimento e questo non è stato eseguito, occorre ancora verificare quale effetto abbia avuto il ritardo. Può emergere che un intervento tempestivo avrebbe avuto concrete probabilità di evitare il decesso; in altre situazioni la patologia potrebbe essere stata già molto grave, ma il ritardo può avere anticipato la morte o compromesso una seria e apprezzabile possibilità di sopravvivenza più lunga. Sono scenari giuridicamente differenti e non devono essere confusi, perché incidono sul tipo di danno che può essere fatto valere e sulla sua quantificazione.

La posizione dei familiari viene quindi valutata alla luce delle conclusioni medico-legali e della loro situazione concreta. Se viene dimostrato il collegamento causale tra la condotta sanitaria e il decesso, il coniuge, i figli, i genitori o gli altri congiunti che ne abbiano titolo possono chiedere il risarcimento dei pregiudizi direttamente subiti per la perdita del rapporto familiare e degli eventuali danni patrimoniali provati. Separatamente devono essere esaminati gli eventuali diritti maturati dal paziente prima della morte e trasmissibili agli eredi. Se, invece, gli elementi scientifici consentono di dimostrare soltanto la perdita di una concreta possibilità favorevole, la pretesa deve essere costruita e quantificata in coerenza con quel diverso danno, senza trasformare l’incertezza causale nella prova dell’intero evento.

È questo passaggio dalla percezione di una possibile negligenza alla ricostruzione documentata della responsabilità e delle sue conseguenze che consente di decidere se vi siano basi adeguate per formulare una richiesta risarcitoria nei confronti della struttura sanitaria o degli altri soggetti responsabili. Nei casi in cui la documentazione e la valutazione tecnica confermino la fondatezza della contestazione, la richiesta può essere impostata sulla specifica voce di danno effettivamente dimostrabile, perseguendo un giusto risarcimento attraverso il percorso stragiudiziale o giudiziale più appropriato, senza presumere che il risultato ottenibile in una vicenda possa essere automaticamente replicato in un’altra.

Domande frequenti sul risarcimento ai familiari per morte da errore medico

Come possiamo capire se un familiare è morto per un errore medico?
Il decesso avvenuto durante un ricovero, dopo un intervento o dopo le dimissioni non dimostra da solo una responsabilità sanitaria. Occorre ricostruire il percorso clinico attraverso la cartella sanitaria, i referti, gli esami e gli altri documenti disponibili, verificando se vi siano stati errori, omissioni o ritardi e se questi abbiano avuto un’incidenza causale sulla morte. Nei casi complessi la documentazione deve essere valutata con il supporto di competenze medico-legali e specialistiche adeguate alla patologia interessata.

Chi può chiedere il risarcimento dopo la morte del paziente?
Il coniuge, i figli, i genitori e, ricorrendone concretamente i presupposti, altri congiunti o il convivente possono far valere i danni direttamente subiti per la perdita della relazione affettiva. Non è però sufficiente applicare automaticamente una somma sulla base del grado di parentela: il danno da perdita del rapporto parentale deve essere valutato considerando le caratteristiche effettive del rapporto e le conseguenze determinate dal decesso. Diversa è la posizione degli eredi rispetto agli eventuali diritti risarcitori maturati dal paziente e trasmissibili secondo le regole applicabili.

Quanto spetta ai familiari per una morte causata da errore medico?
Non esiste un importo identico per ogni decesso. La quantificazione dipende, tra gli altri elementi, dal rapporto con la vittima, dall’intensità concreta del legame familiare, dall’età dei soggetti coinvolti, dalle conseguenze della perdita e dagli eventuali pregiudizi patrimoniali dimostrabili. Devono inoltre essere distinti i danni propri dei congiunti dagli eventuali diritti acquisiti dal paziente prima della morte. La valutazione deve quindi essere individualizzata per formulare una richiesta di congruo risarcimento fondata sui danni effettivamente provati.

Se il paziente era già gravemente malato, il risarcimento è escluso?
No. Una patologia grave preesistente può incidere sulla valutazione del nesso causale e sulla quantificazione del danno, ma non esclude automaticamente la responsabilità sanitaria. Può accadere, ad esempio, che una diagnosi tardiva o un ritardo terapeutico non abbiano causato la malattia, ma abbiano anticipato il decesso oppure compromesso una seria e apprezzabile possibilità di sopravvivenza o di migliore qualità della vita. È necessario ricostruire quale sarebbe stata presumibilmente l’evoluzione clinica in presenza di una condotta sanitaria corretta e tempestiva.

Quanto tempo abbiamo per chiedere il risarcimento?
Le richieste derivanti da responsabilità sanitaria sono soggette a prescrizione, ma il termine applicabile e la sua decorrenza devono essere individuati considerando il soggetto contro cui si agisce, la natura della responsabilità e il diritto concretamente esercitato. In caso di morte possono inoltre assumere rilievo sia i diritti propri dei familiari sia quelli eventualmente trasmessi agli eredi. Per questo è prudente non attendere gli ultimi anni disponibili, anche perché una valutazione tempestiva facilita l’acquisizione della documentazione e la corretta ricostruzione del percorso clinico.

Quando rivolgersi allo Studio Legale Calvello per una morte sospetta per errore medico

Quando un familiare muore e vi sono elementi concreti che fanno dubitare della correttezza dell’assistenza ricevuta, riteniamo importante valutare il caso prima di intraprendere iniziative contro il medico, l’ospedale o la struttura sanitaria. Una diagnosi arrivata troppo tardi, un esame omesso o interpretato erroneamente, un peggioramento non riconosciuto, una complicanza postoperatoria non adeguatamente gestita, un ritardo nelle cure, un mancato trasferimento in terapia intensiva o dimissioni inappropriate possono assumere rilievo giuridico, ma soltanto se l’esame della vicenda consente di individuare una condotta censurabile e di collegarla causalmente al decesso, alla sua anticipazione o, nei casi in cui ne ricorrano effettivamente i presupposti, alla perdita di una seria e apprezzabile chance di sopravvivenza.

Nei casi di morte per possibile errore medico esaminiamo anzitutto la documentazione disponibile e la sequenza temporale degli eventi. È particolarmente utile acquisire la cartella clinica completa, i referti, gli esami di laboratorio, le immagini radiologiche, la documentazione operatoria e anestesiologica, il consenso informato, gli eventuali accessi al pronto soccorso e la documentazione sanitaria precedente e successiva all’episodio contestato. Quando necessario, l’analisi giuridica viene affiancata dalla valutazione medico-legale e dalle competenze specialistiche pertinenti, così da verificare non soltanto se sia stato commesso un errore, ma quale concreta incidenza esso abbia avuto sull’evoluzione clinica del paziente.

Questa impostazione è essenziale anche per individuare correttamente i possibili soggetti responsabili e i danni risarcibili. Occorre distinguere la posizione del medico da quella dell’ospedale o della struttura sanitaria, verificare eventuali responsabilità organizzative e, in caso di morte, esaminare separatamente i pregiudizi subiti direttamente dai familiari e gli eventuali diritti maturati dal paziente e trasmessi agli eredi. La valutazione comprende, quando pertinenti, il danno da perdita del rapporto parentale, gli eventuali danni patrimoniali dei congiunti e le ulteriori voci risarcitorie effettivamente configurabili e documentabili. Nei casi in cui il paziente sia sopravvissuto riportando una grave invalidità permanente, devono invece essere approfondite anche le conseguenze sulla vita quotidiana, sull’autonomia personale, sulla capacità lavorativa, sulle esigenze assistenziali e sul patrimonio.

È opportuno procedere senza ritardi ingiustificati anche per verificare i termini di prescrizione applicabili e preservare gli elementi necessari alla prova. Una pratica di responsabilità sanitaria grave richiede infatti un esame coordinato degli aspetti clinici, medico-legali e giuridici: soltanto dopo questa verifica è possibile stabilire se esistano basi adeguate per una richiesta risarcitoria e quale percorso, stragiudiziale o giudiziale, sia più appropriato per perseguire un giusto e congruo risarcimento.

Lo Studio Legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza professionale, assiste pazienti e familiari nella valutazione di casi di responsabilità medica e sanitaria, con particolare attenzione alle vicende che hanno determinato decessi, gravi lesioni o invalidità permanenti rilevanti. Se desiderate sottoporci la documentazione e comprendere se vi siano elementi per approfondire una possibile responsabilità sanitaria, potete richiedere una valutazione del caso allo Studio Legale Calvello.

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