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Esclusione di polizza dopo un maxi-sinistro: cosa fare

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Dopo un maxi-sinistro, la comunicazione con cui la compagnia assicurativa nega la copertura richiamando una clausola di esclusione può avere conseguenze economiche molto rilevanti. Quando sono in gioco danni per centinaia di migliaia di euro o importi ancora superiori, non è sufficiente fermarsi alla formula utilizzata nella lettera di rifiuto: occorre verificare la polizza concretamente stipulata, il rischio assicurato, le condizioni generali e particolari, le eventuali appendici e soprattutto se l’esclusione invocata sia effettivamente applicabile alle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro.

Una clausola di esclusione non è infatti una formula che consente automaticamente alla compagnia di sottrarsi al pagamento ogni volta che il sinistro presenta caratteristiche non perfettamente coincidenti con l’ipotesi ordinaria descritta in polizza. Allo stesso tempo, non possiamo presumere che ogni esclusione sia inefficace soltanto perché determina il rifiuto di un indennizzo molto elevato. Nelle controversie assicurative di grande valore il punto decisivo è spesso stabilire esattamente quale rischio sia stato assicurato, come sia stata delimitata la garanzia e se il fatto concretamente accaduto rientri oppure no nell’esclusione opposta dall’assicuratore.

Per questo, quando la compagnia contesta la copertura dopo un grave sinistro, riteniamo importante esaminare tempestivamente non soltanto la lettera di diniego, ma l’intero rapporto assicurativo e la documentazione del sinistro. Una contestazione tecnicamente fondata può riguardare l’interpretazione della clausola, la ricostruzione della dinamica, il rapporto tra evento ed esclusione, la quantificazione del danno oppure altri profili contrattuali utilizzati dalla compagnia per negare o ridurre l’indennizzo.

Perché l’assicurazione può invocare un’esclusione proprio dopo un maxi-sinistro

La funzione della polizza è trasferire all’assicuratore le conseguenze economiche di determinati rischi entro i confini stabiliti dal contratto. Ciò significa che l’esistenza di un danno, anche gravissimo, non dimostra da sola l’esistenza del diritto all’indennizzo: occorre prima verificare che l’evento appartenga al rischio assicurato e successivamente accertare se operino esclusioni, limitazioni, franchigie, scoperti, massimali o altre condizioni previste dalla polizza. È proprio su questo passaggio che possono nascere controversie particolarmente complesse.

Il problema diventa evidente nei maxi-sinistri. Pensiamo, ad esempio, a un evento che provochi danni ingenti a uno stabilimento, a immobili, impianti, macchinari o merci e determini anche l’interruzione dell’attività dell’impresa. La compagnia può inizialmente aprire il sinistro, incaricare propri periti e acquisire documentazione, ma successivamente sostenere che una determinata circostanza faccia rientrare l’evento tra quelli esclusi dalla garanzia. In una situazione del genere, soprattutto quando è in discussione un indennizzo di grande valore, la motivazione del rifiuto deve essere confrontata puntualmente con il testo contrattuale e con ciò che è realmente accaduto.

La prima distinzione da mantenere ferma è quella tra delimitazione del rischio assicurato ed esclusione della copertura. Le condizioni di polizza definiscono quali eventi e quali interessi vengono assicurati e possono stabilire circostanze nelle quali la garanzia non opera. La qualificazione concreta della clausola e la sua applicazione al sinistro non possono però essere ricavate semplicemente dal titolo attribuito alla disposizione o dalla lettura di una frase isolata: la polizza deve essere esaminata nel suo complesso, considerando condizioni generali, condizioni particolari, appendici e pattuizioni che possono incidere sull’estensione della garanzia.

È quindi possibile che la controversia non riguardi affatto l’esistenza materiale del danno. L’assicurato e la compagnia possono concordare sul fatto che il sinistro sia avvenuto e che abbia provocato conseguenze economiche enormi, ma essere radicalmente contrapposti sulla sua copertura assicurativa. In questi casi l’assicuratore può sostenere che l’evento ricada in un’esclusione, mentre l’assicurato può contestare che quella clausola riguardi una fattispecie diversa o che l’interpretazione adottata dalla compagnia estenda l’esclusione oltre il suo effettivo ambito contrattuale.

Quando riceviamo una contestazione di questo tipo, pertanto, non riteniamo sufficiente domandarsi genericamente se “l’assicurazione debba pagare”. La domanda corretta è molto più precisa: il rischio che si è concretamente verificato era compreso nella garanzia e l’esclusione indicata dalla compagnia è realmente riferibile a quel sinistro? Questo approccio consente anche di distinguere la controversia sull’operatività della polizza da quella, diversa, relativa all’ammontare dell’indennizzo.

Se la compagnia sostiene più in generale che l’evento non rientri nel rischio assicurato, può essere utile esaminare anche il problema della contestazione secondo cui il sinistro non sarebbe coperto dalla polizza. Quando invece il punto controverso è specificamente il significato attribuito a una previsione contrattuale, assume particolare importanza verificare se la clausola di esclusione sia formulata in modo sufficientemente chiaro e come debba essere interpretata.

Nei maxi-sinistri questa verifica deve essere svolta prima di affrontare compiutamente la quantificazione. Un danno economicamente accertato in un determinato importo non coincide necessariamente con l’indennizzo dovuto: anche una volta riconosciuta l’operatività della garanzia, sarà necessario applicare i criteri di valorizzazione previsti dalla polizza e considerare, quando pertinenti, somme assicurate, massimali e sottolimiti, franchigie, scoperti ed eventuale sottoassicurazione. Prima ancora di stabilire quanto debba essere pagato, però, occorre risolvere la questione fondamentale sollevata dall’esclusione: se e in quale misura la polizza debba operare rispetto al maxi-sinistro verificatosi.

Quando la clausola di esclusione può essere contestata e come deve essere letta la polizza

Quando la compagnia assicurativa oppone una clausola di esclusione dopo un maxi-sinistro, il primo errore sarebbe considerare decisiva la sola interpretazione proposta dall’assicuratore. La comunicazione di diniego rappresenta la posizione della compagnia, ma non chiude necessariamente la questione sull’operatività della garanzia. Occorre verificare il contenuto effettivo del contratto e stabilire se la clausola richiamata disciplini realmente il fatto accaduto, tenendo conto dell’intero assetto della polizza e non soltanto del passaggio utilizzato per motivare il mancato pagamento.

Questo esame può diventare particolarmente delicato nelle polizze aziendali o comunque relative a rischi economicamente importanti, nelle quali condizioni generali, condizioni particolari, appendici, estensioni di garanzia, definizioni contrattuali, limiti e sottolimiti possono interagire tra loro. Una previsione apparentemente sfavorevole all’assicurato, letta isolatamente, può assumere un significato diverso se coordinata con altre disposizioni della stessa polizza. Analogamente, un’estensione di garanzia non può essere interpretata prescindendo dalle esclusioni che il contratto prevede espressamente. È quindi necessario ricostruire il perimetro complessivo del rischio assicurato prima di stabilire se il diniego sia fondato.

Un profilo centrale riguarda la formulazione concreta dell’esclusione. La compagnia potrebbe sostenere, per esempio, che il danno derivi da una causa espressamente esclusa, che siano venute meno determinate condizioni di operatività della garanzia oppure che il sinistro presenti caratteristiche differenti da quelle assicurate. In altri casi la controversia può nascere perché l’assicuratore attribuisce alla clausola un significato particolarmente restrittivo. Quando ciò accade, è necessario verificare se tale interpretazione trovi effettivo riscontro nel contratto. Sul punto abbiamo dedicato uno specifico approfondimento ai casi in cui l’assicurazione interpreta restrittivamente la polizza per non pagare.

La contestazione deve quindi concentrarsi sul rapporto tra testo della clausola, rischio assicurato e dinamica concreta del maxi-sinistro. Non basta sostenere genericamente che l’esclusione sia ingiusta o eccessivamente penalizzante. È molto più efficace ricostruire tecnicamente perché il fatto verificatosi non corrisponda alla fattispecie esclusa oppure perché la lettura proposta dalla compagnia non sia coerente con le altre condizioni contrattuali. In una controversia di grande valore, anche una singola definizione contenuta nella polizza può assumere un peso determinante se da essa dipende l’operatività della garanzia su un danno economicamente molto rilevante.

Occorre inoltre distinguere la clausola di esclusione da altre contestazioni che possono condurre al medesimo risultato economico. La compagnia potrebbe infatti non sostenere che il rischio sia espressamente escluso, ma affermare che non ricorrano determinate condizioni di operatività della garanzia assicurativa. Potrebbe anche contestare dichiarazioni rese dall’assicurato al momento della stipulazione, una presunta reticenza, un successivo aggravamento del rischio oppure il comportamento tenuto in occasione della denuncia del sinistro. Sono questioni giuridicamente differenti e devono essere affrontate verificando i presupposti specificamente richiesti per ciascuna di esse, senza trasformare qualsiasi irregolarità contestata dalla compagnia in un’automatica perdita dell’indennizzo.

Lo stesso vale per una denuncia tardiva del sinistro. Il semplice superamento di un termine non deve essere automaticamente equiparato alla perdita integrale del diritto all’indennizzo: occorre esaminare le circostanze concrete, il comportamento dell’assicurato, le previsioni contrattuali e la disciplina applicabile. Nei maxi-sinistri, inoltre, la sequenza delle comunicazioni può assumere particolare importanza: denuncia, richieste documentali, sopralluoghi, incarichi peritali, riserve formulate dalla compagnia e successiva lettera di diniego devono essere ricostruiti cronologicamente, perché possono aiutare a comprendere come sia maturata la contestazione.

Quando l’esclusione viene sollevata soltanto dopo una lunga istruttoria del sinistro o dopo che sono già state svolte attività peritali, questo elemento merita quindi di essere esaminato insieme a tutta la documentazione, senza però dedurne automaticamente che la compagnia abbia riconosciuto la copertura. L’apertura del sinistro e lo svolgimento di accertamenti possono rispondere alla necessità di verificare fatti, cause e danni prima di assumere una posizione definitiva. Ciò che conta è comprendere su quale presupposto contrattuale e fattuale si fondi realmente il successivo rifiuto e se tale presupposto possa essere contestato.

È proprio nei sinistri di maggiore entità che questa analisi assume un valore decisivo. Se dall’applicazione di una clausola dipende il pagamento di un indennizzo di centinaia di migliaia di euro o di valore milionario, la controversia non dovrebbe essere ridotta a uno scambio di lettere sulla generica interpretazione della polizza. Diventa necessario costruire una ricostruzione contrattuale e tecnica capace di collegare le condizioni assicurative ai fatti concretamente accaduti, perché è su questa relazione che si determina, prima ancora della quantificazione economica, se la garanzia possa operare e quale sia l’effettiva posizione dell’assicurato nei confronti della compagnia.

Come contestare il diniego: prove, perizie e quantificazione dell’indennizzo

Una volta individuata l’esclusione sulla quale la compagnia fonda il rifiuto, la tutela dell’assicurato richiede di passare dall’interpretazione della polizza alla ricostruzione documentale e tecnica del maxi-sinistro. Nei contenziosi assicurativi di grande valore, infatti, raramente è sufficiente discutere soltanto sul significato astratto di una clausola. Occorre dimostrare come si sia verificato l’evento, quale ne sia stata la causa, quali beni siano stati colpiti, quali danni derivino effettivamente dal sinistro e perché, alla luce di questi elementi, l’esclusione invocata dalla compagnia non dovrebbe trovare applicazione oppure dovrebbe avere una portata diversa da quella sostenuta dall’assicuratore.

Per questa ragione esaminiamo con particolare attenzione la polizza completa, comprese condizioni generali e particolari e ogni eventuale appendice, insieme alla denuncia del sinistro, alle comunicazioni intercorse con la compagnia, ai verbali e ai sopralluoghi, alla documentazione fotografica e tecnica, alle fatture, ai preventivi e alle perizie disponibili. Nei sinistri aziendali possono diventare rilevanti anche inventari, documentazione relativa al valore di immobili, impianti, macchinari e merci e, quando la relativa garanzia sia prevista dalla polizza, i dati contabili necessari per ricostruire le conseguenze dell’interruzione dell’attività.

La perizia assicurativa assume spesso un ruolo centrale, ma non deve essere considerata una determinazione incontestabile del danno. Il perito incaricato dalla compagnia può ricostruire cause e conseguenze del sinistro, valutare i beni danneggiati e formulare una stima economica; l’assicurato può tuttavia contestare le conclusioni tecniche quando ritenga che la dinamica sia stata ricostruita in modo non corretto, che alcuni danni siano stati esclusi senza adeguata giustificazione oppure che il valore economico delle perdite sia stato sottostimato. In un maxi-sinistro, una perizia di parte adeguatamente documentata può quindi assumere particolare importanza per contrapporre alla ricostruzione della compagnia una diversa valutazione tecnica fondata su elementi verificabili.

Questo aspetto diventa ancora più importante quando l’esclusione di polizza è collegata alla causa del danno. Se, per esempio, la compagnia sostiene che il sinistro sia stato determinato da una circostanza esclusa dalla garanzia, la controversia può dipendere non soltanto dall’interpretazione della clausola, ma anche dall’accertamento tecnico dell’origine dell’evento. In situazioni di questo tipo prova tecnica e interpretazione contrattuale devono procedere insieme: dimostrare che una clausola abbia un determinato significato può non essere sufficiente se non viene contemporaneamente ricostruito il fatto al quale quella previsione dovrebbe essere applicata.

Quando la distanza tra le rispettive posizioni è rilevante e gli accertamenti tecnici assumono carattere decisivo, può essere necessario valutare gli strumenti più appropriati per preservare e acquisire la prova, compreso, quando ne ricorrano i presupposti, un accertamento tecnico preventivo. La scelta deve essere compiuta considerando la natura del sinistro, lo stato dei luoghi e dei beni, la possibilità che determinate evidenze si modifichino nel tempo e l’utilità concreta dell’accertamento rispetto alla successiva controversia.

Accanto al problema della copertura può poi emergere una seconda contestazione: quanto deve effettivamente pagare l’assicurazione se la garanzia risulta operativa? Nei maxi-sinistri la differenza può essere enorme. Il danno economicamente subito dall’assicurato e l’indennizzo contrattualmente dovuto non sono necessariamente coincidenti. La determinazione dell’indennizzo richiede di applicare i criteri previsti dalla specifica polizza, considerando il valore dei beni, il costo di riparazione o ricostruzione, gli eventuali criteri di deprezzamento, la somma assicurata, massimali e sottolimiti, franchigie, scoperti ed eventuali limiti riferiti a particolari categorie di danno.

Particolare attenzione richiede la sottoassicurazione. Quando il valore assicurato risulta inferiore al valore effettivo del bene, la compagnia potrebbe invocare la regola proporzionale e ridurre conseguentemente l’indennizzo. Anche in questo caso, però, non è corretto applicare automaticamente tale meccanismo a qualsiasi sinistro: occorre verificare il tipo di polizza, la modalità con cui il rischio è stato assicurato e le specifiche condizioni contrattuali. Se la riduzione incide su un indennizzo di centinaia di migliaia di euro, anche la corretta determinazione dei valori di riferimento può diventare uno dei principali punti del contenzioso.

Nei sinistri che colpiscono un’impresa può inoltre essere necessario distinguere i danni materiali dalle eventuali perdite derivanti dall’interruzione dell’attività, qualora queste ultime siano comprese nella copertura. Perdita di fatturato e lucro cessante non sono concetti automaticamente equivalenti. La quantificazione può richiedere l’analisi dell’andamento storico dell’attività, dei margini, dei costi evitati, della durata effettiva dell’interruzione e del rapporto causale tra il sinistro e la perdita economica lamentata, sempre nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla polizza.

Può inoltre accadere che la compagnia non neghi integralmente il sinistro, ma riconosca soltanto una parte dell’importo richiesto oppure formuli un’offerta sensibilmente inferiore alla quantificazione dell’assicurato. Un pagamento parziale non elimina necessariamente la controversia sulla parte residua. Quando la distanza economica è rilevante, è necessario comprendere esattamente da cosa derivi: beni o danni esclusi dalla stima, differenti criteri di valorizzazione, applicazione di franchigie o scoperti, massimali, sottoassicurazione, contestazione del nesso causale oppure una diversa ricostruzione tecnica del sinistro.

In presenza di un rifiuto integrale può essere utile confrontare la situazione anche con le tutele esaminabili quando l’assicurazione rifiuta di pagare un sinistro di grande valore. Se invece la controversia ha ormai assunto dimensioni tali da richiedere una gestione strutturata del rapporto con la compagnia, assume rilievo l’impostazione complessiva del contenzioso con l’assicurazione per un sinistro di grande valore.

La contestazione può svilupparsi inizialmente in sede stragiudiziale attraverso una richiesta motivata di riesame del diniego, accompagnata dagli elementi contrattuali, tecnici ed economici che sostengono la posizione dell’assicurato. Se il confronto non consente di superare il rifiuto o di raggiungere una soluzione adeguata, occorre valutare gli ulteriori strumenti di tutela disponibili, tenendo conto anche di prescrizione, decadenza e degli altri termini applicabili al caso concreto. Nei maxi-sinistri, dove il tempo necessario per perizie e trattative può essere considerevole, il controllo tempestivo di questi profili è essenziale per evitare che la discussione con la compagnia faccia perdere di vista la tutela giuridica del diritto all’indennizzo.

Un esempio pratico: il maxi-sinistro e l’esclusione invocata dalla compagnia

Consideriamo un esempio realistico e anonimizzato. Un’impresa subisce un grave sinistro che interessa una parte significativa dei beni utilizzati per la propria attività. I danni materiali sono molto elevati e l’evento determina anche un’interruzione dell’operatività aziendale. Il sinistro viene tempestivamente denunciato, la compagnia apre la pratica, incarica i propri tecnici e vengono eseguiti sopralluoghi e accertamenti per ricostruire le cause dell’evento e quantificare le conseguenze economiche.

Dopo la prima fase istruttoria, tuttavia, la compagnia comunica che la garanzia non sarebbe operativa a causa di una clausola di esclusione prevista dalla polizza. Il problema non riguarda quindi soltanto la quantificazione del danno: prima ancora di discutere l’importo dell’indennizzo, viene contestato il diritto stesso dell’assicurato a ottenere il pagamento per il maxi-sinistro.

In una situazione di questo tipo non ci limiteremmo a contestare genericamente il rifiuto. Il primo passaggio consiste nel ricostruire il contratto assicurativo nella sua interezza, mettendo in relazione condizioni generali, condizioni particolari, eventuali appendici, definizioni del rischio assicurato ed esclusioni. È infatti necessario comprendere se la clausola richiamata dalla compagnia riguardi effettivamente l’evento verificatosi oppure se il diniego derivi da un’interpretazione dell’esclusione più ampia rispetto al suo concreto ambito di applicazione.

L’esame deve poi spostarsi sui fatti. La documentazione tecnica relativa al sinistro, le fotografie, i sopralluoghi, le relazioni disponibili e le perizie possono consentire di verificare se la causa dell’evento corrisponda realmente a quella indicata dalla compagnia per applicare l’esclusione. Questo passaggio è essenziale perché, nei maxi-sinistri, una controversia apparentemente giuridica sull’interpretazione della polizza può dipendere in misura decisiva dalla corretta ricostruzione tecnica di ciò che è accaduto.

Supponiamo quindi che dall’esame congiunto della documentazione contrattuale e tecnica emergano elementi per sostenere che la fattispecie concreta non coincida con quella descritta dalla clausola invocata dall’assicuratore. La contestazione può allora essere impostata indicando puntualmente perché l’esclusione non dovrebbe essere applicata al sinistro secondo l’interpretazione proposta dalla compagnia, accompagnando l’argomentazione contrattuale con gli elementi tecnici che ricostruiscono la causa e le conseguenze dell’evento.

Il confronto può aprire una nuova fase nella gestione del sinistro. La compagnia può essere chiamata a riesaminare la propria posizione sulla copertura e, qualora venga superato il diniego, la discussione si sposta sulla determinazione dell’importo effettivamente indennizzabile. È a questo punto che diventano centrali la quantificazione dei danni, i criteri previsti dalla polizza, la somma assicurata, gli eventuali massimali o sottolimiti, le franchigie e gli scoperti e, quando pertinente, l’eventuale sottoassicurazione.

Nel caso di un’impresa, inoltre, il danno materiale ai beni deve essere mantenuto distinto dalle ulteriori conseguenze economiche derivanti dall’interruzione dell’attività. Queste ultime possono essere considerate ai fini dell’indennizzo soltanto quando rientrino nella copertura concretamente stipulata e secondo i criteri previsti dalla polizza. La documentazione contabile può quindi diventare determinante per ricostruire le perdite effettivamente rilevanti, senza identificare automaticamente il calo del fatturato con il lucro cessante indennizzabile.

Un caso di questo tipo mostra perché, davanti a un maxi-sinistro con esclusione di polizza contestata, sia importante non concentrare tutta l’attenzione sull’importo richiesto alla compagnia. La quantificazione economica è fondamentale, ma viene logicamente dopo l’accertamento della copertura. Se l’assicuratore sostiene che la garanzia non operi, la priorità è verificare se il diniego trovi realmente fondamento nel contratto e nei fatti, costruendo una contestazione capace di integrare interpretazione della polizza, ricostruzione tecnica e prova del sinistro. Solo dopo avere affrontato correttamente questo passaggio è possibile determinare quale indennizzo possa essere contrattualmente dovuto e valutare gli strumenti più appropriati per ottenerne il pagamento.

Domande frequenti sull’esclusione di polizza dopo un maxi-sinistro

L’assicurazione può rifiutare l’indennizzo semplicemente richiamando una clausola di esclusione?
No. Il richiamo a una clausola di esclusione nella lettera di diniego esprime la posizione della compagnia, ma occorre verificare se quella previsione sia effettivamente applicabile al sinistro verificatosi. È necessario esaminare la polizza nel suo complesso, il rischio assicurato, le condizioni generali e particolari, le eventuali appendici e la dinamica dell’evento. Nei maxi-sinistri può essere decisivo stabilire se i fatti accertati corrispondano realmente alla fattispecie esclusa dalla copertura.

È possibile contestare l’interpretazione della clausola proposta dalla compagnia?
Sì, quando vi siano elementi contrattuali e fattuali per farlo. La contestazione dovrebbe indicare puntualmente perché l’interpretazione adottata dall’assicuratore non risulti coerente con il testo della polizza o con le circostanze concrete del sinistro. In particolare, occorre verificare il rapporto tra la clausola contestata, le altre condizioni contrattuali e la delimitazione complessiva del rischio assicurato, evitando sia di considerare automaticamente valida l’esclusione sia di ritenerla inefficace per il solo fatto che limita la garanzia.

Cosa succede se la compagnia sostiene che l’esclusione dipende dalla causa del sinistro?
In questo caso la controversia può richiedere contemporaneamente un’analisi giuridica e un accertamento tecnico. Non basta stabilire quale significato abbia la clausola: occorre ricostruire correttamente la causa dell’evento e verificare se essa coincida davvero con quella prevista dall’esclusione. Nei sinistri di grande valore possono quindi assumere particolare importanza la documentazione tecnica, le fotografie, le perizie della compagnia e un’eventuale perizia di parte.

Se l’esclusione viene contestata con successo, l’assicurazione deve pagare tutto il danno subito?
Non necessariamente. Il superamento della contestazione sulla copertura non significa che l’intero danno economico lamentato dall’assicurato coincida con l’indennizzo dovuto. Occorre applicare le condizioni della polizza e verificare criteri di quantificazione, somme assicurate, massimali e sottolimiti, franchigie, scoperti ed eventuale sottoassicurazione. Nei sinistri aziendali devono inoltre essere valutate separatamente le eventuali perdite derivanti dall’interruzione dell’attività, se comprese nella specifica copertura.

Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato per contestare l’esclusione di polizza?
Quando il sinistro presenta un valore economico rilevante e la compagnia nega o limita la copertura, può essere opportuno far esaminare la posizione prima di accettare il diniego, una liquidazione ridotta o una proposta transattiva. Nei maxi-sinistri, intervenire tempestivamente consente di verificare il contratto, preservare la documentazione e le prove tecniche, valutare le perizie e controllare i termini applicabili, impostando la contestazione sulla base delle specifiche ragioni utilizzate dall’assicuratore per negare o ridurre l’indennizzo.

Studio Legale Calvello: assistenza nelle contestazioni assicurative relative a maxi-sinistri

Quando una compagnia assicurativa oppone una clausola di esclusione dopo un maxi-sinistro, soprattutto se sono in discussione indennizzi di centinaia di migliaia di euro o di valore ancora superiore, riteniamo importante esaminare la posizione prima che il diniego venga considerato definitivo. In controversie di questa entità, infatti, l’esito del confronto può dipendere dalla corretta interpretazione di poche disposizioni contrattuali, dalla ricostruzione tecnica dell’evento e dalla capacità di collegare le prove disponibili al rischio effettivamente assicurato.

La nostra valutazione parte dalla polizza completa: condizioni generali e particolari, appendici, definizioni, estensioni della garanzia, esclusioni, somme assicurate, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti. Esaminiamo quindi la denuncia del sinistro, le comunicazioni intercorse con la compagnia, la lettera con cui è stata contestata o negata la copertura, la perizia assicurativa e l’eventuale perizia di parte, mettendo questi documenti in relazione con fotografie, relazioni tecniche, fatture, preventivi e documentazione relativa al valore dei beni danneggiati.

Nei maxi-sinistri aziendali l’analisi può richiedere anche l’esame della documentazione contabile quando la polizza comprenda garanzie relative all’interruzione dell’attività o ad altre perdite indirette. In questi casi è necessario mantenere distinta la quantificazione del danno economicamente subito dall’impresa dalla determinazione dell’indennizzo effettivamente dovuto secondo la polizza, verificando quali conseguenze siano comprese nella copertura e secondo quali criteri debbano essere calcolate.

Particolare attenzione deve essere dedicata anche ai termini applicabili. Una trattativa prolungata con la compagnia, lo svolgimento di perizie o le continue richieste di documentazione non dovrebbero far trascurare eventuali questioni di prescrizione o decadenza. Per questo, quando il valore della controversia è elevato, una valutazione tempestiva consente di comprendere quali iniziative stragiudiziali o giudiziali possano essere concretamente appropriate e quali prove debbano essere preservate.

Se avete subito un sinistro di grande valore e la compagnia ha rifiutato o ridotto l’indennizzo sostenendo che trovi applicazione un’esclusione di polizza, potete richiedere una valutazione del caso allo Studio Legale Calvello. Esamineremo la documentazione contrattuale e tecnica disponibile, le motivazioni formulate dall’assicuratore e la quantificazione economica del sinistro per valutare la fondatezza della contestazione e individuare gli strumenti di tutela concretamente percorribili.

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