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Clausola di esclusione poco chiara: l’assicurazione può non pagare?

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando, dopo un sinistro di grande valore, la compagnia assicurativa rifiuta il pagamento richiamando una clausola di esclusione poco chiara o formulata in modo ambiguo, il diniego non deve essere considerato automaticamente corretto. Allo stesso tempo, il semplice fatto che l’assicurato ritenga poco comprensibile una clausola non significa che questa sia necessariamente inefficace. Occorre esaminare il contratto nel suo complesso, verificare quale rischio sia stato effettivamente assicurato e stabilire se l’evento verificatosi rientri nella copertura oppure sia realmente escluso.

La questione assume particolare importanza nei maxi-sinistri e negli indennizzi di centinaia di migliaia di euro o di valore ancora superiore. In queste situazioni, una diversa interpretazione di poche righe della polizza può incidere in modo decisivo sull’operatività della garanzia e sull’importo dell’indennizzo. Per questo, quando la compagnia comunica che il sinistro non è coperto, riteniamo essenziale non fermarsi alla motivazione contenuta nella lettera di rifiuto, ma confrontarla con l’intera documentazione contrattuale e con le concrete circostanze dell’evento.

Una clausola di esclusione poco chiara non consente automaticamente alla compagnia di negare l’indennizzo

Il primo punto da chiarire riguarda la funzione della clausola invocata dall’assicuratore. Una polizza non copre indistintamente qualsiasi danno subito dall’assicurato: individua determinati rischi, stabilisce le condizioni alle quali la garanzia opera e può prevedere esclusioni, limiti, franchigie, scoperti, massimali e sottolimiti. Di conseguenza, prima ancora di discutere se una clausola sia ambigua, bisogna comprendere quale rischio sia stato trasferito all’assicuratore e quale sia l’esatta estensione della copertura acquistata.

Il problema nasce quando la compagnia, dopo il verificarsi del sinistro, attribuisce a una clausola un significato restrittivo che l’assicurato contesta. Può accadere, ad esempio, che una determinata tipologia di evento sembri compresa nella descrizione della garanzia, ma che l’assicuratore richiami un’esclusione contenuta in un’altra parte delle condizioni contrattuali. Oppure può emergere un contrasto tra condizioni generali, condizioni particolari, appendici o formulazioni utilizzate in punti diversi della stessa polizza. Nei contratti complessi destinati alle imprese, dove le garanzie possono riguardare beni di notevole valore, responsabilità, macchinari, fabbricati o interruzioni dell’attività, la ricostruzione dell’effettivo contenuto della copertura può richiedere un esame particolarmente accurato.

Le clausole contrattuali devono essere interpretate applicando i criteri previsti dal codice civile, considerando non soltanto il significato letterale delle singole espressioni, ma anche il loro rapporto con le altre disposizioni del contratto e con la complessiva operazione assicurativa. Assume inoltre rilievo, nei presupposti previsti dalla legge, il criterio interpretativo relativo alle clausole inserite nelle condizioni generali o nei moduli predisposti da uno dei contraenti. Questo significa che una formulazione effettivamente ambigua non può essere semplicemente letta nel modo più favorevole alla compagnia senza verificare quale interpretazione risulti giuridicamente corretta alla luce dell’intero contratto.

È però altrettanto importante evitare l’errore opposto: non ogni clausola che delimita la garanzia è, per questo solo motivo, invalida o inefficace. Una clausola può legittimamente individuare il perimetro del rischio assicurato o escludere determinati eventi. La questione concreta è stabilire che cosa preveda realmente quella specifica polizza e se l’esclusione invocata dalla compagnia sia applicabile proprio al sinistro verificatosi. È questo il punto sul quale può concentrarsi una contestazione del diniego di copertura assicurativa.

Nei casi economicamente rilevanti, l’analisi deve quindi partire dalla polizza completa e non da una singola frase estrapolata dal contratto. Condizioni generali e particolari, appendici, definizioni, descrizione del rischio, esclusioni e successive modifiche devono essere lette unitariamente. Se la controversia riguarda un grave sinistro per il quale la compagnia sostiene che l’evento non rientri nella garanzia, può essere utile approfondire anche il tema della contestazione del sinistro ritenuto non coperto dalla polizza e quello dell’esclusione di polizza contestata dopo un maxi-sinistro.

Quando sono in gioco somme elevate, questa verifica deve essere svolta prima che la posizione della compagnia venga accettata come definitiva. Il danno economicamente subito e l’indennizzo contrattualmente dovuto, infatti, non coincidono necessariamente: occorre prima stabilire se e in quale misura il rischio sia coperto e, soltanto successivamente, determinare l’importo dovuto applicando i criteri previsti dalla polizza.

Quando l’esclusione invocata dall’assicurazione può essere contestata

Di fronte a una clausola di esclusione utilizzata per negare un indennizzo, non è sufficiente verificare che quella clausola compaia materialmente nella polizza. Occorre stabilire che cosa escluda realmente, come sia formulata e quale rapporto abbia con la garanzia che l’assicurato aveva acquistato. È proprio su questo terreno che, nei sinistri di grande valore, possono nascere controversie particolarmente complesse: la compagnia interpreta una determinata previsione come idonea a escludere l’intero evento, mentre l’assicurato sostiene che quella lettura restringa la copertura oltre quanto effettivamente previsto dal contratto.

Un primo elemento da esaminare è la formulazione utilizzata. Se l’esclusione identifica in modo preciso un determinato rischio e il sinistro concretamente verificatosi vi rientra, la posizione dell’assicurato può essere molto diversa rispetto al caso in cui la clausola utilizzi espressioni generiche, suscettibili di più significati oppure non perfettamente coordinate con la descrizione della garanzia. La valutazione non può quindi essere compiuta isolando poche parole: la clausola deve essere interpretata nel contesto dell’intera polizza, tenendo conto delle definizioni contrattuali, delle condizioni generali e particolari, delle eventuali appendici e delle altre disposizioni che contribuiscono a individuare il rischio assicurato.

Questo aspetto diventa ancora più delicato quando la compagnia propone un’interpretazione restrittiva della polizza per rifiutare il pagamento. Una garanzia descritta in termini apparentemente ampi potrebbe infatti essere successivamente circoscritta attraverso un’esclusione che l’assicuratore ritiene applicabile al caso concreto. In una controversia di questo tipo occorre verificare se le due previsioni possano essere coordinate secondo i criteri legali di interpretazione del contratto oppure se permanga un’effettiva ambiguità sul perimetro della copertura.

Particolare attenzione richiede anche la distinzione tra clausole che delimitano il rischio assicurato e clausole che incidono diversamente sui diritti derivanti dal contratto. Non è corretto qualificare automaticamente come vessatoria qualsiasi previsione che restringa l’area dei sinistri coperti. La natura e gli effetti della singola clausola devono essere valutati concretamente, evitando conclusioni fondate esclusivamente sul fatto che la sua applicazione produca un risultato sfavorevole per l’assicurato.

Nei maxi-sinistri può inoltre accadere che il diniego non dipenda da una sola esclusione, ma da una combinazione di argomenti. La compagnia potrebbe sostenere, ad esempio, che l’evento non rientra nel rischio assicurato e, in via ulteriore, richiamare un’esclusione specifica; oppure potrebbe collegare il rifiuto a dichiarazioni rese al momento della stipula, a una presunta reticenza dell’assicurato, a un aggravamento del rischio o alle modalità con cui è stato denunciato il sinistro. Queste contestazioni non sono giuridicamente equivalenti e devono essere analizzate separatamente, verificando per ciascuna i presupposti previsti dalla legge e dalla polizza.

Se, per esempio, viene contestata una dichiarazione inesatta o una reticenza, è necessario ricostruire quali informazioni siano state effettivamente richieste e fornite alla stipula e quale rilevanza potessero avere nella valutazione del rischio da parte dell’assicuratore. Analogamente, se viene invocato un aggravamento del rischio intervenuto durante il rapporto, non ogni modificazione delle circostanze consente automaticamente alla compagnia di sottrarsi al pagamento: occorre verificare la natura della variazione, la sua effettiva rilevanza e le conseguenze che la disciplina applicabile collega alla situazione concretamente accertata.

Anche una denuncia tardiva del sinistro deve essere valutata con la stessa attenzione. Il superamento di un termine non può essere trasformato, senza ulteriori verifiche, nella perdita automatica dell’intero indennizzo. Devono essere considerate le circostanze del ritardo, la condotta dell’assicurato e i presupposti richiesti perché dall’inadempimento possano derivare le conseguenze previste dalla legge e dal contratto.

Per questa ragione, quando una compagnia comunica il rifiuto di un indennizzo economicamente rilevante, la lettera di diniego rappresenta soltanto uno degli elementi da esaminare. È necessario confrontare la motivazione indicata dall’assicuratore con la polizza completa, la documentazione relativa alla stipula e alle successive modifiche, la denuncia del sinistro e gli elementi tecnici che consentono di ricostruire l’evento. Solo attraverso questa lettura coordinata è possibile comprendere se l’esclusione opposta dalla compagnia trovi effettivamente fondamento nel contratto oppure se vi siano elementi concreti per contestarne l’applicazione.

Come verificare copertura, prove e importo dell’indennizzo quando la compagnia rifiuta il pagamento

Una volta individuata la clausola sulla quale la compagnia fonda il diniego, la controversia deve essere ricondotta ai suoi elementi concreti. Nei sinistri di grande valore non basta discutere in astratto sul significato di un’esclusione: occorre ricostruire il rischio assicurato, la dinamica dell’evento, le cause del danno e la documentazione disponibile, mettendo questi elementi a confronto con il contenuto effettivo della polizza. È spesso da questo esame congiunto, giuridico e tecnico, che emerge se il rifiuto dell’assicurazione sia fondato oppure possa essere contestato.

Il punto di partenza è la documentazione contrattuale completa. Oltre alle condizioni generali devono essere esaminate le condizioni particolari, le definizioni utilizzate dalla polizza, le appendici, le eventuali modifiche intervenute nel corso del rapporto, la somma assicurata, i massimali e sottolimiti, le franchigie e gli scoperti. Nei contratti aziendali complessi può essere necessario verificare anche se siano previste garanzie per danni diretti, spese ulteriori o conseguenze economiche dell’interruzione dell’attività. Una singola clausola, letta separatamente dal resto del contratto, può infatti offrire una rappresentazione incompleta dell’effettiva estensione della garanzia.

Parallelamente deve essere ricostruito il sinistro. La denuncia, le fotografie, i documenti tecnici, le relazioni dei professionisti intervenuti, i preventivi, le fatture e ogni elemento utile a individuare origine ed estensione del danno possono assumere un ruolo determinante. Se la compagnia sostiene che l’evento appartenga a una categoria esclusa dalla polizza, la questione può dipendere proprio dalla corretta individuazione della causa del sinistro. In un maxi-sinistro, una differente ricostruzione tecnica dell’evento può determinare conseguenze economiche molto rilevanti.

Per questo motivo anche la perizia predisposta per la compagnia deve essere esaminata criticamente. Il fatto che il perito dell’assicuratore abbia ricostruito il sinistro in un determinato modo o abbia attribuito al danno un certo valore non rende necessariamente quella valutazione definitiva. Quando esistono elementi tecnici per contestarla, può essere opportuno predisporre una perizia di parte o acquisire ulteriori accertamenti specialistici. Nei casi nei quali la controversia richieda di conservare o acquisire tempestivamente una prova tecnica, dovrà inoltre essere valutata, in relazione alle circostanze concrete, l’utilità degli strumenti processuali disponibili, compreso l’accertamento tecnico preventivo quando ne ricorrano i presupposti.

La contestazione sulla copertura deve poi essere tenuta distinta da quella relativa alla quantificazione. Una compagnia potrebbe riconoscere che il sinistro rientra nella polizza ma sostenere che l’indennizzo sia molto inferiore rispetto alla richiesta dell’assicurato; oppure potrebbe negare in via principale l’operatività della garanzia e contestare, in subordine, l’entità del danno. Sono questioni diverse e devono essere affrontate separatamente. Se il problema riguarda anzitutto l’esistenza stessa della copertura, può essere utile esaminare anche come affrontare una contestazione della copertura dopo un grave sinistro.

Nei maxi-sinistri, inoltre, il danno complessivamente subito dall’assicurato non coincide necessariamente con l’indennizzo dovuto in forza della polizza. Una volta accertata l’operatività della garanzia, occorre verificare i criteri contrattuali di valorizzazione, il valore dei beni prima dell’evento, il costo di riparazione o ricostruzione, l’eventuale deprezzamento, la somma assicurata, i massimali, i sottolimiti, le franchigie e gli scoperti. Quando pertinente deve essere verificata anche l’eventuale sottoassicurazione e la possibile applicazione della regola proporzionale, senza però presumere che essa operi automaticamente in qualsiasi contratto.

Per un’impresa il problema può essere ancora più articolato quando il sinistro determina, oltre al danneggiamento materiale di beni, un’interruzione dell’attività. Se la polizza contempla una specifica copertura per queste conseguenze economiche, la quantificazione richiede normalmente un esame della documentazione contabile e dell’andamento dell’impresa, considerando le condizioni e i criteri previsti dal contratto. Perdita di fatturato e lucro cessante non sono concetti automaticamente equivalenti e l’importo eventualmente indennizzabile deve essere determinato secondo la copertura concretamente stipulata.

Se dall’analisi emerge che l’esclusione invocata dalla compagnia può essere contestata, la tutela può svilupparsi inizialmente in sede stragiudiziale, formulando una contestazione puntuale del diniego e producendo gli elementi contrattuali, tecnici e documentali che sostengono la posizione dell’assicurato. Nei casi economicamente più importanti è opportuno considerare anche i termini applicabili, evitando che il protrarsi delle interlocuzioni con l’assicuratore comprometta la possibilità di far valere il diritto. Se il confronto non conduce a una soluzione adeguata, dovrà essere valutata l’azione giudiziaria sulla base delle caratteristiche specifiche della controversia.

Quando il pagamento riguarda somme molto elevate, anche un’offerta parziale richiede attenzione. La corresponsione di un importo inferiore a quello richiesto non dimostra, da sola, che la liquidazione sia corretta, così come la maggiore entità del danno lamentato non dimostra automaticamente che l’intera differenza sia dovuta dall’assicuratore. La verifica deve stabilire quale sia l’indennizzo effettivamente spettante secondo il contratto e quali elementi consentano di contestare tanto il rifiuto della copertura quanto, quando necessario, la quantificazione effettuata dalla compagnia.

Un esempio realistico: maxi-sinistro e rifiuto fondato su una clausola di esclusione ambigua

Consideriamo il caso realistico di un’impresa che subisce un sinistro di rilevante entità economica, con gravi danni ai beni assicurati e conseguenze sull’attività aziendale. Il sinistro viene regolarmente denunciato e la compagnia avvia gli accertamenti attraverso i propri tecnici. Dopo la perizia, tuttavia, l’assicuratore comunica che l’indennizzo non può essere riconosciuto perché, a suo giudizio, la causa dell’evento rientra in una clausola di esclusione prevista dalle condizioni di polizza.

La questione, in una situazione di questo tipo, non può essere risolta limitandosi a verificare l’esistenza formale della clausola richiamata nella lettera di diniego. L’esame deve estendersi alla polizza nella sua interezza: descrizione del rischio, definizioni, garanzie acquistate, condizioni generali e particolari, appendici ed eventuali modificazioni intervenute durante il rapporto. Proprio dal confronto tra queste disposizioni può emergere che l’interpretazione sostenuta dalla compagnia non sia l’unica possibile e che la formulazione dell’esclusione presenti elementi di ambiguità rispetto alla garanzia descritta in altre parti del contratto.

In un caso del genere diventa decisiva anche la ricostruzione tecnica del sinistro. Se l’assicuratore collega l’evento a una determinata causa per farlo rientrare nell’esclusione, mentre la documentazione tecnica consente una diversa ricostruzione, la controversia non riguarda più soltanto l’interpretazione giuridica della polizza. Occorre mettere in relazione il significato della clausola con ciò che è concretamente accaduto, verificando relazioni tecniche, fotografie, documentazione relativa ai beni danneggiati, perizie e ogni altro elemento utile a individuare origine e conseguenze dell’evento.

La contestazione può quindi essere costruita su due piani strettamente collegati: da un lato, verificare se la clausola di esclusione possa effettivamente essere interpretata nel senso sostenuto dalla compagnia; dall’altro, accertare se il sinistro concretamente verificatosi presenti realmente le caratteristiche necessarie per rientrare nell’esclusione. Nei casi di maggiore complessità, una perizia di parte può assumere particolare importanza proprio perché consente di confrontare la ricostruzione dell’assicuratore con una valutazione tecnica indipendente.

Supponiamo quindi che, dopo l’esame coordinato della documentazione contrattuale e tecnica e la contestazione motivata del diniego, venga riconosciuta l’operatività della garanzia. Questo passaggio non determina ancora automaticamente l’importo finale dell’indennizzo. Occorre affrontare separatamente la quantificazione del danno indennizzabile, applicando i criteri previsti dalla polizza e verificando valore dei beni, costi di riparazione o ricostruzione, somme assicurate, massimali e sottolimiti, franchigie, scoperti ed eventuale sottoassicurazione, oltre alle ulteriori voci comprese nella specifica copertura.

Se la compagnia riconosce soltanto una parte della somma richiesta o formula una proposta significativamente inferiore rispetto alla quantificazione documentata dall’assicurato, sarà necessario verificare anche le ragioni della differenza. Nei maxi-sinistri, infatti, la controversia può spostarsi progressivamente dal rifiuto integrale della copertura alla determinazione dell’indennizzo effettivamente dovuto. È quindi importante non confondere i due problemi: prima si verifica se la garanzia opera e quale sia il suo perimetro; successivamente si determina, sulla base del contratto e delle prove disponibili, quale importo possa essere richiesto alla compagnia.

Un caso di questo tipo mostra perché, quando un’assicurazione rifiuta di pagare un sinistro economicamente rilevante richiamando una clausola poco chiara, sia opportuno evitare sia di accettare immediatamente il diniego sia di considerare automaticamente inefficace l’esclusione. È necessario ricostruire la posizione contrattuale e tecnica nel suo complesso e valutare gli strumenti più appropriati per contestare il rifiuto, inizialmente anche in sede stragiudiziale e, qualora il contrasto non venga risolto, attraverso le iniziative giudiziarie concretamente praticabili.

Domande frequenti sulle clausole di esclusione e sul rifiuto dell’assicurazione

L’assicurazione può rifiutare il pagamento sulla base di una clausola di esclusione poco chiara?

Non necessariamente. Occorre verificare il significato della clausola alla luce dell’intera polizza, delle condizioni generali e particolari, delle definizioni, delle eventuali appendici e del rischio concretamente assicurato. Se la formulazione è realmente ambigua, devono essere applicati i criteri legali di interpretazione del contratto, compresi, quando ne ricorrono i presupposti, quelli previsti per le clausole contenute nelle condizioni generali o nei moduli predisposti da uno dei contraenti. Non è quindi sufficiente che la compagnia richiami una determinata esclusione: bisogna verificare se essa sia effettivamente applicabile al sinistro verificatosi.

Se la polizza prevede una clausola di esclusione, significa che il sinistro non è coperto?

No. La presenza della clausola non risolve da sola la controversia. È necessario stabilire quale evento essa escluda realmente e confrontarlo con la dinamica e la causa concreta del sinistro. Nei casi più complessi può diventare decisiva anche la documentazione tecnica, perché la compagnia potrebbe ricondurre il danno a una causa esclusa mentre una diversa ricostruzione, adeguatamente documentata, potrebbe condurre a valutazioni differenti sull’operatività della garanzia.

Cosa bisogna fare quando la compagnia comunica che il sinistro non è coperto?

È opportuno esaminare tempestivamente la polizza completa e la motivazione del diniego, evitando di valutare la lettera della compagnia separatamente dal contratto. Devono essere verificati anche denuncia del sinistro, documentazione tecnica, fotografie, perizie e comunicazioni intercorse con l’assicuratore. Quando sono in discussione indennizzi di grande valore, questa analisi consente di comprendere se esistano elementi per formulare una contestazione stragiudiziale e, se necessario, valutare una successiva azione giudiziaria.

È possibile contestare anche la perizia effettuata per la compagnia assicurativa?

Sì, quando vi siano elementi tecnici e documentali che giustifichino una diversa valutazione. La perizia predisposta nell’ambito della gestione del sinistro non deve essere considerata automaticamente definitiva. Nei maxi-sinistri una perizia di parte può risultare particolarmente importante sia per ricostruire le cause e l’estensione del danno, sia per verificare la sua quantificazione. La valutazione tecnica deve comunque essere coordinata con le condizioni della polizza, perché il danno economicamente subito dall’assicurato non coincide necessariamente con l’indennizzo contrattualmente dovuto.

Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato per contestare il rifiuto dell’assicurazione?

Quando il sinistro ha un valore economico rilevante e la compagnia nega o limita la copertura, richiama una clausola di esclusione controversa, propone un pagamento sensibilmente inferiore alla richiesta oppure il confronto con l’assicuratore diventa complesso, può essere opportuno sottoporre tempestivamente la documentazione a un avvocato. Nei maxi-sinistri è particolarmente importante valutare insieme gli aspetti contrattuali, tecnici e probatori, oltre ai termini applicabili, prima di assumere decisioni che possano incidere sulla successiva tutela dell’assicurato.

Studio Legale Calvello: valutazione delle controversie assicurative di grande valore

Quando una compagnia assicurativa rifiuta il pagamento di un sinistro di grande valore richiamando una clausola di esclusione poco chiara, ambigua o di dubbia applicazione, riteniamo importante esaminare il caso prima di considerare definitivo il diniego. Nelle controversie economicamente rilevanti, infatti, la questione può dipendere dall’interpretazione coordinata di più disposizioni della polizza, dalla ricostruzione tecnica del sinistro e dalla documentazione disponibile.

Noi dello Studio Legale Calvello valutiamo controversie assicurative nelle quali siano in discussione indennizzi di rilevante entità, esaminando innanzitutto la polizza completa, le condizioni generali e particolari, le appendici, la descrizione del rischio assicurato e le clausole di esclusione richiamate dalla compagnia. Particolare attenzione deve essere riservata alla lettera di rifiuto o di contestazione, perché le motivazioni indicate dall’assicuratore devono essere confrontate con il contenuto effettivo del contratto e con le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro.

È inoltre opportuno acquisire e verificare la denuncia del sinistro, le comunicazioni intercorse con la compagnia, la perizia assicurativa e l’eventuale perizia di parte, fotografie, relazioni e documentazione tecnica, preventivi e fatture, documenti relativi al valore dei beni e gli eventuali pagamenti parziali già effettuati. Nei sinistri aziendali possono assumere rilievo anche i documenti contabili necessari a valutare le conseguenze economiche dell’interruzione dell’attività, quando queste siano comprese nella specifica copertura assicurativa.

Questa analisi consente di distinguere questioni che spesso vengono sovrapposte: esistenza del danno, copertura del rischio, applicabilità dell’esclusione e quantificazione dell’indennizzo. Se la garanzia risulta operante, infatti, rimane comunque necessario determinare l’importo contrattualmente dovuto considerando i criteri di valorizzazione previsti dalla polizza, la somma assicurata, massimali e sottolimiti, franchigie, scoperti e, quando effettivamente applicabile, l’eventuale sottoassicurazione.

Nei maxi-sinistri è importante intervenire anche tenendo conto dei termini applicabili e dell’evoluzione del rapporto con la compagnia. Una contestazione adeguatamente impostata può richiedere il coordinamento tra analisi giuridica e valutazioni tecniche, soprattutto quando il rifiuto dipende contemporaneamente dall’interpretazione della polizza e dalla ricostruzione delle cause dell’evento. Quando il confronto stragiudiziale non consente di superare il diniego o di raggiungere una soluzione adeguata, può essere necessario valutare l’azione giudiziaria sulla base delle caratteristiche concrete della controversia.

Se avete subito un sinistro economicamente rilevante e l’assicurazione ha negato o ridotto l’indennizzo richiamando una clausola di esclusione che ritenete poco chiara o non applicabile, potete richiedere una valutazione del caso allo Studio Legale Calvello. L’esame della documentazione permette di verificare la posizione della compagnia, individuare gli eventuali elementi di contestazione e valutare gli strumenti di tutela concretamente disponibili.

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