Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Quando una società debitrice presenta domanda di concordato preventivo, il creditore deve comprendere rapidamente quali diritti può esercitare, quali iniziative individuali risultano limitate e quale parte del credito potrà realisticamente recuperare. Per un’impresa esposta per 100.000, 500.000 euro o importi superiori, accettare una proposta senza verificarne il contenuto può comportare perdite economiche rilevanti. Il creditore ha diritto di conoscere la propria posizione nella procedura, esaminare il piano, partecipare alla votazione quando previsto e contestare l’omologazione nei casi consentiti dalla legge. La tutela richiede però una valutazione tempestiva della documentazione, delle garanzie disponibili e del patrimonio del debitore, perché il concordato può incidere profondamente sulle modalità di soddisfacimento del credito.
Quali diritti conserva il creditore quando la società debitrice accede al concordato preventivo
Il concordato preventivo, disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), consente all’imprenditore che si trova in stato di crisi o insolvenza di proporre ai creditori una soluzione regolata giudizialmente. Per il creditore, l’apertura della procedura non determina l’estinzione del credito, ma modifica le condizioni alle quali può essere accertato, tutelato e soddisfatto. Occorre distinguere il diritto a ricevere una determinata somma dalla possibilità di procedere individualmente contro il debitore e dalla concreta prospettiva di recupero attraverso il patrimonio destinato ai creditori.
Una società che vanta fatture insolute per 500.000 euro conserva il proprio diritto di credito, ma non può presumere di recuperare integralmente tale importo. La percentuale effettivamente conseguibile dipende dalla natura del concordato, dalla proposta, dal valore delle attività disponibili e dalla collocazione del credito rispetto alle cause legittime di prelazione. Un credito assistito da ipoteca, pegno o privilegio presenta una posizione diversa da quella di un credito chirografario, ma anche la garanzia deve essere esaminata considerando il valore del bene, il grado dell’iscrizione e gli eventuali diritti di altri creditori.
Il creditore ha diritto di ricevere le comunicazioni previste dalla procedura e di conoscere gli elementi necessari per valutare il trattamento proposto. La documentazione concordataria, la relazione del commissario giudiziale e le informazioni sulla situazione patrimoniale del debitore permettono di verificare se le previsioni economiche siano attendibili e se il piano rispetti le regole applicabili. La partecipazione al voto, quando prevista, costituisce uno degli strumenti attraverso i quali il creditore può incidere sull’approvazione della proposta. Nel concordato preventivo ordinario, diversamente dal concordato semplificato, il voto dei creditori assume infatti una funzione specifica, secondo le maggioranze e le regole stabilite dal Codice della crisi.
Particolare attenzione richiede il trattamento dei crediti contestati o non correttamente indicati negli elenchi predisposti dal debitore. Il concordato preventivo non prevede un ordinario procedimento di insinuazione al passivo identico a quello della liquidazione giudiziale. Le verifiche compiute ai fini della partecipazione alla procedura e del voto non equivalgono necessariamente a un accertamento definitivo del credito. Se la società debitrice riconosce soltanto 150.000 euro rispetto a un’esposizione documentata di 400.000 euro, occorre valutare gli strumenti appropriati per contestare la differenza, preservare il diritto e affrontare gli effetti della controversia sulla partecipazione alla procedura.
Il deposito della domanda e l’eventuale applicazione delle misure protettive incidono anche sulle iniziative esecutive e cautelari individuali. Non è corretto presumere che ogni domanda di concordato produca automaticamente, in qualsiasi momento e con identica estensione, il blocco di tutte le azioni dei creditori. Bisogna verificare quali misure siano state richieste, il momento dal quale producono effetti, la loro durata e gli eventuali provvedimenti del tribunale. Il creditore deve inoltre distinguere le azioni rivolte contro il patrimonio della società debitrice da quelle eventualmente esercitabili nei confronti di fideiussori o altri soggetti obbligati.
Per un’impresa titolare di un credito elevato, la prima attività consiste quindi nell’esaminare il titolo contrattuale, le fatture, le eventuali ricognizioni di debito, le garanzie e gli atti della procedura. Quando l’esposizione è particolarmente rilevante, questa verifica deve comprendere anche la situazione economica del debitore e le possibilità di soddisfacimento offerte dal concordato rispetto alle alternative concretamente praticabili. Abbiamo approfondito il problema anche nell’articolo dedicato a come tutelare un credito di grande importo nel concordato preventivo.
Voto, opposizione e contestazione del piano: quando il creditore può reagire a una proposta sfavorevole
Uno degli errori più rischiosi per il creditore consiste nel valutare il concordato esclusivamente sulla percentuale di pagamento promessa. Una proposta che prevede il soddisfacimento del 25% di un credito commerciale potrebbe apparire insufficiente, ma la sua convenienza deve essere confrontata con il valore effettivamente recuperabile attraverso la liquidazione giudiziale e con le regole di distribuzione applicabili. Viceversa, una percentuale apparentemente elevata può risultare poco attendibile quando il piano dipende da vendite immobiliari sovrastimate, flussi finanziari incerti o operazioni societarie non adeguatamente documentate.
Nel concordato preventivo, il diritto di voto è regolato dalla posizione del creditore e dalla natura del credito. I creditori chirografari partecipano normalmente alla votazione secondo le disposizioni applicabili, mentre per i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca occorre verificare se il piano preveda il pagamento integrale, una falcidia o altre condizioni che incidano sul diritto di voto. Quando sono previste classi creditorie, assumono rilievo anche la corretta formazione delle classi, l’omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici e il rispetto delle maggioranze richieste.
Il voto contrario rappresenta una manifestazione formale di dissenso, ma non determina necessariamente il rigetto della proposta. Il concordato può essere approvato secondo le maggioranze stabilite dalla legge e, nelle ipotesi consentite, può essere omologato anche in presenza del dissenso di una o più classi. Per questo motivo il grande creditore deve verificare anticipatamente la propria capacità di incidere sulla votazione, l’eventuale presenza di altri creditori con interessi convergenti e le condizioni che potrebbero giustificare un’opposizione all’omologazione.
L’opposizione all’omologazione del concordato preventivo richiede motivi giuridicamente rilevanti. Non basta dichiarare che la percentuale offerta è troppo bassa o che il debitore avrebbe dovuto pagare integralmente il credito. Possono invece assumere rilievo, secondo il tipo di concordato e i presupposti normativi applicabili, il mancato rispetto delle regole di distribuzione del valore, l’erronea determinazione del valore di liquidazione, l’irregolare formazione delle classi, la violazione delle condizioni di omologazione oppure specifiche contestazioni sulla convenienza della proposta nei casi previsti dalla legge. Anche l’attendibilità delle informazioni patrimoniali e la fattibilità del piano devono essere esaminate alla luce dei requisiti richiesti per l’omologazione.
La posizione diventa particolarmente delicata quando il debitore ha effettuato trasferimenti patrimoniali prima della procedura. La cessione di un ramo d’azienda a una società collegata, la vendita di immobili, il trasferimento di contratti o i finanziamenti infragruppo possono incidere sul valore disponibile per il soddisfacimento dei creditori. Non ogni operazione è illegittima: occorre verificarne la data, il corrispettivo, la situazione economica della società, gli eventuali rapporti tra le parti e gli effetti sul patrimonio. Se emergono elementi concreti di pregiudizio, devono essere valutati i rimedi consentiti dall’ordinamento e la loro compatibilità con la procedura in corso.
In presenza di operazioni sospette, il creditore può esaminare la documentazione societaria disponibile, segnalare circostanze rilevanti agli organi della procedura e valutare, con l’assistenza legale, le iniziative appropriate. L’eventuale esercizio di un’azione revocatoria, la contestazione di atti pregiudizievoli o la responsabilità degli amministratori richiedono presupposti autonomi e non derivano automaticamente dall’insolvenza. Per comprendere il problema dei trasferimenti patrimoniali può essere utile consultare l’approfondimento sulle azioni revocatorie contro gli atti della società debitrice.
Per i creditori esposti per centinaia di migliaia di euro o per importi milionari, la scelta tra voto favorevole, dissenso, trattativa e opposizione non dovrebbe essere compiuta senza un confronto economico tra gli scenari concretamente disponibili. È necessario verificare il valore delle garanzie, la consistenza del patrimonio, la presenza di altri creditori privilegiati, i tempi di pagamento e l’affidabilità delle risorse previste dal piano. Una proposta sfavorevole può essere contestata quando ricorrono i presupposti di legge; una trattativa può invece risultare utile quando esistono margini effettivi per migliorare la posizione del creditore nel rispetto della disciplina concorsuale.
Come tutelare il credito durante il concordato: garanzie, patrimonio e rimedi contro gli atti pregiudizievoli
Quando il concordato preventivo coinvolge un credito di importo elevato, la tutela non può esaurirsi nella partecipazione al voto o nell’eventuale opposizione all’omologazione. Occorre verificare quali beni siano effettivamente disponibili, se il debitore abbia compiuto operazioni capaci di ridurre la garanzia patrimoniale e quali iniziative possano essere esercitate senza violare le limitazioni derivanti dalla procedura. Un credito di 700.000 euro documentato da contratti, fatture e riconoscimenti di debito può essere giuridicamente fondato, ma avere prospettive di soddisfacimento molto diverse a seconda della consistenza dell’attivo e della posizione degli altri creditori.
Il primo accertamento riguarda le garanzie reali e personali. In presenza di ipoteca o pegno, dobbiamo verificare la validità e l’opponibilità della garanzia, il valore del bene, il grado della prelazione e il trattamento previsto dal piano. Se il credito è assistito da fideiussione, occorre esaminare il contratto e individuare gli obbligati nei confronti dei quali sia possibile agire. L’articolo 117 del Codice della crisi, in materia di effetti del concordato omologato, conserva i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso, secondo la disciplina applicabile. Questo può assumere particolare rilievo quando il patrimonio della società debitrice non consente un soddisfacimento integrale.
Un secondo profilo riguarda gli atti di disposizione del patrimonio. La vendita di immobili, la cessione di un ramo d’azienda, il trasferimento di clienti e contratti a una nuova società o i pagamenti effettuati a soggetti collegati meritano attenzione quando incidono sulla consistenza delle risorse destinate ai creditori. Non è sufficiente che un’operazione sia avvenuta in prossimità dell’insolvenza per considerarla fraudolenta. Dobbiamo ricostruire il momento in cui è stata compiuta, il corrispettivo pattuito, la destinazione delle somme ricevute, i rapporti tra le società coinvolte e l’eventuale pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale.
Quando emergono elementi concreti, può rendersi necessario valutare un’azione revocatoria o altre iniziative volte a contrastare gli effetti degli atti pregiudizievoli. La scelta dipende dai presupposti dell’azione, dalla legittimazione a esercitarla e dalla procedura in corso. Anche i pagamenti preferenziali e le operazioni infragruppo devono essere esaminati considerando la loro effettiva disciplina, senza presumere che ogni pagamento effettuato prima del concordato sia automaticamente revocabile. Per i creditori interessati a operazioni societarie sospette abbiamo trattato specificamente il tema dei trasferimenti patrimoniali tra società dello stesso gruppo prima dell’insolvenza.
La possibilità di ricorrere al sequestro conservativo o ad altre misure cautelari richiede un’ulteriore verifica. Il sequestro presuppone, tra l’altro, il fondato timore di perdere la garanzia del credito e non può essere considerato uno strumento sempre disponibile dopo la presentazione della domanda di concordato. Le misure protettive eventualmente operanti possono impedire l’avvio o la prosecuzione di determinate iniziative individuali sul patrimonio del debitore. Occorre quindi accertarne l’effettiva applicazione, l’ambito e la durata, distinguendo la tutela concorsuale dalle azioni eventualmente consentite contro soggetti terzi. Per le situazioni anteriori alla procedura abbiamo approfondito anche il sequestro conservativo contro una società in grave crisi.
Un’attenzione particolare deve essere riservata alle società che hanno già attraversato una composizione negoziata della crisi prima di accedere al concordato. Le trattative con l’esperto, gli accordi eventualmente conclusi, le misure protettive precedentemente richieste e le operazioni autorizzate possono incidere sulla ricostruzione dei rapporti con il debitore. La composizione negoziata resta però distinta dal concordato preventivo: cambiano gli strumenti, i presupposti e le modalità di tutela. Per questa ragione, gli atti delle precedenti trattative devono essere esaminati insieme alla nuova proposta concordataria, senza attribuire automaticamente alle misure adottate nella prima fase effetti che non possiedono nella seconda.
La documentazione necessaria comprende normalmente contratti, ordini, documenti di trasporto, fatture, corrispondenza commerciale, eventuali titoli giudiziali, garanzie e comunicazioni ricevute dagli organi della procedura. Nei casi più complessi possono assumere rilievo bilanci, visure storiche, atti societari, documenti relativi alle cessioni patrimoniali e informazioni sulle società collegate. Questi elementi consentono di valutare anche l’eventuale responsabilità degli amministratori, che non discende dal semplice mancato pagamento del debito, ma richiede la verifica di specifiche condotte illecite, del danno e del nesso causale.
Per un grande creditore, il problema è stabilire quali iniziative possano produrre un’utilità economica concreta. Un’opposizione, un’azione di responsabilità o una contestazione patrimoniale comportano tempi e costi che devono essere confrontati con le possibilità di recupero. È necessario considerare anche i termini processuali e sostanziali applicabili, perché attendere l’esito del concordato senza valutare tempestivamente la propria posizione può compromettere alcune possibilità di tutela.
Un esempio pratico: una società creditrice per 650.000 euro e una proposta di pagamento del 20%
Consideriamo il caso esemplificativo della società Alfa S.r.l., fornitrice di componenti industriali, che vantava un credito commerciale di 650.000 euro verso Beta S.p.A., successivamente interessata da una procedura di concordato preventivo. Il piano prevedeva il pagamento del 20% dei crediti chirografari, mentre dalla documentazione emergeva una precedente cessione di un ramo d’azienda a una società collegata. La creditrice temeva che il valore attribuito all’operazione non rappresentasse adeguatamente il patrimonio disponibile.
In una situazione di questo tipo, il nostro intervento consisterebbe nell’esaminare i documenti contrattuali, verificare l’esatta collocazione del credito, analizzare il piano e ricostruire le condizioni economiche della cessione. L’elemento decisivo sarebbe stabilire se il corrispettivo fosse congruo, se l’operazione avesse prodotto un effettivo pregiudizio e se vi fossero presupposti per contestare la proposta o richiedere ulteriori verifiche agli organi della procedura.
Qualora dall’analisi emergessero elementi documentati di criticità, valuteremmo le iniziative consentite, compresa l’eventuale opposizione all’omologazione nei casi previsti dalla legge. L’obiettivo sarebbe ottenere un trattamento conforme alla posizione giuridica della creditrice e alle risorse effettivamente disponibili, senza presumere che la contestazione comporti necessariamente un aumento della percentuale di recupero. L’esempio è ipotetico e non descrive un incarico effettivamente svolto dallo Studio.
Domande frequenti sui diritti del creditore nel concordato preventivo
Il creditore può rifiutare la proposta di concordato preventivo?
Il creditore ammesso al voto può esprimere il proprio dissenso, ma il voto contrario non impedisce necessariamente l’approvazione del concordato. Se ricorrono i presupposti previsti dalla legge, può proporre opposizione all’omologazione. Occorre verificare la natura del credito, la classe di appartenenza e le condizioni della proposta.
Una società in concordato preventivo può essere obbligata a pagare integralmente un credito di 500.000 euro?
Il pagamento integrale dipende dalla posizione giuridica del creditore, dalle eventuali garanzie e dal trattamento previsto dal piano. Un credito chirografario può subire una riduzione anche rilevante. La presenza di ipoteca, pegno o privilegio richiede una valutazione specifica del valore dei beni e delle regole concorsuali applicabili.
Cosa succede se il debitore non rispetta i pagamenti previsti dal concordato omologato?
In presenza di un inadempimento non di scarsa importanza, il creditore può valutare la richiesta di risoluzione del concordato ai sensi dell’articolo 119 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Occorre verificare anche le eventuali garanzie e le particolarità degli obblighi assunti da terzi.
Il creditore può recuperare il credito dai fideiussori della società in concordato?
L’omologazione del concordato, in linea generale, non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei fideiussori e degli altri soggetti indicati dall’articolo 117 del Codice della crisi. La possibilità di ottenere il pagamento dipende però dal contenuto della garanzia, dalla sua validità e dalla situazione patrimoniale del garante.
Il creditore può contestare una cessione d’azienda effettuata prima del concordato?
La cessione può essere esaminata quando esistono elementi concreti che facciano sospettare un pregiudizio per i creditori. È necessario verificare il prezzo, la data dell’operazione, i rapporti tra cedente e acquirente e la destinazione del corrispettivo. L’eventuale contestazione richiede l’individuazione di uno specifico rimedio giuridico e dei relativi presupposti.
Credito di grande importo nel concordato preventivo: richiedi una valutazione allo Studio Legale Calvello
Quando una società debitrice accede al concordato preventivo e il credito da recuperare supera 100.000 o 500.000 euro, oppure raggiunge importi milionari, è necessario esaminare tempestivamente la proposta, le garanzie, il patrimonio disponibile e le possibilità di contestazione. Un piano che prevede una soddisfazione insufficiente, trasferimenti patrimoniali sospetti o condizioni economiche difficilmente sostenibili richiede un’analisi giuridica e documentale specifica.
Lo Studio Legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza, assiste imprese, società e creditori nella valutazione delle iniziative giudiziali e stragiudiziali per la tutela di crediti economicamente rilevanti. Esaminiamo la posizione del creditore, la documentazione disponibile e gli strumenti concretamente utilizzabili, considerando i costi, i tempi e le prospettive effettive di recupero.
Se la vostra impresa è creditrice di una società in concordato preventivo, potete richiedere una valutazione del vostro caso compilando il modulo di contatto dello Studio Legale Calvello. Esamineremo la richiesta e vi ricontatteremo per valutare le possibili iniziative a tutela del credito.




