Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Quando una società debitrice presenta una proposta di concordato preventivo, il creditore chirografario titolare di un credito di 100.000, 500.000 euro o di importo milionario rischia di subire una riduzione consistente della somma dovuta. Il problema non riguarda soltanto la percentuale di pagamento proposta, ma anche la reale consistenza del patrimonio, l’attendibilità del piano e il trattamento riservato agli altri creditori. Accettare passivamente una proposta concordataria senza verificarne i presupposti può compromettere le possibilità di recupero. Il creditore può invece esaminare la documentazione, esercitare il diritto di voto quando previsto, contestare eventuali irregolarità e valutare l’opposizione all’omologazione. Nel nostro Studio assistiamo imprese e grandi creditori nell’individuazione delle iniziative giuridicamente praticabili, tenendo conto dell’importo esposto, delle garanzie disponibili e del risultato economico concretamente perseguibile.
Quali rischi corre il creditore chirografario nel concordato preventivo?
Il creditore chirografario è il soggetto il cui credito non beneficia di una causa legittima di prelazione, come un privilegio, un pegno o un’ipoteca. Nel concordato preventivo questa condizione incide direttamente sulle prospettive di soddisfacimento, perché le risorse disponibili devono essere distribuite rispettando le regole previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e la specifica struttura del piano. Un credito commercialmente rilevante non acquista una posizione preferenziale soltanto perché il suo importo è elevato. Un fornitore che vanta 700.000 euro per fatture insolute può quindi trovarsi in una posizione concorsuale meno favorevole rispetto a un creditore garantito per un importo inferiore.
Occorre distinguere l’esistenza del credito, la sua eventuale contestazione e la possibilità effettiva di recuperarlo. Contratti, fatture, documenti di trasporto, riconoscimenti di debito e provvedimenti giudiziari possono dimostrare la fondatezza della pretesa, ma non assicurano che il patrimonio della società sia sufficiente a soddisfarla. Anche un decreto ingiuntivo esecutivo non attribuisce automaticamente una prelazione. Per questa ragione, quando una società in concordato non paga fornitori per centinaia di migliaia di euro, la verifica documentale deve essere accompagnata dall’analisi della situazione patrimoniale e della posizione degli altri creditori.
Nel concordato liquidatorio assume particolare rilievo il valore ricavabile dalla liquidazione dei beni e la disciplina del soddisfacimento dei creditori chirografari, compresi i requisiti previsti dall’articolo 84 del Codice della crisi. Nel concordato in continuità aziendale, invece, occorre distinguere il valore di liquidazione da quello eccedente, perché la distribuzione segue criteri differenti. Il piano può prevedere classi di creditori e trattamenti diversi, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla legge. Non è quindi sufficiente confrontare la percentuale offerta a due creditori senza verificarne la posizione giuridica, la classe di appartenenza e la provenienza delle risorse distribuite.
Se una società propone il pagamento del 15% di un credito di 800.000 euro, il creditore riceverebbe nominalmente 120.000 euro, con una perdita di 680.000 euro rispetto al capitale originario. Prima di decidere come comportarsi dobbiamo verificare se quella percentuale sia sostenuta da valutazioni attendibili, quali siano i tempi di pagamento e se il trattamento proposto rispetti le regole applicabili. Un piano che promette una percentuale superiore ma dipende da ricavi futuri incerti può presentare rischi diversi rispetto a una proposta fondata su disponibilità già individuate.
La valutazione diventa ancora più delicata quando emergono cessioni d’azienda, trasferimenti immobiliari, finanziamenti infragruppo o pagamenti effettuati a determinati soggetti prima dell’accesso alla procedura. Queste operazioni non sono necessariamente illecite, ma possono incidere sull’attivo disponibile e richiedere accertamenti specifici. Per comprendere le prime iniziative possibili quando il debitore manifesta difficoltà finanziarie, abbiamo approfondito anche cosa deve fare subito il creditore di un’impresa in crisi.
Come valutare la proposta di concordato e il reale recupero di un credito elevato
La tutela di un grande creditore chirografario richiede un esame del piano concordatario che vada oltre la percentuale di soddisfacimento indicata dal debitore. Dobbiamo verificare l’elenco dei creditori, la documentazione economico-patrimoniale, la relazione dell’attestatore, le informazioni rese dal commissario giudiziale e le modalità previste per l’esecuzione della proposta. L’obiettivo è stabilire quanto il creditore possa ragionevolmente recuperare, in quali tempi e con quali rischi di mancato pagamento.
Un primo profilo riguarda la corretta quantificazione del credito. Il debitore potrebbe contestare una parte delle fatture, non riconoscere interessi moratori o indicare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto. In questi casi occorre ricostruire il rapporto contrattuale e verificare le contestazioni, considerando anche le conseguenze sull’eventuale ammissione al voto. Nel concordato preventivo non opera un ordinario procedimento di verifica dello stato passivo identico a quello della liquidazione giudiziale: le contestazioni sul credito devono quindi essere affrontate attraverso gli strumenti appropriati alla procedura e, quando necessario, mediante autonomo accertamento.
Un secondo elemento riguarda il valore effettivo del patrimonio. Se il piano attribuisce a un immobile un valore molto inferiore a quello presumibilmente realizzabile, oppure considera inesigibili crediti commerciali che potrebbero essere recuperati, la stima può incidere sulla convenienza della proposta. Lo stesso vale quando la società possiede partecipazioni, marchi, immobili o rami aziendali il cui valore non risulta adeguatamente rappresentato. La verifica della convenienza del concordato richiede un confronto con l’alternativa della liquidazione giudiziale, applicando le regole previste per la specifica tipologia di concordato e per la posizione del creditore interessato.
Particolare attenzione meritano i rapporti con società controllanti, controllate o comunque collegate. Un’impresa può avere trasferito attività produttive, contratti o risorse finanziarie all’interno del gruppo prima della domanda di concordato. Non possiamo presumere che ogni operazione infragruppo sia pregiudizievole: occorre ricostruire il corrispettivo, le ragioni economiche, il momento dell’operazione e gli effetti sulla garanzia patrimoniale dei creditori. Quando emergono elementi concreti di pregiudizio, diventa necessario valutare anche le eventuali azioni recuperatorie e le responsabilità connesse. Sul punto abbiamo trattato separatamente i trasferimenti patrimoniali tra società dello stesso gruppo prima dell’insolvenza.
Il creditore deve poi esaminare la propria collocazione nelle classi, quando previste, e le conseguenze del voto. Nel concordato in continuità aziendale la formazione delle classi e le regole di approvazione assumono particolare importanza. Un creditore con un’esposizione di un milione di euro può avere un peso rilevante nelle maggioranze, ma non dispone automaticamente del potere di impedire l’omologazione. Il risultato dipende dalla composizione delle classi, dai voti espressi e dall’eventuale applicazione dei meccanismi di omologazione anche in presenza di dissenso, nei limiti stabiliti dalla legge.
Prima di votare favorevolmente o manifestare dissenso, dobbiamo quindi considerare il rapporto tra la perdita economica prospettata, la possibilità di contestare il piano e l’utilità concreta delle iniziative disponibili. Una proposta apparentemente sfavorevole può essere preferibile a una liquidazione priva di attivo sufficiente; viceversa, un concordato può meritare una contestazione quando le valutazioni patrimoniali, il trattamento dei creditori o i presupposti dell’omologazione presentano criticità giuridicamente rilevanti. Per approfondire questo specifico profilo si può consultare anche il nostro articolo dedicato a come contestare la convenienza del concordato preventivo.
Quali strumenti può utilizzare il creditore chirografario per contestare il concordato e proteggere il proprio credito?
Quando dall’esame della proposta emergono irregolarità, valutazioni patrimoniali discutibili o un trattamento potenzialmente pregiudizievole, il creditore chirografario deve individuare il rimedio più adatto alla fase della procedura. Il voto contrario, l’opposizione all’omologazione e le iniziative dirette a far emergere atti pregiudizievoli hanno presupposti ed effetti differenti. Non è sufficiente ritenere insoddisfacente la percentuale proposta: occorre dimostrare quali disposizioni siano state violate oppure, nei casi previsti dalla legge, perché il trattamento offerto risulti meno conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il primo intervento riguarda la verifica della posizione del creditore nell’elenco predisposto dal debitore e della sua eventuale collocazione in una classe. Un credito di 600.000 euro indicato per un importo inferiore, oppure inserito in una classe non coerente con la sua posizione giuridica e i suoi interessi economici, può incidere sull’esercizio del voto e sul trattamento concordatario. Dobbiamo quindi esaminare la documentazione contrattuale, le eventuali contestazioni del debitore e i criteri utilizzati per formare le classi. Nel concordato in continuità aziendale, dove il voto per classi assume particolare rilievo, queste verifiche possono influire concretamente sulla posizione negoziale del grande creditore.
Quando sussistono i presupposti, il creditore può proporre opposizione all’omologazione, facendo valere le contestazioni ammesse dalla disciplina applicabile. La convenienza economica può essere sottoposta al controllo del tribunale nei casi e alle condizioni previste dal Codice della crisi, anche in relazione alla posizione della classe dissenziente. Il dissenso di un creditore, anche titolare di un credito milionario, non impedisce automaticamente l’omologazione del concordato. Occorre verificare le maggioranze, le condizioni di approvazione e l’eventuale applicabilità dell’omologazione nonostante il dissenso di una o più classi. L’opposizione deve essere valutata tempestivamente, rispettando i termini processuali e individuando contestazioni sostenute da elementi documentali concreti.
Un ulteriore profilo riguarda gli atti compiuti dalla società debitrice prima dell’accesso alla procedura. Se il debitore ha ceduto un ramo d’azienda a una società collegata, trasferito immobili a un prezzo apparentemente incongruo oppure effettuato operazioni che hanno ridotto sensibilmente il patrimonio, dobbiamo verificare se tali circostanze siano state correttamente rappresentate nel piano e nella documentazione concordataria. La presenza di operazioni sospette può giustificare approfondimenti e segnalazioni agli organi della procedura, anche per consentire le valutazioni di competenza del commissario giudiziale e del tribunale. L’eventuale rilevanza di atti di frode deve essere accertata sulla base delle circostanze concrete, senza presumere che ogni trasferimento patrimoniale sia illecito.
La possibilità di esercitare un’azione revocatoria contro gli atti della società debitrice richiede una valutazione distinta. L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’articolo 2901 del Codice civile, presuppone specifiche condizioni relative al pregiudizio della garanzia patrimoniale e agli elementi soggettivi richiesti dalla legge. Quando è pendente una procedura concorsuale, occorre verificare la legittimazione all’esercizio delle azioni recuperatorie e il loro coordinamento con la tutela collettiva dei creditori. Non possiamo quindi considerare la revocatoria uno strumento individuale sempre disponibile al creditore chirografario durante il concordato, né presumere che il suo eventuale accoglimento determini il pagamento integrale del credito.
Analoghe cautele riguardano il sequestro conservativo contro una società in grave crisi. Prima dell’apertura della procedura e nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, la tutela cautelare può essere valutata quando esistano i presupposti relativi alla fondatezza della pretesa e al concreto pericolo di perdere la garanzia patrimoniale. Durante il concordato, invece, le limitazioni alle iniziative individuali e gli effetti delle eventuali misure protettive impongono una verifica specifica. Non è corretto ritenere che un creditore possa ottenere liberamente il sequestro dei beni del debitore per sottrarli alla disciplina concorsuale.
La strategia deve considerare anche le garanzie eventualmente rilasciate da soggetti diversi dalla società debitrice. Un credito chirografario nei confronti dell’impresa può essere assistito da una fideiussione personale, da una garanzia autonoma o da una garanzia reale costituita da un terzo. La possibilità di agire nei confronti del garante deve essere esaminata alla luce del contratto, delle eccezioni opponibili e degli effetti della procedura sul rapporto garantito. Per importi elevati, questa verifica può modificare sensibilmente le prospettive di recupero, perché consente di individuare patrimoni ulteriori rispetto a quello della società in concordato.
Se emergono condotte degli amministratori che abbiano compromesso illegittimamente l’integrità del patrimonio sociale, occorre valutare anche le eventuali responsabilità previste dalla legge, distinguendo le azioni individuali da quelle spettanti agli organi della procedura. Il semplice mancato pagamento di un credito non determina responsabilità personale dell’amministratore. Servono specifiche violazioni, un danno giuridicamente rilevante e il necessario collegamento causale. Per un grande creditore, la scelta del rimedio deve dipendere dalla possibilità concreta di ottenere un risultato economicamente utile, non dalla sola esistenza astratta di un’azione giudiziaria.
Un esempio pratico: credito di 750.000 euro e proposta di concordato con pagamento ridotto
Consideriamo il caso, ipotetico ma rappresentativo delle controversie che possono interessare un grande fornitore, della società Alfa, creditrice di 750.000 euro nei confronti di un’impresa manifatturiera ammessa al concordato preventivo. Il piano prevedeva il pagamento del 12% ai creditori chirografari, pari a 90.000 euro per Alfa. Dalla documentazione emergeva che, nei mesi precedenti alla domanda, la debitrice aveva ceduto un ramo d’azienda a una società collegata, continuando a svolgere parte dell’attività attraverso quest’ultima.
In una situazione di questo tipo, il nostro intervento consisterebbe innanzitutto nella verifica del credito, della documentazione concordataria e delle condizioni economiche della cessione. Il confronto tra il corrispettivo dichiarato, il valore del ramo trasferito e le risorse considerate nel piano permetterebbe di stabilire se esistano elementi per contestare le valutazioni del debitore. Qualora gli accertamenti confermassero criticità rilevanti, potremmo formulare osservazioni documentate, esercitare i diritti riconosciuti al creditore e valutare l’opposizione all’omologazione, nei casi consentiti.
Supponiamo che, a seguito delle contestazioni e di una revisione delle risorse destinate ai creditori, la proposta venga modificata prevedendo per Alfa un soddisfacimento del 25%, corrispondente a 187.500 euro. Il miglioramento rispetto alla proposta iniziale sarebbe di 97.500 euro. Il risultato deriverebbe dalla verifica concreta del patrimonio e della sostenibilità del piano, non dal semplice importo del credito. L’esempio è illustrativo e non descrive una pratica effettivamente seguita dallo Studio; l’esito di una controversia reale dipende dalla documentazione disponibile, dalle condizioni della procedura e dalle decisioni degli organi competenti.
Domande frequenti sulla tutela del creditore chirografario nel concordato preventivo
Un creditore chirografario con un credito di 500.000 euro può impedire l’approvazione del concordato?
Non necessariamente. L’importo del credito può attribuire un peso rilevante nelle votazioni, ma la possibilità di incidere sull’approvazione dipende dalle maggioranze richieste, dalla presenza di classi e dalla distribuzione degli altri crediti. Nel concordato in continuità aziendale occorre considerare anche le condizioni che consentono l’omologazione nonostante il dissenso di una o più classi. Un creditore contrario alla proposta deve quindi valutare tempestivamente sia l’esercizio del voto sia gli eventuali presupposti per opporsi all’omologazione.
Se il concordato prevede il pagamento del 10% del credito, il creditore deve accettare la perdita del restante 90%?
La percentuale proposta non è, da sola, sufficiente per stabilire se il concordato sia legittimo o conveniente. Occorre verificare il valore del patrimonio, il trattamento degli altri creditori, la sostenibilità del piano e il rispetto delle disposizioni sulla distribuzione delle risorse. Il creditore può contestare la proposta attraverso gli strumenti previsti dalla legge, ma non ha automaticamente diritto al pagamento integrale. Se il concordato viene omologato, i suoi effetti vincolanti devono essere valutati secondo la disciplina applicabile.
Un creditore chirografario può recuperare il credito dai fideiussori anche dopo l’omologazione del concordato?
In linea generale, il concordato preventivo non libera automaticamente i fideiussori e gli altri coobbligati del debitore, secondo quanto previsto dall’articolo 117 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il creditore può quindi conservare la possibilità di agire nei loro confronti, anche per la parte del credito non soddisfatta dal concordato. Occorre comunque verificare il contenuto della garanzia, le eventuali eccezioni opponibili, i termini applicabili e la concreta consistenza patrimoniale del garante.
Il creditore può contestare una cessione d’azienda effettuata prima del concordato?
Sì, quando emergano elementi giuridicamente rilevanti. La vendita dell’azienda o di un ramo non costituisce automaticamente un atto fraudolento. Devono essere esaminati il prezzo, il valore dei beni trasferiti, i rapporti tra cedente e acquirente e gli effetti sulla garanzia patrimoniale. Se l’operazione presenta profili di pregiudizio, occorre valutare le iniziative consentite dalla legge, considerando anche la competenza degli organi della procedura e l’eventuale applicabilità delle disposizioni sulla responsabilità del cessionario per i debiti aziendali.
Cosa succede se la società non rispetta i pagamenti previsti dal concordato omologato?
Il creditore deve verificare l’effettivo inadempimento, le scadenze previste e gli strumenti utilizzabili per ottenere quanto dovuto. Nei casi previsti dall’articolo 119 del Codice della crisi può essere richiesta la risoluzione del concordato, purché ricorrano i relativi presupposti, compresa la non scarsa importanza dell’inadempimento. La domanda è soggetta a specifici termini. Prima di avviare un’iniziativa giudiziaria è necessario valutare anche le prospettive patrimoniali del debitore e le conseguenze economiche dell’eventuale risoluzione.
Creditore chirografario con un credito elevato: richiedi una valutazione allo Studio Legale Calvello
Se la vostra impresa vanta un credito superiore a 100.000 o 500.000 euro, oppure un credito milionario, nei confronti di una società in concordato preventivo, è opportuno esaminare la proposta prima di assumere decisioni che possano incidere sulle possibilità di recupero. Una percentuale di pagamento ridotta, una classificazione contestabile del credito o trasferimenti patrimoniali sospetti richiedono verifiche giuridiche e documentali specifiche.
Presso lo Studio Legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza professionale, valutiamo la posizione del creditore, le garanzie disponibili, la documentazione concordataria e gli eventuali presupposti per contestare il piano o intraprendere altre iniziative di tutela. L’obiettivo è individuare una strategia proporzionata all’esposizione economica e alle concrete prospettive di soddisfacimento.
Per sottoporci il vostro caso, richiedete una valutazione compilando il modulo di contatto dello Studio Legale Calvello, indicando l’importo del credito, la situazione della società debitrice e l’eventuale fase del concordato. Esamineremo la richiesta per valutare la possibilità di un successivo approfondimento professionale.




