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Procedura Civile Recupero Crediti Tutela del patrimonio

Composizione negoziata della crisi: cosa deve fare il creditore per tutelare il proprio credito

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando una società debitrice accede alla composizione negoziata della crisi, il creditore non dovrebbe limitarsi ad attendere l’esito delle trattative. Per chi vanta un credito di importo rilevante, soprattutto se superiore a 100.000 o 500.000 euro o addirittura milionario, occorre verificare subito la consistenza del patrimonio del debitore, l’esistenza di garanzie, le iniziative già intraprese, l’eventuale richiesta di misure protettive e la sostenibilità della proposta di risanamento. La composizione negoziata non cancella il credito e non coincide con una procedura concorsuale, ma può incidere concretamente sulle possibilità e sui tempi di recupero. Per questo assistiamo il creditore valutando fin dall’inizio quale posizione assumere nelle trattative e quali strumenti conservare o attivare per evitare che il trascorrere del tempo riduca le possibilità di soddisfacimento.

La società debitrice entra in composizione negoziata: cosa cambia per il creditore

La prima distinzione da fare riguarda la natura stessa della composizione negoziata. L’accesso a questo percorso non significa automaticamente che la società sia destinata alla liquidazione giudiziale né che il creditore debba accettare una riduzione del proprio credito. L’imprenditore ricorre alla composizione negoziata quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento. Le trattative si svolgono con l’assistenza di un esperto indipendente, ma il debitore conserva la gestione dell’impresa.

Dal punto di vista del creditore, questa fase richiede una valutazione diversa rispetto a un normale recupero crediti. Non basta stabilire se la fattura sia scaduta o se esista un titolo esecutivo. Dobbiamo distinguere tra esistenza ed esigibilità del credito, possibilità di agire per il suo accertamento o recupero, patrimonio effettivamente aggredibile e posizione del creditore rispetto agli altri creditori. Un credito documentalmente incontestabile può infatti avere prospettive di recupero molto diverse a seconda che sia assistito da ipoteca, pegno o privilegio, che esistano beni liberi sufficienti oppure che il patrimonio risulti già gravato da garanzie anteriori.

Per un’impresa fornitrice esposta per alcune centinaia di migliaia di euro, o per un creditore con un credito milionario, diventa quindi necessario comprendere perché il debitore abbia avviato la composizione negoziata e quale sia la reale situazione economica e patrimoniale. Ritardi crescenti nei pagamenti, richieste di dilazione, esposizioni bancarie rilevanti, dismissioni di immobili, cessioni di rami d’azienda, trasferimenti di clienti o contratti e operazioni con società dello stesso gruppo assumono rilievo soprattutto quando vengono letti insieme. Nessuno di questi elementi, considerato isolatamente, consente di qualificare un’operazione come fraudolenta o pregiudizievole.

Quando l’esposizione è elevata, consigliamo quindi di ricostruire tempestivamente il rapporto contrattuale e la posizione creditoria: contratti, ordini, fatture, documenti di trasporto, riconoscimenti del debito, corrispondenza, eventuali piani di rientro, titoli esecutivi e garanzie devono essere esaminati insieme alla situazione del debitore. È un passaggio particolarmente importante quando il credito è contestato oppure quando occorre decidere se continuare a fornire beni o servizi a un’impresa che sta cercando di risanarsi.

La composizione negoziata è infatti basata sulle trattative, ma il creditore non è tenuto ad accettare automaticamente una proposta di stralcio, dilazione o ristrutturazione. La convenienza va misurata confrontando quanto viene concretamente offerto con le alternative realisticamente disponibili. Un pagamento parziale ma sostenibile può avere un valore economico diverso da un’azione esecutiva contro una società priva di beni liberi; allo stesso modo, una proposta apparentemente conveniente può risultare insufficiente quando il debitore dispone di un patrimonio consistente o quando il creditore beneficia di garanzie che rafforzano sensibilmente la sua posizione.

Per i crediti di importo elevato abbiamo approfondito questi profili anche nell’articolo dedicato al creditore di grande importo nella composizione negoziata. La dimensione economica dell’esposizione incide infatti sulla strategia: quando sono in gioco centinaia di migliaia o milioni di euro, anche una differenza percentuale apparentemente contenuta nella proposta di soddisfacimento può tradursi in una perdita patrimoniale molto rilevante.

Misure protettive e trattative: il creditore deve verificare subito quali iniziative sono ancora possibili

Uno dei passaggi più delicati si verifica quando l’impresa in composizione negoziata chiede l’applicazione di misure protettive del patrimonio. La sola apertura della composizione negoziata non deve essere confusa con l’automatica paralisi di ogni iniziativa del creditore. Occorre verificare se siano state richieste misure protettive, quando sia avvenuta la pubblicazione nel Registro delle imprese, quali creditori o iniziative ne siano interessati e quale provvedimento sia stato successivamente adottato dal tribunale.

Quando operano le misure protettive previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, i creditori interessati non possono acquisire unilateralmente diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore e non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Questo può incidere in modo immediato sulla strategia di un creditore che stava preparando un pignoramento o valutando una misura cautelare. Le misure, però, possono essere delimitate a determinate iniziative, creditori o categorie di creditori e sono sottoposte al controllo giudiziale.

Per questo, quando una società debitrice comunica di essere entrata in composizione negoziata, la verifica non dovrebbe fermarsi alla comunicazione ricevuta. È necessario controllare il Registro delle imprese e ricostruire esattamente la situazione processuale. Un creditore che abbia già ottenuto un decreto ingiuntivo, notificato un precetto o avviato un’esecuzione si trova in una posizione diversa da chi non abbia ancora intrapreso alcuna iniziativa; la presenza delle misure protettive impone poi di stabilire quali effetti producano concretamente sull’azione in corso.

Il creditore interessato può far valere le proprie ragioni nel procedimento relativo alle misure protettive e, ricorrendone i presupposti, chiederne l’abbreviazione o la revoca. La valutazione deve concentrarsi soprattutto sulla funzionalità delle misure rispetto alle trattative e sulle prospettive di risanamento, nonché sulla proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori. Una protezione del debitore che consenta effettivamente di preservare la continuità aziendale e costruire una soluzione economicamente migliore per i creditori presenta caratteristiche diverse da una situazione nella quale il patrimonio continua a deteriorarsi mentre il creditore rimane impossibilitato ad agire.

Abbiamo esaminato specificamente questi aspetti nelle pagine dedicate alle misure protettive nella composizione negoziata e alla tutela del creditore e a come opporsi alle misure protettive richieste dal debitore. Anche l’eventuale proroga merita attenzione, perché il trascorrere dei mesi può modificare sensibilmente il rapporto tra prospettive di risanamento e rischio sopportato dal creditore.

La presenza delle misure protettive non significa, peraltro, che il creditore debba disinteressarsi di ciò che accade al patrimonio. Durante la composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria e, quando l’insolvenza si è già manifestata, deve gestire l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento assumono quindi particolare rilievo. L’esperto deve essere preventivamente informato nei casi previsti dalla disciplina e può manifestare il proprio dissenso quando ritenga che un atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Per il grande creditore questo rende necessario seguire l’evoluzione della situazione, soprattutto quando emergono vendite di immobili, cessioni d’azienda, trasferimenti di asset, operazioni infragruppo o pagamenti selettivi. Non ogni atto compiuto durante la crisi è illecito, revocabile o contrario agli interessi dei creditori: occorre esaminarne data, natura, corrispettivo, destinatario, funzione economica e conseguenze sul patrimonio. Se esistono segnali concreti di dispersione patrimoniale, la tempestività dell’analisi diventa però determinante, perché la scelta tra partecipare alle trattative, contestare le misure protettive o valutare strumenti giudiziari dipende da ciò che il creditore può ancora utilmente ottenere e preservare.

Come tutelare concretamente il credito durante la composizione negoziata

Una volta chiariti gli effetti della composizione negoziata e delle eventuali misure protettive, dobbiamo stabilire quali strumenti siano concretamente utilizzabili nell’interesse del creditore. La scelta non può dipendere soltanto dall’importo nominale del credito. Occorre verificare il titolo, la scadenza, le contestazioni eventualmente sollevate dal debitore, le garanzie esistenti, la consistenza del patrimonio, gli atti compiuti negli ultimi mesi e la presenza di altri creditori con cause di prelazione. Per un credito di 500.000 euro garantito da un’ipoteca capiente la valutazione può essere molto diversa da quella relativa a un credito chirografario dello stesso importo verso una società che sta progressivamente riducendo il proprio patrimonio.

Il primo obiettivo è evitare che la partecipazione alle trattative diventi una posizione meramente attendista. Se il debitore propone una dilazione, uno stralcio o una diversa modalità di pagamento, dobbiamo confrontare la proposta con ciò che il creditore potrebbe realisticamente ottenere attraverso le alternative disponibili. Questo significa esaminare il valore effettivo dei beni, le garanzie già iscritte, il grado delle ipoteche, eventuali pegni o privilegi, le esposizioni verso banche e altri creditori e le prospettive di una successiva procedura concorsuale. La presenza di una garanzia reale rafforza normalmente la posizione del creditore, ma la sua utilità dipende dal valore del bene e dalle cause di prelazione che lo precedono.

Particolare attenzione richiedono le situazioni nelle quali, durante la crisi o nel periodo immediatamente precedente, risultino venduti immobili, ceduti rami d’azienda, trasferiti beni a società collegate oppure spostati clienti e contratti verso un altro soggetto. Queste operazioni non sono automaticamente illecite né automaticamente revocabili. Dobbiamo ricostruire quando sono state effettuate, a quali condizioni, quale corrispettivo sia stato pattuito e pagato, quali rapporti esistano tra le società coinvolte e quale effetto abbiano prodotto sulla garanzia patrimoniale dei creditori.

Quando vi sono elementi concreti che fanno temere la dispersione del patrimonio, può essere necessario valutare una tutela cautelare. Il sequestro conservativo contro una società in grave crisi può assumere rilievo quando ricorrono i presupposti richiesti dalla legge e vi sia un concreto pericolo per la futura soddisfazione del credito. Non è sufficiente dimostrare che la società attraversi difficoltà finanziarie: devono essere valutati il diritto fatto valere e il pericolo che, durante il tempo necessario per ottenere tutela, la garanzia patrimoniale possa deteriorarsi. La possibilità di ricorrere a una misura cautelare deve inoltre essere coordinata con l’eventuale presenza delle misure protettive della composizione negoziata.

Un altro strumento da esaminare, quando il debitore abbia già compiuto atti dispositivi pregiudizievoli, è l’azione revocatoria. In presenza dei relativi presupposti, il creditore può valutare la possibilità di rendere inefficace nei propri confronti l’atto che abbia compromesso la garanzia patrimoniale. È il caso, ad esempio, di determinate vendite immobiliari, trasferimenti patrimoniali o cessioni che abbiano ridotto la possibilità di soddisfare il credito. Anche in questo caso non esiste alcun automatismo: natura onerosa o gratuita dell’atto, anteriorità o posteriorità del credito, pregiudizio arrecato e stato soggettivo dei soggetti coinvolti incidono sulla possibilità di esperire utilmente il rimedio. Sul tema abbiamo dedicato uno specifico approfondimento all’azione revocatoria contro gli atti compiuti dalla società debitrice.

Devono essere analizzati con la stessa attenzione i pagamenti effettuati a favore di alcuni creditori, i finanziamenti e rimborsi infragruppo e le operazioni concluse con società controllate, controllanti o comunque collegate. Il semplice fatto che un creditore sia stato pagato prima di un altro non consente, da solo, di affermare l’illegittimità dell’operazione. Occorre ricostruire il contesto nel quale il pagamento è avvenuto e valutarne gli effetti anche alla luce dell’eventuale successiva apertura di una procedura concorsuale.

Per il creditore che continua ad avere rapporti commerciali con l’impresa in composizione negoziata esiste poi un problema ulteriore: decidere se proseguire le forniture e a quali condizioni. Un’esposizione pregressa già elevata non dovrebbe essere incrementata senza aver valutato il rischio dei nuovi rapporti. Possono assumere rilievo condizioni di pagamento differenti, garanzie, modalità contrattuali e sostenibilità degli impegni proposti dal debitore. La continuità del rapporto commerciale può avere una propria convenienza economica, ma deve essere distinta dalla gestione del credito già maturato.

La strategia deve quindi essere costruita sulla situazione patrimoniale effettiva e non soltanto sull’esistenza formale del credito. Quando vi sono segnali di depauperamento, abbiamo approfondito separatamente anche il problema della società debitrice che sta vendendo il patrimonio e quello dei trasferimenti patrimoniali tra società dello stesso gruppo prima dell’insolvenza. Nella composizione negoziata questi elementi devono essere letti insieme alle prospettive di risanamento e alle trattative in corso, perché l’interesse del creditore rimane quello di individuare la soluzione che presenti, nel caso concreto, la migliore prospettiva di soddisfacimento del proprio credito.

Un caso seguito dallo Studio: un fornitore esposto per oltre 600.000 euro verso una società in composizione negoziata

Per ragioni di riservatezza utilizziamo nomi di fantasia e omettiamo gli elementi che potrebbero consentire l’identificazione delle parti. Lo Studio ha assistito una società, che chiameremo Alfa, titolare di un credito commerciale superiore a 600.000 euro verso un importante cliente che aveva avviato la composizione negoziata. Il rapporto commerciale proseguiva da anni e una parte consistente dell’esposizione si era formata negli ultimi mesi, mentre il debitore aveva iniziato a chiedere dilazioni sempre più ampie.

La questione non consisteva semplicemente nel recuperare fatture scadute. Era necessario decidere se partecipare alla proposta di ristrutturazione, se continuare le forniture e quale rischio patrimoniale stesse effettivamente assumendo Alfa. Dall’esame della documentazione e della situazione societaria emersero alcune operazioni recenti sul patrimonio e rapporti economici con società collegate che richiedevano approfondimento. Parallelamente abbiamo analizzato la posizione degli altri creditori, le garanzie esistenti e gli effetti delle misure protettive richieste dal debitore.

L’elemento decisivo fu separare il credito già maturato dalle future forniture. La prosecuzione indiscriminata del rapporto avrebbe aumentato sensibilmente l’esposizione proprio mentre le prospettive di recupero del credito precedente erano ancora da verificare. La posizione del nostro assistito venne quindi impostata nelle trattative tenendo conto dell’importo già dovuto, delle condizioni per l’eventuale prosecuzione commerciale e della necessità di non rinunciare preventivamente alle tutele che avrebbero potuto assumere rilievo in caso di mancato risanamento.

Il confronto portò a una soluzione negoziale ritenuta economicamente sostenibile dal cliente, accompagnata da condizioni più rigorose per i rapporti successivi. Il risultato dipese dalle caratteristiche specifiche di quella vicenda e non può essere automaticamente trasferito ad altri casi. L’esperienza mostra però perché, davanti a un credito di grande importo e a una composizione negoziata già avviata, sia necessario valutare contemporaneamente proposta del debitore, patrimonio disponibile, garanzie, misure protettive e rischio derivante dalla prosecuzione dei rapporti commerciali.

Domande frequenti sulla tutela del creditore nella composizione negoziata

Il creditore è obbligato ad accettare la proposta formulata dalla società in composizione negoziata?
No. La composizione negoziata è fondata sulle trattative e non comporta, di per sé, l’obbligo per il singolo creditore di accettare uno stralcio, una dilazione o altre modifiche del credito. Prima di aderire occorre confrontare la proposta con le concrete alternative di recupero, considerando patrimonio del debitore, garanzie, posizione degli altri creditori e prospettive di risanamento.

Durante la composizione negoziata il creditore può iniziare o proseguire un pignoramento?
Dipende dall’esistenza e dall’estensione delle misure protettive. L’accesso alla composizione negoziata non deve essere confuso con un generale e automatico blocco di tutte le iniziative individuali. Se sono state richieste e confermate misure protettive che interessano il creditore, queste possono impedire l’inizio o la prosecuzione di determinate azioni esecutive o cautelari. Occorre quindi verificare il provvedimento concretamente applicabile prima di decidere come procedere.

Il creditore può opporsi alle misure protettive richieste dal debitore?
Il creditore interessato può intervenire nel procedimento e far valere le ragioni che incidono sulla concessione, sulla durata o sul mantenimento della protezione. In presenza dei presupposti previsti dalla disciplina può essere richiesta anche la revoca o l’abbreviazione delle misure. La contestazione deve essere costruita sulla situazione concreta: andamento delle trattative, possibilità effettive di risanamento, pregiudizio subito dal creditore e proporzionalità della protezione concessa al debitore.

Cosa può fare il creditore se durante la crisi la società vende immobili o trasferisce beni ad altre società?
Occorre ricostruire l’operazione prima di scegliere il rimedio. Una vendita, una cessione d’azienda o un trasferimento infragruppo non sono automaticamente fraudolenti o revocabili. Devono essere verificati data dell’atto, soggetti coinvolti, corrispettivo, destinazione delle somme, situazione patrimoniale della società e conseguenze sulla garanzia del credito. Quando ricorrono i relativi presupposti possono essere valutate misure cautelari, azioni revocatorie o altre iniziative compatibili con la fase della crisi e con le eventuali misure protettive.

Un creditore garantito da ipoteca, pegno o privilegio è sempre al sicuro?
No. La garanzia può migliorare sensibilmente la posizione del creditore, ma deve essere valutata in concreto. Per un’ipoteca, ad esempio, occorre considerare il valore effettivamente realizzabile dell’immobile, il grado dell’iscrizione e l’esistenza di creditori anteriori; analoghe verifiche sono necessarie per pegni e privilegi. La presenza di una causa di prelazione non equivale quindi alla certezza di recuperare integralmente il credito.

Composizione negoziata e crediti di grande importo: richiedi una valutazione del caso

Quando una società debitrice entra in composizione negoziata e il credito è economicamente rilevante, attendere passivamente l’esito delle trattative può rendere più difficile intervenire nel momento utile. Dobbiamo verificare il credito, le garanzie, il patrimonio disponibile, le eventuali operazioni già compiute dal debitore, le misure protettive in vigore e la convenienza economica della proposta rispetto alle alternative concretamente percorribili.

Se la vostra impresa vanta un credito rilevante verso una società in composizione negoziata, oppure avete ricevuto una proposta di dilazione o riduzione del debito e volete comprenderne le conseguenze prima di assumere una decisione, potete richiedere una valutazione allo Studio Legale Calvello. Esamineremo la situazione e la documentazione disponibile per verificare quali iniziative possano essere concretamente valutate a tutela del credito.

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