Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Quando la compagnia assicurativa riconosce il sinistro ma liquida una somma molto inferiore al danno subito, il problema non consiste semplicemente nel decidere se accettare o rifiutare l’offerta. Nei sinistri di grande valore, una differenza di valutazione può tradursi in centinaia di migliaia di euro e dipendere da questioni molto diverse: una perizia che sottostima il danno, l’esclusione di alcune voci, l’applicazione di franchigie o scoperti, un massimale, una contestazione sulla copertura oppure l’applicazione della regola proporzionale per asserita sottoassicurazione.
Per stabilire se l’assicurazione abbia effettivamente pagato meno del dovuto dobbiamo distinguere il danno economicamente subito dall’assicurato dall’indennizzo contrattualmente dovuto. Non sempre coincidono. Occorre verificare la polizza concretamente stipulata, le condizioni generali e particolari, le eventuali appendici, il rischio assicurato e la documentazione tecnica e contabile del sinistro. Quando la differenza è rilevante, intervenire prima di sottoscrivere quietanze o accordi definitivi consente di valutare con maggiore precisione quali somme possano ancora essere richieste alla compagnia.
Perché l’assicurazione può riconoscere il sinistro ma pagare solo una parte del danno
Il pagamento parziale non significa necessariamente che la compagnia contesti l’esistenza del sinistro. In molti casi l’assicuratore ammette che l’evento rientri, almeno in parte, nella polizza, ma determina l’indennizzo applicando criteri che l’assicurato ritiene errati o eccessivamente penalizzanti. La controversia si sposta quindi dalla stessa operatività della garanzia alla quantificazione dell’importo effettivamente dovuto, anche se nei casi più complessi i due profili possono sovrapporsi.
Un primo punto riguarda la stima materiale del danno. La perizia incaricata dalla compagnia può attribuire ai beni un valore inferiore a quello sostenuto dall’assicurato, ridurre i costi di riparazione o ricostruzione, applicare un deprezzamento oppure ritenere che alcune conseguenze fossero già presenti prima dell’evento. Nei maxi-sinistri aziendali la divergenza può riguardare immobili, impianti, macchinari, merci e costi necessari per riprendere l’attività. Se la polizza comprende determinate perdite derivanti dall’interruzione dell’attività, possono poi sorgere contestazioni sulla durata del fermo, sul nesso con il sinistro e sui criteri economico-contabili utilizzati per determinare le perdite coperte.
In situazioni di questo tipo non è sufficiente affermare che il danno reale sia superiore a quello indicato dal perito dell’assicurazione. Occorre ricostruirlo attraverso documenti, fatture, preventivi, dati contabili, valutazioni tecniche e ogni altro elemento pertinente. Quando la distanza tra le valutazioni è elevata, una perizia di parte in un maxi-sinistro assicurativo può consentire di individuare analiticamente le voci contestate e di verificare i criteri seguiti dalla compagnia. Se il problema nasce direttamente dalla stima del suo perito, occorre esaminare perché la quantificazione del danno risulta inferiore e quali elementi tecnici permettono di contestarla.
La riduzione può però derivare dal contratto anziché dalla sola perizia. La compagnia potrebbe applicare una franchigia o uno scoperto, invocare un limite o un sottolimite di indennizzo, sostenere che una determinata voce non rientri nel rischio assicurato oppure richiamare una clausola di esclusione. In altri casi può affermare che il valore dichiarato o assicurato fosse inferiore al valore effettivo del bene e applicare, quando ne ricorrono i presupposti, la regola proporzionale prevista per l’assicurazione parziale. L’art. 1907 c.c. prevede infatti, salvo diversa convenzione, una riduzione proporzionale quando l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che la cosa assicurata aveva al momento del sinistro. Ciò non significa che tale meccanismo possa essere applicato indistintamente a qualsiasi polizza: occorre esaminare il tipo di copertura e le specifiche pattuizioni contrattuali.
La stessa cautela è necessaria quando l’assicuratore attribuisce la riduzione dell’indennizzo a dichiarazioni inesatte o reticenti rese alla stipula, a un aggravamento del rischio oppure alla tardività della denuncia. Sono questioni che richiedono l’esame dei fatti e dei presupposti previsti dalla disciplina applicabile: la semplice contestazione formulata dalla compagnia non consente, da sola, di stabilire quale sia l’importo effettivamente dovuto.
Come verificare se l’indennizzo è realmente inferiore a quanto dovuto
Per capire se esiste una differenza recuperabile dobbiamo partire dal contratto e ricostruire separatamente tre elementi: quali danni si sono effettivamente verificati, quali di essi rientrano nella copertura e quale importo risulta indennizzabile applicando le condizioni della polizza. Nei sinistri economicamente rilevanti questa verifica deve essere analitica, perché una differenza apparentemente tecnica su un criterio di valutazione può produrre uno scarto economico molto elevato.
Esaminiamo anzitutto la polizza completa, comprese condizioni particolari, appendici e modifiche intervenute nel corso del rapporto. Verifichiamo la descrizione del rischio, le somme assicurate, i massimali e gli eventuali sottolimiti, le franchigie, gli scoperti, le esclusioni e i criteri previsti per determinare il valore dei beni. Questo passaggio consente anche di comprendere se la compagnia stia semplicemente applicando una limitazione prevista dal contratto oppure se vi siano ragioni per contestarne l’interpretazione o l’applicazione al caso concreto.
La seconda verifica riguarda il danno. Una perizia della compagnia che riconosce, ad esempio, 400.000 euro a fronte di una richiesta documentata di 900.000 euro non può essere valutata soltanto confrontando i due importi finali. Bisogna individuare quali voci hanno generato i 500.000 euro di differenza: beni non riconosciuti, costi di ricostruzione ridotti, valori unitari differenti, deprezzamenti, danni considerati preesistenti, spese escluse oppure perdite aziendali ritenute non coperte o non adeguatamente provate. È su queste singole divergenze che deve essere costruita la contestazione.
Particolare attenzione richiedono i sinistri aziendali. Un incendio, un allagamento o un altro evento grave può provocare contemporaneamente danni agli immobili, agli impianti, ai macchinari e alle merci, oltre a determinare un’interruzione della produzione. Se la polizza comprende anche determinate perdite indirette, la quantificazione richiede l’esame delle condizioni contrattuali e dei dati economici dell’impresa. La perdita di fatturato non coincide automaticamente con il lucro cessante: possono assumere rilievo margini, costi evitati, andamento storico, durata effettiva dell’interruzione e collegamento causale con l’evento assicurato.
Occorre poi verificare la natura del pagamento già ricevuto. Un acconto sull’indennizzo non va confuso con la definizione definitiva del sinistro. Prima di sottoscrivere quietanze, transazioni o dichiarazioni liberatorie è opportuno comprenderne esattamente il contenuto e gli effetti, soprattutto quando la compagnia propone il pagamento di una somma consistente ma sensibilmente inferiore a quella richiesta. Incassare centinaia di migliaia di euro può essere necessario per un’impresa che deve ripristinare gli impianti e riprendere l’attività, ma ciò non rende irrilevante la qualificazione giuridica del pagamento e degli eventuali atti sottoscritti.
Quando dalla verifica emerge una sottostima tecnicamente documentabile, la contestazione può essere sviluppata mediante una ricostruzione puntuale delle voci non riconosciute e delle ragioni per cui si ritiene dovuta una maggiore somma. In questa fase può essere utile contestare la perizia della compagnia assicurativa sulla base di elementi tecnici specifici, evitando una generica richiesta di aumento dell’offerta. Nei casi in cui il contrasto tecnico non sia risolvibile e vi sia il rischio che lo stato dei luoghi o altre prove possano modificarsi, può essere necessario valutare anche un accertamento tecnico preventivo in una controversia assicurativa di grande valore.
Il punto decisivo è quindi determinare la differenza tra quanto già liquidato e quanto risulta ancora contrattualmente dovuto, senza confondere il danno complessivamente sofferto con l’indennizzo previsto dalla polizza. Solo dopo questa ricostruzione è possibile stabilire se esistano i presupposti per chiedere un’integrazione, quale importo possa essere sostenuto documentalmente e quale iniziativa sia più adeguata nei confronti della compagnia.
Come contestare il pagamento parziale e chiedere alla compagnia la differenza
Una volta accertato che la somma liquidata non corrisponde all’indennizzo che risulta dovuto in base alla polizza, la richiesta della differenza deve essere costruita sulle specifiche ragioni della riduzione. Nei maxi-sinistri è poco efficace limitarsi a contestare genericamente che l’offerta sia troppo bassa. Occorre mettere a confronto la posizione della compagnia con il contratto, la documentazione del sinistro e la quantificazione tecnica del danno, indicando quali voci non sono state riconosciute, quali sono state ridotte e perché il criterio adottato dall’assicuratore viene ritenuto non corretto.
Se la divergenza nasce dalla perizia, la contestazione deve concentrarsi sui dati tecnici. Possono assumere rilievo il valore dei beni prima del sinistro, i costi effettivi di riparazione o ricostruzione, il deprezzamento applicato, la distinzione tra danni preesistenti e danni direttamente provocati dall’evento, nonché le ulteriori spese comprese nella copertura. Una perizia di parte adeguatamente documentata può quindi essere determinante per dimostrare che la liquidazione proposta non riflette correttamente il danno indennizzabile.
Diverso è il caso in cui la compagnia non contesti principalmente l’entità materiale del danno, ma sostenga che una parte di esso non sia coperta. In questa situazione dobbiamo esaminare la formulazione delle condizioni generali e particolari, le eventuali appendici e la clausola concretamente richiamata dall’assicuratore. Se viene invocata un’esclusione, non possiamo considerarla automaticamente applicabile né, all’opposto, presumere che sia inefficace soltanto perché limita la garanzia. Occorre verificare il suo contenuto, il rapporto con il rischio assicurato e le circostanze nelle quali si è verificato il sinistro. Quando il contrasto riguarda proprio questo aspetto, può essere utile approfondire il tema della clausola di esclusione contestata dopo un maxi-sinistro.
La stessa analisi è necessaria quando la riduzione viene giustificata con una dichiarazione inesatta o una reticenza dell’assicurato, con un aggravamento del rischio oppure con una denuncia tardiva. Sono contestazioni che possono incidere in misura rilevante sull’indennizzo, ma i loro effetti dipendono dai presupposti previsti dalla legge e dal contratto. Non basta quindi che la compagnia richiami una di queste circostanze: occorre verificare che essa sussista concretamente e quali conseguenze possa produrre sul diritto dell’assicurato.
Un altro punto particolarmente delicato riguarda la sottoassicurazione e l’eventuale applicazione della regola proporzionale. Nei sinistri di grande entità, una differenza consistente tra valore assicurato e valore effettivo del bene può determinare una riduzione molto rilevante dell’indennizzo. Prima di accettare il calcolo della compagnia bisogna però verificare quale forma assicurativa sia stata stipulata, come debba essere determinato il valore del bene e se la regola proporzionale trovi effettivamente applicazione secondo il contratto. Anche franchigie, scoperti, limiti e sottolimiti devono essere applicati secondo quanto pattuito e non possono essere valutati separatamente dalla struttura complessiva della copertura.
Quando la ricostruzione contrattuale e tecnica dimostra l’esistenza di un credito ulteriore, possiamo formulare una richiesta motivata di integrazione dell’indennizzo, indicando la somma già corrisposta e quella che si ritiene ancora dovuta. Se la compagnia mantiene la propria posizione, devono essere valutati i rimedi stragiudiziali e giudiziali concretamente utilizzabili, tenendo conto anche dei termini di prescrizione, delle eventuali decadenze e delle clausole della polizza relative alla gestione delle controversie. Nei casi economicamente più rilevanti, preservare tempestivamente la documentazione e le prove tecniche evita che il trascorrere del tempo renda più difficile dimostrare alcune componenti del danno.
Se il pagamento della parte residua viene anche ritardato, la questione può assumere un ulteriore rilievo economico. Un’impresa che abbia subito un grave incendio o la distruzione di impianti produttivi può aver bisogno delle somme assicurate per finanziare il ripristino e riprendere l’attività. In questi casi devono essere tenute distinte la controversia sull’ammontare dell’indennizzo e le eventuali ulteriori conseguenze derivanti dal ritardo, tema che abbiamo esaminato anche in relazione ai danni causati dal ritardo nel pagamento dell’assicurazione. L’obiettivo della contestazione resta individuare e documentare ciò che, secondo la specifica polizza e le circostanze del sinistro, risulta ancora dovuto.
Un maxi-sinistro aziendale liquidato solo in parte: un caso seguito dallo Studio
In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo con nomi e dettagli modificati per tutelare la riservatezza del rapporto professionale, una società manifatturiera che chiameremo Alfa aveva subito un grave incendio nello stabilimento, con danni agli impianti, ai macchinari e alle merci e una prolungata interruzione dell’attività. La compagnia aveva riconosciuto l’operatività della polizza e versato una somma rilevante, ma l’importo risultava sensibilmente inferiore alla richiesta formulata dall’impresa sulla base dei danni documentati.
Abbiamo esaminato congiuntamente la polizza, la relazione del perito della compagnia, la documentazione tecnica e contabile e le singole voci escluse o ridotte. Il punto decisivo non era dimostrare nuovamente che l’incendio fosse avvenuto, circostanza non contestata, ma ricostruire come fosse stata determinata la differenza tra il danno denunciato e l’indennizzo liquidato. Con il supporto dei tecnici incaricati dall’impresa sono state isolate le divergenze relative alla valorizzazione di alcuni macchinari, ai costi di ripristino e alle ulteriori componenti previste dalla specifica copertura.
La contestazione è stata quindi formulata voce per voce, distinguendo ciò che risultava effettivamente coperto da quanto non poteva essere automaticamente ricompreso nella richiesta. Il confronto così impostato ha consentito di superare diverse valutazioni iniziali e di raggiungere una definizione della controversia con il riconoscimento di un’ulteriore somma rispetto a quella originariamente liquidata. Il risultato dipendeva dalle caratteristiche di quella polizza, dalle prove disponibili e dalle circostanze di quello specifico sinistro e non può essere esteso automaticamente a casi diversi.
Domande frequenti sul pagamento parziale dell’indennizzo assicurativo
Se l’assicurazione ha già pagato una parte del danno, possiamo chiedere la differenza?
Sì, quando il pagamento ricevuto non ha definito definitivamente la controversia e dall’esame della polizza e del sinistro emerge un ulteriore importo dovuto. Occorre verificare a quale titolo sia stata versata la somma, l’eventuale documentazione sottoscritta dall’assicurato e le ragioni per cui la compagnia ha ridotto l’indennizzo. Particolare attenzione deve essere prestata a quietanze, accordi transattivi e dichiarazioni liberatorie.
Come possiamo dimostrare che la perizia dell’assicurazione ha quantificato il danno troppo basso?
La contestazione deve basarsi su elementi tecnici e documentali verificabili. A seconda del sinistro possono essere necessari preventivi, fatture, documentazione fotografica, valutazioni dei beni, costi di ricostruzione o riparazione, dati contabili e una perizia di parte. Nei maxi-sinistri non è sufficiente contrapporre una cifra diversa a quella della compagnia: occorre individuare precisamente le voci sottostimate o escluse e motivare la diversa quantificazione.
La compagnia può ridurre l’indennizzo perché sostiene che il bene era sottoassicurato?
La sottoassicurazione può incidere sull’indennizzo quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina applicabile e dalla specifica polizza. Non è però corretto applicare automaticamente la regola proporzionale a qualsiasi sinistro. Devono essere verificati il tipo di copertura, il valore assicurato, il valore del bene al momento del sinistro, i criteri contrattuali di valorizzazione e le eventuali deroghe alla proporzionale.
Cosa possiamo fare se l’assicurazione sostiene che una parte del danno non è coperta?
Occorre confrontare la motivazione della compagnia con il testo completo della polizza. Bisogna verificare il rischio assicurato, le condizioni generali e particolari, le eventuali appendici e la clausola sulla quale viene fondata l’esclusione. Se la controversia riguarda l’operatività della garanzia, può essere utile esaminare anche la contestazione della copertura dopo un grave sinistro. L’esistenza del danno e la sua quantificazione devono comunque rimanere distinte dalla questione relativa alla copertura assicurativa.
Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato per chiedere la differenza?
Nei sinistri di grande valore è opportuno far esaminare la posizione prima di accettare definitivamente la liquidazione o sottoscrivere atti che possano incidere sulle ulteriori pretese. L’analisi legale diventa particolarmente rilevante quando la differenza ammonta a centinaia di migliaia di euro, la compagnia invoca esclusioni o limitazioni della garanzia, applica una riduzione per sottoassicurazione oppure esiste un forte contrasto tra le perizie. Occorre considerare anche prescrizione, eventuali decadenze e gli altri termini applicabili al caso concreto.
L’assicurazione ha pagato solo una parte del danno? Richiedi una valutazione del caso
Se la compagnia ha riconosciuto il sinistro ma ha liquidato un indennizzo sensibilmente inferiore a quello che ritenete dovuto, possiamo esaminare la polizza, le motivazioni della riduzione, le perizie e la documentazione del danno per verificare se esistano i presupposti per contestare il pagamento parziale e richiedere la differenza.
Nei maxi-sinistri e nelle controversie per importi di centinaia di migliaia di euro o superiori, la valutazione deve essere effettuata sul contratto concretamente stipulato e sulle prove disponibili. Una differenza elevata tra il danno denunciato e l’indennizzo liquidato può dipendere da questioni tecniche, contrattuali o probatorie che devono essere individuate prima di stabilire quale iniziativa intraprendere nei confronti della compagnia.
Per sottoporci la documentazione e descrivere il sinistro potete richiedere una valutazione allo Studio Legale Calvello. Esamineremo preliminarmente la richiesta per verificare la natura della controversia, il valore economico coinvolto e la possibilità di approfondire il caso.




