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Procedura Civile Recupero Crediti Tutela del patrimonio

Finanziamenti infragruppo che danneggiano i creditori: come tutelarsi quando il patrimonio della società in crisi viene spostato nel gruppo

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando una società in difficoltà finanziaria trasferisce liquidità a una controllante, a una controllata o a un’altra impresa dello stesso gruppo, il creditore esposto per un importo rilevante deve capire rapidamente se si trova davanti a una normale operazione finanziaria infragruppo oppure a un atto che ha ridotto concretamente il patrimonio sul quale avrebbe potuto soddisfarsi. Il finanziamento infragruppo, infatti, non è di per sé illecito né pregiudizievole: diventa problematico quando, per importo, condizioni, momento in cui viene effettuato e situazione economica delle società coinvolte, contribuisce a sottrarre risorse alla società debitrice senza un’adeguata contropartita o senza una ragionevole prospettiva di restituzione.

Per chi vanta un credito di 100.000, 500.000 euro o di importo milionario, la distinzione è decisiva. Non basta accertare che il credito esista e sia documentato da contratti, fatture, riconoscimenti di debito o da un titolo giudiziale: occorre verificare quale patrimonio sia ancora concretamente aggredibile, quali operazioni siano state compiute nel gruppo e se vi siano strumenti per impedire ulteriori trasferimenti o reagire a quelli già avvenuti. In presenza di segnali di insolvenza, pagamenti selettivi, cessioni di beni o flussi finanziari verso società collegate, attendere il normale esito del recupero giudiziale può modificare profondamente le possibilità effettive di soddisfazione.

Quando un finanziamento tra società dello stesso gruppo può pregiudicare i creditori

I gruppi societari possono legittimamente accentrare la tesoreria, concedere finanziamenti tra società, sostenere una controllata temporaneamente in difficoltà o organizzare i flussi finanziari secondo esigenze comuni. L’appartenenza al medesimo gruppo, però, non elimina l’autonomia patrimoniale delle singole società. Per il creditore della società finanziatrice conta quindi comprendere se l’uscita di liquidità abbia una giustificazione economica coerente con l’interesse della società oppure abbia impoverito un patrimonio già insufficiente a fronteggiare le obbligazioni esistenti.

Un primo segnale di rischio si presenta quando una società con debiti rilevanti e liquidità ridotta concede somme consistenti a un’altra società del gruppo mentre rinvia sistematicamente il pagamento di fornitori e altri creditori. La situazione richiede ancora maggiore attenzione se il finanziamento è privo di adeguate garanzie, presenta condizioni anomale, non prevede modalità realistiche di rimborso oppure viene concesso a una società che, per la propria situazione economica, difficilmente potrebbe restituire le somme ricevute.

La valutazione non può fermarsi alla denominazione attribuita all’operazione nella contabilità o nel contratto. Occorre ricostruire il flusso finanziario effettivo: chi ha disposto il pagamento, quale società ha ricevuto il denaro, quale rapporto esiste tra le imprese, quali condizioni erano state pattuite, quale fosse la situazione patrimoniale e finanziaria della società debitrice in quel momento e quale utilità l’operazione potesse produrre per quest’ultima. Assume rilievo anche ciò che accade successivamente, ad esempio se il credito derivante dal finanziamento viene effettivamente riscosso oppure rimane inesigibile mentre la società finanziatrice entra in una crisi sempre più grave.

Nel sistema della direzione e coordinamento, l’art. 2497 c.c. assume particolare importanza quando l’attività esercitata nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui viola i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e provoca ai creditori sociali una lesione dell’integrità del patrimonio della società. La disciplina richiede però un accertamento concreto: l’operazione non può essere isolata artificialmente dal risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento e dagli eventuali vantaggi compensativi.

Per questa ragione un trasferimento di denaro verso la capogruppo o una società collegata non può essere qualificato automaticamente come sottrazione di patrimonio. La data dell’operazione, la situazione finanziaria delle società, il corrispettivo, le prospettive di restituzione, le garanzie e gli effetti complessivi sul patrimonio della debitrice possono condurre a valutazioni molto diverse. Il problema del creditore nasce quando tali elementi mostrano che risorse utili al soddisfacimento dei debiti sono state esposte a un rischio ingiustificato o trasferite nell’interesse di altre componenti del gruppo.

È una situazione che spesso non si presenta isolatamente. I finanziamenti possono accompagnarsi a cessioni di beni, trasferimenti di clienti e contratti, vendite immobiliari, pagamenti verso parti correlate o altre operazioni che modificano progressivamente la consistenza patrimoniale della società. Quando emergono più movimenti di questo tipo, diventa utile ricostruire l’intera sequenza e non esaminare ciascun atto separatamente. Sul punto abbiamo approfondito anche i trasferimenti patrimoniali tra società dello stesso gruppo prima dell’insolvenza e le possibili conseguenze per il creditore.

Finanziamenti infragruppo, postergazione e responsabilità della capogruppo: cosa deve verificare il creditore

La disciplina dei finanziamenti infragruppo presenta un ulteriore profilo che può incidere direttamente sui rapporti tra i creditori. L’art. 2497-quinquies c.c. richiama, per i finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla stessa direzione e coordinamento, la disciplina dell’art. 2467 c.c. sui finanziamenti dei soci. Diventa quindi necessario verificare se il finanziamento sia stato concesso in condizioni nelle quali risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento.

Per un creditore esterno questo accertamento può assumere rilievo soprattutto quando, in una situazione di crisi, una società del gruppo pretende di concorrere sul patrimonio della debitrice insieme agli altri creditori per recuperare somme qualificate come finanziamenti. La natura del credito infragruppo, il momento in cui il finanziamento è stato effettuato e le condizioni economico-finanziarie esistenti in quella fase devono essere esaminati prima di stabilire quale posizione quel credito possa assumere rispetto agli altri.

Il problema opposto si verifica quando è la società debitrice del creditore esterno ad avere finanziato un’altra impresa del gruppo. In questo caso non si tratta semplicemente di stabilire se un credito infragruppo debba essere postergato, ma di comprendere perché la società abbia impiegato proprie risorse a favore di un soggetto collegato mentre la propria capacità di pagare i creditori si stava deteriorando. Bilanci, situazioni contabili, verbali societari, contratti di finanziamento, movimenti bancari, garanzie, rapporti partecipativi e documentazione relativa alla direzione e coordinamento possono assumere un peso determinante nella ricostruzione.

Se l’operazione si colloca in una più ampia attività di direzione e coordinamento, deve essere considerata anche l’eventuale responsabilità prevista dall’art. 2497 c.c. per la lesione dell’integrità del patrimonio sociale. Non è sufficiente dimostrare che la società controllante abbia impartito direttive o che la società debitrice appartenga a un gruppo. Occorre verificare la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, il pregiudizio patrimoniale e il rapporto causale tra la condotta contestata e la lesione subita dai creditori, tenendo conto del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento.

Allo stesso modo, l’insolvenza della società non comporta automaticamente una responsabilità personale degli amministratori. La loro posizione richiede l’individuazione di specifiche condotte gestorie e del danno che ne sia derivato. Se, per esempio, gli amministratori hanno disposto operazioni infragruppo prive di ragionevole giustificazione economica mentre il patrimonio sociale era già compromesso, la verifica riguarda quelle specifiche decisioni e i loro effetti, non il semplice fatto che successivamente la società non sia riuscita a pagare i propri debiti.

Per il grande creditore è quindi rischioso attendere che la situazione diventi irreversibile prima di analizzare ciò che sta accadendo. Se una società ha già interrotto i pagamenti, sta trasferendo liquidità o beni ad altre imprese del gruppo oppure presenta una rapida riduzione del patrimonio, è opportuno confrontare l’importo e la solidità documentale del credito con la consistenza dei beni ancora disponibili, le garanzie esistenti e le operazioni recentemente compiute. Abbiamo esaminato questo problema anche nell’approfondimento dedicato alla tutela del creditore quando l’impresa debitrice entra in crisi.

La tempestività assume particolare peso quando il creditore teme che altri trasferimenti possano ridurre ulteriormente la garanzia patrimoniale. In tale situazione l’obiettivo non è semplicemente ottenere una condanna al pagamento, ma stabilire quali iniziative siano concretamente utili rispetto al patrimonio esistente e ai movimenti già individuati. Per un credito di grande importo, la strategia deve quindi essere costruita contemporaneamente sul credito, sul patrimonio e sulla posizione degli altri creditori, perché un titolo pienamente valido può avere un’utilità economica molto diversa a seconda di ciò che rimane effettivamente aggredibile.

Come tutelare il credito quando i finanziamenti infragruppo riducono il patrimonio aggredibile

Quando l’analisi delle operazioni societarie mostra che somme rilevanti sono state trasferite ad altre imprese del gruppo mentre la società debitrice attraversava una fase di grave difficoltà, la scelta del rimedio dipende anzitutto da ciò che è già accaduto e dal rischio che il patrimonio continui a ridursi. Occorre distinguere tra la tutela diretta del credito, le iniziative dirette a conservare la garanzia patrimoniale e le azioni che possono riguardare specifici atti già compiuti. Non esiste uno strumento automaticamente preferibile: un credito certo e documentato può richiedere una strategia diversa a seconda che il debitore possieda ancora beni aggredibili, abbia iniziato a trasferirli oppure sia già coinvolto in uno strumento di regolazione della crisi.

Se esiste un pericolo concreto che il debitore disperda il proprio patrimonio durante il tempo necessario per ottenere o utilizzare un titolo esecutivo, può assumere rilievo il sequestro conservativo. La misura cautelare non consegue automaticamente al mancato pagamento né alla semplice esistenza di una situazione di crisi. Devono ricorrere i relativi presupposti, compreso un pericolo effettivo per la conservazione della garanzia patrimoniale. Trasferimenti recenti di liquidità, immobili o altri beni, operazioni anomale con società collegate e una rapida riduzione delle attività possono assumere rilievo nella valutazione complessiva, ma devono essere documentati e letti nel contesto concreto. Abbiamo dedicato un approfondimento specifico al sequestro conservativo contro una società in grave crisi.

Quando invece il trasferimento è già avvenuto, occorre verificare se ricorrano i presupposti per agire sull’atto compiuto. L’azione revocatoria ordinaria può consentire, quando ne sussistono le condizioni, di far dichiarare inefficace nei confronti del creditore un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, così da poter agire esecutivamente sul bene secondo gli effetti propri del rimedio. Non ogni finanziamento infragruppo è però un atto revocabile. Devono essere esaminati natura e struttura dell’operazione, anteriorità o posteriorità del credito, pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, elemento soggettivo richiesto dalla legge e caratteristiche dell’atto, oltre ai termini entro i quali l’azione può essere esercitata.

Una particolare attenzione va riservata alle situazioni nelle quali il finanziamento rappresenta soltanto una parte di una più ampia riorganizzazione patrimoniale. Se alla fuoriuscita di liquidità seguono la cessione dell’azienda, il trasferimento di immobili, lo spostamento dei clienti o dei contratti e la prosecuzione dell’attività attraverso un’altra società del gruppo, il creditore deve ricostruire l’operazione nel suo insieme. In questi casi può essere utile confrontare quanto avvenuto con le problematiche esaminate nell’articolo sulla società che trasferisce l’azienda lasciando i debiti, perché la tutela concretamente esperibile può dipendere dalla natura dei beni e dei rapporti trasferiti e dalla struttura giuridica utilizzata.

La strategia cambia ancora se la società ha avviato una composizione negoziata della crisi e ha richiesto misure protettive. L’accesso alla composizione negoziata non cancella il credito e non determina, da solo, l’apertura di una procedura concorsuale, ma la presenza di misure protettive può incidere sulle iniziative individuali dei creditori nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile e dai provvedimenti adottati. Per il creditore economicamente esposto diventa quindi necessario conoscere tempestivamente il contenuto e l’estensione delle misure, verificare la propria posizione nelle trattative e valutare se sussistano ragioni per intervenire rispetto alla conferma, modifica o revoca della protezione richiesta dal debitore.

Se la crisi sfocia invece in un concordato preventivo, in una liquidazione giudiziale o in altro strumento regolato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, occorre riconsiderare la posizione del creditore secondo le regole della specifica procedura. L’esistenza di ipoteche, pegni o privilegi può modificare sensibilmente le prospettive di soddisfacimento, ma la garanzia deve essere valutata rispetto al valore effettivo del bene, al suo grado, agli eventuali creditori anteriori e alle regole concorsuali applicabili. Anche l’insinuazione al passivo di eventuali crediti infragruppo e la loro possibile postergazione possono incidere sulla distribuzione delle risorse disponibili.

Per crediti di grande importo, quindi, l’attività iniziale dovrebbe ricostruire contemporaneamente credito, patrimonio, operazioni infragruppo, garanzie e stato della crisi. Concentrarsi soltanto sull’ottenimento di un decreto ingiuntivo o di una sentenza può non essere sufficiente quando il problema reale è la progressiva scomparsa dei beni sui quali eseguire il titolo. Quando esistono già segnali di dispersione patrimoniale, abbiamo affrontato specificamente anche il tema di come proteggere un credito prima dell’insolvenza della società.

Un finanziamento alla società del gruppo mentre i grandi creditori restano insoluti: esempio pratico

Si consideri una società operativa che abbia accumulato un debito commerciale di importo molto rilevante nei confronti di un fornitore. Il credito risulta documentato, le fatture sono scadute e la società debitrice continua a rinviare il pagamento sostenendo di attraversare una temporanea difficoltà finanziaria. Dall’esame della situazione emerge però che, nello stesso periodo, sono state trasferite somme consistenti a un’altra società appartenente al gruppo attraverso operazioni qualificate come finanziamenti infragruppo.

In una situazione di questo tipo non sarebbe corretto concludere, sulla sola base dei trasferimenti, che gli amministratori abbiano sottratto patrimonio o che il finanziamento sia necessariamente illecito o revocabile. Il passaggio decisivo consiste nel ricostruire le condizioni nelle quali il denaro è uscito dalla società: situazione patrimoniale e finanziaria esistente in quel momento, rapporti tra le imprese, ragione economica dell’operazione, condizioni di rimborso, eventuali garanzie e concreta capacità della società beneficiaria di restituire le somme.

Se questa analisi mostra che il finanziamento ha assorbito una parte rilevante della liquidità disponibile mentre la società finanziatrice non era più in grado di soddisfare regolarmente i propri creditori, diventa necessario valutare anche gli altri movimenti patrimoniali. L’esistenza di ulteriori trasferimenti verso società collegate, pagamenti selettivi o cessioni di beni può modificare la valutazione del rischio e rendere urgente l’esame delle iniziative conservative. È proprio la sequenza temporale delle operazioni, confrontata con l’evoluzione della crisi, che può consentire di distinguere una fisiologica gestione finanziaria del gruppo da una situazione nella quale la garanzia patrimoniale del creditore sta concretamente deteriorandosi.

In questo scenario la tutela non viene costruita scegliendo astrattamente tra recupero giudiziale, sequestro conservativo o azione revocatoria. Occorre verificare prima quali beni siano ancora nella disponibilità della società debitrice, quali trasferimenti siano già stati perfezionati, quali prove possano essere acquisite e se siano in corso trattative di composizione negoziata o altre procedure. Se sussistono i presupposti cautelari, può essere necessario intervenire prima che ulteriori operazioni riducano il patrimonio; rispetto agli atti già compiuti, invece, deve essere valutata separatamente la possibilità di contestarne gli effetti attraverso i rimedi consentiti dall’ordinamento.

Per un creditore esposto per centinaia di migliaia di euro o per un importo milionario, l’elemento decisivo è spesso il tempo. La differenza economica non dipende soltanto dalla possibilità di dimostrare il credito, ma dalla capacità di individuare tempestivamente il patrimonio sul quale quel credito potrà concretamente trovare soddisfazione e di intervenire, quando ne ricorrano i presupposti, prima che ulteriori operazioni modifichino irreversibilmente la situazione.

Finanziamenti infragruppo e tutela dei creditori: le domande più frequenti

Un finanziamento infragruppo effettuato da una società in crisi è sempre illegittimo?

No. Il trasferimento di risorse tra società appartenenti allo stesso gruppo può rispondere a esigenze economiche legittime. Per stabilire se l’operazione abbia pregiudicato i creditori occorre esaminare la situazione patrimoniale e finanziaria della società al momento del finanziamento, l’importo trasferito, le condizioni pattuite, la capacità della società beneficiaria di restituire le somme, le eventuali garanzie e l’utilità dell’operazione per la società finanziatrice. L’esistenza di una crisi non consente, da sola, di qualificare il finanziamento come sottrazione fraudolenta di patrimonio.

Il creditore può agire se la società debitrice trasferisce liquidità a un’altra società del gruppo?

Può essere possibile, ma il rimedio dipende dalle caratteristiche dell’operazione e dalla situazione concreta. Se vi è il rischio attuale di dispersione del patrimonio possono essere valutate misure cautelari, compreso il sequestro conservativo quando ne ricorrano i presupposti. Se l’atto è già stato compiuto, può essere necessario verificare le condizioni dell’azione revocatoria o di altre iniziative. Quando il trasferimento si inserisce nell’attività di direzione e coordinamento, possono assumere rilievo anche i presupposti della responsabilità prevista dall’art. 2497 c.c.

I crediti derivanti dai finanziamenti infragruppo vengono soddisfatti insieme agli altri creditori?

Non necessariamente. L’art. 2497-quinquies c.c. richiama l’art. 2467 c.c. per determinati finanziamenti effettuati nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento. Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina, il rimborso del finanziamento è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. La qualificazione del rapporto, la provenienza del finanziamento e le condizioni economico-finanziarie esistenti al momento dell’erogazione devono quindi essere esaminate concretamente.

Cosa cambia se la società debitrice entra nella composizione negoziata e ottiene misure protettive?

Le misure protettive possono incidere sulle azioni esecutive e cautelari dei creditori interessati. Per questo motivo un creditore titolare di un credito rilevante deve verificare il contenuto delle misure pubblicate e dei provvedimenti del Tribunale, la loro estensione e gli effetti sulla propria posizione. La composizione negoziata non deve essere confusa con il concordato preventivo o con la liquidazione giudiziale: è necessario valutare separatamente le possibilità di partecipazione alle trattative e le iniziative consentite durante il periodo di protezione.

Quando conviene intervenire se si sospettano finanziamenti infragruppo pregiudizievoli?

La verifica dovrebbe iniziare quando emergono elementi concreti come mancati pagamenti rilevanti, riduzione anomala della liquidità, trasferimenti verso società collegate, cessioni di beni o attività e altre operazioni che possono incidere sulla garanzia patrimoniale. Attendere l’apertura di una procedura concorsuale può modificare gli strumenti disponibili e, soprattutto, può significare trovarsi davanti a un patrimonio già ridotto. Per un credito di grande importo è quindi opportuno valutare tempestivamente sia la consistenza e documentazione del credito sia ciò che sta accadendo al patrimonio della società debitrice.

Un credito rilevante e finanziamenti infragruppo sospetti richiedono una valutazione tempestiva

Quando una società che deve pagare un credito di 100.000, 500.000 euro o di importo milionario trasferisce risorse ad altre imprese del gruppo mentre la propria situazione finanziaria peggiora, il problema non può essere valutato considerando soltanto le fatture insolute. Occorre ricostruire dove sono state trasferite le risorse, quando sono avvenute le operazioni, quale patrimonio è ancora disponibile e quali strumenti possono essere concretamente utilizzati dal creditore.

Nel nostro Studio esaminiamo la documentazione relativa al credito e alla società debitrice per valutare la posizione patrimoniale, gli eventuali finanziamenti e trasferimenti infragruppo, le garanzie esistenti, la presenza di altri creditori e l’eventuale accesso a strumenti di regolazione della crisi. L’obiettivo è individuare le iniziative giuridicamente praticabili e valutarne l’utilità concreta rispetto all’importo da recuperare e al patrimonio effettivamente disponibile.

Se il credito è economicamente rilevante e vi sono segnali di trasferimenti patrimoniali o finanziamenti verso altre società del gruppo, è possibile richiedere una valutazione del caso allo Studio Legale Calvello, indicando nel modulo l’importo del credito, la società debitrice, le principali operazioni sospette già individuate e l’eventuale presenza di procedure o misure protettive.

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