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Scontro tra veicoli

Danno patrimoniale Infortunistica Stradale Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Responsabilità civile Responsabilità extracontrattuale

Cassazione 11299/2026: responsabilità della Regione per incidenti con fauna selvatica ex art. 2052 c.c.

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Fauna selvatica e sinistri stradali: la Cassazione conferma la responsabilità della Regione ex art. 2052 c.c.

La Corte di Cassazione ribadisce che i danni causati da fauna selvatica rientrano nella responsabilità oggettiva prevista dall’art. 2052 c.c. e non nella responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. In caso di incidente stradale provocato da un animale selvatico, il danneggiato deve provare la dinamica del sinistro e il nesso causale tra l’animale e l’evento dannoso, mentre spetta alla Regione dimostrare il caso fortuito o la condotta esclusiva del conducente. La decisione censura il Tribunale che aveva richiesto la prova della colpa dell’ente nella gestione della fauna. La sentenza si inserisce nel consolidato orientamento inaugurato da Cass. n. 7969/2020.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Responsabilità civile – Fauna selvatica – Sinistro stradale con cinghiale – Applicabilità dell’art. 2052 c.c. – Responsabilità oggettiva della Regione – Onere probatorio – Caso fortuito – Esclusione dell’art. 2043 c.c.

In materia di danni cagionati da fauna selvatica alla circolazione stradale, la responsabilità della Regione va ricondotta all’art. 2052 c.c. e non all’art. 2043 c.c., trattandosi di responsabilità oggettiva fondata sulla titolarità e utilizzazione pubblicistica del patrimonio faunistico. Il danneggiato è tenuto a provare la dinamica del sinistro, il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso, nonché l’assenza di incidenza causale della propria condotta di guida; grava invece sulla Regione l’onere di dimostrare il caso fortuito o l’efficacia causale esclusiva della condotta del conducente. Erronea, pertanto, la decisione di merito che richieda la prova della colpa dell’ente nella gestione e nel controllo della fauna selvatica.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza, 27/04/2026, n. 11299

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. A.A. conveniva dinanzi al Giudice di pace di Penne la Regione Abruzzo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dall’autovettura Volkswagen (Omissis), di sua proprietà e condotta dalla moglie B.B., a seguito di sinistro verificatosi il 7 agosto 2017, alle ore 20:45 circa, in L, località (Omissis), per la collisione con un cinghiale che improvvisamente aveva attraversato la carreggiata, una strada comunale priva di illuminazione e di segnaletica di pericolo.

Si costituiva la Regione Abruzzo, eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, assumendo che la competenza in materia di gestione e controllo della fauna selvatica spettasse alla Provincia territorialmente competente; nel merito, contestava la sussistenza dei presupposti della responsabilità aquiliana, deducendo la mancanza di prova di una condotta colposa dell’ente e chiedendo, in via subordinata, l’accertamento del concorso di colpa del conducente ai sensi dell’art. 2054 c.c.

Il Giudice di Pace di Penne, con sentenza n. 26/2018, accoglieva la domanda, dichiarava la responsabilità della Regione Abruzzo per i danni derivanti dal repentino attraversamento del cinghiale e la condannava al pagamento della somma di Euro 3.395,00, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, nonché alle spese di lite.

Avverso tale decisione proponeva appello la Regione Abruzzo.

Si costituiva il Gianni, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestando le censure proposte, sostenendo di avere fornito piena prova delle modalità del sinistro, del nesso causale e dell’entità dei danni, nonché dell’assenza di adeguate misure di prevenzione da parte dell’ente.

Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 449/2021, respingeva l’eccezione di inammissibilità dell’appello, riteneva sussistente la legittimazione passiva della Regione Abruzzo, ma accoglieva il gravame nel merito e, per l’effetto, rigettava la domanda risarcitoria, ritenendo applicabile l’art. 2043 c.c., e non l’art. 2052 c.c., ed escludendo che fosse stata fornita prova di una condotta colposa dell’ente nella gestione e nel controllo della fauna selvatica. Infine, compensava integralmente le spese del doppio grado.

2.Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il Gianni, affidato a due motivi.

Ha resistito con controricorso la Regione Abruzzo, eccependo l’inammissibilità del ricorso per irritualità della notifica; e comunque l’inammissibilità e/o l’infondatezza del ricorso.

Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore della parte ricorrente ha depositato memoria, deducendo la sanatoria di ogni vizio inerente alla notifica del ricorso per raggiungimento dello scopo, per effetto della costituzione della parte resistente, Regione Abruzzo e, in subordine, chiedendo la rimessione in termini ex art. 291 c.p.c. per rinnovare la notifica.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Abruzzo in ordine alla irritualità della notifica. Sebbene l’atto sia stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale di L’Aquila anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma, il vizio deve ritenersi sanato per il raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. La tempestiva costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha infatti dimostrato la piena conoscenza del ricorso e garantito il diritto di difesa dell’ente, rendendo irrilevante l’eventuale tardività della costituzione stessa ai fini della validità del contraddittorio.

2.Nella impugnata sentenza il giudice di appello ha integralmente riformato la decisione di primo grado rigettando la domanda risarcitoria, in quanto: a) ha ribadito la natura aquiliana (art. 2043 c.c.) della responsabilità della Regione, dichiarando di non aderire al nuovo orientamento di legittimità, che la configurava invece ai sensi dell’art. 2052 c.c.; b) ha ritenuto che spettava al danneggiato provare la colpa specifica dell’ente (omissioni nei piani di controllo o cattura), prova ritenuta mancante nel caso di specie; c) ha rilevato che l’invasione improvvisa del cinghiale all’uscita di una curva rendeva l’evento inevitabile, configurando una sorta di caso fortuito che avrebbe impedito la responsabilità anche in presenza di misure precauzionali dell’ente.

3. A.A. Gianni articola in ricorso due motivi.

3.1. Con il primo motivo deduce “Violazione ed errata applicazione dell’art. 2043 c.c. il luogo dell’art. 2052 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in tema di principio della responsabilità per i danni cagionati dall’animale selvatico”, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 2043 c.c., escludendo l’operatività dell’art. 2052 c.c. Invocando Cass. n. 7969/2020; n. 8384/2020; n. 8385/2020; n. 8206/2021, deduce che l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità riconduce la responsabilità per i danni cagionati da fauna selvatica protetta al paradigma dell’art. 2052 c.c., fondato su un criterio oggettivo di imputazione, ancorato alla proprietà pubblica del patrimonio faunistico e alla sua utilizzazione in funzione di interessi collettivi.

3.2. Con il secondo motivo deduce “Violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 c.c. e 2054 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo all’applicazione del principio dell’onere della prova, discendente dalla errata applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in luogo dell’art. 2052 c.c.”, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che gravasse sull’attore l’onere di provare una condotta colposa dell’ente nella gestione e nel controllo della fauna selvatica, applicando erroneamente l’art. 2043 c.c., in luogo del regime oggettivo di cui all’art. 2052 c.c., in virtù di cui egli avrebbe dovuto unicamente dimostrare il danno, la riferibilità dell’animale a specie appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato e il nesso causale, mentre sarebbe spettato alla Regione provare il caso fortuito quale fattore interruttivo del nesso eziologico.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

4.1. Il Tribunale di L’Aquila, quale giudice di appello, ha fondato la propria decisione sul presupposto che la responsabilità della Regione per danni da fauna selvatica avesse natura aquiliana ex art. 2043 c.c., richiedendo al danneggiato la prova di una specifica condotta colposa dell’ente. Tale impostazione contrasta frontalmente con l’orientamento di questa Corte che, superando le precedenti impostazioni, ha ricondotto stabilmente la materia nell’alveo dell’art. 2052 c.c.

Tale approdo ermeneutico, lungi dal rappresentare una innovazione isolata, trova il suo fondamento nel revirement inaugurato dalla sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020. In quell’occasione, questa Corte ha chiarito che il danno cagionato dalla fauna selvatica è risarcibile dalla Regione – in quanto ente titolare della gestione e della tutela del patrimonio faunistico per utilità collettiva – ai sensi dell’art. 2052 c.c., poiché essa ne utilizza il bene in senso pubblicistico.

Questo principio è stato confermato da numerose pronunce successive (cfr., tra le tante, Cass. n. 8384/2020, n. 8385/2020 e, tra le più recenti, n. 16788/2025, o nn. 2526 e 2528 del 2026).

Pertanto, l’affermazione del Tribunale che ha escluso l’applicabilità della responsabilità oggettiva del proprietario o utilizzatore dell’animale costituisce una palese falsa applicazione di norme di diritto, poiché il corretto inquadramento della fattispecie imponeva la verifica (non della colpa dell’ente, ma) del nesso causale tra il comportamento dell’animale, in rapporto alla condotta di guida del conducente del veicolo.

5. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, il secondo resta assorbito.

Tuttavia, è necessario precisare per il giudizio di rinvio che, questa Corte, con le recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, ha enunciato, componendo precedenti disarmonie, i principi di diritto regolatori della materia della responsabilità in caso di danni da coinvolgimento di fauna selvatica nella circolazione dei veicoli: ad essi, idonei a dirimere anche la presente controversia, va fatto qui integrale richiamo, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche quale premessa di ogni argomento qui sviluppato.

In particolare, è qui sufficiente precisare che la configurabilità dell’art. 2052 c.c. non esonera affatto il danneggiato dall’onere di provare l’esatta e completa dinamica dell’incidente: egli, invero, deve fornire prova positiva che il comportamento dell’animale sia stato la causa, quanto meno concorrente, dell’evento, mentre spetta alla Regione provare il caso fortuito o l’incidenza assorbente della condotta del conducente.

È ben vero che, nel caso di specie, il giudice di appello ha svolto valutazioni sulla ‘inevitabilità’ dell’impatto; e, tuttavia, tanto egli ha concluso sulla base dell’erroneo presupposto della sussistenza di una responsabilità per colpa della Regione.

Pertanto, tali elementi, relativi alla dinamica dell’incidente, dovranno essere rivalutati alla luce del corretto riparto probatorio derivante dall’art. 2052 c.c. e valutando, invece, i parametri a tali fini rilevanti, come ricostruiti dalle appena richiamate pronunce.

6. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di L’Aquila, che, nella persona di diverso Magistrato, applicato l’art. 2052 c.c., esaminerà la sussistenza o meno del nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento alla stregua dei principi di diritto stabiliti da questa Corte, anche in punto di coordinamento tra il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, fondato sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale selvatico da parte dell’ente pubblico, previsto dall’art. 2052 c.c., e l’onere del danneggiato di fornire la prova rigorosa della dinamica del sinistro e, con essa, quella positiva dell’esclusione di un qualunque ruolo, causale o concausale, della condotta di guida del conducente nella produzione dell’evento (solo all’esito di una tale prova positiva potendo, semmai, trovare applicazione la presunzione di colpa posta a carico del conducente dall’art. 2054, comma 1, c.c.).

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

7. Stante l’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; per l’effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di L’Aquila, nella persona di diverso magistrato, perché proceda a nuovo esame dell’appello, dando applicazione ai suindicati disattesi principi.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2026.

 

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