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Danno patrimoniale Infortunistica Stradale Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile

Cass. Civ. n. 7530/2012 – Dipendente infortunato in un incidente stradale: il datore di lavoro deve provare gli stipendi pagati per ottenere il risarcimento

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Risarcimento del danno patrimoniale per le retribuzioni corrisposte al dipendente infortunato: il datore di lavoro deve provare l’effettivo pagamento degli stipendi durante l’assenza dal servizio.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7530 del 15 maggio 2012, ha chiarito che il datore di lavoro che richiede il risarcimento delle retribuzioni corrisposte a un dipendente rimasto assente a causa di un incidente stradale deve dimostrare l’effettivo pagamento delle somme. Non è sufficiente produrre un prospetto amministrativo contenente gli importi spettanti al lavoratore. La Suprema Corte distingue tra prova dell’esistenza del credito e prova dell’adempimento dell’obbligazione, precisando che il principio secondo cui spetta al debitore dimostrare l’avvenuto pagamento non esonera il creditore dal provare i fatti costitutivi della propria pretesa. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio comporta il rigetto della domanda risarcitoria, anche quando il rapporto di lavoro e l’assenza per infortunio risultino accertati.

LA VICENDA

A seguito di un incidente stradale che aveva coinvolto un ispettore della Polizia di Stato, il Ministero dell’Interno chiedeva il risarcimento delle retribuzioni asseritamente corrisposte durante l’assenza dal servizio del dipendente infortunato. La domanda veniva respinta per mancata prova dell’effettivo pagamento degli emolumenti. La Cassazione confermava la decisione, rigettando il ricorso del Ministero.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

RESPONSABILITÀ CIVILE – RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE – SINISTRO STRADALE – DIPENDENTE INFORTUNATO – RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DURANTE L’ASSENZA DAL SERVIZIO – DOMANDA RISARCITORIA DEL DATORE DI LAVORO – ONERE DELLA PROVA – NECESSITÀ DI DIMOSTRARE L’EFFETTIVO PAGAMENTO – PROSPETTO AMMINISTRATIVO DEGLI IMPORTI SPETTANTI – INSUFFICIENZA – ARTT. 1218, 2054 E 2697 C.C.

In tema di risarcimento del danno patrimoniale conseguente a sinistro stradale, il datore di lavoro che agisca per ottenere il rimborso delle retribuzioni corrisposte al dipendente durante il periodo di assenza dal servizio causato dalle lesioni subite è tenuto a provare l’effettiva corresponsione degli emolumenti, trattandosi di fatto costitutivo del credito risarcitorio azionato.

Non è sufficiente, a tal fine, la produzione di un prospetto amministrativo recante la mera indicazione degli importi spettanti al dipendente, qualora tale documento non dimostri l’avvenuto pagamento.

Il principio secondo cui il debitore è onerato della prova dell’adempimento dell’obbligazione presuppone infatti che sia stata preliminarmente dimostrata l’esistenza del credito, non potendo essere invocato per dispensare il creditore dalla prova dei fatti costitutivi della propria pretesa.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 15/05/2012, n. 7530

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.R. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania N.R., ispettore di polizia di Stato, l’Assitalia s.p.a. e il Ministero dell’Interno per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti a seguito di un incidente stradale.

Si costituiva in giudizio N.R. svolgendo domanda riconvenzionale nei confronti del F. per i danni da lui patiti a seguito del medesimo sinistro chiamando in causa la compagnia assicuratrice Milano s.p.a. a manleva di quest’ultimo.

Il Ministero dell’Interno svolgeva domanda riconvenzionale nei confronti del F. e della Milano s.p.a. tesa a ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo erariale condotto dal N. nonchè ad ottenere il pagamento degli emolumenti versati al medesimo N. durante il periodo dell’assenza dal servizio causata dalle lesioni subite.

Il Tribunale di Catania accertava la responsabilità concorsuale ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2, del F. e del N. in merito alla causazione del sinistro, condannando entrambi a risarcire l’altro nella misura del 50% il danno biologico accertato in sede di c.t.u. medico-legale. Accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dal Ministero dell’Interno relativa al risarcimento del danno subito dal veicolo erariale ma respingeva la domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il rimborso degli emolumenti versati a vuoto al N. durante l’assenza dal servizio.

Avverso la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale relativa al rimborso delle somme versate a vuoto al dipendente infortunato proponeva appello il Ministero dell’interno.

La Corte d’Appello rigettava il gravame perchè il Ministero non aveva fornito prova sufficiente degli asseriti esborsi, non producendo alcun documento dal quale possa evincersi l’avvenuto pagamento dei compensi di cui chiedeva il rimborso.

Propone ricorso per cassazione il Ministero dell’interno con due motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene il Ministero dell’Interno: che esso doveva solo dimostrare l’esistenza del rapporto lavorativo con il N. e quantificare il suo credito, spettando al debitore la prova dell’inesistenza dell’obbligazione; che l’osservazione della Corte in ordine al pagamento degli emolumenti da parte degli enti previdenziali non è fondata; che nel pubblico impiego la legge e la contrattazione collettiva prevedono che gli emolumenti ai dipendenti assenti per infortunio o malattia vengano pagati dalla stessa amministrazione di appartenenza, operando le coperture assicurative di I.N.P.S. e I.N.A.I.L. solo per i rapporti lavorativi privati.

Il motivo è infondato.

In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento (Cass., 30 ottobre 2001, n. 13533).

E’ vero quindi che il debitore deve provare di aver estinto l’obbligazione, ma nel caso in esame viene in discussione la stessa esistenza del credito, ossia che il credito sia effettivamente sorto.

Dall’impugnata sentenza emerge che il Ministero non ha provato l’avvenuta corresponsione degli stipendi al dipendente durante il periodo di inabilità conseguente al sinistro e che si è limitato a produrre un prospetto dimostrativo, a firma del questore, contenente semplicemente l’indicazione degli importi spettanti nel periodo di assenza; il Ministero avrebbe dovuto invece dimostrare l’avvenuto pagamento.

Con il secondo motivo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Sostiene parte ricorrente che la sentenza è nulla per error in procedendo.

In assenza di contestazione la Corte avrebbe dovuto dare per provato il pagamento degli emolumenti al N. e condannare il F. e la Milano al relativo rimborso a favore del Ministero dell’Interno.

Il motivo non è autosufficiente perchè avrebbe dovuto riportare la comparsa di costituzione e risposta in appello della Milano Assicurazioni s.p.a. per dimostrare l’inesistenza di una contestazione da parte di quest’ultima sull’avvenuto pagamento di detti emolumenti.

Dall’impugnata sentenza emerge invece che la Milano Assicurazioni chiedeva il rigetto dell’impugnazione e in subordine riconoscersi al Ministero il risarcimento nella misura del 50%, sulla base dell’effettiva durata dell’inabilità temporanea subita dal N., quale accertata dal consulente tecnico nominato in primo grado.

Emerge dunque un contrasto fra quanto sostenuto dal Ministero e l’impugnata sentenza.

Il Ministero avrebbe dovuto perciò riportare tutte le difese della Milano Assicurazioni in appello per escludere che avesse contestato la debenza delle somme in oggetto.

Dalla sentenza risulta invece che vi è stata contestazione sull’avvenuto pagamento della retribuzione da parte del Ministero.

In conclusione, i motivi del ricorso devono essere rigettati mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata non si dispone sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetto il ricorso e non dispone sulle spese del giudizio di cassazione.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012

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