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Revocatoria immobiliare tra società: prezzo congruo e pagamento non escludono la consapevolezza del pregiudizio ai creditori (Cass. Civ. n. 16575/2026)

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Revocatoria della vendita immobiliare tra società: la contiguità delle compagini sociali e l’alienazione di più immobili possono provare la consapevolezza del pregiudizio ai creditori, anche in presenza di un prezzo congruo e regolarmente pagato.

In materia di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori può essere accertata mediante una valutazione complessiva di elementi presuntivi, tra cui la conoscenza dei debiti fiscali, la contiguità delle compagini sociali e la vendita contestuale di numerosi immobili. La congruità del prezzo e il pagamento effettivo del corrispettivo non escludono, di per sé, la scientia damni. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che, sotto la veste della motivazione apparente, solleciti una diversa valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito. Confermata l’inefficacia della compravendita nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la società ricorrente viene condannata anche ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

LA VICENDA

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione agiva in revocatoria contro la vendita di numerosi immobili, del valore complessivo di € 462.606, effettuata da una società debitrice per oltre € 618.000 di tributi. Il Tribunale di Milano dichiarava inefficace l’atto nei confronti della creditrice e la Corte d’Appello confermava la decisione. La società acquirente ricorreva in Cassazione contestando la valutazione degli indizi relativi alla consapevolezza del pregiudizio, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA – Compravendita immobiliare tra società – Debiti tributari – Scientia damni del debitore e del terzo acquirente – Prova presuntiva – Contiguità delle compagini sociali – Alienazione contestuale di plurimi immobili – Congruità e pagamento del prezzo – Irrilevanza ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo – Ricorso per cassazione – Motivazione apparente – Rivalutazione delle prove – Inammissibilità – Art. 2901 c.c.; artt. 132, n. 4, 360, comma 1, n. 4, e 96, commi 3 e 4, c.p.c.

In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie può essere desunta da una pluralità di elementi presuntivi, complessivamente valutati e logicamente coordinati dal giudice di merito, quali la conoscenza dell’esposizione debitoria fiscale da parte della società alienante, la contiguità soggettiva tra le compagini sociali della venditrice e dell’acquirente e la contestuale alienazione di numerosi cespiti immobiliari. La congruità del prezzo di compravendita e l’effettivo pagamento del corrispettivo, anche se anticipato e tracciabile, non escludono di per sé la consapevolezza del pregiudizio derivante dall’operazione complessivamente considerata. È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente, si risolva nella richiesta di una diversa ricostruzione dei fatti e rivalutazione delle risultanze probatorie, quando la decisione impugnata esponga in modo coerente e intelligibile le ragioni del convincimento raggiunto.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza, 27/05/2026, n. 16575

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione conveniva innanzi al Tribunale di Milano la ROSE Srl, nonché B.B. e A.A., quali soci della società INERTI A.A. Srl, chiedendo la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 c.c., del contratto di compravendita dell’11 dicembre 2015, con il quale la società INERTI A.A. Srl aveva trasferito alla Rose Srl numerosi cespiti immobiliari siti nel Comune di Valdisotto, per il prezzo complessivo di Euro 462.606,00.

L’attrice assumeva di essere creditrice della società INERTI A.A. Srl per l’importo di Euro 618.550,69, a titolo di tributi erariali non versati per gli anni d’imposta 2011-2015, e deduceva che l’atto dispositivo fosse stato compiuto in pregiudizio delle ragioni creditorie. Esponeva, altresì, che la società venditrice era stata cancellata dal registro delle imprese l’8 settembre 2020, sicché l’azione veniva proposta anche nei confronti dei soci.

Costituitasi in giudizio, la Rose Srl eccepiva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell’ADER e la carenza di interesse ad agire, nonché l’intervenuta prescrizione dell’azione revocatoria. Nel merito contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2901 c.c., deducendo, tra l’altro, la mancata prova della notifica delle cartelle esattoriali, la congruità del prezzo di vendita e l’avvenuto pagamento del corrispettivo in larga parte anteriormente al rogito. Il convenuto B.B. sollevava analoghe eccezioni, mentre la INERTI A.A. Srl e A.A. rimanevano contumaci.

Con sentenza n. 5020/2022, il Tribunale di Milano accoglieva la domanda revocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di compravendita nei confronti dell’ADER e condannando la Rose Srl e i soci della società estinta, in solido, alla rifusione delle spese di lite.

2. Con sentenza n. 2557 del 30 settembre 2024, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello principale di ROSE Srl, e quello incidentale di B.B., confermando integralmente la decisione di primo grado.

3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito Rose Srl propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso Agenzia Delle Entrate Riscossione.

4. Con provvedimento del 24 luglio 2025, è stata formulata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., proposta di definizione del ricorso per inammissibilità del motivo perché volto a sollecitare un riesame del merito della controversia, mediante il mero richiamo a circostanze fattuali già sottoposte all’esame del giudice di merito e da questi disattesi.

A seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrente è stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

All’esito il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine stabilito dal secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la Corte territoriale afferma la sussistenza della scientia damni e della participatio fraudis del terzo acquirente mediante un percorso argomentativo intrinsecamente incongruo e contraddittorio, fondato su una mera presunzione (la contiguità delle compagini sociali) non confrontata con plurimi elementi fattuali di segno contrario.

In particolare, la decisione impugnata svaluta circostanze pacifiche e documentalmente provate, quali la congruità del prezzo accertata da perizia asseverata, l’integrale pagamento del corrispettivo, in larga parte anticipato e tracciabile, nonché la mancata prova della piena notificazione delle cartelle esattoriali, elementi idonei ad escludere la conoscibilità del preteso debito fiscale e, quindi, la consapevolezza del pregiudizio in capo all’acquirente.

La motivazione si risolve, pertanto, in un’affermazione apodittica, priva di una valutazione complessiva e comparativa degli indizi disponibili, con conseguente violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.

5.1. Il motivo è inammissibile.

Le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito.

Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali, diversa da quella espressa dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell’accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti. Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertanto limitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando taluni elementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato, senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze di motivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazione compiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo.

Questa Corte ha invero già avuto modo, anche di recente, di osservare che il vizio di motivazione può essere dedotto in sede di legittimità e sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Nel caso di specie la sentenza impugnata non è affetta da motivazione apparente, avendo la Corte d’Appello dato conto, in modo coerente e intellegibile, delle ragioni poste a fondamento dell’accertata sussistenza della scientia damni e del consilium fraudis, attraverso una valutazione complessiva di plurimi elementi presuntivi, logicamente coordinati.

In particolare, il giudice di merito ha dato rilievo: alla conoscenza, da parte della società alienante, dell’esposizione debitoria di natura fiscale, desumibile sia dalla notificazione di cartelle esattoriali antecedenti alla stipula dell’atto dispositivo, sia dalla natura stessa dei debiti (IVA, IRES, IRAP), riconducibili all’ordinaria gestione societaria; alla contiguità soggettiva tra le due compagini sociali, posto che il legale rappresentante della società acquirente rivestiva anche la qualità di socio della società venditrice; alla contestuale alienazione di una pluralità di cespiti immobiliari, circostanza che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, integra di per sé un indice presuntivo della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie; all’irrilevanza, ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo, sia del pagamento anticipato del prezzo, sia della asserita congruità dello stesso, elementi che non elidono la consapevolezza del pregiudizio derivante dall’operazione complessivamente considerata.

Ne consegue che la sentenza impugnata non si fonda su una mera presunzione isolata, come dedotto dalla ricorrente, bensì su una valutazione complessiva del compendio indiziario, logicamente coordinata e congruamente motivata, idonea a sorreggere la conclusione circa la sussistenza dei presupposti soggettivi dell’azione revocatoria.

La censura, dunque, pur formalmente prospettata come vizio di nullità della motivazione, si risolve in una critica al merito dell’apprezzamento probatorio, inammissibile in sede di legittimità.

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somme ex art. 96, 3 e 4 co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 9.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito; b) della somma di Euro 9.000,00 ex art. 96, 3 co., c.p.c. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, 4 co., c.p.c.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 20 marzo 2026.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2026.

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