Pignoramento presso terzi e obblighi di custodia: il creditore procedente non può chiedere i danni al terzo se la dichiarazione e il successivo accertamento hanno esito negativo
La Corte di Cassazione chiarisce i limiti della responsabilità del terzo pignorato per la custodia del bene sottoposto ad esecuzione. L’obbligo di custodia sorge in capo al terzo dalla notificazione dell’atto di pignoramento, ma la possibilità per il creditore procedente di far valere le conseguenze della sua violazione dipende dal completamento della fattispecie esecutiva. Quando il terzo rende dichiarazione negativa e anche il successivo accertamento ha esito negativo, il creditore non acquista il diritto al risarcimento per l’eventuale sottrazione o dispersione del bene. La tutela derivante dalla violazione degli obblighi di custodia resta eventualmente azionabile dal titolare del bene, non dal creditore la cui procedura esecutiva sia rimasta infruttuosa.
LA VICENDA
Un creditore pignorava presso il Comune di Trani un’imbarcazione ormeggiata nella darsena comunale. Dopo la dichiarazione negativa del Comune e l’esito negativo del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, l’imbarcazione veniva definitivamente sottratta. Il creditore chiedeva quindi al Comune € 25.000 di risarcimento per violazione degli obblighi di custodia e vigilanza, ma la domanda veniva respinta nei gradi di merito e infine dalla Cassazione.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
ESECUZIONE FORZATA – ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI – PIGNORAMENTO DI BENI – OBBLIGHI DI CUSTODIA DEL TERZO PIGNORATO – DICHIARAZIONE NEGATIVA – ACCERTAMENTO NEGATIVO DELL’OBBLIGO DEL TERZO – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUSTODIA – LEGITTIMAZIONE DEL CREDITORE PROCEDENTE – ESCLUSIONE – TITOLARE DEL BENE – LEGITTIMAZIONE – SUSSISTENZA
In tema di espropriazione presso terzi, qualora il terzo detentore del bene pignorato renda dichiarazione negativa e anche il successivo accertamento abbia esito negativo, il creditore procedente non è legittimato a far valere le conseguenze dannose derivanti dalla violazione degli obblighi di custodia gravanti sul terzo ai sensi dell’art. 546 c.p.c. Tali conseguenze possono essere eventualmente fatte valere dal titolare del bene, poiché l’iniziativa esecutiva del creditore, rimasta infruttuosa, non determina in suo favore la titolarità dei diritti derivanti dall’eventuale omissione della custodia.
L’ORDINANZA
Cassazione civile, Sezione III, Ordinanza, 31/03/2026, n. 7964
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 29 settembre 2006 Giuseppe A.A., creditore per Euro 5.300 nei confronti di B.B., notificava atto di pignoramento presso terzi (terzo pignorato il Comune di T) relativo all’imbarcazione “Papagena”, ormeggiata nella darsena comunale.
La moglie del debitore, C.C., proponeva opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., sostenendo di essere proprietaria del natante; la procedura esecutiva veniva sospesa in data 17 novembre 2006.
All’udienza del 22 ottobre 2007 il Comune rendeva al giudice dell’esecuzione dichiarazione negativa, in quanto alla darsena comunale non risultavano i documenti di proprietà dell’imbarcazione.
Formulata dal creditore domanda d’istruzione ai sensi dell’art. 548 cod. proc. civ., il relativo giudizio era definito con sentenza n. 121/12 con la quale il Tribunale rigettava la domanda di accertamento dell’obbligo del terzo sull’assunto dell’erronea forma del pignoramento dal momento che non vi era prova della disponibilità dell’imbarcazione in capo al terzo, poiché il contratto di ormeggio configurava non il possesso ma la sola custodia della cosa in capo all’ormeggiatore, senza privare dunque il titolare della disponibilità del bene.
Frattanto il A.A. presentava varie querele, tra il 2007 e il 2008, lamentando che il B.B. avesse illegittimamente utilizzato e poi sottratto l’imbarcazione.
Il Tribunale penale di Trani, con sentenza n. 301/12 condannava il B.B. per sottrazione di bene all’esecuzione (art. 388cod. pen.), ma escludeva la responsabilità civile del Comune di Trani per difetto di legame organico o contrattuale con il debitore, decisione confermata dalla Corte d’Appello.
A.A. citava allora il Comune di Trani per il risarcimento danni per la somma di Euro 25.000, sostenendo la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’ente per violazione degli obblighi di custodia e vigilanza, dovendo rispondere comunque lo stesso per fatto dei propri dipendenti (che avrebbero consentito al B.B. di impadronirsi dell’imbarcazione) ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.
Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 966/2019, rigettava la domanda, condannando A.A. alle spese.
La sentenza veniva gravata, ma anche in secondo grado il A.A. risultava soccombente.
Invero la Corte territoriale, pur riconoscendo che il Comune, quale terzo pignorato, aveva un obbligo di custodia sul bene staggito (l’imbarcazione) che permaneva quantomeno fino alla dichiarazione negativa, e che la sentenza resa ex art. 548 cod. proc. civ., pur negativa, non eliminava ex tunc l’obbligo medesimo, rigettava la domanda, ritenendo non provata una condotta colposa del Comune stesso o dei suoi dipendenti, nonché il nesso causale con il danno.
Veniva sottolineato, in particolare, che gli episodi di utilizzo della barca da parte di B.B. non avevano compromesso la disponibilità del mezzo, e che il Comune aveva impartito disposizioni di divieto di accesso all’imbarcazione. Rispetto, invece, alla sottrazione definitiva, all’evento il A.A. non avrebbe portato alcun elemento tale da ricollegare la responsabilità extra contrattuale del Comune allo stesso.
Tantomeno poteva configurarsi una responsabilità del Comune ex art. 2049 cod. civ., visto che veniva in rilievo la responsabilità per custodia ai sensi degli artt. 65 e ss., cod. proc. civ., e non quale datore di lavoro.
A fronte di tale decisione il A.A. propone ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre il Comune resiste a mezzo di controricorso.
Da ultimo la parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Col primo motivo si deduce violazione degli artt. 543, 548, 549 e 67, cod. proc. civ., sostenendosi che erroneamente la Corte distrettuale avrebbe qualificato i fatti e proceduto all’interpretazione delle norme.
In particolare, la sentenza impugnata non analizzerebbe correttamente l’obbligo di custodia del Comune e la relativa responsabilità per sottrazione della cosa staggita.
Con essa i giudici d’appello avrebbero individuato come custode una non meglio precisata persona fisica anziché l’ente locale.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso, infatti, si riduce ad un excursus dell’iter processuale, riportando in gran parte proprio la ricostruzione operata dal giudice d’appello e condivisa dal ricorrente, ma non sviluppa l’unica effettiva critica in esso contenuta in ordine alla qualifica soggettiva del custode individuato dalla Corte.
2. Col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1176, 2043 cod. civ., 67, cod. proc. civ. e 654 cod. proc. pen., in quanto la sentenza analizzerebbe la responsabilità del custode verso i terzi applicando esclusivamente la norma di cui all’art. 2043 cod. civ., dimenticando completamente che la fattispecie sarebbe specificamente regolamentata dall’art. 67cod. proc. civ. in correlazione all’art. 1176, cod. civ
2.1. Il motivo censura anzitutto il fatto che la sentenza non abbia tenuto conto del giudicato penale.
2.2. Va anzitutto escluso che la sentenza d’appello abbia violato il giudicato penale, intervenuto in un giudizio in cui era parte anche il Comune, dal momento che le riportate sentenze penali non hanno accertato una responsabilità per custodia del Comune stesso, ma hanno semplicemente ricostruito le circostanze della sottrazione e l’atteggiamento del B.B. (debitore esecutato).
2.3. Il motivo, poi, censura il fatto che la sentenza d’appello abbia escluso la responsabilità del Comune a fronte degli obblighi di custodia, almeno con riferimento all’episodio della definitiva sottrazione dell’imbarcazione.
Sotto tale profilo, è evidente che la parte ricorrente, partendo dall’obbligo di custodia (ritenuta anche dalla Corte d’Appello) del Comune, si incentra sulla critica circa l’esclusione della responsabilità ex art. 2049 cod. civ. (in rapporto ai dipendenti comunali addetti alla darsena).
In particolare, il motivo in esame si fonda sull’assunto per cui la Corte territoriale avrebbe travisato la giurisprudenza sul punto (Cass. n. 6115/1984), confondendo l’ipotesi presa in esame da quel precedente, in cui era stato nominato custode giudiziale un dipendente del Comune, con quella corrente, in cui era l’Ente stesso ad essere custode del bene.
3. Il motivo, con cui in ultima analisi si censura, quindi, la ritenuta inapplicabilità dell’art. 2049 cod. civ. alla fattispecie in esame, è infondato, ma la motivazione resa dalla Corte territoriale deve, sul punto, essere corretta.
Va confermato che in capo al terzo pignorato, a partire dalla notificazione dell’atto di cui all’art. 543 cod. proc. civ. e fino alla dichiarazione (se negativa) o fino all’esito dell’accertamento del diritto ai sensi dell’art. 548 cod. proc. civ. (in base al testo ratione temporis applicabile, da effettuarsi su istanza del creditore attraverso un apposito giudizio di cognizione ordinaria), e ancora fino all’assegnazione del bene o alla sua vendita (se la dichiarazione sia stata positiva), sussista l’obbligo di custodia del bene staggito.
Tuttavia, l’estensione o meno della durata degli obblighi di custodia fino al momento della dichiarazione negativa (pacificamente intervenuta nella specie), come anche il regime della relativa prova, sono irrilevanti ai fini della presente controversia.
Siffatto obbligo di custodia, infatti, ha – quanto all’interesse alla conservazione del bene – come avente diritto non solo il proprietario del bene medesimo, ma – peraltro solo a determinate condizioni – anche il creditore pignorante. Nel senso che, ove il processo d’espropriazione presso terzi culminasse in una dichiarazione positiva, effettivamente la sottrazione o la dispersione del bene staggito potrebbe riverberarsi negativamente sulla sfera del creditore, che perderebbe l’oggetto attraverso cui ottenere la soddisfazione – integrale o parziale – del proprio credito.
Viceversa, allorché il pignoramento – fattispecie a formazione progressiva – neppure si compisse, ad esempio per via di una dichiarazione negativa, cui seguisse un giudizio che non accertasse il diritto del debitore esecutato su quel bene, o comunque non conseguisse alla dichiarazione negativa un accertamento positivo (del credito o della titolarità del bene), l’unico soggetto titolare del diritto all’adempimento degli obblighi custodiali da parte del terzo pignorato rimarrebbe il titolare del bene staggito, cioè il debitore esecutato o il diverso soggetto che ne risulti l’effettivo titolare.
Tale assetto è affermato in dottrina e in giurisprudenza, ed a questo proposito può richiamarsi Cass. n. 5617/94, secondo cui infatti “nel caso dell’espropriazione forzata presso terzi, l’atto descritto dall’art. 543 cod. proc. civ. non completa il pignoramento, ma è il primo d’una serie procedimentale destinata a completarsi con la dichiarazione dello stesso terzo (art. 547 cod. proc. civ.) o, in mancanza di questa ovvero in caso di contestazione, con la sentenza di accertamento dell’obbligo del terzo (art. 549 cod. proc. civ.). Di qui la conseguenza che il completamento della serie procedimentale costituisce in questo caso presupposto essenziale per l’affermazione della responsabilità del terzo che, costituito custode per effetto dell’atto descritto dall’art. 543 cod. proc. civ., abbia disposto del bene materialmente sottraendolo all’espropriazione”.
Nella specie, è pacifico che venne notificato l’atto di cui all’art. 543 cod. proc. civ., ma la dichiarazione del terzo fu negativa e l’obbligo del terzo (nei confronti del debitore esecutato) non fu accertato nel conseguente giudizio di cui all’art. 548 cod. proc. civ., per cui l’eventuale avente diritto all’osservanza degli obblighi di custodia in capo al Comune non era certo il creditore procedente, la cui iniziativa esecutiva è rimasta infruttuosa ed il relativo processo si è di necessità estinto, ma il titolare dell’imbarcazione a suo tempo staggita.
Certamente, come osservato dalla Corte territoriale, la sentenza resa ai sensi dell’art. 548 cod. proc. civ. (nel testo pro tempore applicabile) ha un duplice contenuto di accertamento, l’uno avente ad oggetto il diritto di credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l’altro – di rilevanza meramente processuale – attinente all’assoggettabilità del credito-bene pignorato all’espropriazione forzata, e come tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso (Cass. n. 25037/08). Ma l’effetto di tale sentenza, anche quando si limiti a stabilire, come nel caso di specie, l’erroneità dello strumento esecutivo intrapreso, sebbene non comporti affatto il venir meno ex tunc degli obblighi di custodia in capo al terzo (nel nostro caso, il Comune), non può che riverberarsi in negativo sul creditore procedente, ed in particolare sulla sua titolarità circa i diritti nascenti dall’eventuale omissione di custodia, in quanto appunto non si produce lo schema dichiarazione negativa-accertamento positivo.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di espropriazione presso terzi, ove intervenga dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato, e anche il relativo accertamento abbia esito comunque negativo, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia incombenti sul medesimo terzo ai sensi dell’art. 546 cod. proc. civ., possono essere fatte eventualmente valere dal titolare del bene stesso, ma non dal creditore procedente, la cui iniziativa esecutiva è rimasta infruttuosa”.
Così corretta la motivazione della sentenza impugnata, il motivo di ricorso in esame è privo di fondamento, dal momento che nei confronti del creditore che abbia proceduto alla notifica dell’atto di cui all’art. 543 cod. proc. civ., in ipotesi di successiva dichiarazione negativa e in mancanza di un giudizio di accertamento con esito positivo, non sussiste alcuna responsabilità del terzo pignorato, quale custode ex art. 546 cod. proc. civ, per la sottrazione della cosa staggita.
4. In definitiva, il ricorso dev’essere respinto, con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.600,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad Euro 200,00 per esborsi.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2026.




