La nomina dell’amministratore di condominio è uno dei momenti più importanti della vita condominiale. L’assemblea dei condomini, infatti, ha il compito di scegliere il professionista che si occuperà della gestione dello stabile, delle spese e dei rapporti tra i proprietari.
Per prendere questa decisione la legge stabilisce delle maggioranze precise, valide sia per la prima sia per la seconda convocazione dell’assemblea.
La maggioranza richiesta per la nomina dell’amministratore
L’amministratore viene nominato dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione, purché questi rappresentino almeno 500 millesimi del valore dell’edificio.
Questa regola vale indipendentemente dal fatto che l’assemblea si svolga in prima o in seconda convocazione. In altre parole, non basta che voti a favore la maggioranza delle persone presenti: è necessario anche che i voti favorevoli rappresentino almeno la metà dei millesimi condominiali.
La scelta dell’amministratore è particolarmente delicata perché si tratta della figura che dovrà occuparsi della gestione quotidiana del condominio. Se vuoi approfondire il ruolo e le responsabilità di questa figura, puoi leggere l’articolo dedicato ai compiti dell’amministratore di condominio:
https://www.studiolegalecalvello.it/compiti-amministratore-condominio/
La stessa maggioranza per la riconferma dell’amministratore
Le stesse regole si applicano anche quando l’assemblea deve decidere se confermare l’amministratore già in carica.
Alla scadenza dell’incarico, infatti, i condomini possono scegliere se rinnovare il mandato oppure nominare un nuovo professionista. Anche in questo caso è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi.
Per comprendere meglio quanto dura il mandato dell’amministratore e come funziona la sua scadenza, può essere utile consultare l’articolo sulla durata dell’incarico dell’amministratore di condominio:
https://www.studiolegalecalvello.it/durata-incarico-amministratore-condominio/
La maggioranza necessaria per revocare l’amministratore
La stessa maggioranza richiesta per la nomina viene utilizzata anche per revocare l’amministratore dall’incarico.
Questo significa che l’assemblea può decidere di interrompere il rapporto con l’amministratore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno metà dei millesimi.
Naturalmente la revoca può avvenire per diversi motivi. In alcune situazioni può dipendere semplicemente da una scelta dei condomini, mentre in altri casi può essere legata a irregolarità o inadempimenti. Per approfondire questo tema puoi leggere l’articolo su quando è possibile revocare l’amministratore di condominio:
https://www.studiolegalecalvello.it/revoca-amministratore-condominio/
Se invece la revoca è legata a gravi violazioni degli obblighi professionali, si parla di revoca per giusta causa, tema trattato nell’articolo:
https://www.studiolegalecalvello.it/revoca-amministratore-condominio-giusta-causa/
Revoca e nomina del nuovo amministratore: due votazioni distinte
Quando si decide di sostituire l’amministratore, bisogna ricordare un aspetto molto importante: la revoca e la nomina del nuovo amministratore sono due decisioni separate.
Questo significa che l’assemblea deve procedere con due votazioni autonome:
-
la prima per revocare l’amministratore in carica;
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la seconda per nominare il nuovo professionista.
Le due deliberazioni possono essere prese nella stessa assemblea, una dopo l’altra, purché entrambe siano state inserite nell’ordine del giorno. In alternativa possono essere affrontate anche in riunioni differenti.
Cosa succede se non viene nominato subito un nuovo amministratore
Può capitare che l’assemblea decida di revocare l’amministratore ma non riesca a trovare subito un sostituto.
In questi casi l’amministratore uscente continua temporaneamente a svolgere le proprie funzioni, fino a quando non viene nominato il nuovo incaricato. Questo meccanismo viene definito in ambito giuridico prorogatio.
L’amministratore resta quindi operativo solo per garantire la continuità della gestione condominiale, a meno che l’assemblea non lo abbia espressamente sollevato da questo compito.
Se l’assemblea non riesce proprio a individuare un amministratore, possono verificarsi situazioni particolari che abbiamo approfondito nell’articolo:
che succede se l’assemblea non nomina l’amministratore di condominio
https://www.studiolegalecalvello.it/assemblea-non-nomina-amministratore-condominio/
L’amministratore nominato dal costruttore può essere sostituito?
Talvolta, nei condomini di nuova costruzione, il primo amministratore viene indicato direttamente dal costruttore dell’edificio.
È bene sapere che l’assemblea dei condomini può comunque sostituirlo in qualsiasi momento, seguendo le stesse regole previste per la nomina e la revoca dell’amministratore.
Naturalmente il professionista scelto dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per svolgere questa attività. Se vuoi sapere quali sono, puoi approfondire l’argomento nell’articolo sui requisiti per fare l’amministratore di condominio:
https://www.studiolegalecalvello.it/requisiti-amministratore-condominio/



