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Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Responsabilità civile

Cass. Civ. n. 14652/2016 – Non contestazione del danno: quando l’importo richiesto deve essere comunque provato

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

La mancata contestazione dell’importo richiesto non esonera automaticamente il danneggiato dall’onere della prova: occorre un riconoscimento espresso, una difesa incompatibile con la negazione del fatto oppure la conoscibilità della circostanza da parte del convenuto.

Con la sentenza n. 14652 del 18 luglio 2016, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti del principio di non contestazione nel processo civile, con particolare riferimento alla prova dell’entità del danno. La semplice assenza di una contestazione specifica del quantum non comporta necessariamente che l’importo richiesto debba considerarsi pacifico. Nel regime processuale applicabile alla controversia, il fatto può ritenersi ammesso quando la controparte lo riconosca espressamente oppure adotti una difesa incompatibile con la sua negazione. L’onere di contestazione riguarda, inoltre, soltanto i fatti conosciuti o concretamente conoscibili dalla parte. In mancanza di tali presupposti, il danneggiato resta tenuto a dimostrare l’esistenza e l’ammontare del pregiudizio subito.

LA VICENDA

Una società esercente un distributore di carburanti chiedeva il risarcimento per il furto di denaro custodito in cassaforte, imputandone la responsabilità all’impresa incaricata del trasporto valori. La Corte d’appello riconosceva la responsabilità contrattuale, ma respingeva la domanda per insufficiente prova dell’ammontare del danno. La Cassazione confermava il rigetto, escludendo che la mancata contestazione specifica dell’importo fosse sufficiente a renderlo pacifico.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

PROVA CIVILE – PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE – ART. 167 C.P.C. – FATTI COSTITUTIVI DEL DIRITTO – CONTESTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ – QUANTIFICAZIONE DEL DANNO – FATTI IGNOTI ALLA CONTROPARTE – ONERE DELLA PROVA – LIMITI DI OPERATIVITÀ

Nel processo civile, con riferimento al regime del principio di non contestazione desumibile dall’art. 167 c.p.c., anteriormente alla modifica dell’art. 115 c.p.c. introdotta dalla legge n. 69 del 2009, la mancata contestazione specifica di un fatto allegato dall’attore non determina automaticamente l’esonero dall’onere della relativa prova. Il fatto può considerarsi pacifico quando sia espressamente riconosciuto dalla controparte oppure quando quest’ultima abbia articolato difese incompatibili con la sua negazione. La contestazione della responsabilità non implica, di per sé, il riconoscimento dell’ammontare del danno richiesto. L’onere di contestazione sussiste soltanto rispetto ai fatti noti alla parte, non estendendosi a circostanze estranee alla sua sfera di conoscenza. Ne consegue che, in assenza dei presupposti per ritenere pacifico il quantum, l’attore è tenuto a provare l’effettiva entità del pregiudizio lamentato.

LA SENTENZA

Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 18/07/2016, n. 14652

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società La Perla s.r.l., esercente un impianto di rifornimento di carburanti, convenne in giudizio la Sipro – Sicurezza e Protezione s.r.l., con cui aveva stipulato un contratto di trasporto valori, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito del furto delle somme custodite all’interno della propria cassaforte.

La convenuta resistette alla domanda, provvedendo tuttavia a chiamare in causa – per l’eventuale manleva – la propria assicuratrice Levante Norditalia Assicurazioni s.p.a., che si costituì in giudizio contestando l’operatività della garanzia.

Il Tribunale rigettò la domanda dell’attrice ritenendo che non fosse risultata provata la responsabilità della convenuta.

La Corte di Appello di Roma, pur ritenendo accertata la responsabilità della Sipro, ha rigettato il gravame della La Perla sul rilievo che la domanda risarcitoria era risultata priva di adeguati riscontri probatori in ordine al quantum (indicato dall’appellante in 218.050.000). Ricorre per cassazione la soc. La Perla, affidandosi a due motivi illustrati da memoria; resistono, con distinti controricorsi, la Carige Assicurazioni s.p.a. (già subentrata alla Levante Norditalia) e la Sipro – Sicurezza Professionale s.r.l.; quest’ultima propone anche ricorso incidentale cui resistono sia la soc. La Perla che la Carige.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello, rilevato che soltanto la Sipro conosceva il codice e disponeva delle chiavi di apertura della cassaforte, ha ritenuto “altamente improbabile” che il furto – compiuto senza effrazione – fosse stato commesso da terzi estranei e ha concluso che la Sipro era “certamente responsabile anche per non aver dimostrato di avere utilizzato nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia” e che il furto era dunque “conseguenza del comportamento inadempiente della Sipro”; ciò premesso, ha tuttavia negato il risarcimento, ritenendo che la domanda fosse risultata priva “di adeguati riscontri probatori in ordine al quantum”, poichè la documentazione prodotta dalla La Perla non era idonea a provare la sottrazione di 218 milioni di lire.

2. Col primo motivo del ricorso principale, la soc. La Perla deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., censurando la Corte per non avere applicato il principio secondo cui “la mancata specifica contestazione di un fatto costitutivo del diritto dedotto da uno dei due contendenti lo rende incontroverso e non più bisognevole di prova”: rileva, infatti, che non era stato contestato il fatto storico dell’ammanco nell’importo indicato dall’attrice ed assume che ciò rendeva irrilevante e superflua la prova sul punto, mentre la contestazione dell’an, involgente esclusivamente il profilo della responsabilità, non esonerava i convenuti dall’onere di contestare il quantum della pretesa.

2.1. Al riguardo, la Sipro ha dedotto – in fatto – che, costituendosi in giudizio, aveva contestato la domanda risarcitoria sia nell’an che nel quantum e che, con la memoria di replica alla conclusionale avversaria, aveva rilevato che l’attrice non aveva dimostrato nè la natura nè l’entità del danno lamentato; in diritto, ha rilevato come il nuovo testo dell’art. 115 c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, non era applicabile ad attività processuali risalenti all’anno 2000, aggiungendo – in relazione al principio di non contestazione elaborato dalla giurisprudenza anteriormente all’anzidetta novella – che l’avvenuta contestazione di qualsivoglia responsabilità a suo carico non poteva che ritenersi “estesa al quantum… poichè la contestazione del fatto a monte è incompatibile con l’ammissione del fatto a valle”; ha escluso, altresì, che fosse risultato violato l’art. 2697 c.c., in quanto la Corte aveva correttamente posto a carico dell’attrice l’onere di provare l’entità del danno.

2.2. Pur dovendosi escludere che nel presente giudizio (iniziato nell’anno 2000) possa operare direttamente il novellato art. 115 c.p.c., comma 1 (applicabile, L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 1, ai giudizi iniziati dopo il 4.7.2009), deve tuttavia valutarsi se la Corte abbia comunque violato il principio di “non contestazione”) già da tempo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità alla luce della previsione dell’art. 167 c.p.c., comma 1, che impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda; il tutto in relazione al dato pacifico –

che la Sipro ha incentrato le proprie difese sulla radicale negazione della propria responsabilità senza contestare specificamente l’entità della somma asportata dalla cassaforte.

Al riguardo si osserva:

– la circostanza che non risulti applicabile l’art. 115 c.p.c., comporta la necessità di fare riferimento esclusivamente al principio di non contestazione così come configurabile sulla base della previsione dell’art. 167 c.p.c. (“nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda”), a prescindere dalla previsione del novellato art. 115 c.p.c. (“il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”), che, con l’utilizzo dell’avverbio “specificamente”, richiede al convenuto che intenda contestare i fatti dedotti dall’attore di farlo in modo “specifico”;

– in riferimento al principio di non contestazione – come desumibile dall’art. 167 c.p.c. – questa Corte ha affermato che, “in tema di prova civile, una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica – in difetto di una norma o di un principio che vincoli alla contestazione specifica – se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico, abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento” (Cass. n. 23816/2010); il principio è stato recentemente ribadito dalle SS.UU., che hanno rilevato come la presa di posizione assunta dal convenuto con la comparsa di risposta possa rendere superflua la prova del fatto allegato dall’attore e hanno precisato che “ciò avviene nel caso in cui il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo” (Cass., S.U. n. 2951/2016);

– ne consegue che, nel caso in esame, la mancata contestazione circa l’entità delle somme trafugate (che avrebbe esonerato l’attrice dall’onere della relativa prova) avrebbe potuto conseguire –

alternativamente – all’espresso riconoscimento dell’importo da parte della convenuta o all’articolazione di una difesa incompatibile con la negazione della somma indicata dall’attrice; circostanze tutte non risultanti nè dal contenuto della comparsa di costituzione della Sipro (come trascritta in ricorso) nè dal tenore delle censure articolate dalla ricorrente, che si incentrano sul dato della mancanza di contestazione circa l’ammontare indicato dall’attrice, senza però spiegare perchè la recisa contestazione della domanda in punto di responsabilità comportasse comunque – il riconoscimento della somma indicata o fosse incompatibile con la sua contestazione;

– va peraltro considerato che “l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova –

sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ignoti” (Cass. n. 3576/2013) cosicchè, nel caso di specie, essendo il dato dell’effettivo importo trafugato estraneo alla sfera di diretta conoscibilità da parte della convenuta, la ricorrente avrebbe dovuto suffragare la deduzione della violazione del principio di non contestazione con l’indicazione delle circostanze che avevano reso tale dato noto alla Sipro.

3. Col secondo motivo (“nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione sia dell’art. 183 c.p.c., che dell’art. 101 c.p.c.”), la ricorrente si duole che la Corte abbia sollevato la questione della mancata prova del danno (“mai sollevata dalle parti, nè dal giudice in corso di causa”) soltanto con la sentenza, così violando il diritto della difesa a vedersi assegnato un termine per il deposito di memorie (ex art. 101 c.p.c., comma 2).

3.1. Il motivo è infondato.

Premesso che non può trovare applicazione diretta la norma dell’art. 101 c.p.c., comma 2 (introdotta dalla L. n. 69 del 2009, e applicabile ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore), ma caso mai il principio giurisprudenziale del divieto della pronuncia della “terza via”, va rilevato che la questione dell’esistenza e dell’entità del danno apparteneva alla causa fin dall’inizio, quale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria: il giudice non ha dunque introdotto una questione “nuova”, ma ha semplicemente ritenuto non adeguatamente provato il danno.

4. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento dell’incidentale proposto dalla Sipro, in quanto condizionato all’accoglimento del primo.

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra le due ricorrenti, ai sensi del testo originario dell’art. 92 c.p.c., (applicabile ratione temporis, trattandosi di causa iniziata nell’anno 2000); in base al principio di causalità, le ricorrenti vanno invece condannate in solido – al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Carige.

6. Trattandosi di ricorsi proposti successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in relazione alla ricorrente principale (non anche in ordine a quella incidentale, atteso che il suo ricorso è stato dichiarato assorbito e non rigettato o dichiarato inammissibile o improcedibile).

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; compensate le spese di lite fra le ricorrenti, condanna le medesime ricorrenti, in solido, a rifondere alla Carige Assicurazioni s.p.a. le spese processuali, liquidate in 5.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016

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