Titolo

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Denuncia dei vizi

Immobili, Condominio e Locazioni Procedura Civile

Denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c.: ecco quando il termine non decorre dall’acquisizione della perizia di parte (Appello Venezia, sent. 493/19)

Lo sappiamo tutti molto bene: quello di un anno è, di fatto, un termine breve, brevissimo ed è estremamente facile perderlo. Ecco allora che ciò che è uscito dalla porta, si cerca (noi avvocati) di farlo rientrare dalla finestra (anche perchè la Giurisprudenza è mediamente ben incline a riservare un favor interpretativo nei confronti degli acquirenti/committenti danneggiati). Peraltro, all’atto pratico, non è sempre (rectius: quasi mai) agevole individuare il dies a quo da cui far decorrere il termine; diversamente detto, la domanda che il giudice dovrà porsi è la seguente: l’apprezzabile grado di conoscenza (del vizio) era raggiungibile anche prima che venisse affidato l’icarico ad un tecnico di parte che ne accertasse la gravità? Eh già, perchè è la stessa Giurisprudenza a ricordarci, oltremodo, che non sono sufficienti manifestazioni di scarsa importanza e/o semplici sospetti e che tale conoscenza deve, di regola, ritenersi acquisita (in assenza di anteriori ed esaustivi elementi) solo all’atto dell’acquisizione di relazioni peritali. Insomma, considerato il principio innanzi enunciato, val sempre la pena “provarci” quando i termini ai nostri assistiti sono come dire… “scappati”: affidiamo quindi l’incarico ad un bravo consulente di parte! Tuttavia attenta Giurisprudenza non si appiattisce su quella locuzione “di regola” giacchè dietro ad una regola c’è, immancabilmente, sempre una eccezione. Ed è quanto accaduto nel caso di specie dove la Corte – dopo aver dato conto dell’orientamento che valorizza l’epletamento di una perizia tecnica ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art. 1669 c.c., -, osserva che “deve essere considerato che la perizia è stata fatta eseguire quattro anni e mezzo dopo l’acquisto del bene, senza mai muovere alcuna contestazione pur in presenza di manifestazioni dei vizi via via aumentate” giungendo a ritenere inverosimile che il danneggiato non abbia avuto modo, nel notevole lasso di tempo antecedente, di rendersi conto della gravità dei vizi lamentati. Cosicchè, conclude la Corte, ancorare sempre (rectius: di regola) la maturazione del termine di decadenza e di prescrizione a un mero atto di impulso (l’epletamento di  una perizia tecnica di parte), finirebbe per frustare la ratio dell’art. 1669 c.c. in tema di decadenza e prescrizione. Non può che condividersi l’approdo cui è giunta la Corte veneziana (CC).

LA SENTENZA

Corte d’Appello di Venezia, Prima sezione civile, Sentenza n. 493/2019, pubbl. il 14.02.19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, composta dai Signori Magistrati

Dott. Mario Bazzo Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni Consigliere Rel.
Dott. Alberto Valle Consigliere
Ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa promossa con atto di citazione d’appello notificato il 12.6.2015

Da

(OMISSIS)

in punto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l’azione ex 1669cc) – appello avverso la sentenza n. 1102/2015 dell’11/05-13/05/2015
causa decisa dal Collegio il giorno 17/01/2019 con le seguenti conclusioni delle parti costituite:

(OMISSIS)

Ragioni della decisione

Con atto di citazione notificato in data 28 luglio 2011, […] conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Treviso […] (in seguito fallita), gli architetti […] e […] nonché il geom. […], affinché venisse accertata la loro responsabilità ex art. 1669 c.c. per i vizi e/o gravi difetti riscontrati nel proprio immobile di […] (TV), via […], con condanna degli stessi, in via solidale, al risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali subiti. Si costituivano tutti i convenuti, i quali chiedevano il rigetto delle domande attoree. L’arch. […] chiedeva e otteneva la chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice.

Disposta l’acquisizione del fascicolo relativo all’accertamento tecnico preventivo espletato tra le stesse parti, previa interruzione della causa all’udienza del 17 luglio 2014 per intervenuto fallimento della convenuta […] e sua riassunzione, era pronunciata la sentenza n. 102/205, con la quale era dichiarata l’improcedibilità nei confronti del […] ed erano rigettate le domande formulate da parte attrice, con condanna del […] alla rifusione delle spese di lite, comprese quelle per l’accertamento tecnico preventivo. Osservava il giudice di primo grado: che ogni ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare doveva essere fatta valere con le forme dell’insinuazione al passivo; che le carenze rispetto allo standard acustico erano tali da incidere sulla funzionalità del bene e rientravano nell’ipotesi di cui all’art. 1669 cc; non così per le macchie di umidità di modesta entità sviluppantesi lungo i travetti del solaio; che l’azione ex art. 1669 cc relativa alle immissioni acustiche era prescritta in quanto si trattava di vizi sorti immediatamente alla consegna dell’immobile e non richiedenti particolari accertamenti tecnici per comprenderne la gravità o le cause; che l’attore non aveva chiesto nuova CTU (se non per la quantificazione dei danni), mentre in sede di ATP non era stato accertato, come richiesto dal quesito, l’attribuzione delle responsabilità dei vizi e delle difformità, avendo il CTU solo formulato una serie di ipotesi alternative tra loro, dando atto di non poter attribuire con univocità le non conformità riscontrate; che la polizza assicurativa invocata dallo […] non era operativa, poiché prima della stipula della stessa egli aveva già ricevuto una richiesta risarcitoria.

Con atto di citazione notificato il 12.6.2015, […] interponeva appello avverso la predetta sentenza articolando i seguenti motivi di impugnazione:
1- il Giudice di prime cure ha errato nel qualificare i gravi difetti dell’isolamento termico ai sensi
dell’art. 1667 c.c., e come tali da considerarsi prescritti, e non ai sensi dell’art. 1669 c.c., atteso  che si tratta di muffe e macchie di umidità, potenzialmente nocive per la salute umana, oltre che
incidenti sul normale godimento dell’immobile, per la cui eliminazione è stato indicato dal CTU un costo di € 7.660,90, oltre IVA e l’esecuzione di opere strutturali (realizzazione di una controparete con struttura metallica autoportante, rimozione e rimessa in opera di termosifoni, infissi, impianti elettrici);
2- il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere prescritta l’azione ex art. 1669 cc in riferimento alla carenza d’isolamento acustico, atteso che la conoscenza della gravità del vizio lamentato è stata acquisita solo attraverso la stima peritale redatta dall’ Arch. […];
3- il Giudice del tribunale ha errato nell’affermare che l’attore non avesse chiesto di procedersi a nuova CTU anche per verificare l’ascrivibilità dei vizi e/o gravi difetti lamentati. […] rimaneva contumace.

Si costituivano gli altri appellati i quali eccepivano l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 epe e comunque la sua infondatezza. […] proponeva anche appello incidentale condizionato chiedendo l’accoglimento della domanda di regresso svolta nei confronti delle altre parti convenute e le istanze istruttorie già proposte in primo grado. Concesso a […] termine per la notifica dell’appello incidentale all’appellato contumace […], la causa, senza ulteriore istruttoria, era trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all’udienza del 25.10.2018, con la concessione dei termini di legge per deposito di scritti conclusivi.

***

I-Va, in primo luogo, respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello, atteso che l’atto di impugnazione consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere chiaramente il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre risultano anche indicate le norme di diritto che si assumono violate. Va, invero, osservato che “la specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ., per la rituale proposizione dell’atto di appello, esige, anche quando la sentenza di primo grado sia stata integralmente censurata, che, alle argomentazioni in essa svolte, vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico poiché la parte volitiva dell’appello deve accompagnarsi ad una componente argomentativa diretta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. n. 22781 del 27/10/2014; cfr. anche Cass. ord. n. 13535 del 30/05/2018). E ciò è senz’altro ravvisabile nella specie.

2-In ordine al primo motivo di appello va rilevato che in sede di ATP (doc. 5 […]) sono state riscontate, all’interno dell’abitazione, sul soffitto delle camere al primo piano, macchie di umidità/muffe che si sviluppano lungo i travetti del solaio. Tali macchie sono più accentuate nella camera matrimoniale est e nella camera nord-ovest. Altre macchie di umidità/muffe sono state riscontrate sul soffitto a copertura del vano scale interno, in corrispondenza dell’intersezione tra il solaio e la parte di delimitazione nord, nel soggiorno al piano terra, in corrispondenza dello stipite nord del portoncino d’ingresso fino al soffitto e nel bagno e cucina al piano terra, in corrispondenza dell’angolo tra le pareti nord ed ovest ed il soffitto.
Per l’eliminazione di tali segni di umidità/muffe il CTU ha indicato, quale rimedio, il rivestimento delle facce interne delle pareti perimetrali con una controparete e la fornitura e messa in opera di pannelli per l’isolamento termico del solaio a copertura del primo piano. Ha, poi, verificato la non corrispondenza del pacchetto del solaio a copertura del primo piano a quanto indicato nella relazione tecnica relativa alla Legge n. 10/1991 e la presenza di ponti termici. Il costo preventivato è di € 5.160,90 oltre IVA, oltre le spese per il soggiorno fuori casa del […] durante i lavori.

Orbene, alla luce di quanto esposto dal CTU e, in particolare, delle possibili cause delle macchie di umidità/muffe rilevate e dei lavori da eseguirsi, non pare corretto quanto affermato dal primo giudice circa il fatto che dette macchie non sarebbero tali da non compromettere la funzionalità e il godimento dell’immobile.
Infatti, non solo la realizzazione della controparte riduce la metratura commerciale dell’immobile, ma la presenza delle macchie parrebbe riconducibile anche alla presenza di ponti termici e al minor spessore del pacchetto del solaio. Dunque, non si tratta di soli vizi di tipo estetico. Ed allora va rilevato che ” gravi difetti che, ai sensi dell’art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell’appaltatore nei confronti dei committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell’uso dell’immobile, come quelli relativi all’efficienza dell’impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità” (Cass. ord. n. 24230 del 04/10/2018), umidità riscontrata nella specie. Va, pertanto, affermata l’applicabilità per quanto attiene ai vizi in parola dell’art. 1669 cpc. In ogni caso, però, la domanda attorea non può essere accolta in riferimento a siffatti vizi. In sede di ATP non è stato possibile determinare la datazione delle macchie di umidità e delle muffe e, a fronte delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dai convenuti, parte attrice non ha provato quando ha scoperto i vizi in esame.
Il […] ha fatto riferimento alla data della perizia di parte del 23.3.2009. Nel qual caso effettivamente non sarebbero maturate decadenza e prescrizione, dal momento che a detta perizia è seguita la missiva di contestazione dei vizi del 30.3.2009, il deposito del ricorso per ATP il 15.9.2009, con deposito della relazione avvenuto il 10.8.2010 (sul fatto che l’accertamento tecnico preventivo rientri nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., determina l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato, cfr. per tutte Cass.n. 3357 del 19/02/2016) e la notifica dell’atto di citazione introduttivo del presente procedimento è avvenuta il 28.07.2011. E tale tesi potrebbe essere plausibile se si considera che “il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall’art. 1669, comma 1, c.c. per la denuncia dei gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente (o l’acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera” (per tutte si veda Cass. Ord.n. 24486 del 17/10/2017), il che potrebbe avvenire tramite un’indagine tecnica di parte. Nella specie, però, deve essere considerato che la perizia è stata fatta eseguire dal […] quattro anni e mezzo dopo l’acquisto del bene, senza mai muovere alcuna contestazione agli appellati, pur in presenza di manifestazioni dei vizi via via aumentate (pag. 1 atto di citazione di primo grado). Di talché, in assenza di deduzioni (nell’atto di citazione di primo grado si afferma che le prime manifestazioni si sono avute “successivamente” all’acquisto dell’immobile, senz’altra specificazione) e di prova di quando le macchie e muffe in questione hanno iniziato a manifestarsi, in maniera significativa, ancorare la maturazione del termine di decadenza e di prescrizione a un mero atto di impulso del […] di richiedere l’esecuzione di una perizia tecnica, finirebbe per frustare la ratio dell’art. 1669 cc in tema di decadenza e prescrizione.
Infatti, va considerato che l’appellante ha affermato che i vizi in esame hanno iniziato a manifestarsi successivamente all’acquisto, con aumento progressivo. Ma in sede di CTU, espletata nel corso dell’anno 2010, il fenomeno relativo alla presenza di macchie di umidità/muffe è stato riscontrato con manifestazioni limitate e modeste. Se, dunque, tale era lo stato dell’immobile al momento dell’accesso del CTU, avvenuto a quasi cinque anni di distanza dall’acquisto dell’immobile, non è verosimile pensare – stante l’affermato aggravamento progressivo nel tempo del fenomeno, comunque all’epoca della CTU di modesta entità – che l’apprezzamento dello stesso da parte del […], con la necessità di chiedere l’espletamento di una perizia di parte, sia avvenuto solo nel marzo 2009. Pertanto, alla luce delle suestese considerazioni, bene ha ritenuto il primo giudice essere prescritta l’azione proposta dal […] (seppure ai sensi dell’art. 1667 cc), in accoglimento della relativa eccezione sollevata da tutti i convenuti in primo grado.

3-Anche il secondo motivo di impugnazione non merita accoglimento. Correttamente, infatti, il giudice di prime cure ha ritenuta prescritta l’azione ex art. 1669 cc esercitata dal […] relativamente ai difetti acustici del bene immobile, trattandosi di vizi sorti immediatamente alla consegna dell’immobile, non certamente dopo cinque anni, e non necessitanti di particolari accertamenti tecnici per comprenderne la gravità o le cause.
Per cui la loro scoperta non può di certo essere ancorata alla relazione tecnica fatta eseguire in data 23.3.2009, non trattandosi di vizi occulti, ma di difetti ben riconoscibili sin dall’acquisto dell’immobile avvenuto il 22.7.2005.

3-Il terzo motivo di appello risulta assorbito. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.

Nulla va disposto per le spese di lite nei confronti di […], rimasto contumace.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1-rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza n. 1102/2015 dell’11/05-13/05/2015 del Tribunale di Treviso;
2- condanna l’appellante alla rifusione in favore degli appellati costituiti delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuno, in € 3.777,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3-nulla per le spese di lite nei confronti di

Ai sensi dell’art. 13, I-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, l’appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 17/01/2019
Il Consigliere Estensore
Il Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
Dott. Mario Bazzo

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