Titolo

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cinghiale

Infortunistica Stradale Responsabilità extracontrattuale

Danno da fauna selvatica, incidente con cinghiale: è responsabile la Regione ex art. 2052 c.c. (Trib. Rovigo, sent. 03.06.22)

Tribunale di Rovigo, Giudice Dr.ssa Federica Abiuso, Sentenza n. 504/2022, pubb. il 03/06/2022 (RG n. 2085/2017)

IL PASSO SALIENTE DELLA SENTENZA

Nonostante l’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziale nell’arco dell’ultimo decennio, da ormai due anni la Suprema Corte ha chiarito la disciplina applicabile alle fattispecie oggetto di causa. Difatti, la Corte ha da ultimo rinnovato la propria posizione chiarendo che, avendo l’ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema, con l’attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l’applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385). L’esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., non potendosi in diritto giustificare sulla impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici (non costituendo affatto la custodia il presupposto di applicabilità della disposizione che disciplina l’imputazione della responsabilità, ai sensi dell’art. 2052 c.c.), finirebbe, difatti, per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Rovigo

Il Tribunale Ordinario di Rovigo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Abiuso,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2085/2017

promossa da

(omissis), assistito e difeso dall’avv. CALVELLO CLAUDIO, come da procura in atti;

PARTE ATTRICE

Nei confronti di

REGIONE VENETO, assistito e difeso dall’avv. (omissis), come da procura in atti;

PARTE CONVENUTA

PROVINCIA DI PADOVA, non costituita;

ENTE PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI, assistito e difeso dall’avv. (omissis), come da procura in atti;

TERZI CHIAMATI

Conclusioni: le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note depositate in vista dell’udienza del 19.01.2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, (omissis) ha convenuto in giudizio la Regione del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al risarcimento dei danni quantificabili nella somma di 7.931,49, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi secondo il criterio impartito dalle SS.UU della Suprema Corte con la nota pronuncia 1712/1995. A fondamento della propria domanda l’attrice ha allegato che in data 01.10.2016 alle ore 00:10 (omissis), si trovava a percorrere Via Cinto, in località Fontanafredda di Cinto Euganeo (PD), a bordo del veicolo Citroen Xsara Picasso, targato (omissis), assicurato con (omissis) S.p.A. di proprietà di (omissis), allorquando, improvvisamente, un cinghiale di grossa taglia attraversava la sede stradale, impattando contro il mezzo attoreo e provocando danni materiali al veicolo, con necessità di riparazione dello stesso; ha quindi chiesto il risarcimento delle somme relative ai costi di riparazione, al fermo tecnico subito e alle somme relative all’attività di assistenza legale stragiudiziale.

In data 25.10.2017, si è costituita in giudizio la Regione Veneto contestando le pretese attoree sia in fatto sia in diritto e chiedendo il rigetto dell’avversa domanda nonché la chiamata in causa della Provincia di Padova e dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei.

Autorizzata la suddetta chiamata dei terzi, si è costituito in giudizio l’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei contestando la propria legittimazione passiva.

La Provincia di Padova nono si è costituita in giudizio.

Il Giudice formulava due proposte conciliative, oltre alla formulazione di proposte conciliative da parte delle parti stesse, le quali tuttavia non comportavano la composizione bonaria della lite.

La causa è stata istruita mediante assegnazione dei termini ex art. 183, 6 co. c.p.c., escussione dei testimoni e disposizione di una CTU volta a ricostruire i danni prodotti sul veicolo.

Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno precisato le proprie conclusioni all’udienza del 19.01.2022, data in cui il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

Preliminarmente la presente sentenza viene redatta applicando gli artt. 132 c.p.c. e 118 c.p.c. nel testo novellato con L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore il 04.07.2009; tali disposizioni sono immediatamente applicabili anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della novella (cfr. art. 58 L. n. 69 del 2009, che detta le disposizioni transitorie).

Il novellato art. 132 esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr Cass., 16.1.2015 n. 642 e cassa 3636/2007).

Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., e l’osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).

Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.

Sempre in via preliminare, occorre specificare che come noto, la qualificazione giuridica delle domande ed eccezioni è operazione rimessa al giudice, secondo il principio “iura novit curia“. È onere delle parti infatti quello di allegare i fatti costitutivi delle domande ed eccezioni e specificare le conseguenze e la tutela che da tali fatti si invocano, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa.

Spetta al giudice infatti ricercare le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ben potrà porre a fondamento della propria decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti (Cfr., per tutte, Cass. civ. Sez. lavoro, 24/07/2012, n. 12943, Cass. civ. Sez. 2, 13/12/2013, n. 27940).

Inoltre, è bene precisare che il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta (Cfr. ex multis: Cassazione civile sez. lav., 18/06/2020, n. 11899).

Quindi, tra i poteri – doveri del giudice di merito v’è quello di riqualificare i fatti posti alla base della domanda e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti (Cass. Civ., sez. I, 19.03.2020, ordinanza n. 7467).

A tale riguardo, occorre operare una premessa ed un inquadramento della fattispecie oggetto di giudizio, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità sul punto.

Con riferimento all’invocata responsabilità della Regione Veneto nella causazione del sinistro e dei danni in capo all’attrice, occorre richiamare l’orientamento da ultimo formatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n. 8385).

In particolare la terza sezione della Corte di Cassazione, con tre recenti sentenze, ha preso posizione in merito ai discordanti orientamenti susseguitisi nel tempo in tema di danni causati dagli animali selvatici, in particolare dapprima operando una ricostruzione storica degli orientamenti susseguitisi nel tempo, sino poi ad approdare a conclusioni in parte innovative.

In punto di disciplina normativa si rileva che con la L. 27 dicembre 1977, n. 968, la fauna selvatica (appartenente a determinate specie protette) è stata dichiarata patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata nell’interesse della comunità nazionale e le relative funzioni normative e amministrative sono state assegnate alle Regioni, anche in virtù dell’art. 117 Cost..

Successivamente, la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha specificato che la predetta tutela riguarda “le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale”, precisando, sul piano delle competenze, che, da un lato, le Regioni a statuto ordinario provvedono “ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica” (art. 1); “esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria”; “svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali” (art. 9); “attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali” (art. 9); “nonché con l’esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province” (art. 10); “provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”, controllo che “esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici” (art. 19); istituiscono e disciplinano il fondo destinato al “risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria”, per “far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta” (art. 26). Dall’altro alle Province, invece, “spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge” (art. 9).

Con il D.Lgs. 28 settembre 2000, n. 267, poi, si è stabilito all’art. 19, superando la L. n. 142 del 1990, che alle Province spettano “le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l’intero territorio provinciale” nei settori della “protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali”, nonché della “caccia e pesca nelle acque interne”.

Nonostante l’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziale nell’arco dell’ultimo decennio, da ormai due anni la Suprema Corte ha chiarito la disciplina applicabile alle fattispecie oggetto di causa.

Difatti, la Corte ha da ultimo rinnovato la propria posizione chiarendo che, avendo l’ordinamento stabilito (con legge dello Stato) che il diritto di proprietà in relazione ad alcune specie di animali selvatici (precisamente quelle oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992) è effettivamente configurabile, in capo allo stesso Stato (quale suo patrimonio indisponibile) e, soprattutto, essendo tale regime di proprietà espressamente disposto in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema, con l’attribuzione esclusiva a soggetti pubblici del diritto/dovere di cura e gestione del patrimonio faunistico tutelato onde perseguire i suddetti fini collettivi, la immediata conseguenza della scelta legislativa è l’applicabilità anche alle indicate specie protette del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385).

L’esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., non potendosi in diritto giustificare sulla impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici (non costituendo affatto la custodia il presupposto di applicabilità della disposizione che disciplina l’imputazione della responsabilità, ai sensi dell’art. 2052 c.c.), finirebbe, difatti, per risolversi in un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.

La proprietà pubblica delle specie protette in uno alla funzione di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema attribuito alla regioni titolari di specifiche competenze normative ed amministrative, nonché di indirizzo e controllo sugli enti minori, determinano una situazione che di fatto è equiparabile a quella dell’utilizzazione degli animali richiesta dall’art. 2052 c.c. quale presupposto della responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi o cose, salvo che questi provi il caso fortuito.

Ebbene, la Corte di Cassazione individua il soggetto proprietario e quindi responsabile ex art. 2052 c.c. nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni. Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che “utilizzano” il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l’utilità collettiva di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/04/2020, n.8385).

Così individuato il criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., per i danni causati dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato, e chiarito che il soggetto pubblico tenuto a risponderne nei confronti dei privati danneggiati (salva la prova del caso fortuito) è la Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ne consegue che, in applicazione del criterio oggettivo di cui all’art. 2052 c.c., sarà naturalmente il danneggiato a dover allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall’animale selvatico. Sull’attore graverà quindi l’onere dimostrare la dinamica del sinistro nonchè il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito.

Per quanto riguarda la prova liberatoria, il cui onere grava invece sulla Regione, essa dovrà consistere, ai sensi dell’art. 2052 c.c., nella dimostrazione che il fatto sia avvenuto per “caso fortuito”. La Regione, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell’animale selvatico dovrà cioè dimostrare che la condotta dell’animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo.

Ciò posto, anche laddove risulti che le misure che avrebbero potuto impedire il danno avrebbero dovuto essere poste in essere non direttamente dalla stessa Regione, ma da un altro ente, cui spettava il relativo compito in quanto era stato a tanto delegato, una tale eventualità non modifica, in relazione all’azione posta in essere dal danneggiato, il criterio di individuazione del cd. legittimato passivo (cioè dell’ente cui è imputabile la responsabilità del danno sul piano sostanziale), che resta in ogni caso la Regione.

La regione potrà unicamente rivalersi nei confronti di detto ente. In tal caso l’onere di dimostrare l’assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla Regione, che non potrà naturalmente avvalersi del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell’ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari.

Tuttavia, tale aspetto relativo alla domanda di manleva avanzata dalla regione nei confronti degli Enti Terzi chiamati verrà approfondito successivamente.

Nel merito, alla luce della suddetta impostazione giurisprudenziale, risulta che nel caso di specie la domanda dell’attrice meriti accoglimento, nei limiti di quanto si va ad esporre.

Difatti, l’istruttoria svolta e l’escussione dei testimoni hanno confermato, per mezzo di indizi gravi precisi e concordanti la dinamica del sinistro, ossia l’improvviso attraversamento della strada da parte di un cinghiale di grossa taglia, l’impatto dell’animale con il veicolo oggetto di giudizio, senza possibilità per il conducente di evitare il predetto impatto, viste le note dimensioni dell’animale di cui si discute, con conseguente produzione di danni al veicolo.

Sul punto, non soltanto risulta prodotto in giudizio (doc. 4 attore) il fascicolo degli accertamenti compiuti sul luogo del sinistro dai Carabinieri intervenuti, ma l’App. (omissis) intervenuto sul luogo del sinistro (escusso all’udienza del 29.01.2020), ha confermato di essersi recato in data 01.10.2016, alle ore 00:10 circa all’altezza del km. 5 di Via Cinto in località Fontanafredda di Cinto Euganeo (PD), che lo stesso aveva constatato la presenza della carcassa del cinghiale, al lato della strada, di cui alla foto prodotta sub. doc. 3 del fascicolo attoreo. Lo stesso ha ricordato inoltre trattarsi di una serata serena, ma di un tratto di strada non illuminato, oltre ad evidenziare la chiazza dell’olio lasciato dell’autovettura. La teste (omissis) ha confermato che la propria autofficina ha proceduto al ritiro del veicolo dalla sede del sinistro, con successiva riparazione dello stesso.

Nel caso di specie, in ogni caso, la responsabilità del conducente del veicolo è espressa dalla Regione in formula del tutto dubitativa. Anche la contestazione della dinamica del sinistro è espressa in forma del tutto dubitativa e probabilistica, e tale assunto della Regione è rimasto immutato anche dopo l’escussione dei testimoni in giudizio.

L’assenza di testimoni oculari presenti al sinistro non può valere per ciò solo ad impedire la ricostruzione della dinamica dello stesso che, come nel caso di specie, ben può essere fornita anche per mezzo di indizi gravi precisi e concordanti.

L’impatto tra l’animale ed il veicolo attoreo si verificava alle ore 00:10 circa del 01.10.2016 in una strada con illuminazione mancante e dunque in scarse condizioni di visibilità (Cfr. relazione d’incidente – doc. 4 fascicolo attoreo). Ancora, va evidenziato che la condotta di guida del conducente possa essere considerata scevra da censure, anche perché alcuna contravvenzione è stata elevata allo stesso.

Alcuna prova è stata fornita dalla Regione circa l’eventuale imputabilità del sinistro al conducente e, soprattutto, alla luce dei gravi danni al veicolo, e della mancata prova circa la presenza nel tratto dell’impatto di segnaletica stradale adeguata, risulta del tutto superata dall’attore la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro, di modo che, non si possa pretendere dal conducente, quale unica possibilità di evitare l’impatto con la fauna selvatica, quella di procedere a passo d’uomo.

La stessa Regione esprime in forma del tutto probabilistica la possibilità, del tutto eventuale, per il conducente, di evitare l’impatto, in caso di conduzione a velocità regolare.

Lo stesse teste escusso in giudizio App. (omissis) ha confermato che la zona dei colli è sì provvista di cartelli e segnaletica stradale, ma che nel punto dell’impatto quella segnaletica non era presente, e in ogni caso trattasi di strada dalla lunghezza notevole.

Quindi, dalle risultanze delle prove orali, era comunque emerso che nello specifico tratto di strada considerato, non vi fosse adeguata segnaletica in ordine alla presenza di animali selvatici, né presidi di contenimento visibili.

Si badi anche solo che la stessa Regione indica che il sinistro si sarebbe verificato, come si è verificato, anche in caso di adeguata segnaletica stradale presente sul luogo.

Né può assumere rilevanza in tal senso quanto dedotto dalla Regione Veneto circa l’assenza di prova della colpa o del dolo di quest’ultima nella causazione dell’evento, stante la responsabilità oggettiva alla stessa ascrivibile per tutto quanto poc’anzi esplicato, come tale escludibile unicamente laddove quest’ultima dia prova del caso fortuito.

Al tempo stesso, alcuna prova del caso fortuito è stata fornita dalla Regione convenuta, la quale è quindi responsabile dei prodottisi sul veicolo.

Alla luce dell’istruttoria compiuta, e sulla base del criterio civilistico del più probabile che non, risulta quindi provato anche il nesso causale tra il sinistro e i danni prodotti.

Nel caso di specie, ai fini della quantificazione dei danni emergenti, occorre fare riferimento alle somme accertate dal CTU, alle cui valutazioni il Giudice aderisce quasi del tutto, essendo prive di vizi logici o motivazionali.

Il CTU peraltro, ha anche adeguatamente tenuto conto del profilo di eventuale anti-economicità della riparazione, indicando quindi le somme seguenti: Valore ante sinistro del veicolo – Valore del relitto + Spese Accessorie = Danno emergente (2.500,00 €) – (300,00 €) + (1.290,00 €) = 3.490,00 euro.

Tuttavia, dalle somme stimate dal Consulente va rimossa la somma pari a 420,00 euro, indicata quale fermo tecnico e reperimento di altro mezzo.

Sul punto, difatti, in ordine alla richiesta di risarcimento del danno da “fermo tecnico”, consistente nell’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità oggi prevalente afferma che il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma può essere risarcito solo con la prova che il mezzo non potesse essere utilizzato e che il proprietario avesse necessità di servirsene e sia dovuto ricorrere a mezzi sostitutivi o abbia perso l’utilità economica che ritraeva dall’uso del mezzo.

La Suprema Corte ha infatti affermato il principio secondo cui “il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo” (Cass. Ordinanza n. 5447/2020; Cass. n. 13718/2017; Cass. 20620/2015).

Questo Giudice ritiene di non discostarsi da questo orientamento e, non risultando debitamente allegate le circostanze in punto di necessità di un mezzo sostitutivo e rinunce subite, rigetta la domanda proposta, non avendo l’attrice fornito la prova specifica di tale voce di danno, e non essendo la stessa liquidabile in via equitativa.

Occorre quindi riconoscere la somma di danno emergente pari ad euro 3.070,00.

Ancora, risulta meritevole di accoglimento la somma richiesta dall’attrice a titolo di danno emergente a pari alla spese per l’assistenza legale stragiudiziale, indicata in euro 1.378,87.

Difatti, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che in punto di somme in esame è necessaria un’attività di valutazione: “l’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio” (Cassazione Civile Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384).

Infatti, la spesa di questa attività non può essere esclusa per il fatto che l’intervento dell’avvocato non abbia fatto recedere la controparte dalla posizione assunta in ordine all’aspetto della vicenda che era stato oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale (Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza 13 marzo 2017 n. 6422; principio già emesso con nota sentenza Cass. Civ. Sez. III 21 gennaio 2010 n. 997, ribadito in Cass. Civ. Sez. II 7 ottobre 2020 n. 21565).

Si ritiene, alla luce dei suddetti principi, che le spese stragiudiziali di assistenza legale siano state nel caso di specie del tutto giustificate e pertinenti alla concreta possibilità di evitare il giudizio.

Oltre alla proforma di parcella prodotta con atto di citazione, la somma richiesta risulta del tutto conforme ai parametri normativi, vista anche la corrispondenza e le raccomandate inviate dal legale in via stragiudiziale, e prodotte con atto di citazione.

La Regione deve quindi essere condannata a risarcire l’attrice della somma complessiva pari ad euro 4.448,87, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del sinistro (1.10.2016) fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dalla data del sinistro (1.10.2016) fino al momento della presente decisione, nonché ulteriori interessi legali sulla somma interamente rivalutata dal momento della presente decisione al saldo.

Per quanto riguarda, da ultimo, la domanda avanzata dalla regione di manleva da parte degli Enti Terzi chiamati Provincia di Padova e Ente Parco dei Colli Euganei, si osserva quanto chiarito recentemente sul punto dalla Suprema Corte.

La stessa, difatti, nella pronuncia sezione III civile sentenza 10 gennaio – 20 aprile 2020, n. 7969 sopra citata, ha chiarito che laddove il danno si assuma essere stato causato dalla condotta negligente di un diverso ente, cui spettava il compito (trattandosi di funzioni di sua diretta titolarità ovvero delegate) di porre in essere le misure adeguate di protezione nello specifico caso omesse e che avrebbero impedito il danno, la stessa Regione potrà rivalersi nei confronti di detto ente e, naturalmente, potrà anche, laddove lo ritenga opportuno, chiamarlo in causa nello stesso giudizio avanzato nei suoi confronti dal danneggiato, onde esercitare la rivalsa (in tal caso l’onere di dimostrare l’assunto della effettiva responsabilità del diverso ente spetterà alla Regione, che non potrà naturalmente avvalersi del criterio di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c., ma dovrà fornire la specifica prova della condotta colposa dell’ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari.

Nell’ambito dell’azione di rivalsa tra la Regione e l’ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno quindi assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l’effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela (ivi incluse le segnalazioni di pericolo per gli utenti nelle strade ed in altre aree eventualmente gestite da specifici enti, pubblici o privati, con la eventuale necessità che, laddove il pericolo da segnalare non potesse essere noto all’ente gestore, gli fosse preventivamente segnalato dall’autorità competente).

Peraltro, i principi sanciti dalla giurisprudenza sopra richiamata, impongono di operare quella verifica afferente l’effettiva esistenza di una delega di funzioni operata dalla regione nei confronti della provincia, tale da legittimare una rivalsa della prima nei confronti della seconda.

Nel caso di specie, la normativa citata dalla Regione, non assume rilevanza e non vale a ritenere trasferita agli Enti Terzi chiamati una specifica delega o competenza nell’ambito in esame.

La regione ha richiamato non solo la disciplina a valenza nazionale, ma anche la legge regionale del Veneto 50/1993, allegando che: “parimenti, l’art. 2 della L.R.n. 50/1993 ha previsto che alla Regione spettino le funzioni amministrative di programmazione e di controllo, rimanendo di competenza delle Province quelle assegnate dalla stessa legge e dalla L.n. 157/1992. Agli artt. 17 e 34 della L.R. citata, viene altresì indicato che sono compiti delle Province rispettivamente quelli di controllare la fauna selvatica e domestica inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia e vigilare sull’applicazione delle norme sulla fauna selvatica. In seguito, in materia sono state emanate la L.R.n. 20/1997 e la L.R.n. 23/1998, la quale all’art. 4 definisce che sono di spettanza di Province, Comuni e Comunità Montane tutte le funzioni amministrative che ne esigono una gestione unitaria a livello regionale. Tra i vari provvedimenti attuativi si segnala la DGR n. 1449/2009 con la quale sono stati disposti finanziamenti a favore delle Province per il compimento di approfondimenti conoscitivi e di interventi gestionali al fine di ridurre gli incidenti stradali causati dagli ungulati”.

Tuttavia, la legge regionale richiamata dalla Regione non assume rilevanza ai fini del riconoscimento di una delega di funzioni e responsabilità in capo alla Provincia ed infatti gli articoli richiamati, ricalcano le disposizioni generali già esaminate (cfr. legge 27 dicembre 1977, n. 968; legge 11 febbraio 1992, n. 157; D.Lgs. 28 settembre 2000, n. 267, art. 19) in base alle quali non si perviene ad uno spostamento della responsabilità dalle regioni alle province non integrando, per le ragioni già esaminate, una formale delega di funzioni.

La Regione non ha quindi esposto od indicato, come era suo onere, alcuna normativa specifica implicante uno spostamento di responsabilità in capo alle Province.

Allo stesso modo non incide il potere di vigilanza del rispetto delle disposizioni richiamate attribuito alle province, per il semplice assunto per cui le disposizioni a monte non sono qualificabili come integranti una delega di funzioni e responsabilità in capo all’ente provinciale.

Ne deriva quindi che dall’esame della normativa regionale non si ravvisa alcuna delega in capo alla Provincia di Padova operata dalla Regione Veneto, tale da ricondurre in capo alla prima la responsabilità per i danni cagionati dagli animali selvatici.

Non risulta quindi provata dalla Regione la delega e l’attribuzione alla Provincia di una specifica responsabilità per i sinistri causati dalla fauna selvatica.

Per quanto riguarda l’Ente Parco, occorre operare una valutazione analoga, vista l’assenza di qualsivoglia disciplina che abbia trasferito allo stesso la responsabilità per i sinistri come quello di cui è causa.

Peraltro, come visto, in punto di onere della prova, la regione avrebbe dovuto “fornire la specifica prova della condotta colposa dell’ente convenuto in rivalsa, in base ai criteri ordinari. Nell’ambito dell’azione di rivalsa tra la Regione e l’ente da questa indicato come effettivo responsabile potranno quindi assumere rilievo tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l’effettività della delega stessa (anche sotto il profilo del trasferimento di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in tale ottica), così come tutte le questioni relative al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela” (Cass. 7969/2020).

Ebbene, tale prova non è stata in alcun modo fornita dalla Regione Veneto, risultando invece dimostrato che l’Ente Parco non gode di una reale autonomia decisionale e operativa, e non disponeva di margini di operatività sufficienti tali da poter prevenire qualsivoglia evento di danno cagionato da cinghiali selvatici. Il Parco Colli Euganei è un ente strumentale della Regione del Veneto, da quest’ultima controllato e soprattutto finanziato. Ai sensi della L.R. n. 53/1993 e s.m.i., infatti, la Regione Veneto esercita il controllo sugli atti più importanti del Parco, quali i piani, programmi, progetti, bilanci e regolamenti.

Valga a suffragare tale conclusione, anche la circostanza per cui il Piano Triennale di gestione e controllo – a fini di eradicazione – del cinghiale, approvato con la deliberazione n. 598 del 28 aprile 2017 e ss. mm., è successivo ai fatti di causa, a testimonianza del fatto che l’Ente Parco Colli non godeva e non gode di margini di operatività sufficiente a poterne configurare la colpevolezza per il sinistro de quo.

La domanda di manleva avanzata dalla Regione nei confronti degli enti terzi chiamati Provincia di Padova e Ente Parco dei colli Euganei non merita quindi accoglimento.

Per contro, non risultano elementi per accogliere la domanda avanzata dall’attrice ex art. 96 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi poste interamente a carico della Regione, considerato che il ridotto scarto tra la somma richiesta in atto di citazione e quella oggetto di accertamento giudiziale non vale di per sé a giustificare una neppure parziale compensazione delle spese di lite.

A tale riguardo, peraltro, si consideri anche soltanto come la somma risarcitoria oggetto di accertamento giudiziale sia più elevata rispetto a quella oggetto dell’ultima proposta conciliativa avanzata dal Giudice e ingiustificatamente rifiutata dalla Regione convenuta, con accettazione, per contro, sia da parte dell’attrice che da parte dell’Ente terzo chiamato Ente Parco dei Colli Euganei.

Le spese di lite si liquidano come da D.M. 55/2014.

Vanno poste interamente a carico della Regione anche le spese di CTU, liquidate come in atti, oltre alle spese di CTP di parte attrice, documentate in euro 671,00.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rovigo definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

1) Accoglie la domanda attorea e condanna la Regione del Veneto in persona del legale rappresentate pro tempore al risarcimento dei danni in favore di (omissis) per euro 4.448,87, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del sinistro (1.10.2016) fino alla data della presente sentenza, oltre gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat dalla data del sinistro (1.10.2016) fino al momento della presente decisione, nonché ulteriori interessi legali sulla somma interamente rivalutata dal momento della presente decisione al saldo;

2) Rigetta le domande della convenuta Regione del Veneto;

3) Condanna la Regione del Veneto a rifondere all’attrice (omissis) le spese di lite pari ad euro 4.835,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, da versarsi in favore del procuratore della parte attrice dichiaratosi antistatario;

4) Condanna la Regione del Veneto a rifondere al terzo chiamato Ente Parco Regionale dei Colli Euganei le spese di lite pari ad euro 4.835,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;

5) Pone definitivamente in capo alla Regione del Veneto le spese di CTU liquidate come in atti;

6) Condanna la Regione del Veneto a rimborsare all’attrice le spese di CTP pari ad euro 671,00.

Si comunichi.

Rovigo, il 03/06/2022

Il Giudice

Dott.ssa Federica Abiuso

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Trib. Rovigo sent. 504-2022

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