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Danno patrimoniale Responsabilità civile Tutela del patrimonio

Conflitto di interessi dell’amministratore: conseguenze, responsabilità e risarcimento

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Il conflitto di interessi dell’amministratore diventa un problema concreto quando chi gestisce la società compie un’operazione perseguendo un interesse proprio o di un terzo incompatibile con quello sociale: può accadere, ad esempio, quando vengono stipulati contratti con imprese riconducibili all’amministratore o ai suoi familiari, trasferiti beni o clienti a condizioni sfavorevoli, concessi finanziamenti o garanzie privi di una reale utilità per la società oppure utilizzate risorse societarie per finalità estranee all’impresa.

La presenza di un interesse personale, però, non significa automaticamente che l’amministratore sia responsabile o che ogni operazione possa essere annullata. Occorre ricostruire il conflitto in concreto, verificare come è stata assunta ed eseguita la decisione, quale vantaggio abbia ottenuto l’amministratore o il soggetto favorito e quale pregiudizio sia derivato alla società. Quando emerge un danno patrimoniale riconducibile alla condotta dell’amministratore, possono entrare in gioco l’impugnazione delle decisioni, l’annullamento di determinati contratti, l’azione di responsabilità e la richiesta di un congruo risarcimento.

Quando l’amministratore si trova realmente in conflitto di interessi con la società

Il conflitto di interessi non coincide con qualsiasi rapporto economico o personale tra l’amministratore e la controparte di un’operazione. Ciò che deve essere verificato è se, nel caso concreto, l’amministratore abbia un interesse proprio o di un terzo incompatibile con quello della società e se tale situazione abbia inciso sull’operazione. La valutazione deve quindi partire dai soggetti coinvolti, dalle condizioni economiche applicate, dalle alternative disponibili e dall’utilità che la società poteva ragionevolmente ricavare dall’atto.

Il problema può emergere quando l’amministratore vende un bene sociale a una propria società o a un familiare a un prezzo sensibilmente inferiore al valore effettivo, acquista per la società beni o servizi da un’impresa nella quale possiede un interesse applicando condizioni sfavorevoli, concede finanziamenti o garanzie nell’interesse di un’altra impresa a lui collegata oppure devia verso un soggetto concorrente clienti e opportunità commerciali appartenenti alla società amministrata. Situazioni di questo tipo richiedono di confrontare l’interesse perseguito con quello della società e di ricostruire le conseguenze patrimoniali dell’operazione.

La semplice coincidenza della stessa persona nella gestione di due società che intrattengono rapporti commerciali non basta, da sola, a dimostrare un illecito. Occorre verificare se l’operazione abbia concretamente sacrificato una società per favorire l’altra. Lo stesso criterio vale quando la controparte è un socio, un familiare dell’amministratore o un’impresa a lui riconducibile: il rapporto personale costituisce un elemento da esaminare, ma la responsabilità deve essere accertata sulla base delle caratteristiche effettive dell’operazione.

Nelle SRL assume particolare rilievo l’art. 2475-ter c.c. Per i contratti conclusi dall’amministratore munito di rappresentanza in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, la società può domandare l’annullamento quando il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Una disciplina specifica riguarda anche le decisioni del consiglio di amministrazione adottate con il voto determinante dell’amministratore in conflitto che cagionino un danno patrimoniale alla società. Per questo, davanti a un’operazione sospetta, non basta domandarsi se esista un legame tra amministratore e controparte: bisogna stabilire quale interesse sia stato perseguito, come sia stata assunta la decisione e quale danno ne sia effettivamente derivato.

Il tema è particolarmente delicato nelle società caratterizzate da una forte contrapposizione interna. In una lite tra soci di SRL, oppure quando maggioranza e minoranza sono ormai in conflitto, l’accusa di gestione nell’interesse personale dell’amministratore deve essere separata dal semplice dissenso sulle scelte imprenditoriali. Anche nei casi di conflitto tra soci al 50% e stallo societario, una scelta economicamente sfavorevole non dimostra da sola né il conflitto di interessi né la responsabilità dell’amministratore.

Dall’operazione sospetta al danno: cosa deve verificare il socio o la società

Quando un socio sospetta che l’amministratore abbia privilegiato interessi estranei alla società, la prima esigenza è ricostruire documentalmente ciò che è accaduto. Nelle SRL, il socio che non partecipa all’amministrazione ha diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Il diritto del socio di SRL di controllare contabilità e documenti può quindi assumere un’importanza decisiva quando occorre comprendere la reale natura di pagamenti, contratti, trasferimenti patrimoniali o rapporti con soggetti collegati all’amministratore.

L’analisi può riguardare verbali e decisioni degli organi sociali, contratti, fatture, estratti conto, bonifici, documentazione contabile, corrispondenza commerciale e rapporti economici intercorsi con la controparte. Se, ad esempio, una società ha ceduto un immobile, un macchinario o un altro bene rilevante a un soggetto riconducibile all’amministratore, è necessario confrontare il corrispettivo con il valore del bene e verificare le ragioni economiche della cessione. Se sono stati effettuati pagamenti a favore dell’amministratore o di società collegate, occorre individuare il titolo del pagamento e accertare se corrisponda a un debito effettivamente esistente.

Lo stesso metodo vale per situazioni meno immediatamente visibili. Il trasferimento di clienti, commesse o opportunità commerciali può produrre un danno molto superiore al valore di un singolo bene sottratto al patrimonio sociale, ma richiede una ricostruzione rigorosa. Devono essere esaminati i rapporti commerciali precedenti, le trattative in corso, il comportamento dell’amministratore e il vantaggio eventualmente conseguito dall’impresa favorita. Quando il problema riguarda una società propria o di familiari dell’amministratore, può essere utile confrontare condizioni contrattuali, prezzi, margini e flussi finanziari. Abbiamo approfondito specificamente il caso dell’amministratore che favorisce una società propria o di familiari e quello dell’amministratore che conclude contratti in conflitto di interessi.

Questa ricostruzione serve anche a evitare un errore frequente: identificare il danno con la semplice perdita registrata dalla società. Una società può avere subito perdite per ragioni di mercato, investimenti non riusciti o normali rischi d’impresa senza che ciò comporti responsabilità dell’amministratore. Per ottenere il risarcimento occorre invece individuare la condotta contestata, la violazione dei doveri gestori, il danno effettivamente prodotto e il rapporto causale tra quella condotta e il depauperamento del patrimonio sociale.

Va poi distinta la posizione della società da quella del singolo socio. Se un’operazione in conflitto di interessi riduce il patrimonio sociale, il danno appartiene anzitutto alla società; la diminuzione indiretta del valore della partecipazione non deve essere automaticamente confusa con un danno direttamente risarcibile al socio. Diversa è l’ipotesi in cui il socio subisca personalmente un pregiudizio diretto derivante da un atto doloso o colposo dell’amministratore. Questa distinzione condiziona sia il soggetto titolare della pretesa sia l’azione concretamente esercitabile.

Quando la documentazione rivela operazioni anomale, il passaggio successivo consiste quindi nel ricostruirne l’effetto economico. Nei casi più complessi può essere necessaria una perizia contabile capace di seguire i flussi finanziari, attribuire un valore ai beni o alle utilità trasferite e separare le normali perdite d’impresa dal danno effettivamente riconducibile alla condotta contestata. È su questa base che può essere valutata un’eventuale azione di responsabilità contro l’amministratore di SRL e determinato il danno del quale chiedere il risarcimento.

Quali azioni sono possibili e quando si può chiedere il risarcimento all’amministratore

Una volta ricostruita l’operazione e individuato il possibile pregiudizio, occorre scegliere il rimedio in funzione della forma societaria, della posizione del soggetto che agisce e dell’obiettivo da raggiungere. Non esiste infatti un’unica azione valida per ogni conflitto di interessi. In alcuni casi l’interesse principale della società è rimuovere gli effetti di un contratto pregiudizievole; in altri è impedire che l’amministratore prosegua una condotta dannosa, ottenere la sua revoca oppure recuperare il danno già prodotto al patrimonio sociale.

Nelle SRL l’azione di responsabilità prevista dall’art. 2476 c.c. consente di far valere i danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dall’atto costitutivo. Il punto centrale non è dimostrare semplicemente che l’operazione si sia rivelata svantaggiosa, ma collegare una specifica condotta illegittima al pregiudizio economico subito. Un investimento che non produce i risultati attesi appartiene normalmente al rischio dell’attività d’impresa; diversa è l’ipotesi dell’amministratore che utilizzi il proprio potere per trasferire valore dalla società a sé stesso, a un familiare o a un’impresa collegata.

La società può quindi chiedere il risarcimento dei danni causati dall’amministratore quando ne ricorrono i presupposti. Nelle SRL l’azione può essere promossa anche da ciascun socio, secondo la disciplina dell’art. 2476 c.c., fermo restando che il danno al patrimonio sociale appartiene alla società. Abbiamo esaminato separatamente sia l’azione di responsabilità contro l’amministratore di SRL sia i criteri da considerare per il risarcimento dei danni causati dall’amministratore alla società.

Quando sussistono gravi irregolarità nella gestione, il socio che agisce in responsabilità può inoltre chiedere, in presenza dei relativi presupposti, un provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore. È una tutela diversa dalla richiesta risarcitoria: la prima mira a intervenire sulla gestione quando la situazione richiede una protezione immediata, mentre la seconda tende a reintegrare il patrimonio per il danno effettivamente causato. La scelta dipende quindi da ciò che sta accadendo nella società e dall’urgenza di impedire ulteriori operazioni pregiudizievoli.

La quantificazione del danno richiede particolare attenzione. Se, per esempio, un bene del valore di 500.000 euro viene ceduto a una società riconducibile all’amministratore per 300.000 euro, non è sufficiente assumere automaticamente la differenza di 200.000 euro come danno definitivo: occorre verificare il valore effettivo del bene al momento dell’operazione, le condizioni della vendita, gli eventuali vantaggi ricevuti dalla società e ogni altro elemento economicamente rilevante. Analogamente, quando il pregiudizio deriva dal trasferimento di clienti o opportunità commerciali, la valutazione deve basarsi su elementi documentabili e non su una mera previsione astratta di ricavi futuri.

Se invece vengono individuati prelievi, bonifici o pagamenti privi di una giustificazione societaria, l’esame deve ricostruire la destinazione delle somme e verificare l’esistenza di un titolo che possa legittimare l’esborso. Un compenso regolarmente deliberato, un rimborso documentato o la restituzione di un finanziamento non possono essere equiparati a un’appropriazione di denaro. Quando manca una valida causale, il socio può avere interesse ad approfondire i movimenti attraverso la documentazione bancaria e contabile. Sul punto abbiamo trattato anche il caso dell’amministratore che preleva denaro dalla società senza giustificazione.

Occorre infine considerare la posizione dei creditori sociali. Quando la condotta degli amministratori compromette l’integrità del patrimonio sociale fino a renderlo insufficiente al soddisfacimento dei crediti, possono ricorrere i presupposti della responsabilità verso i creditori prevista dall’art. 2476 c.c. per le SRL e, più in generale, dalla disciplina applicabile al tipo societario concreto. Anche in questo caso non basta l’esistenza di un debito rimasto insoluto: devono essere verificati la condotta degli amministratori, il pregiudizio all’integrità patrimoniale e il rapporto causale con l’insufficienza del patrimonio. La materia è approfondita nell’articolo sulla responsabilità dell’amministratore verso i creditori sociali.

Un caso di conflitto di interessi emerso durante il passaggio generazionale di una società

Abbiamo seguito una società familiare nella quale, dopo il passaggio delle partecipazioni ai figli del fondatore, uno degli eredi era diventato amministratore mentre gli altri erano rimasti soci. Per tutelare la riservatezza del rapporto professionale utilizziamo nomi di fantasia. Marco, amministratore e socio, aveva progressivamente affidato alcune attività economicamente rilevanti a un’altra impresa riconducibile alla propria famiglia, mentre gli altri soci lamentavano una riduzione dei margini della società originaria e difficoltà nell’ottenere informazioni complete sui rapporti tra le due imprese.

Abbiamo ricostruito i contratti, i flussi finanziari, le fatture e le condizioni economiche applicate, distinguendo le operazioni che trovavano una giustificazione imprenditoriale da quelle che richiedevano una contestazione. L’elemento decisivo è stato il confronto documentale tra le condizioni praticate dalla società e il vantaggio economico trasferito all’impresa collegata all’amministratore. Su questa base è stato possibile impostare una contestazione circoscritta alle operazioni effettivamente rilevanti, evitando di trasformare il conflitto familiare in una contestazione indiscriminata dell’intera gestione.

Il confronto assistito ha portato alla ridefinizione dei rapporti economici con la società collegata e degli assetti di governance, accompagnata dalla regolazione delle posizioni economiche contestate. La soluzione ha consentito di preservare la continuità dell’impresa e di ridurre il rischio che il contrasto tra gli eredi paralizzasse definitivamente la società. Un caso analogo richiede comunque una valutazione autonoma: struttura delle partecipazioni, statuto, poteri dell’amministratore, documentazione disponibile e consistenza del danno possono condurre a strumenti e risultati differenti.

Domande frequenti sul conflitto di interessi dell’amministratore

Il conflitto di interessi rende automaticamente invalida l’operazione compiuta dall’amministratore?

No. Nelle SRL l’art. 2475-ter c.c. disciplina specificamente i contratti conclusi dagli amministratori con rappresentanza in conflitto di interessi e le decisioni del consiglio di amministrazione assunte con il voto determinante dell’amministratore in conflitto. Presupposti, soggetti legittimati, termini ed effetti variano a seconda dell’atto contestato. Occorre quindi esaminare l’operazione concreta e non presumere l’invalidità per la sola esistenza di un interesse personale dell’amministratore.

Un socio di SRL può controllare i documenti per verificare un possibile conflitto di interessi?

Il socio di SRL che non partecipa all’amministrazione ha, ai sensi dell’art. 2476 c.c., il diritto di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Contratti, fatture, documentazione contabile e movimenti finanziari possono essere determinanti per ricostruire rapporti economici con l’amministratore o con soggetti a lui collegati.

Il socio può chiedere direttamente il risarcimento per il danno causato alla società?

Occorre distinguere il danno subito dalla società dal danno direttamente subito dal socio. Se la condotta dell’amministratore ha impoverito il patrimonio sociale, il danno è della società, anche quando il socio ne risente indirettamente attraverso la diminuzione del valore della propria partecipazione. L’art. 2476 c.c. riconosce comunque a ciascun socio la possibilità di promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori. Il singolo socio conserva inoltre il diritto al risarcimento quando sia stato direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Si può chiedere la revoca dell’amministratore che opera in conflitto di interessi?

Nelle SRL il socio che promuove l’azione di responsabilità può chiedere, in presenza di gravi irregolarità nella gestione, un provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore. Il conflitto di interessi, considerato isolatamente, non comporta quindi una revoca automatica: devono essere valutate le condotte concretamente poste in essere, la loro gravità e i presupposti richiesti per la tutela cautelare.

Come si determina il risarcimento dovuto dall’amministratore?

Il risarcimento non coincide automaticamente con l’intera perdita della società. Occorre individuare il danno causalmente riconducibile alla specifica condotta contestata. A seconda dei casi possono assumere rilievo somme ingiustificatamente trasferite, differenze tra valore effettivo e prezzo di cessione di un bene, utilità attribuite a società collegate, perdita di clienti o opportunità commerciali e altri effetti patrimoniali documentabili. Nei contenziosi economicamente rilevanti può essere necessaria una ricostruzione contabile e finanziaria per formulare una richiesta di giusto e congruo risarcimento.

Conflitto di interessi dell’amministratore: richiedi una valutazione del caso

Quando vi è il sospetto che un amministratore abbia utilizzato i propri poteri per favorire sé stesso, un familiare, un’altra società o comunque un interesse estraneo a quello sociale, è necessario esaminare i fatti prima di decidere quale iniziativa intraprendere. Contratti, delibere, estratti conto, fatture, documentazione contabile, rapporti con società collegate e valore economico delle operazioni consentono di verificare se esista un conflitto di interessi rilevante, se sia stato prodotto un danno e quali rimedi possano essere concretamente utilizzati.

Lo Studio Legale Calvello assiste soci, imprenditori e società nelle controversie relative alla responsabilità degli amministratori, alle operazioni in conflitto di interessi e ai danni arrecati al patrimonio sociale. Per sottoporci la situazione e la documentazione disponibile è possibile richiedere una valutazione compilando il modulo dello Studio. Esamineremo la richiesta per verificare la natura della controversia, gli interessi economici coinvolti e le possibili iniziative a tutela della società o del soggetto danneggiato.

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