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Danno patrimoniale Responsabilità civile Tutela del patrimonio

Amministratore conclude contratti in conflitto di interessi: quando la società può reagire

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando un amministratore conclude un contratto perseguendo un interesse proprio o di un terzo incompatibile con quello della società, il problema non riguarda soltanto l’opportunità della scelta gestionale. Occorre verificare se esista un conflitto di interessi concreto, quale pregiudizio abbia prodotto l’operazione e quali rimedi possano essere esercitati dalla società. Nelle SRL assume particolare rilievo l’art. 2475-ter c.c., che consente, a determinate condizioni, di ottenere l’annullamento dei contratti conclusi dall’amministratore munito del potere di rappresentanza in conflitto di interessi.

La situazione richiede particolare attenzione quando l’amministratore stipula contratti con una propria società, con imprese riconducibili a familiari o altri soggetti collegati, trasferisce beni a condizioni sfavorevoli, affida incarichi o commesse perseguendo un interesse personale oppure realizza operazioni dalle quali trae un vantaggio mentre la società subisce un danno o consegue un’utilità inferiore. In questi casi analizziamo il contratto, i rapporti tra le parti, i poteri dell’amministratore e gli effetti economici dell’operazione per stabilire se ricorrano i presupposti per contestarla e, quando vi sia un danno, per valutare anche la responsabilità dell’amministratore.

Quando un contratto concluso dall’amministratore configura un conflitto di interessi

Il conflitto di interessi non coincide con qualsiasi operazione economicamente svantaggiosa. Una scelta imprenditoriale può rivelarsi poco conveniente senza che per questo l’amministratore ne sia responsabile. Il punto da accertare è diverso: bisogna verificare se, al momento della conclusione del contratto, l’amministratore fosse portatore, per conto proprio o di terzi, di un interesse concretamente antagonista rispetto a quello della società e abbia potuto incidere sull’operazione perseguendo tale interesse.

Il caso più evidente è quello dell’amministratore che rappresenta una SRL e conclude un contratto con un’altra società della quale è socio o amministratore, ottenendo per quest’ultima condizioni particolarmente favorevoli a discapito della prima. Situazioni analoghe possono verificarsi quando vengono acquistati beni a un prezzo superiore al loro valore, ceduti immobili, attrezzature o altri cespiti a condizioni ingiustificatamente sfavorevoli, attribuiti incarichi remunerativi a imprese riconducibili all’amministratore oppure trasferite attività e risorse verso soggetti con i quali egli ha un interesse economico personale.

La presenza di un collegamento tra amministratore e controparte non basta, da sola, a dimostrare il conflitto. Anche il fatto che la stessa persona amministri entrambe le società coinvolte nell’operazione richiede una verifica concreta. Occorre ricostruire gli interessi effettivamente contrapposti, le condizioni negoziali, il valore delle prestazioni, l’eventuale vantaggio dell’amministratore o del soggetto a lui collegato e il pregiudizio che l’operazione può aver determinato per la società.

Per questo, quando emergono operazioni sospette, assumono rilievo il contratto e la documentazione che ne ha preceduto la stipulazione, le decisioni dell’organo amministrativo, la contabilità, le fatture, gli estratti conto e i flussi finanziari. Se il problema nasce da rapporti con imprese riconducibili all’amministratore o ai suoi familiari, può essere utile approfondire anche il caso in cui l’amministratore favorisca una società propria o di familiari. Nei casi più complessi la ricostruzione documentale deve essere affiancata da un’analisi contabile capace di confrontare il valore effettivo dell’operazione con quello che la società ha ricevuto o perduto.

Quando il contratto può essere annullato e quali conseguenze può avere per l’amministratore

Nelle società a responsabilità limitata l’art. 2475-ter c.c. prevede che i contratti conclusi dagli amministratori aventi la rappresentanza della società, in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, possano essere annullati su domanda della società quando il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Non basta quindi individuare un interesse personale dell’amministratore: ai fini dell’annullamento occorre verificare anche la posizione della controparte e la sua conoscenza o riconoscibilità della situazione conflittuale.

Questo aspetto diventa particolarmente rilevante quando la controparte è una società partecipata o amministrata dallo stesso soggetto, un’impresa appartenente a persone a lui strettamente collegate oppure un soggetto che, per le circostanze dell’operazione, poteva riconoscere il conflitto. La valutazione resta necessariamente legata ai fatti. Rapporti personali o societari, da soli, non consentono di dare per dimostrati tutti i presupposti richiesti dalla legge.

Una disciplina specifica riguarda anche le decisioni del consiglio di amministrazione. Se una decisione viene adottata con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società e le cagiona un danno patrimoniale, l’art. 2475-ter c.c. ne consente l’impugnazione entro novanta giorni da parte dei soggetti indicati dalla norma. Devono quindi essere tenuti distinti il contratto concluso dall’amministratore munito di rappresentanza e la decisione dell’organo amministrativo che precede o autorizza l’operazione, perché presupposti, soggetti legittimati e rimedi non coincidono.

L’annullamento del contratto non esaurisce necessariamente le conseguenze della condotta. Se l’operazione ha provocato un danno alla società per violazione dei doveri gravanti sull’amministratore, può essere necessario valutare anche una azione di responsabilità contro l’amministratore di SRL e la richiesta del risarcimento del pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta contestata. Sul piano risarcitorio non è sufficiente affermare che l’affare sia stato sconveniente: devono essere individuati la violazione imputata all’amministratore, il danno effettivamente subito e il nesso causale tra quella condotta e la perdita patrimoniale.

La distinzione diventa ancora più importante nelle liti tra soci. Il socio che scopre il contratto in conflitto di interessi può avere interesse a far emergere l’irregolarità, ma il danno prodotto direttamente al patrimonio sociale non coincide automaticamente con un danno personale del socio. Per stabilire chi possa esercitare una determinata azione occorre distinguere la posizione della società da quella del singolo socio e considerare forma societaria, statuto, assetto delle partecipazioni, composizione dell’organo amministrativo e natura del pregiudizio lamentato. Quando l’operazione ha determinato una perdita per la società, la questione si collega direttamente al risarcimento dei danni causati dall’amministratore alla società.

Responsabilità, prove e rimedi quando il conflitto di interessi ha danneggiato la società

Quando il contratto è già stato eseguito e ha prodotto conseguenze economiche, la verifica deve spostarsi dalla sola esistenza del conflitto alla ricostruzione del danno. Non ogni operazione conclusa in presenza di interessi contrapposti determina automaticamente una responsabilità risarcitoria dell’amministratore. Occorre individuare gli obblighi violati, ricostruire ciò che è concretamente accaduto e dimostrare quale perdita sia causalmente riconducibile alla condotta contestata. Se, per esempio, un bene societario è stato ceduto a una società riconducibile all’amministratore per un corrispettivo sensibilmente inferiore al suo valore, il danno non può essere affermato in modo astratto: devono essere esaminati il valore effettivo del bene, il prezzo ricevuto, le condizioni dell’operazione e le eventuali utilità conseguite dalla società.

Lo stesso metodo deve essere seguito quando il conflitto riguarda forniture, consulenze, finanziamenti, garanzie, trasferimenti di attività o contratti mediante i quali risorse della società vengono indirizzate verso soggetti collegati all’amministratore. Se l’operazione si inserisce in una gestione più ampia caratterizzata da trasferimenti patrimoniali, prelievi o pagamenti sospetti, diventa necessario ricostruire i flussi finanziari e verificare se singole operazioni apparentemente autonome siano in realtà collegate. Il danno al patrimonio sociale deve essere riferito alle specifiche condotte contestate e non può essere identificato automaticamente con una perdita di esercizio, con la diminuzione complessiva del patrimonio netto o, nei casi più gravi, con l’insolvenza della società.

Per questa ragione la prova documentale assume spesso un peso determinante. Contratti, fatture, libri sociali, bilanci, estratti conto, bonifici, corrispondenza e documentazione relativa ai rapporti con la controparte possono consentire di ricostruire chi abbia deciso l’operazione, a quali condizioni sia stata conclusa e quale interesse sia stato effettivamente perseguito. Nelle SRL il socio che non partecipa all’amministrazione dispone, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla legge, di specifici poteri di informazione e consultazione: quando sorgono dubbi sulla gestione può quindi diventare essenziale esercitare correttamente il diritto del socio di SRL di controllare contabilità e documenti.

Se l’amministratore ostacola l’accesso alla documentazione, la questione non dovrebbe essere ridotta a un semplice contrasto personale tra soci. Proprio i documenti possono permettere di verificare se il contratto fosse realmente nell’interesse della società, se la controparte fosse collegata all’amministratore, se vi siano stati pagamenti anomali e quale sia stata la conseguenza economica dell’operazione. Nei casi di maggiore valore può essere necessaria anche una perizia contabile per ricostruire i movimenti finanziari o quantificare il pregiudizio.

Una volta ricostruiti i fatti, i rimedi devono essere scelti in funzione della forma societaria, della posizione del soggetto che intende agire e dell’obiettivo perseguito. Possono venire in considerazione l’annullamento del contratto nei casi previsti dalla legge, l’impugnazione della decisione dell’organo amministrativo, l’azione di responsabilità e la richiesta di un congruo risarcimento del danno effettivamente dimostrabile. In presenza dei relativi presupposti può assumere rilievo anche la revoca dell’amministratore e, quando esista un concreto pericolo che l’attesa del giudizio comprometta la tutela, devono essere valutati gli strumenti cautelari applicabili al caso specifico.

Il socio deve inoltre distinguere il danno subito dalla società dall’eventuale danno che lo abbia colpito direttamente. La diminuzione del valore della partecipazione conseguente a un impoverimento del patrimonio sociale non consente, per ciò solo, di trasformare il danno della società in un autonomo danno personale del socio. Una diversa valutazione è necessaria quando la condotta dell’amministratore abbia inciso direttamente sul patrimonio o sui diritti del singolo socio. Per questo l’eventuale responsabilità dell’amministratore verso i soci deve essere esaminata separatamente dalla responsabilità per il danno arrecato alla società.

Un caso di contratto con una società collegata all’amministratore

In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo con nomi e alcuni elementi identificativi modificati per tutelare la riservatezza del rapporto professionale, una SRL familiare era passata alla seconda generazione dopo il progressivo ritiro del fondatore. Le partecipazioni erano state distribuite tra più eredi, mentre uno di essi, che chiameremo Marco, aveva assunto la gestione operativa come amministratore. Gli altri soci avevano progressivamente perso il controllo sulle principali decisioni commerciali e avevano rilevato una sensibile riduzione della redditività dell’impresa.

Dall’esame dei documenti societari e contabili emerse che alcuni servizi rilevanti erano stati affidati a un’altra società nella quale l’amministratore aveva un interesse economico. Il punto decisivo non era la semplice esistenza del rapporto tra le due imprese, ma verificare se i contratti fossero stati conclusi nell’interesse della SRL e a condizioni coerenti con quelle di mercato. Abbiamo quindi ricostruito i rapporti tra i soggetti coinvolti, esaminato contratti, fatture e pagamenti e confrontato le prestazioni ricevute con i corrispettivi sostenuti dalla società.

La ricostruzione documentale ha consentito di individuare le operazioni realmente contestabili e di separarle dalle normali scelte di gestione. Su questa base è stata avviata una contestazione mirata, utilizzata anche nel confronto tra gli eredi per ridefinire i rapporti societari e la governance dell’impresa. La controversia è stata definita attraverso un accordo che ha regolato le posizioni economiche coinvolte e modificato gli assetti gestionali, evitando che il conflitto compromettesse ulteriormente la continuità aziendale. L’esito dipende sempre dalle circostanze del singolo caso: l’elemento decisivo, in quella vicenda, fu poter trasformare i sospetti iniziali in una ricostruzione documentata delle operazioni effettivamente compiute.

Domande frequenti sui contratti conclusi dall’amministratore in conflitto di interessi

Un contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi è automaticamente nullo?

No. Nelle SRL l’art. 2475-ter c.c. prevede, ricorrendone i presupposti, l’annullabilità dei contratti conclusi dagli amministratori aventi la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, quando il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Occorre quindi esaminare concretamente il contratto, la posizione dell’amministratore e quella della controparte.

Il socio può contestare un contratto che ritiene dannoso per la società?

Il socio può far emergere l’operazione e utilizzare gli strumenti che l’ordinamento gli riconosce, ma occorre distinguere la contestazione della gestione dalla legittimazione a esercitare la specifica azione relativa al contratto. Se si tratta di una SRL, assumono particolare importanza i diritti di informazione e consultazione del socio non amministratore, che possono permettere di acquisire la documentazione necessaria per ricostruire l’operazione e valutare le successive iniziative.

Se l’amministratore stipula un contratto con una propria società esiste sempre un conflitto di interessi?

No. Il collegamento tra l’amministratore e la controparte è un elemento rilevante, ma non consente da solo di concludere che vi sia una responsabilità. Devono essere esaminati l’interesse concretamente perseguito, le condizioni economiche del contratto, gli eventuali vantaggi per la società e il possibile pregiudizio subito. Se l’operazione è stata conclusa a condizioni ingiustificatamente sfavorevoli per la società, questi elementi possono assumere un peso determinante nella ricostruzione del conflitto e del danno.

È possibile chiedere il risarcimento dei danni all’amministratore?

Sì, quando ne ricorrono i presupposti. La presenza di un conflitto di interessi non rende però automatico il diritto al risarcimento. Occorre provare la condotta contestata, la violazione degli obblighi dell’amministratore, il danno effettivamente prodotto e il nesso causale. L’obiettivo dell’azione risarcitoria è ottenere il giusto risarcimento del pregiudizio concretamente dimostrabile, non attribuire all’amministratore qualsiasi perdita registrata dalla società.

Cosa fare se l’amministratore non consegna i documenti necessari per verificare il contratto?

Prima di valutare un’azione di responsabilità è spesso necessario acquisire una base documentale adeguata. Nelle SRL il socio non amministratore può esercitare, alle condizioni previste dall’art. 2476 c.c., il diritto di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione. Quando al socio viene impedito di consultare i documenti societari, è necessario valutare gli strumenti concretamente utilizzabili per ottenere l’accesso e preservare le prove delle operazioni contestate.

Contratto in conflitto di interessi: richiedi una valutazione del caso

Se avete scoperto che un amministratore ha concluso contratti con una propria società, con imprese riconducibili a familiari o altri soggetti collegati, oppure ha realizzato operazioni che potrebbero aver prodotto un danno rilevante al patrimonio sociale, è opportuno esaminare i fatti prima di scegliere quale iniziativa intraprendere.

La valutazione richiede l’esame della struttura societaria, dei poteri dell’amministratore, del contratto contestato, dei rapporti con la controparte e della documentazione societaria, contabile e bancaria disponibile. Su questa base possiamo verificare se esista un conflitto di interessi giuridicamente rilevante, se l’operazione possa essere contestata e se vi siano i presupposti per un’azione di responsabilità o una richiesta di risarcimento.

Potete richiedere una valutazione allo Studio Legale Calvello compilando il modulo e descrivendo sinteticamente la vicenda, le operazioni contestate e il danno economico che ritenete sia stato provocato alla società o direttamente alla vostra posizione.

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