Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Quando una società debitrice propone un concordato in continuità aziendale, il creditore rischia di subire una riduzione consistente del proprio credito, anche se l’impresa continua a operare e a generare ricavi. Per un fornitore esposto per 500.000 euro o per una società che vanta un credito milionario, accettare passivamente il piano può significare rinunciare a somme che avrebbero potuto trovare una diversa tutela. Il problema riguarda soprattutto la valutazione del patrimonio, la distribuzione delle risorse disponibili, il trattamento delle garanzie e la concreta sostenibilità dei pagamenti promessi.
Noi dello Studio Legale Calvello, con oltre 25 anni di esperienza nell’assistenza legale, affrontiamo queste situazioni esaminando la posizione del creditore rispetto alla proposta concordataria, alle altre classi di creditori e all’alternativa della liquidazione giudiziale. La tutela può richiedere una contestazione del piano, un intervento nelle operazioni di voto, un’opposizione all’omologazione oppure iniziative nei confronti di garanti e soggetti responsabili, quando ne ricorrono i presupposti. Il momento in cui il creditore interviene può incidere sulle possibilità di difendere il valore economico della propria pretesa.
Come funziona il concordato in continuità aziendale e quali rischi corrono i creditori
Il concordato preventivo in continuità aziendale, disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, consente all’impresa debitrice di proporre ai creditori una regolazione dell’indebitamento fondata sulla prosecuzione dell’attività, direttamente oppure attraverso un soggetto diverso. La continuità può preservare il valore dell’organizzazione produttiva e generare risorse destinate al soddisfacimento dei creditori, ma non comporta necessariamente il pagamento integrale dei debiti precedenti.
Per comprendere il rischio occorre distinguere il valore nominale del credito dalla somma effettivamente recuperabile. Una società fornitrice che abbia fatture insolute per 800.000 euro potrebbe trovarsi davanti a una proposta che prevede il pagamento di una percentuale limitata, distribuita nell’arco di diversi anni. La valutazione non può fermarsi alla percentuale dichiarata: bisogna verificare la capacità dell’impresa di produrre i flussi finanziari previsti, la destinazione delle risorse, le garanzie eventualmente disponibili e il trattamento riservato agli altri creditori.
Il concordato in continuità presenta regole particolari sulla distribuzione del valore. Il valore di liquidazione, ossia quello ricavabile nello scenario liquidatorio di riferimento, deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione. Per il valore eccedente quello di liquidazione opera invece la regola della priorità relativa, secondo la quale le classi di rango superiore devono ricevere un trattamento complessivamente più favorevole rispetto a quelle inferiori, ferme le ulteriori condizioni previste dalla legge. La distinzione è determinante quando il piano attribuisce risorse ai soci o a creditori di rango inferiore mentre altri crediti rimangono parzialmente insoddisfatti.
La formazione delle classi dei creditori assume quindi un’importanza concreta. Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria e deve rispettare i criteri di omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici. Il trattamento di un creditore chirografario con un’esposizione milionaria può essere diverso da quello di un creditore assistito da ipoteca, mentre alcuni fornitori possono ricevere condizioni particolari in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina. Non ogni differenza costituisce una violazione, ma occorre verificare che la classificazione e la distribuzione siano conformi alla legge.
Un creditore economicamente rilevante deve prestare particolare attenzione anche alle maggioranze e al voto. Nel concordato in continuità l’approvazione richiede, secondo la disciplina ordinaria, il voto favorevole delle classi, con le regole specifiche previste per il calcolo delle maggioranze al loro interno. Il Codice contempla anche condizioni nelle quali il tribunale può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi. Il voto contrario di un grande creditore non impedisce automaticamente l’omologazione, ma può assumere rilievo nella verifica dei presupposti della ristrutturazione trasversale e delle altre condizioni di legge.
Per questo motivo, quando assistiamo un’impresa titolare di un credito importante, esaminiamo anzitutto il piano, la proposta, la relazione del professionista indipendente, le informazioni del commissario giudiziale e la documentazione economico-finanziaria disponibile. Il confronto con lo scenario liquidatorio permette di individuare eventuali criticità nella stima dei beni, nella sostenibilità dei pagamenti e nella distribuzione delle risorse. Per un approfondimento generale sulle iniziative disponibili è possibile consultare anche la nostra guida dedicata al concordato preventivo e alla tutela dei crediti di grande importo.
Pagamento dei creditori, garanzie e contestazione del piano: quando il concordato può pregiudicare un credito elevato
La posizione del creditore dipende dalla natura del credito e dalle garanzie che lo assistono. Un credito commerciale privo di cause di prelazione è normalmente chirografario; un finanziamento garantito da ipoteca o pegno attribuisce invece una posizione diversa, nei limiti dell’effettivo valore della garanzia e secondo le regole applicabili. Possedere un’ipoteca non significa necessariamente recuperare l’intero importo dovuto: occorre considerare il valore del bene, il grado dell’iscrizione, eventuali garanzie anteriori e i costi che incidono sulla realizzazione del patrimonio.
Nel concordato in continuità il trattamento dei creditori privilegiati deve rispettare le condizioni previste dal Codice della crisi, comprese quelle relative al valore ricavabile dalla liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la prelazione. La parte del credito che non trova capienza nella garanzia può ricevere un trattamento diverso, secondo le disposizioni applicabili. Anche l’eventuale moratoria dei pagamenti richiede una verifica specifica, poiché la disciplina distingue le posizioni dei creditori e prevede condizioni particolari per il differimento del soddisfacimento.
Per i creditori chirografari il rischio è spesso maggiore. Una società che vanta 600.000 euro per forniture già eseguite potrebbe ricevere una proposta di pagamento del 25%, con una perdita nominale di 450.000 euro. Il dato percentuale, però, non è sufficiente per stabilire se il trattamento sia contestabile. Bisogna accertare se il piano rispetti le regole di distribuzione, se la classe sia stata correttamente costituita, se il valore attribuito all’impresa sia attendibile e se l’alternativa liquidatoria offrirebbe un risultato economicamente migliore nei termini rilevanti per la legge.
Quando la proposta appare eccessivamente penalizzante, il creditore può valutare le iniziative previste dalla procedura, comprese le contestazioni sulla convenienza e l’opposizione all’omologazione nei casi consentiti. Non basta affermare che la percentuale offerta sia troppo bassa: occorre individuare una concreta violazione delle regole applicabili oppure dimostrare, quando la legge lo consente, che il trattamento proposto è deteriore rispetto all’alternativa liquidatoria. Abbiamo approfondito questo problema nell’articolo dedicato a come contestare la convenienza del concordato preventivo.
Una questione particolarmente delicata riguarda i fornitori strategici. La prosecuzione dell’attività può rendere necessario mantenere determinati rapporti commerciali e, nei casi previsti dall’articolo 100 del Codice della crisi, ottenere l’autorizzazione al pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi. Questo non attribuisce al debitore una libertà indiscriminata di scegliere quali creditori soddisfare. Occorre verificare i presupposti dell’autorizzazione e distinguere tali pagamenti dal trattamento previsto nel piano concordatario. Un grande fornitore escluso da determinate condizioni deve comprendere se la differenza sia giuridicamente giustificata e quali conseguenze produca sulla propria posizione.
Il problema si estende ai contratti ancora in esecuzione. Il fornitore che abbia già accumulato un credito consistente può essere chiamato a proseguire le consegne mentre l’impresa debitrice tenta il risanamento. L’articolo 94-bis del Codice della crisi pone specifici limiti alle iniziative dei creditori nei rapporti contrattuali interessati dalla disciplina, in presenza delle condizioni previste, anche in relazione alla domanda di concordato e al mancato pagamento dei crediti anteriori. Non esiste però un obbligo generalizzato di concedere nuovo credito commerciale senza esaminare il contratto e il regime applicabile. Prima di assumere ulteriori esposizioni, è opportuno valutare le condizioni di pagamento, la disciplina dei nuovi crediti e le garanzie concretamente ottenibili.
La situazione diventa ancora più complessa quando la continuità aziendale è indiretta e prevede l’affitto o il trasferimento dell’azienda a un altro soggetto. Il creditore deve verificare il valore attribuito all’operazione, le modalità di selezione dell’acquirente, la destinazione del corrispettivo e gli eventuali rapporti tra il debitore e il soggetto subentrante. Una cessione a una società collegata non è automaticamente illegittima, ma richiede particolare attenzione se il patrimonio viene trasferito a condizioni economicamente sfavorevoli o se l’operazione riduce ingiustificatamente le risorse destinate ai creditori.
In presenza di trasferimenti sospetti, operazioni infragruppo o pagamenti selettivi, l’analisi deve considerare anche la data degli atti, la situazione patrimoniale della società e gli eventuali rimedi previsti dall’ordinamento, tenendo conto dei limiti derivanti dalla procedura concorsuale. Per le operazioni che riguardano l’intero complesso produttivo abbiamo dedicato un approfondimento alla vendita dell’azienda nel concordato e alla tutela del grande creditore.
Come può tutelarsi il creditore: opposizione al concordato, misure protettive e azioni contro gli atti pregiudizievoli
Quando il concordato in continuità aziendale presenta criticità nella valutazione del patrimonio, nella distribuzione delle risorse o nella sostenibilità del piano, il creditore deve individuare tempestivamente gli strumenti utilizzabili. La tutela di un credito di grande importo non dipende soltanto dalla possibilità di opporsi al concordato, ma dalla capacità di dimostrare concretamente il pregiudizio economico e giuridico subito. Un’impresa creditrice per 700.000 euro, ad esempio, potrebbe avere interesse a contestare una valutazione patrimoniale inattendibile, una classificazione non corretta del proprio credito oppure un trattamento incompatibile con le regole di distribuzione previste dal Codice della crisi.
Il primo passaggio consiste nell’esaminare la proposta concordataria, il piano, la relazione dell’attestatore, la documentazione contabile disponibile e le informazioni del commissario giudiziale. Occorre confrontare il valore attribuito ai beni aziendali con quello ragionevolmente realizzabile, verificare i flussi finanziari destinati ai pagamenti e accertare se determinate operazioni abbiano ridotto le risorse disponibili. In presenza di un credito milionario, anche una differenza relativamente contenuta nella percentuale di soddisfacimento può tradursi in centinaia di migliaia di euro.
Il creditore può intervenire attraverso il voto e, quando ne ricorrono i presupposti, mediante opposizione all’omologazione del concordato preventivo. Le contestazioni possono riguardare la legittimità del piano, il trattamento delle classi, il rispetto delle cause di prelazione e la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria nei casi previsti dalla legge. L’opposizione deve essere costruita su elementi verificabili e proposta nel rispetto dei termini processuali. Il semplice dissenso rispetto alla riduzione del credito non è sufficiente a impedire l’omologazione.
Particolare attenzione meritano le misure protettive del patrimonio del debitore, che possono impedire ai creditori interessati di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nel relativo perimetro. La loro operatività dipende dal procedimento, dal contenuto della richiesta e dai provvedimenti adottati. Il creditore deve quindi verificare quali iniziative siano effettivamente precluse e quali diritti possano ancora essere esercitati. Quando la società ha precedentemente avviato una composizione negoziata della crisi, occorre distinguere le misure richieste in quella sede dagli effetti protettivi collegati alla successiva domanda di concordato. Le possibilità di contestazione, modifica o revoca devono essere valutate secondo la disciplina applicabile.
Un ulteriore profilo riguarda la possibile dispersione del patrimonio della società debitrice. Trasferimenti immobiliari, cessioni di rami d’azienda, pagamenti a soggetti collegati e finanziamenti infragruppo possono incidere sul valore destinato ai creditori. Non tutte queste operazioni sono illegittime: per valutarle occorre esaminare il momento in cui sono state compiute, il corrispettivo, le condizioni economiche e gli eventuali rapporti tra le parti. Se emergono atti potenzialmente pregiudizievoli, può essere necessario approfondire i presupposti dell’azione revocatoria, delle iniziative risarcitorie o degli altri rimedi previsti dall’ordinamento, considerando anche la legittimazione ad agire e gli effetti della procedura concorsuale.
Il sequestro conservativo può assumere rilievo quando esistono i presupposti per una tutela cautelare del credito e un concreto pericolo di perdita della garanzia patrimoniale. Non costituisce però un rimedio automaticamente disponibile contro una società che abbia presentato domanda di concordato: occorre considerare le misure protettive eventualmente operanti e i limiti alle iniziative individuali. Per approfondire i requisiti di questa tutela è possibile consultare il nostro articolo sul sequestro conservativo contro una società in grave crisi.
La verifica deve estendersi alle garanzie esterne al patrimonio del debitore. Fideiussioni personali, garanzie autonome e obbligazioni solidali possono offrire ulteriori possibilità di soddisfacimento, nei limiti delle rispettive condizioni contrattuali e delle disposizioni applicabili. L’articolo 117 del Codice della crisi prevede, in particolare, che i creditori conservino i loro diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso, salvo le specifiche questioni derivanti dalla natura dei rapporti e dalle garanzie. Per un grande creditore, verificare tempestivamente queste posizioni può essere economicamente più utile che concentrare ogni iniziativa sul solo patrimonio della società in concordato.
Noi dello Studio Legale Calvello valutiamo queste possibilità considerando l’importo e la documentazione del credito, le garanzie disponibili, la situazione patrimoniale del debitore e i termini della procedura. L’obiettivo è individuare iniziative giuridicamente sostenibili e proporzionate al risultato economico concretamente perseguibile, evitando azioni costose che non offrirebbero un’effettiva prospettiva di recupero.
Un esempio pratico: società creditrice per 850.000 euro e concordato con continuità aziendale
Consideriamo il caso esemplificativo di Alfa S.r.l., impresa fornitrice di componenti industriali, creditrice per 850.000 euro nei confronti di Beta S.p.A., società che presenta una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale. Il piano prevede il pagamento del 20% dei crediti chirografari nell’arco di quattro anni. Per Alfa S.r.l. ciò significherebbe recuperare 170.000 euro, con una perdita nominale di 680.000 euro.
Durante l’esame della documentazione emergono alcune criticità: il piano attribuisce un valore contenuto a determinati beni aziendali, mentre la prosecuzione dell’attività si fonda su previsioni di ricavi particolarmente favorevoli. Risulta anche un precedente trasferimento di un ramo produttivo a una società collegata. Quest’ultima operazione non è necessariamente illegittima, ma richiede una verifica del corrispettivo e delle condizioni alle quali è stata realizzata.
In una situazione di questo tipo, la nostra attività consisterebbe nell’esaminare il credito e la sua collocazione concorsuale, ricostruire le operazioni patrimoniali rilevanti e confrontare il trattamento proposto con le regole applicabili e con l’alternativa liquidatoria. Gli elementi raccolti potrebbero sostenere osservazioni al piano, iniziative nella fase di voto oppure un’opposizione all’omologazione, ove ne ricorrano i presupposti.
Supponiamo che, a seguito delle contestazioni documentate e delle successive interlocuzioni, il debitore presenti una modifica ammissibile della proposta che porti il soddisfacimento del creditore dal 20% al 35%. Per Alfa S.r.l. il recupero previsto salirebbe da 170.000 a 297.500 euro, con una differenza di 127.500 euro, subordinatamente alla regolare esecuzione del piano. Si tratta di un esempio ipotetico, non di un procedimento realmente seguito dallo Studio né di un risultato assicurabile. Il caso mostra perché, davanti a crediti economicamente rilevanti, la verifica tecnica del concordato può incidere concretamente sulle decisioni del creditore e sulle possibilità di tutela.
Domande frequenti sulla tutela dei creditori nel concordato in continuità aziendale
Un creditore può opporsi al concordato in continuità aziendale anche se la maggioranza ha votato a favore?
Sì, nei casi e secondo le modalità previste dal Codice della crisi d’impresa. Il voto favorevole degli altri creditori non impedisce di proporre opposizione all’omologazione quando sussistono motivi giuridicamente rilevanti. La contestazione può riguardare, ad esempio, il rispetto delle regole di distribuzione del valore, la formazione delle classi o il trattamento riservato al creditore. Le contestazioni sulla convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale sono soggette a specifiche condizioni di legittimazione. Occorre quindi verificare tempestivamente la posizione del creditore e i termini processuali.
Un’impresa che vanta un credito superiore a 500.000 euro può ottenere un trattamento migliore rispetto agli altri creditori?
L’importo elevato non attribuisce automaticamente un diritto di precedenza. Il trattamento dipende dalla natura del credito, dalle eventuali garanzie, dalla classe di appartenenza e dalle regole applicabili alla distribuzione del valore. Un grande creditore può avere un peso rilevante nelle votazioni e nelle trattative, ma eventuali condizioni differenti devono rispettare la disciplina concordataria. Per valutare la possibilità di migliorare il soddisfacimento occorre esaminare il piano e la posizione degli altri creditori.
Che cosa succede se la società in concordato non rispetta i pagamenti promessi?
Il mancato pagamento può giustificare iniziative a tutela del creditore e, quando l’inadempimento non è di scarsa importanza, una domanda di risoluzione del concordato secondo l’articolo 119 del Codice della crisi. La risoluzione non è automatica e devono essere rispettati i presupposti e i termini previsti dalla legge. Occorre distinguere un semplice ritardo da un inadempimento che compromette l’esecuzione del piano e valutare le conseguenze economiche dell’eventuale apertura di una liquidazione giudiziale.
Se il debitore ha trasferito beni o un ramo d’azienda a una società collegata, il creditore può contestare l’operazione?
Il trasferimento può essere oggetto di verifica, ma il collegamento societario non rende automaticamente illegittima l’operazione. Bisogna accertare quando è stata effettuata, quale corrispettivo è stato previsto, se il valore è congruo e se l’atto ha pregiudicato la garanzia patrimoniale dei creditori. A seconda delle circostanze possono emergere i presupposti per contestazioni nella procedura, azioni revocatorie o altre iniziative, tenendo conto della legittimazione ad agire e dei limiti concorsuali.
Il creditore può recuperare il proprio credito dai fideiussori anche dopo l’omologazione del concordato?
In linea generale sì. L’articolo 117 del Codice della crisi stabilisce che i creditori conservano i diritti nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso. La concreta possibilità di ottenere il pagamento richiede però l’esame della garanzia, delle eventuali eccezioni opponibili, dei termini applicabili e della solvibilità del garante. Per un credito di importo rilevante, questa verifica può individuare una possibilità di recupero ulteriore rispetto a quanto previsto dal piano concordatario.
Concordato in continuità aziendale: richiedi una valutazione per tutelare il tuo credito
Se la tua impresa vanta un credito superiore a 100.000 o 500.000 euro, oppure un credito milionario nei confronti di una società in concordato in continuità aziendale, è opportuno verificare il trattamento previsto dal piano prima che maturino termini o si consolidino decisioni difficilmente contestabili. Una proposta di pagamento ridotta, una valutazione patrimoniale discutibile o il trasferimento di beni aziendali possono richiedere iniziative differenti, da individuare attraverso l’esame della documentazione.
Noi dello Studio Legale Calvello valutiamo la posizione del creditore, le garanzie disponibili, la sostenibilità della proposta e gli eventuali presupposti per contestazioni, opposizioni o altre azioni di tutela. L’obiettivo è individuare una soluzione giuridicamente sostenibile, tenendo conto dell’importo esposto e delle concrete prospettive di recupero.
Se desideri sottoporci la situazione della tua impresa, richiedi una valutazione compilando il modulo di contatto dello Studio Legale Calvello. Esamineremo le informazioni trasmesse e ti ricontatteremo per valutare le possibili iniziative a tutela del credito.




