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Malavvocatura - Errori Legali Responsabilità professionale

Causa irrimediabilmente pregiudicata o persa e responsabilità dell’avvocato per totale suo disinteresse

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15717

IL FATTO

Un avvocato accetta di assumere la difesa relativamente ad una causa persa in partenza e poi se ne disinteressa totalmente.

I PRINCIPI ENUNCIATI DALLA CORTE

Ciascun difensore ha la facoltà di accettare o meno il patrocinio relativo a qualunque causa gli venga prospettata, ma nel momento in cui accetta di occuparsi di una determinata questione giudiziaria non può disinteressarsene con il pretesto che si tratti, appunto, di una “causa persa”. L’attività del difensore, se svolta correttamente e professionalmente può, infatti, in ogni caso essere preziosa al fine di contenere o addirittura escludere il pregiudizio insito nella posizione del proprio cliente, sollevando le eccezioni processuali o di merito ravvisabili o, comunque, in extrema ratio, cercando di raggiungere una soluzione transattiva nell’ottica di un comportamento doveroso soprattutto nel caso in cui si accetti di perorare cause rischiose o difficili. Conseguentemente, in caso di assoluta inerzia del difensore viene a configurarsi la sua responsabilità professionale, avendo comunque esposto il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui lo stesso va incontro, per la propria difesa e per quella della parte avversa.

LA SENTENZA

Svolgimento del processo

Con sentenza N 1397/2005, depositata in data 11 agosto 2005, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale della stessa città ha condannato l’avv. G.P. ed il suo assicuratore, s.p.a. MEIE Assicurazioni, a pagare ad B.A. la somma di L. 95.000.000, in risarcimento dei danni per responsabilità professionale.

La s.p.a. Aurora Assicurazioni, subentrata alla MEIE, propone due motivi di ricorso per cassazione.

Resiste il G. con controricorso.

Il B. non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, proposta dal G. sul rilievo che la sentenza di primo grado sarebbe passata in giudicato, per l’erronea notificazione dell’atto di appello ad esso G. personalmente, anzichè nel domicilio eletto presso il suo difensore, dovendosi ritenere irrilevante la rituale notificazione dell’atto di appello al danneggiato B., non essendo configurabile litisconsorzio necessario fra le parti.

L’atto di appello risulta ritualmente notificato per posta, tramite raccomandata inviata al difensore costituito per il G. nel giudizio di primo grado, avv. A.G., come da ricevuta di ritorno, allegata agli atti della ricorrente.

Va soggiunto, per completezza, che l’atto di appello è stato ritualmente notificato al B., e che l’Aurora – chiamata in garanzia nel giudizio di primo grado – non si è limitata a contestare la sussistenza del rapporto assicurativo, nè a porre altra questione meramente interna ai rapporti fra il responsabile ed il suo assicuratore, ma ha eccepito l’insussistenza della responsabilità dell’assicurato, assumendo così la posizione di litisconsorte necessaria processuale, quale titolare di rapporto dipendente da quello dedotto in giudizio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

L’atto di appello pertanto non sarebbe stato del tutto nullo, neppure se irritualmente notificato al G. (non costituito), ma avrebbe dovuto essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultimo (cfr. Cass. civ. Sez. 3^, 6 novembre 2001 n. 13695; 26 gennaio 2010 n. 1535; 15 aprile 2010 n. 9046, fra le altre).

2.- Con i due motivi di ricorso l’Aurora lamenta motivazione insufficiente e contraddittoria, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistere il nesso causale fra la negligenza dell’avv. G., che non aveva svolto alcuna attività difensiva in favore del B., omettendo di considerare che la causa era comunque perduta in partenza, non avendo il B. alcuna possibilità di difesa (egli aveva acquistato un’automobile Ferrari da un soggetto che non ne era proprietario e ne aveva subito l’evizione).

La motivazione della Corte di appello, secondo cui il difensore avrebbe potuto indurre il cliente a trovare una soluzione transattiva, sarebbe insufficiente, in quanto il difensore non ha l’obbligo di transigere, ciò che peraltro richiede la cooperazione della controparte.

La Corte avrebbe poi affermato senza alcuna prova che il mancato interessamento del difensore avrebbe fatto lievitare il danno da L. 55 milioni a L. 95 milioni, anche per effetto degli interessi. Al contrario, il mancato svolgimento dell’attività di difesa non ha allungato i tempi del processo, ma li ha se mai abbreviati.

3.- I due motivi non sono fondati.

Va premesso che il giudizio circa la sussistenza o meno del nesso causale fra l’illecito e il danno attiene alle valutazioni di merito e non è suscettibile di censura in sede di legittimità non sotto il profilo dell’insufficienza od illogicità del percorso argomentativo mediante il quale il giudice del merito è pervenuto alla sua decisione, restando irrilevanti le critiche alla soluzione di merito che sia correttamente e logicamente motivata.

Nella specie, la motivazione della Corte di appello appare congrua, sensata e condivisibile.

E’ indubbio che – anche e soprattutto con riferimento alle c.d. “cause perse” (ammesso e non concesso che tale fosse quella di cui trattasi) – l’attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa, al fine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente (se non altro sollevando le eccezioni relative ad eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte).

Il difensore può non accettare una causa che prevede di perdere, ma non può accettarla e poi disinteressarsene del tutto, con il pretesto che si tratta di causa persa.

Egli espone in tal modo il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale, se non altro a causa delle spese processuali a cui va incontro, per la propria difesa e per quella della controparte.

Correttamente ha rilevato la Corte di appello che sarebbe stato onere del G. quanto meno quello di attivarsi per trovare una soluzione transattiva: comportamento che è da ritenere doveroso – contrariamente a quanto assume la ricorrente – ove si accetti di difendere una causa difficile e rischiosa per il proprio assistito.

Nè la ricorrente deduce e dimostra di avere tempestivamente eccepito, nelle competenti sedi di merito, che la somma liquidata al B. in risarcimento dei danni era eccessiva, in relazione alla perdita che egli avrebbe comunque subito, a causa della difficoltà della sua situazione sostanziale e processuale.

Il tema risulta solo vagamente accennato nel ricorso, senza alcuna deduzione nè alcun richiamo specifico agli atti e alle prove in ipotesi dedotte sul punto, nei gradi di merito.

La ricorrente si limita a contestare in toto e genericamente il nesso causale fra il comportamento dell’avvocato e il danno lamentato dal cliente, in situazione di fatto in cui la colpa del difensore appare macroscopica ed il danno in gran parte in re ipsa.

4. – Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese processuali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010

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