Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
L’art. 570-bis c.p. si applica anche ai figli nati da coppie non coniugate. La difficoltà economica esclude il reato solo se l’impossibilità di pagare è assoluta, persistente e incolpevole
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15018/2026, ha ribadito che il reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento ex art. 570-bis c.p. si configura anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, in continuità con il consolidato orientamento giurisprudenziale e con quanto affermato dalla Corte costituzionale. La Corte ha inoltre chiarito che la mera disoccupazione o il basso reddito non bastano ad escludere il dolo, essendo necessaria una impossibilità assoluta, persistente e incolpevole di adempiere agli obblighi di mantenimento. Rigettate anche le doglianze relative alla mancata conoscenza del provvedimento civile e alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La Cassazione ha però annullato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando l’errore dei giudici di merito nell’aver applicato congiuntamente pena detentiva e pecuniaria nonostante l’art. 570-bis c.p. preveda una pena alternativa.
LA VICENDA
Un padre condannato per non aver versato il mantenimento al figlio nato fuori dal matrimonio ha fatto ricorso sostenendo di essere disoccupato, di non conoscere il provvedimento civile e che il reato non fosse applicabile ai genitori non sposati. La Cassazione ha respinto tutte le doglianze, ribadendo che l’obbligo penale di mantenimento vale anche per i figli nati fuori dal matrimonio e che la sola difficoltà economica non basta ad escludere il reato. Annullata la sentenza solo sulla pena, perché i giudici avevano applicato illegittimamente sia reclusione che multa, nonostante la legge preveda una pena alternativa.
IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE
FAMIGLIA – Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Omesso mantenimento figli nati fuori dal matrimonio – Art. 570-bis c.p. – Configurabilità del reato – Stato di difficoltà economica dell’obbligato – Impossibilità assoluta e incolpevole – Necessità – Pena prevista dall’art. 570-bis c.p. – Natura alternativa della sanzione – Applicazione congiunta di pena detentiva e pecuniaria – Illegalità della pena
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto previsto dall’art. 570-bis c.p. è configurabile anche nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, trovando applicazione pure nei casi di cessazione della convivenza tra genitori non coniugati. L’asserita incapacità economica dell’obbligato esclude la responsabilità penale soltanto ove sia dimostrata una situazione di assoluta, persistente e incolpevole impossibilità di adempiere, non essendo sufficiente la mera disoccupazione o la produzione di redditi modesti. È inoltre illegale l’applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria per il reato di cui all’art. 570-bis c.p., trattandosi di fattispecie punita con pena alternativa.
LA SENTENZA
Cassazione penale, Sezione VI, Sentenza, 25/03/2026, n. 15018
(Omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 1 ottobre 2025 la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino in data 13 maggio 2024, appellata dall’imputato A.A., che lo aveva condannato per i reati ascrittigli, ritenuto il capo 2) – art. 570, comma 2, n. 2), cod. pen, – assorbito in quello più grave di cui al capo 1) – art. 570-bis cod. pen. -, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di reclusione e Euro. 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede e rifusione di spese processuali.
2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione A.A., mediante il proprio difensore di fiducia, articolando due motivi, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, in relazione agli artt. 521, 522 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c), d) ed e), cod. proc. pen.).
Si rappresenta, in primo luogo, che il A.A. non ha mai contratto matrimonio con B.B., di conseguenza non si sono mai separati, né hanno mai raggiunto un accordo consensuale con riferimento al figlio C.C.. Il fatto, quindi, sarebbe diverso da come descritto nel capo di imputazione, sicché il giudice avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero.
In ogni caso, il ricorrente non avrebbe mai avuto conoscenza del procedimento e del provvedimento con il quale il Tribunale civile gli poneva a carico l’assegno di mantenimento di Euro 250,00 per il figlio. Invero, gli atti del procedimento venivano notificati per compiuta giacenza ad un indirizzo presso il quale, come era ben noto alla compagna, l’imputato non risiedeva né dimorava neppure saltuariamente. La Corte di appello replicava alla doglianza con motivazione inconferente e illogica.
Infine, il ricorrente versava in tale stato da essere impossibilitato a fare fronte al mantenimento del figlio, come dimostrato dagli accertamenti esperiti dalla polizia giudiziaria, da cui emergeva che per gli anni 2020/2021 l’imputato aveva percepito un reddito dì Euro 4.044,33, mentre l’asserito svolgimento di altri lavori era frutto di meri pettegolezzi risultanti dai social.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza, inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale, in relazione agli artt. 20-bis, 62-bis, 81, 133 cod. pen., e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c), d), ed e), cod. proc. pen.), con riferimento alla quantificazione della pena, all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, all’applicazione delle pene sostitutive ed alla continuazione.
La Corte di appello avrebbe utilizzato la medesima argomentazione per respingere diverse richieste riguardanti il trattamento sanzionatorio. Manifestamente illogico il diniego del riconoscimento della continuazione, tenuto conto che il reato coperto dal giudicato era stato ritenuto identico dalla stessa Corte di appello.
3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il Procuratore generale, nonché conclusioni scritte il difensore della parte civile, concludendo entrambi come in epigrafe riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Con riguardo al tema della correlazione tra fatto contestato ed accertato, e, più in generale, alla corretta qualificazione giuridica dei fatti imputati al A.A., deve osservarsi che, contrariamente all’assunto difensivo, il delitto di cui all’art. 570-bis cod. pen. è configurabile anche quando il fatto è compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.
Invero, a parte un’isolata pronuncia (Sez. 6, n. 2666 del 07/12/2016, dep. 2017, Rv. 268968-01), questa Corte, anche prima dell’introduzione nel codice penale dell’art. 570-bis, aveva affermato, con indirizzo consolidato, che, in tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dell’art. 12-sexies L. 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall’art. 3 della I. 8 febbraio 2006 n. 54), è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza (Sez. 6, n. 25267 del 06/04/2017, Rv. 270030-01; Sez. 6, n. 12393 del 31/01/2018, Rv. 272518-01; Sez. 6, n. 29902 del 03/05/2018, Rv. 273513-01; Sez. 6, n. 55744 del 24/10/2018, Rv. 274943-01).
Questo indirizzo è stato confermato anche dopo l’introduzione, ad opera del D.Lgs. n. 21 del 2018, dell’art. 570-bis cod. pen., sul presupposto della continuità normativa fra la fattispecie di cui all’art. 3 della legge n. 54 del 2006 e la citata disposizione (Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018, Rv. 274732).
Questa esegesi è stata, peraltro, avallata anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 189 del 2019), che, chiamata a pronunciarsi, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 103 del 2017 e dal D.Lgs. n. 21 del 2018 alla materia in esame, sulla perdurante punibilità dell’ipotesi di inosservanza degli obblighi di natura economica nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio (in precedenza, come detto, ammessa dal diritto vivente con riguardo alla fattispecie prevista dall’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970), ha condiviso l’interpretazione fornita da questa Corte negli arresti sopra citati, secondo la quale, tenuto conto della perdurante vigenza – anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 21 del 2018 – dell’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006, il rinvio che tale disposizione (“Le disposizioni della presente legge si applicano anche… ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”) operava, secondo la giurisprudenza anteriore al D.Lgs. n. 21 del 2018, all’art. 3 della legge n. 54 del 2006, dovrebbe oggi intendersi come riferito al nuovo art. 570-bis cod. pen., che abbraccia così -oltre al fatto compiuto dal “coniuge” – anche quello compiuto dal genitore nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.
Ancora più recentemente, il principio è stato ribadito da questa Corte, che ha affermato che il delitto di omesso versamento del contributo periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dall’art. 570-bis cod. pen., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio (Sez. 6, n. 8222 del 28/01/2022, Rv. 282900-01).
Pertanto, essendo stato contestato al capo 1) all’imputato il delitto di cui all’art. 570-bis cod. pen., con riferimento alla sottrazione dell’obbligo di versamento della somma mensilmente posta a suo carico dal Tribunale per il mantenimento del figlio minore, oltre che della quota parte di spese straordinarie, non sussiste alcuna violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
1.2. Ciò precisato, non coglie nel segno l’ulteriore censura del ricorrente, che sostiene di non essere stato a conoscenza dell’obbligo di corrispondere la somma di Euro 250,00 mensile per il mantenimento del figlio minorenne, atteso che gli atti del procedimento civile gli sono stati notificati per compiuta giacenza presso un luogo che parte avversa sapeva non essere la sua residenza o dimora, neppure saltuaria.
Invero, come hanno correttamente argomentato i Giudici del merito, essendo stato l’imputato già condannato per il medesimo reato commesso ai danni della stessa persona offesa, non poteva dirsi ignaro dell’obbligo del mantenimento del figlio.
D’altra parte, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare nella forma dell’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, non è possibile invocare l’errore di fatto, né l’ignoranza della legge penale sotto il profilo della sua inevitabilità, poiché l’obbligo sanzionato deriva da inderogabili principi di solidarietà, ben radicati nella coscienza della collettività, prima ancora che nell’ordinamento (Sez. 6, n. 35520 del 15/06/2011, Rv. 250838-01; in precedenza Sez. 5, n. 5447 del 26/04/1995, Rv. 201328-01: fattispecie nella quale il difetto del dolo era stato sostenuto dall’imputato adducendo che l’udienza presidenziale di separazione tra i coniugi era stata rinviata, senza che alcun provvedimento fosse stato adottato riguardo al mantenimento).
1.3. Anche l’ultimo rilievo è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti che non può ritenersi dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell’obbligato (Cass. Sez. VI, n. 49979 del 09/10/2019, riv. 277626-01: fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna ritenendo che l’impossibilità ad adempiere era stata correttamente esclusa a fronte dell’accertato rifiuto dell’obbligato di svolgere attività lavorativa).
Invero, anche laddove questa Corte ha ritenuto che l’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata alla indigenza totale, tuttavia, ha precisato che occorre valutare se, in una prospettiva dì bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere al propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza, dovendosi, a tal fine, tenere conto delle peculiarità del caso concreto, e, in particolare, dell’entità delle prestazioni imposte, delle disponibilità reddituali del soggetto obbligato, della sua solerzia nel reperire, all’occorrenza, fonti ulteriori di guadagno, della necessità per lo stesso di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, del contesto socio-economico di riferimento (Sez. 6, n. 32576 del 15/06/2022, Rv. 283616-01).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha valorizzato il dato, ricavato dalle dichiarazioni della persona offesa e della madre della stessa, circa il fatto che il ricorrente, oltre a svolgere l’attività di bagnino stagionale per la quale aveva ricevuto la retribuzione formalmente denunciata, svolgeva altre attività lavorative (fotografo, istruttore in palestra), come emergeva non da pettegolezzi o voci di popolo, ma dalla consultazione dei “social”.
Del resto, l’imputato non ha addotto oggettivi impedimenti, tali da non consentirgli di procurarsi altre fonti di reddito, idonee a fare fronte all’obbligo di mantenimento, sicché anche per tale ragione va esclusa la sussistenza di un’impossibilità nell’adempimento dei propri obblighi genitoriali.
2. Il secondo motivo, che attiene, in generale, al trattamento sanzionatorio, è fondato nei termini di seguito precisati.
2.1. Il ricorrente lamenta che i Giudici di merito avrebbero utilizzato il medesimo argomento per respingere le diverse richieste sotto il profilo del trattamento sanzionatorio.
Al riguardo, è bene rammentare che, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem” (Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275904-03: nella specie la Corte ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d’Appello che ha fatto riferimento ai medesimi elementi indicativi della gravità del fatto per determinare la pena in misura superiore al minimo e per negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).
Ciò premesso, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione ai fini di negare l’attenuazione di pena per effetto delle circostanze attenuanti generiche nella sua massima estensione, valorizzando la durata della violazione e l’intensità del dolo, nonché l’effetto dell’inadempimento sulla serena crescita del minore, oltre che il precedente specifico.
Anche con riguardo al diniego della sostituzione della pena detentiva, la Corte di appello, oltre a rilevare l’estrema genericità della richiesta, ha evidenziato plurimi elementi ostativi nella persistenza della condotta illecita, nonostante i benefici concessi, nell’assenza di resipiscenza e di condotte risarcitorie. Si tratta, ancora una volta, di motivazione congrua, alla luce degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., e non manifestamente illogica, pertanto in linea con il disposto dell’art. 58 della legge n. 689 del 1981.
2.2. Quanto, invece, alla richiesta di riconoscimento della continuazione con i fatti-reato già giudicati con sentenza irrevocabile dal 4 febbraio 2022, mette conto rilevare che, come emerge dalla sentenza impugnata, la richiesta era stata già formulata dinanzi al Giudice di primo grado e motivatamente rigettata.
Tuttavia, il ricorrente non ha proposto specifico motivo di appello, ma si è limitato a riproporre la richiesta in sede di discussione dinanzi alla Corte di appello.
Si tratta, pertanto, di richiesta (e, quindi, di motivo di ricorso) inammissibile, poiché non correttamente devoluta alla Corte di appello. Invero, la richiesta del vincolo della continuazione tra fatto già giudicato e fatto da giudicare non può essere presa in considerazione dal giudice d’appello quando non sia stata formulata con l’impugnazione, ma sia stata avanzata soltanto in dibattimento, eccezion fatta per l’ipotesi in cui la sentenza relativa al fatto già giudicato sia divenuta irrevocabile dopo la presentazione dei motivi (Sez. 1, n. 5328 del 08/04/1983, Rv. 159380-01).
D’altra parte, la sentenza relativa ai fatti-reato già giudicati è passata in giudicato ben prima della scadenza dei termini per proporre appello, sicché anche per questa ragione la questione della continuazione non sarebbe stata proponibile semplicemente in sede di discussione dinanzi alla Corte di appello, ma occorreva uno specifico motivo di appello per dedurla.
3. Tuttavia, rileva la Corte l’errore dì diritto in cui sono incorsi, dapprima il Tribunale, e poi la Corte di appello, nella determinazione della pena, avendo ritenuto assorbito il fatto contestato al capo 2) in quello di cui al capo 1).
Invero, i Giudici del merito hanno irrogato all’imputato la pena congiunta, detentiva e pecuniaria, ma per il delitto di cui all’art. 570-bis cod. pen., come è noto, è prevista la pena alternativa (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, Rv. 255269 – 01; Sez. 6, n. 33165 del 03/11/2020, Rv. 279923-01).
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata, limitatamente alla scelta della pena da irrogare e alla conseguente determinazione della stessa, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Il ricorso va rigettato nel resto e va dichiarata l’irrevocabilità dell’accertamento della penale responsabilità dell’imputato.
Il ricorrente va, poi, condannato a rifondere le spese processuali sostenute dalla parte civile in questo giudizio, per la cui determinazione, stante l’ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, si rinvia alla Corte di appello di Torino, che provvederà come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l’accertamento della responsabilità. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.B., ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83
D.P.R. 30/05/2002, n. 115, ART. 83 (L) – (Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte)
Dispone, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
CONCLUSIONE
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2026.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2026.




