Titolo

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Procedura Civile Tutela Consumatori

Sovraindebitamento: il debitore può pagare con calma perchè ha diritto a una seconda chance (Cass. 4622/24)

I debitori hanno diritto ad una seconda chance e non è detto che i tempi lunghi possano danneggiare i creditori, anzi. E’ questo il senso della pronuncia della Suprema Corte.

LA VICENDA

In primo grado, il Tribunale omologava il piano del consumatore. Contro tale provvedimento, la Banca titolare del credito ipotecario proponeva reclamo. All’esito il Tribunale accoglieva il reclamo ritenendo che il credito (assistito da privilegio, pegno o ipoteca), dovesse essere soddisfatto entro l’anno di omologazione, salvo il caso in cui il creditore acconsenta ad un diverso trattamento. Gli Ermellini, tuttavia, ritengono che il Tribunale abbia sbagliato ad accogliere il reclamo atteso che non esiste un divieto di legge di rinviare a oltre un anno – dopo la data in cui il giudice ha omologato l’accordo di pagamento dei crediti – quando i creditori hanno comunque avuto la possibilità di esprimersdi sulla proposta del debitore. (Nella specie, la debitrice presentava alla banca una propopsta migliorativa e certamente più conveniente rispetto all’esecuzione forzata sull’unica casa familiare in proprietà atteso che l’immobile era rimasto invenduto dopo la mterza asta).

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della L. n. 3 del 2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. Deve ritenersi omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. “second chance” in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura.

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 21/02/2024, n. 4622

(Presidente TERRUSI, Consigliere Relatore PERRINO)

(omissis)

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23706 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto

da

A.A., rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’avv. Monica Mandico, presso lo studio della quale in Napoli, alla via dell’Epomeo, n. 81, elettivamente si domicilia

-ricorrente-

contro

PLC Barclays Bank Ireland, in persona d’una procuratrice speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Vanni Marco Ribechi, presso lo studio del quale in Milano, alla via Olmetto, n. 3, elettivamente si domicilia

– controricorrente –

nonché contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia

– controricorrente –

e nei confronti di Agenzia delle entrate-Riscossione, Srl Sky Italia, Srl Marathon Spv e Srl Hoist Italia, nella qualità d’incaricata alla gestione, all’incasso e la recupero del credito, ODCEC di Nola – OCCS – Commercialisti di Nola quale gestore della crisi da sovraindebitamento

– intimati –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Nola, depositato in data 12 aprile 2022;

udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’8 febbraio 2024 dal consigliere Angelina Maria Perrino.

Svolgimento del processo

Emerge dal decreto impugnato che A.A., la quale aveva stipulato un mutuo fondiario con Spa Banca Woolwich, propose, in pendenza di procedura esecutiva immobiliare sulla propria unica abitazione, un piano del consumatore. L’OCC ne attestò la veridicità, la sostenibilità e la fattibilità e il giudice fissò l’udienza per la comparizione delle parti, disponendo che i creditori prelazionari, in relazione ai quali era stata prevista la dilazione ultrannuale per il pagamento, manifestassero i propri intendimenti sulla convenienza della proposta. La sola plc Barclays Bank Ireland, nella qualità di cessionaria di plc Barclays Bank, incorporante Spa Banca Woolwich, creditrice ipotecaria, pur senza costituirsi nel procedimento, espresse parere contrario, in esito al quale la proponente controdedusse evidenziando la convenienza del piano rispetto alla procedura esecutiva in corso, di esito incerto posto che era giunta alla terza asta, e comunque presentò una proposta migliorativa per quella creditrice.

Il giudice omologò il piano, ritenendolo maggiormente conveniente rispetto alla prosecuzione della procedura esecutiva, ed escluse la sussistenza di un divieto di dilazionamento ultrannuale dei crediti privilegiati, purché si fosse riconosciuto a quei creditori la possibilità di esprimersi in ordine alla proposta, com’era avvenuto nel caso in questione.

Barclays Bank Ireland PLC propose reclamo contro il decreto di omologazione lamentando la violazione dell’art. 8, comma 4, della L. n. 3/12, nonché l’infattibilità pratica del piano, che prevedeva rate mensili d’importo ritenuto insostenibile per la debitrice. Nel costituirsi in giudizio, A.A., oltre a insistere sulla maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, nonché sull’ammissibilità e la sostenibilità di esso, eccepì la mancanza di prova della titolarità del credito da parte della reclamante, aggiungendo che il parere contrario era stato espresso non già costituendosi in giudizio, bensì mediante comunicazione via pec.

Per i profili ancora d’interesse, il Tribunale di Nola ha anzitutto rimarcato la tardività dell’eccezione di carenza di legittimazione sostanziale della reclamante, della quale, anzi, l’istante aveva espressamente riconosciuto la qualità di creditrice. A tanto ha aggiunto che nel corso del procedimento la dizione contenuta nell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale, relativo ai “contratti di mutuo ipotecario”, era idonea a ricomprendere anche il credito vantato dalla reclamante, definito come contratto di mutuo con garanzia ipotecaria.

Il tribunale ha quindi accolto il reclamo e ha dichiarato inammissibile il piano, rigettando la richiesta di omologazione, in considerazione del dissenso del creditore prelazionario, per il quale era contemplato un pagamento con dilazione ultrannuale; e, nel farlo, ha disatteso l’indirizzo espresso da questa Corte e seguito dal giudice, ritenendo, invece, in conformità ad altro orientamento, che, qualora non sia prevista nel piano del consumatore la liquidazione del bene oggetto della prelazione, il debitore debba soddisfare entro un anno e per intero il creditore prelazionario, a meno di non ottenerne l’espresso consenso a una soluzione diversa.

Contro questo decreto A.A. propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui replicano con controricorsi PLC Barclays Bank Ireland e l’Agenzia delle entrate, mentre gli altri creditori non rispondono. PLC Barclays Bank Ireland deposita altresì memoria.

Motivi della decisione

1.- Va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse ad agire proposta in memoria dalla controricorrente PLC Barclays Bank Ireland, in quanto sfornita di documentazione.

2.- Il primo motivo di ricorso, col quale A.A. lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 58 del t.u.b., in combinazione con l’art. 2697 c.c., anche con riferimento agli artt. 111, 113 e 115 c.p.c., là dove il tribunale ha riconosciuto in capo alla reclamante la legittimazione sostanziale nonostante la mancanza di prova dell’intervenuta cessione sulla quale quella legittimazione era basata, è infondato.

Questa Corte (con sentenza n. 30814/23) ha stabilito che poiché il comma 6 dell’art. 10 della l. n. 3/12 disciplina uno specifico e autonomo rimedio impugnatorio avverso il decreto col quale il giudice, a norma del comma 1, fissa l’udienza e dispone la comunicazione ai creditori, è ragionevole concludere che se un creditore intenda prospettare doglianze circa la configurabilità del requisito soggettivo per l’accesso alla procedura di composizione della crisi (al pari di ogni eventuale contestazione in merito alla sussistenza degli altri requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge suddetta), deve farlo ricorrendo a quel rimedio, che sarebbe altrimenti affatto inutile.

Analogo ragionamento va applicato nel caso in cui sia il debitore consumatore a dolersi del riconoscimento della qualità di creditore postulata dalla convocazione per l’udienza col decreto in questione.

2.1.- A tanto va aggiunto che la parte la quale agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, certamente ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito vantato in quell’operazione, e di fornire in tal modo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, purché, però, la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. n. 24798/20); e, nel caso in esame, che la ricorrente abbia inequivocabilmente riconosciuto la legittimazione della banca emerge dalla stessa prospettazione del ricorso, col quale si riferisce che a seguito del parere contrario espresso da plc Barcalys Ireland A.A. ha addirittura proceduto a una proposta migliorativa proprio in relazione alla banca.

Il motivo è rigettato.

3.- Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, della L. n. 3/12, anche in combinazione con gli artt. 7, comma 1, e 12-bis della L. n. 3/12, là dove il tribunale ha ritenuto che il credito assistito da privilegio, pegno o ipoteca debba essere soddisfatto entro l’anno dall’omologazione, a meno che non vi sia il consenso del creditore a un trattamento differente, nel caso in esame mancante.

Il motivo è fondato.

Va difatti ribadito l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (si vedano Cass. n. 17834/19; n. 17391/20; n. 22291/20), che ha superato il precedente di segno diverso, rimasto ormai isolato (Cass. n. 5418/18, punto 11), secondo cui negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore.

3.1.- Coerentemente, si è aggiunto, è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. “second chance” in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura (Cass. n. 27544/19).

4.- Non persuadono, difatti, le obiezioni mosse dal Tribunale di Nola a quest’indirizzo, basate sull’inapplicabilità al piano del consumatore dei principi elaborati in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti e di concordato preventivo, soltanto in relazione ai quali i creditori si possono tutelare esprimendo voto contrario alla proposta; laddove per il piano del consumatore, che non contempla alcun accordo con i creditori, questa possibilità non è prevista, e l’approvazione è riservata al giudice a seguito di una mera discussione in presenza delle parti.

4.1.- Il piano del consumatore ha sì una base negoziale, che non lo pone, tuttavia, al di fuori dell’area delle procedure concorsuali. Anzi, rilevanti sono proprio i tratti di vicinanza con la procedura di concordato preventivo, come anche la Corte costituzionale ha evidenziato (cfr. Corte cost. n. 245/19), in piena sintonia con l’indirizzo di questa Corte: entrambe le procedure sono pervase dal principio della parità di trattamento dei creditori concorsuali; prevedono il blocco delle iniziative esecutive individuali in danno del patrimonio del proponente (ex art. 168, comma 1, L. fall. e art. 10, comma 2, lettera c, della L. n. 3/12); impongono, sin dall’ammissione e fino all’omologazione, un parziale spossessamelo della capacità di disporre dei beni (art. 167 L. fall. e art. 10, comma 3-bis, L. n. 3/12), nonché la cristallizzazione degli accessori (ex artt. 55, cosi come richiamato dall’art. 169, comma 1, L. fall. e 9, comma 3-quater, della L. n. 3/12); infine le procedure suddette risultano sottoposte alla verifica giurisdizionale, in sede di ammissione e di successiva omologa, dalla quale ultima promana la vincolatività della decisione per tutti creditori, anche quelli contrari alla approvazione.

Sia l’accordo proposto dal debitore non fallibile sia la proposta di concordato, inoltre, si muovono lungo le direttrici comuni a entrambi della fattibilità (intesa come effettiva possibilità di realizzare il programma predisposto dal debitore per giungere all’adempimento prospettato) e della convenienza della proposta rispetto alla possibile alternativa liquidatoria; convenienza che diviene regola di giudizio imprescindibile e non solo momento di valutazione rimesso alla scelta ponderata della maggioranza dei creditori, allorquando vi sia una contestazione specifica da parte di un creditore dissenziente in sede di omologazione o qualora sia previsto il pagamento in percentuale di crediti muniti di prelazione.

5.- Soprattutto, pur nella loro autonomia di sistema, le due procedure in questione sono caratterizzate da una identica ratio: limitare il ricorso a procedure esclusivamente demolitorie, garantendo, in via anticipata, ai creditori una soddisfazione anche solo parziale governata dalla par condicio nonché, al contempo, al debitore di godere della esdebitazione senza attendere il corso della liquidazione. E, per conseguenza, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, terzo periodo, della L. 3/12, limitatamente alle parole “imposta sul valore aggiunto”, reputando applicabile anche alla procedura in esame la regola della falcidiabilità dei crediti privilegiati, prevista dall’art. 160, comma 2, L. fall. in tema di concordato preventivo.

5.1.- Quanto, poi, alla rilevanza della dilazione dei tempi conseguente all’opzione seguita, quel che conta è l’esigenza che la tutela delle ragioni creditorie siano soddisfatte, nell’ambito della procedura concorsuale, nel rispetto della ragionevole durata del procedimento: coerentemente la Corte costituzionale ha escluso la sussistenza di un limite della durata della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato (Corte cost., n. 6/24, punto 9.2.).

6.- Le statuizioni del decreto impugnato sul punto sono quindi erronee e meritano la cassazione del decreto per il profilo corrispondente, con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Nola in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Nola in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2024.

 

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