Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Dopo un sinistro di grande valore può accadere che la compagnia assicurativa rifiuti il pagamento sostenendo che, durante la validità della polizza, si sia verificato un aggravamento del rischio non comunicato. La contestazione è particolarmente delicata quando riguarda incendi di stabilimenti o immobili, danni a impianti e attività produttive, eventi che interrompono l’attività aziendale o altri maxi-sinistri nei quali l’indennizzo richiesto raggiunge centinaia di migliaia di euro o importi ancora superiori.
Il rifiuto dell’assicurazione, però, non può derivare dalla semplice constatazione che qualcosa sia cambiato rispetto al momento della stipula. L’art. 1898 c.c. attribuisce rilevanza ai mutamenti che aggravano il rischio in misura tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe prestato il proprio consenso oppure avrebbe richiesto un premio più elevato. Per questo, quando assistiamo un assicurato al quale viene negato un indennizzo economicamente rilevante, partiamo dalla polizza concretamente stipulata, dalla configurazione originaria del rischio e dal mutamento che la compagnia assume essere intervenuto.
Quando un cambiamento diventa un vero aggravamento del rischio assicurativo
Nel corso di un rapporto assicurativo molte circostanze possono cambiare. Un’impresa può ampliare uno stabilimento, modificare una linea produttiva, aumentare le merci depositate, trasferire parte dell’attività, introdurre nuovi macchinari o modificare l’utilizzo di alcuni locali. Un immobile può cambiare destinazione o rimanere inutilizzato per un certo periodo. Non ogni variazione costituisce automaticamente aggravamento del rischio ai sensi dell’art. 1898 c.c.
La verifica riguarda anzitutto il rischio che l’assicuratore aveva effettivamente assunto. Occorre quindi ricostruire cosa risultasse dalla proposta, dal questionario assicurativo, dalle condizioni generali e particolari, dalle eventuali appendici e dagli altri documenti contrattuali. Solo confrontando questa situazione con quella esistente dopo il mutamento è possibile stabilire se sia intervenuta una modificazione giuridicamente rilevante.
Il punto decisivo è l’incidenza del cambiamento sulla valutazione assicurativa del rischio. La contestazione assume consistenza quando la nuova situazione altera il rischio in modo tale che la compagnia, se l’avesse conosciuta al momento della stipula, non avrebbe concluso il contratto oppure lo avrebbe concluso richiedendo un premio superiore. Non basta quindi qualificare genericamente una circostanza come più pericolosa: occorre valutarne concretamente natura, consistenza e rilevanza rispetto al rischio coperto.
Questo aspetto diventa particolarmente importante quando l’aggravamento del rischio viene contestato soltanto dopo il maxi-sinistro. Un incendio che provoca danni milionari, ad esempio, può indurre la compagnia a verificare approfonditamente lo stato dello stabilimento, l’attività effettivamente esercitata, i materiali presenti, i sistemi di sicurezza e le modifiche intervenute durante la durata della polizza. Se da questa verifica emerge una situazione diversa da quella originariamente assicurata, la compagnia può opporla all’assicurato; ciò non significa, però, che tale differenza sia di per sé sufficiente a escludere l’indennizzo.
Per questa ragione è utile distinguere l’aggravamento sopravvenuto dalle dichiarazioni inesatte dell’assicurato e dalla reticenza contestata dalla compagnia. Dichiarazioni inesatte e reticenze riguardano, in linea generale, la rappresentazione del rischio nella fase di formazione del contratto; l’aggravamento disciplinato dall’art. 1898 c.c. presuppone invece un mutamento intervenuto durante il rapporto. Confondere i due piani può portare a valutare in modo errato sia i presupposti della contestazione sia le conseguenze sull’indennizzo.
Quando l’aggravamento del rischio può comportare il rifiuto o la riduzione dell’indennizzo
L’art. 1898 c.c. impone al contraente di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti rilevanti del rischio. Ricevuta la comunicazione, o acquisita comunque conoscenza dell’aggravamento, l’assicuratore può esercitare il recesso nei termini previsti dalla legge. La disciplina distingue però situazioni diverse proprio in funzione dell’intensità dell’aggravamento.
Se il nuovo stato di cose è tale che l’assicuratore, conoscendolo originariamente, non avrebbe consentito l’assicurazione, ricorrendone i presupposti previsti dalla norma il sinistro può non essere indennizzato. Se invece la compagnia avrebbe comunque assicurato quel rischio, ma avrebbe richiesto un premio maggiore, la conseguenza prevista dall’art. 1898 c.c. non è necessariamente il rifiuto integrale: la somma dovuta può essere ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio stabilito e quello che sarebbe stato applicato in presenza del maggiore rischio.
Questa distinzione assume un peso economico considerevole nei sinistri di grande entità. Tra negare integralmente un indennizzo di 800.000 euro e sostenere che il diverso rischio avrebbe comportato un premio superiore vi è una differenza giuridica ed economica che deve essere ricostruita sulla base di elementi concreti. Per questo non consideriamo sufficiente una comunicazione nella quale la compagnia si limiti ad affermare che il rischio era aggravato: occorre comprendere quale mutamento venga contestato, perché sarebbe rilevante e quali conseguenze la compagnia pretenda di farne derivare.
La questione deve poi essere tenuta distinta dalla quantificazione del danno. Prima si verifica se il rischio rientri nella copertura e quali effetti produca l’eventuale aggravamento; successivamente si determina l’importo indennizzabile secondo la polizza. Il danno economicamente subito dall’impresa o dalla persona assicurata, infatti, non coincide necessariamente con l’indennizzo contrattualmente dovuto, sul quale possono incidere somma assicurata, massimale, sottolimiti, franchigie, scoperti ed eventuale sottoassicurazione quando applicabile.
Nei maxi-sinistri aziendali il problema può estendersi ai danni indiretti soltanto quando la polizza li comprenda. Se è prevista una garanzia per l’interruzione dell’attività, la determinazione delle perdite richiede normalmente l’esame della documentazione contabile e dei criteri contrattuali di calcolo; perdita di fatturato e lucro cessante non sono concetti automaticamente equivalenti. Una contestazione sull’aggravamento del rischio può quindi incidere su un indennizzo molto articolato, nel quale convivono danni materiali e ulteriori poste espressamente contemplate dalla copertura.
Quando la compagnia utilizza l’aggravamento del rischio per negare un indennizzo elevato, la contestazione va infine coordinata con le altre motivazioni eventualmente indicate nella lettera di rifiuto: contestazione della copertura dopo un grave sinistro, esclusioni contrattuali, condizioni di operatività della garanzia, dinamica dell’evento o quantificazione del danno. Nei casi economicamente più rilevanti una stessa pratica può contenere più eccezioni, ciascuna delle quali richiede una verifica autonoma prima di stabilire se il mancato pagamento dell’indennizzo sia effettivamente giustificato.
Come contestare il diniego: polizza, prova dell’aggravamento e quantificazione dell’indennizzo
Quando l’assicurazione rifiuta di pagare invocando l’aggravamento del rischio, la prima verifica riguarda la motivazione concreta del diniego. Non è sufficiente fermarsi alla formula utilizzata dalla compagnia. Occorre esaminare la polizza nella sua interezza, le condizioni generali e particolari, le appendici, le dichiarazioni rese alla stipula, le successive comunicazioni tra assicurato, intermediario e compagnia e ogni documento che permetta di ricostruire quale rischio fosse stato originariamente assunto. A questa analisi va affiancata la ricostruzione delle modificazioni effettivamente intervenute prima del sinistro e del momento in cui l’assicuratore ne abbia eventualmente avuto conoscenza.
La questione probatoria è particolarmente importante. Se la compagnia sostiene che il nuovo stato di cose avrebbe determinato il rifiuto della copertura oppure l’applicazione di un premio superiore, la contestazione deve essere verificata rispetto alle caratteristiche concrete del rischio. Nei maxi-sinistri non è raro che siano necessari documenti tecnici, fotografie, autorizzazioni, certificazioni, corrispondenza, sopralluoghi precedenti, relazioni peritali e, per le imprese, documentazione relativa agli impianti e all’attività effettivamente esercitata. Può assumere rilievo anche la circostanza che l’assicuratore fosse già a conoscenza della situazione successivamente qualificata come aggravamento del rischio.
La difesa dell’assicurato richiede quindi di separare questioni che nella lettera di diniego possono essere sovrapposte. Una cosa è stabilire se vi sia stato un aggravamento rilevante ai sensi dell’art. 1898 c.c.; altra cosa è verificare l’operatività della garanzia rispetto al sinistro concretamente verificatosi; altra ancora è determinare il danno e l’indennizzo dovuto secondo il contratto. Se la compagnia affianca all’aggravamento del rischio una contestazione sull’operatività della garanzia o una clausola di esclusione, ciascuna eccezione deve essere esaminata autonomamente alla luce del testo contrattuale e delle circostanze del sinistro.
Lo stesso metodo deve essere applicato alla perizia. Nei sinistri di elevato valore economico la valutazione del perito incaricato dall’assicurazione può riguardare contemporaneamente cause dell’evento, stato dei beni, modificazioni intervenute, preesistenze e quantificazione economica. La relazione della compagnia non è però un dato incontestabile. Quando vi sono elementi tecnici o economici controversi, una perizia di parte può consentire di ricostruire diversamente il rischio e il danno, documentare le condizioni precedenti al sinistro e verificare i criteri utilizzati per determinare l’indennizzo. Se la divergenza riguarda anche la stima economica, assume rilievo specifico la contestazione di una perizia assicurativa che sottostima un danno di grande valore.
Nei maxi-sinistri aziendali la quantificazione può richiedere competenze tecniche, assicurative e contabili coordinate tra loro. Devono essere distinti il valore economico complessivamente perduto dall’assicurato e ciò che la polizza consente effettivamente di indennizzare. Vanno quindi verificati criteri di valorizzazione dei beni, costi di riparazione o ricostruzione, eventuale deprezzamento, somme assicurate, massimali e sottolimiti, franchigie, scoperti e, quando ne ricorrono i presupposti, sottoassicurazione e regola proporzionale. Se la copertura comprende l’interruzione dell’attività, occorre inoltre ricostruire le perdite secondo le specifiche condizioni contrattuali e la documentazione contabile pertinente.
Una contestazione tempestiva e documentata può quindi riguardare sia il presupposto utilizzato per negare la copertura sia l’importo eventualmente riconosciuto. Nei casi in cui l’assicurazione rifiuta di pagare un sinistro di grande valore, è opportuno verificare anche i termini applicabili, evitando che il protrarsi delle trattative o degli accertamenti peritali comprometta le possibilità di tutela. A seconda del caso concreto, l’attività può svilupparsi attraverso una contestazione stragiudiziale tecnicamente motivata e, quando la controversia non viene risolta, mediante gli strumenti giudiziali appropriati, compresi gli accertamenti tecnici che risultino effettivamente utili alla materia controversa.
Un maxi-sinistro aziendale e la contestazione dell’aggravamento del rischio
In un caso seguito dal nostro Studio, che descriviamo modificando nomi e alcuni elementi identificativi per tutelare la riservatezza del cliente, una società che chiameremo Alfa aveva subito un grave incendio all’interno di un complesso produttivo. I danni agli immobili, agli impianti e ai beni aziendali erano molto elevati e l’interruzione dell’attività aveva prodotto ulteriori conseguenze economiche. Nel corso della liquidazione la compagnia contestava alcune modifiche intervenute nell’organizzazione degli spazi e nell’attività svolta, sostenendo che costituissero un aggravamento del rischio non comunicato rilevante ai fini dell’indennizzo.
Abbiamo ricostruito il rapporto assicurativo partendo dalla documentazione contrattuale e confrontandola con la situazione dell’azienda prima dell’incendio, esaminando anche le comunicazioni intercorse nel tempo e gli elementi tecnici disponibili. Il passaggio determinante è stato separare ciò che rappresentava un effettivo mutamento delle condizioni originarie da quanto era già conosciuto o comunque documentato nel rapporto assicurativo, verificando poi la concreta rilevanza delle modificazioni contestate rispetto alla disciplina dell’aggravamento del rischio. Parallelamente è stata riesaminata la quantificazione delle diverse voci di danno alla luce delle garanzie effettivamente previste dalla polizza.
La contestazione è stata così ricondotta ai suoi singoli presupposti contrattuali, tecnici ed economici e la controversia è stata definita attraverso un accordo ritenuto adeguato dal cliente rispetto alle circostanze del caso. L’esperienza mostra perché, soprattutto quando sono in discussione importi molto elevati, la formula “aggravamento del rischio” utilizzata dalla compagnia deve essere verificata sui fatti e sui documenti, senza considerarla né automaticamente fondata né automaticamente infondata.
FAQ sull’aggravamento del rischio e sul rifiuto dell’indennizzo
L’assicurazione può rifiutare automaticamente l’indennizzo se il rischio è aumentato?
No. Non ogni cambiamento intervenuto durante la durata della polizza costituisce un aggravamento del rischio rilevante ai sensi dell’art. 1898 c.c. Occorre verificare se la modificazione sia tale che, se fosse esistita al momento della stipula, l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto oppure avrebbe richiesto un premio più elevato. Anche le conseguenze sull’indennizzo dipendono dalla concreta rilevanza dell’aggravamento e dai presupposti previsti dalla legge.
Chi deve dimostrare che si è verificato un aggravamento del rischio?
Quando la compagnia utilizza l’aggravamento del rischio come motivo per negare o ridurre l’indennizzo, la contestazione deve poggiare su elementi che consentano di accertare il mutamento intervenuto e la sua rilevanza rispetto al rischio assicurato. Nei sinistri di grande valore diventa quindi essenziale ricostruire documentalmente la situazione esistente alla stipula, le successive modificazioni e ciò che l’assicuratore conosceva durante il rapporto.
Se l’assicurazione avrebbe comunque stipulato la polizza può rifiutare tutto l’indennizzo?
Non necessariamente. L’art. 1898 c.c. distingue il caso in cui l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione da quello in cui avrebbe richiesto un premio maggiore. In quest’ultima ipotesi, ricorrendone i presupposti, la disciplina prevede una riduzione della somma dovuta secondo il rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato applicato conoscendo il maggiore rischio. Nei maxi-sinistri questa distinzione può incidere in misura considerevole sull’importo controverso.
La compagnia può contestare insieme aggravamento del rischio e altre cause di esclusione?
Sì. Dopo un grave sinistro l’assicurazione può formulare più contestazioni, ad esempio sull’aggravamento del rischio, sull’operatività della garanzia, su una clausola di esclusione, sulla dinamica dell’evento o sull’entità dei danni. Ogni motivo deve però essere verificato autonomamente. La presenza di più eccezioni nella lettera di diniego non dimostra, da sola, che il mancato pagamento sia giustificato.
Cosa fare se l’assicurazione nega un indennizzo molto elevato per aggravamento del rischio?
Quando sono in discussione centinaia di migliaia di euro o importi milionari, è opportuno esaminare prima di tutto l’intero contratto, le appendici, le comunicazioni intercorse con la compagnia, la documentazione relativa alle modificazioni contestate, la denuncia del sinistro e le perizie disponibili. Solo dopo questa ricostruzione è possibile valutare se contestare il diniego, la riduzione dell’indennizzo o entrambe le decisioni e individuare la tutela stragiudiziale o giudiziale adeguata.
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Se dopo un maxi-sinistro la compagnia sostiene che il rischio sia stato aggravato e utilizza questa contestazione per rifiutare il pagamento, ridurre un indennizzo di grande valore o negare l’operatività della copertura, è necessario verificare il caso concreto prima di stabilire se la posizione dell’assicuratore sia fondata.
Noi esaminiamo la polizza, le condizioni contrattuali, le modificazioni del rischio contestate, le comunicazioni intercorse, la dinamica del sinistro, le perizie e la documentazione necessaria per comprendere sia l’effettiva operatività della garanzia sia l’importo eventualmente indennizzabile. Nei sinistri economicamente rilevanti questa analisi consente di individuare con precisione i punti sui quali impostare la contestazione e valutare le iniziative da assumere nei confronti della compagnia.
Se il mancato pagamento riguarda un sinistro di grande valore, puoi richiedere una valutazione del caso allo Studio Legale Calvello, descrivendo nel modulo il sinistro, l’importo indicativo del danno e le ragioni con cui l’assicurazione ha rifiutato o ridotto l’indennizzo.



