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Diritto di Famiglia Tutela del patrimonio

Passaggio generazionale con beni e società all’estero: come pianificare patrimonio e controllo

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando il patrimonio di un imprenditore o di una famiglia comprende società, partecipazioni, immobili o investimenti situati in più Paesi, il passaggio generazionale richiede una pianificazione diversa da quella di un patrimonio interamente italiano. Non basta stabilire chi dovrà ricevere i singoli beni: occorre verificare quale legge regolerà la successione, come saranno trasferite le partecipazioni societarie, quali regole locali incidano sugli asset esteri e come coordinare questi elementi con i diritti degli eredi e con la continuità dell’impresa.

Il problema diventa particolarmente delicato quando il fondatore vuole trasferire progressivamente la proprietà ai figli senza perdere il controllo del gruppo, quando alcuni eredi lavorano nell’impresa e altri ne sono estranei oppure quando società e beni di valore sono distribuiti tra Italia e altri Stati. Una pianificazione costruita senza considerare insieme successione, struttura societaria e componente internazionale può produrre proprio ciò che si voleva evitare: partecipazioni frammentate, conflitti tra eredi, difficoltà nella governance e assetti predisposti in vita che, alla morte dell’imprenditore, non funzionano come previsto.

Beni e società all’estero: perché il passaggio generazionale deve essere progettato prima della successione

La prima operazione che noi riteniamo necessaria consiste nel ricostruire l’intero patrimonio e la sua struttura giuridica. Un conto è possedere personalmente un immobile all’estero; altro è detenerlo attraverso una società. Allo stesso modo, una partecipazione diretta in una società straniera pone problemi diversi rispetto alla partecipazione in una holding italiana che controlla società operative estere. La localizzazione economica del bene, il soggetto che ne è formalmente titolare e la struttura della catena societaria non possono essere trattati come dati equivalenti.

Per questo, prima di scegliere lo strumento con cui realizzare il passaggio generazionale, occorre censire società e partecipazioni, percentuali possedute, immobili, investimenti finanziari, rapporti bancari e altri asset rilevanti, individuando per ciascuno titolarità, valore, Stato interessato e funzione all’interno del patrimonio familiare. Nel caso di un gruppo societario va ricostruita anche la catena di controllo: la trasmissione di una partecipazione posta al vertice può incidere indirettamente sul controllo di più società e di attività situate in Stati differenti.

Questa analisi deve essere affiancata dalla situazione familiare. Occorre sapere chi sono i legittimari, quali figli partecipano effettivamente alla gestione dell’impresa, quali ne sono estranei, quali donazioni siano già state effettuate e quale equilibrio economico si intenda costruire tra gli eredi. Come abbiamo spiegato nell’articolo dedicato al passaggio generazionale di un grande patrimonio, equità tra i figli non significa necessariamente attribuzione degli stessi beni o delle medesime percentuali societarie. La proprietà, il controllo dell’impresa, i diritti economici e i diritti amministrativi sono profili distinti e devono essere coordinati.

La distinzione diventa ancora più importante quando uno o più figli lavorano nell’azienda. Attribuire indistintamente partecipazioni a tutti gli eredi può modificare gli equilibri di voto, creare minoranze difficili da gestire o rendere necessarie decisioni condivise tra persone che hanno interessi e ruoli molto diversi. Sul versante opposto, concentrare le partecipazioni nelle mani del figlio che proseguirà l’attività senza considerare il valore trasferito, le precedenti liberalità e i diritti degli altri legittimari può alimentare future contestazioni. Il tema è approfondito anche nella nostra analisi su come pianificare la successione quando un figlio lavora in azienda e gli altri no.

Nel patrimonio internazionale questa verifica deve essere svolta prima di procedere con donazioni, trasferimenti di quote o riorganizzazioni societarie. La presenza di una società estera non rende automaticamente conveniente trasferirla direttamente ai figli, così come l’esistenza di una holding non significa che essa rappresenti, da sola, la soluzione del passaggio generazionale. Bisogna comprendere quale posizione giuridica riceveranno concretamente gli eredi, quali poteri accompagneranno le partecipazioni e quale assetto resterà al fondatore durante la fase di transizione.

Quale legge regola la successione quando il patrimonio si trova in più Paesi

Uno degli errori più pericolosi consiste nel ritenere che ogni bene ereditario sia necessariamente disciplinato, sotto il profilo successorio, dalla legge dello Stato nel quale materialmente si trova. Nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 650/2012, per le successioni aperte dal 17 agosto 2015 il criterio generale è invece quello della residenza abituale del defunto al momento della morte, ferma la possibilità, nei limiti previsti dal Regolamento, di scegliere come legge regolatrice della successione quella dello Stato di cui la persona possiede la cittadinanza.

Questo principio può consentire che un’unica legge disciplini la successione nel suo complesso, ma non significa che la presenza di beni e società in diversi Stati diventi giuridicamente irrilevante. Il Regolamento europeo non disciplina, tra l’altro, la materia fiscale e lascia fuori dal proprio ambito diverse questioni che possono incidere concretamente sul trasferimento e sull’esercizio dei diritti. Occorre quindi distinguere la legge applicabile alla successione dalle norme che regolano la società, i diritti reali, gli adempimenti locali, la pubblicità e gli eventuali profili fiscali.

Per le partecipazioni societarie, per esempio, non è sufficiente stabilire chi sia chiamato a succedere. Bisogna esaminare la legge che governa la società, lo statuto, gli eventuali patti parasociali e le clausole che disciplinano trasferimento, prelazione, gradimento, diritti di voto o particolari categorie di partecipazioni. In un gruppo internazionale può quindi accadere che la pianificazione successoria debba essere coordinata con più ordinamenti societari. È la ragione per cui il passaggio generazionale internazionale dell’imprenditore deve essere progettato partendo dalla struttura effettiva del gruppo e non dalla sola nazionalità del fondatore.

Anche la scelta della legge applicabile alla successione, quando consentita, non dovrebbe essere trattata come una clausola standard da inserire nel testamento. Deve essere valutata alla luce della composizione del patrimonio, della residenza dell’imprenditore, della sua cittadinanza, dei legittimari, delle donazioni già effettuate e dell’assetto che si vuole realizzare. La legge applicabile alla successione incide infatti, tra gli altri aspetti, sull’individuazione dei beneficiari e delle rispettive quote, sulla quota disponibile e sui diritti riservati ai legittimari, nonché sulla rilevanza delle liberalità compiute in vita ai fini della ricostruzione dei diritti successori.

La pianificazione deve poi considerare ciò che accadrà concretamente alla morte dell’imprenditore. Se il patrimonio comprende partecipazioni in una holding, controllate estere, immobili e investimenti finanziari distribuiti in diversi Paesi, un testamento formalmente valido può non essere sufficiente a garantire la continuità del controllo societario. È necessario verificare preventivamente come le partecipazioni passeranno agli eredi, chi potrà esercitare i diritti amministrativi, quali maggioranze saranno necessarie e se l’assetto societario predisposto è coerente con il progetto successorio.

È proprio questo coordinamento tra diritto successorio e diritto societario che consente di passare dalla semplice indicazione di chi erediterà a una vera pianificazione del passaggio generazionale. Nei patrimoni complessi l’obiettivo non è distribuire aritmeticamente gli asset, ma costruire un assetto nel quale trasmissione della ricchezza, tutela dei legittimari e continuità del controllo possano convivere senza lasciare agli eredi problemi che avrebbero potuto essere affrontati quando il fondatore era ancora in grado di governare il processo.

Donazioni, usufrutto, patto di famiglia e governance: come trasferire il patrimonio senza perdere il controllo

Una volta ricostruiti patrimonio, struttura familiare e ordinamenti coinvolti, occorre decidere quali strumenti utilizzare e, soprattutto, in quale combinazione. Nei patrimoni con società e beni all’estero raramente esiste un unico atto capace di risolvere ogni esigenza. Il trasferimento delle partecipazioni può essere anticipato rispetto alla successione, mentre immobili e investimenti possono seguire una diversa destinazione; nello stesso tempo bisogna evitare che la distribuzione degli asset comprometta i diritti dei legittimari o produca un frazionamento del controllo incompatibile con la continuità dell’impresa.

La donazione di quote o partecipazioni ai figli può consentire di avviare il passaggio generazionale quando il fondatore è ancora presente, ma deve essere valutata considerando il valore delle partecipazioni trasferite, le altre liberalità compiute e gli effetti sulla futura successione. Se il patrimonio comprende partecipazioni estere, devono essere verificati anche la disciplina societaria applicabile e gli adempimenti richiesti nell’ordinamento interessato. Donare una partecipazione non significa infatti trasferire soltanto un valore economico: possono passare diritti di voto e poteri capaci di modificare immediatamente gli equilibri di governance.

Quando l’obiettivo è anticipare la proprietà mantenendo determinati poteri, può essere valutato il trasferimento della nuda proprietà delle partecipazioni con riserva di usufrutto. Anche in questo caso non è sufficiente ricorrere allo schema in astratto: occorre verificare come siano regolati il diritto di voto, i diritti economici e gli altri poteri connessi alla partecipazione, coordinando l’operazione con lo statuto e con la disciplina della società interessata. Per chi intende trasferire progressivamente le partecipazioni senza rinunciare immediatamente alla direzione dell’impresa, abbiamo approfondito questi profili nell’articolo su come trasferire quote societarie ai figli mantenendo il controllo dell’azienda e in quello dedicato alla donazione di quote societarie ai figli e alla tutela del fondatore.

Per l’impresa familiare può assumere rilievo anche il patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti del codice civile, attraverso il quale l’imprenditore può trasferire l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie può trasferire, in presenza dei relativi presupposti, le proprie partecipazioni a uno o più discendenti. La disciplina prevede il coinvolgimento dei soggetti che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione e regola la liquidazione spettante agli altri partecipanti, salvo rinuncia nei casi previsti dalla legge. Proprio per questi effetti il patto di famiglia non va considerato una formula universale: in presenza di una struttura societaria internazionale occorre verificare se e come l’operazione possa essere coordinata con le società estere, con la catena di controllo e con le regole applicabili alle singole partecipazioni.

Un ulteriore livello riguarda statuti, patti parasociali e clausole societarie. Se più figli diventeranno soci, la pianificazione deve interrogarsi su ciò che accadrà dopo il trasferimento: chi nominerà gli amministratori, quali decisioni richiederanno maggioranze qualificate, come saranno gestiti eventuali trasferimenti futuri delle partecipazioni e quali conseguenze potrebbero derivare dall’ingresso di nuovi soggetti nella compagine. Clausole di prelazione o gradimento, diverse articolazioni dei diritti societari e accordi tra soci possono assumere rilievo, ma devono essere costruiti nel rispetto della disciplina applicabile alla specifica società.

La presenza di una holding familiare può rendere più ordinata la struttura proprietaria di gruppi complessi, soprattutto quando sotto un unico livello di controllo si trovano più società operative o partecipazioni. Non elimina però il problema successorio: se le partecipazioni della holding vengono frammentate tra gli eredi senza una governance adeguata, il conflitto può semplicemente spostarsi dal livello delle società operative a quello della capogruppo. Per questo la struttura va valutata insieme alle regole di successione, come approfondiamo nell’articolo sul passaggio generazionale di una holding familiare.

In tutte queste operazioni resta centrale la tutela dei legittimari. Il fatto che il trasferimento sia avvenuto molti anni prima, che riguardi una società anziché un immobile o che sia inserito in una più ampia riorganizzazione patrimoniale non consente di ignorare automaticamente i diritti successori. Devono essere ricostruite le donazioni già effettuate e valutato il rapporto tra ciò che viene attribuito ai diversi familiari e il patrimonio complessivo. Nei patrimoni internazionali questa verifica deve essere coordinata con la legge concretamente applicabile alla successione e con le eventuali discipline straniere rilevanti.

Un esempio realistico: società estere, immobili e figli con ruoli diversi nell’impresa

Si consideri il caso, costruito in forma anonimizzata, di un imprenditore italiano titolare di una partecipazione di controllo in una società posta al vertice di un gruppo, con una controllata estera, immobili detenuti personalmente e un portafoglio di investimenti finanziari. Dei suoi figli, uno partecipa stabilmente alla gestione delle società, mentre gli altri hanno intrapreso attività professionali estranee all’impresa. L’esigenza è apparentemente semplice: assicurare continuità al gruppo e, nello stesso tempo, attribuire agli altri figli una parte adeguata del patrimonio.

Una divisione basata soltanto sul valore nominale degli asset rischierebbe però di produrre un risultato insoddisfacente. Attribuire quote della società in parti uguali potrebbe frammentare il controllo e obbligare figli con interessi diversi a condividere decisioni imprenditoriali. Trasferire invece tutte le partecipazioni al figlio operativo senza una valutazione del loro effettivo valore e senza considerare immobili, investimenti e precedenti attribuzioni potrebbe incidere sull’equilibrio patrimoniale tra gli eredi e sui diritti riservati dalla legge ai legittimari.

Il passaggio decisivo consiste quindi nel separare il problema della continuità aziendale da quello dell’equilibrio economico complessivo. La partecipazione che consente il controllo del gruppo deve essere valutata tenendo conto della sua dimensione e dei diritti che incorpora, mentre immobili e investimenti possono essere considerati nella costruzione delle attribuzioni destinate agli altri figli. Parallelamente vanno esaminati statuto della holding, disciplina della controllata estera, regole di governance e modalità con cui il fondatore intende conservare poteri durante la fase di transizione.

In una situazione di questo tipo la soluzione può richiedere il coordinamento di più strumenti: trasferimenti programmati delle partecipazioni, eventuale riserva di usufrutto quando compatibile con l’assetto perseguito, disposizioni testamentarie per gli altri beni e adeguamento delle regole societarie. Se ricorrono i presupposti, può essere valutato anche il patto di famiglia. La scelta dipende dalla composizione concreta del patrimonio e non può essere effettuata isolando la società estera dal resto degli asset.

Il risultato da perseguire è un assetto nel quale il figlio destinato a proseguire l’attività possa disporre di una posizione coerente con la continuità del gruppo, mentre gli altri eredi ricevano attribuzioni valutate nell’ambito dell’intero patrimonio e nel rispetto dei loro diritti. In questo modo il passaggio generazionale viene progettato prima che la successione trasformi una struttura patrimoniale complessa in una comunione tra eredi con interessi differenti, riducendo le aree nelle quali possono nascere contrasti sulla gestione delle società, sulla valutazione delle partecipazioni e sulla distribuzione degli altri beni.

Le domande più frequenti sul passaggio generazionale con beni e società all’estero

Se possiedo beni in più Paesi, ogni bene segue necessariamente la legge dello Stato in cui si trova?
Non necessariamente. Nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 650/2012, la successione è in linea generale regolata dalla legge dello Stato della residenza abituale del defunto al momento della morte, salva, tra l’altro, la possibilità di scegliere la legge dello Stato di cui si possiede la cittadinanza nei limiti previsti dal Regolamento. Questo non elimina la necessità di verificare le discipline applicabili alle società, ai diritti reali, agli adempimenti pubblicitari e agli aspetti fiscali, che il Regolamento europeo esclude dal proprio ambito.

Posso trasferire ai figli le quote di una società estera e mantenere il controllo?
Può essere possibile costruire un trasferimento nel quale proprietà, diritti economici e poteri amministrativi non coincidano integralmente, ma la soluzione dipende dalla legge applicabile alla società, dal suo statuto e dalla tipologia delle partecipazioni. Prima del trasferimento occorre quindi verificare chi eserciterà il diritto di voto, quali poteri resteranno al fondatore e quali maggioranze governeranno la società dopo l’ingresso dei figli.

Il patto di famiglia può comprendere partecipazioni in società estere?
Il patto di famiglia è disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti del codice civile e consente, ricorrendone i presupposti, il trasferimento dell’azienda o di partecipazioni societarie a uno o più discendenti. In presenza di partecipazioni estere non è però corretto presumere che lo strumento italiano produca automaticamente in un altro ordinamento tutti gli effetti desiderati. Devono essere esaminati la struttura societaria, la legge applicabile alla società, i soggetti coinvolti e il coordinamento dell’operazione con i diritti dei legittimari.

Come si può evitare che società e partecipazioni vengano frammentate tra più figli?
La soluzione non consiste necessariamente nell’attribuire quote identiche a tutti. È possibile valutare una distribuzione differenziata degli asset, tenendo distinti valore economico, controllo e diritti amministrativi e utilizzando, quando appropriato, partecipazioni societarie, immobili e investimenti per costruire un equilibrio complessivo. Statuti, regole di governance, eventuali patti parasociali e strumenti successori devono essere coordinati prima del trasferimento.

Quando conviene iniziare a pianificare una successione con beni e società all’estero?
Quando il patrimonio è già articolato tra più Stati, rinviare la pianificazione alla successione significa lasciare agli eredi il compito di affrontare contemporaneamente trasferimento dei beni, partecipazioni societarie, governance e possibili differenze tra ordinamenti. Intervenire quando l’imprenditore può ancora decidere consente invece di verificare preventivamente chi dovrà ricevere la proprietà, chi dovrà esercitare il controllo e come tutelare gli altri eredi, modificando se necessario anche l’assetto societario.

Passaggio generazionale internazionale: richiedi una valutazione del patrimonio e dell’assetto societario

Quando il patrimonio comprende aziende, partecipazioni, holding, immobili o investimenti in Italia e all’estero, una scelta compiuta su un singolo bene può produrre conseguenze sull’intero assetto familiare e societario. Prima di trasferire quote, effettuare donazioni o predisporre disposizioni testamentarie è opportuno ricostruire la struttura patrimoniale, verificare la posizione dei legittimari e stabilire quali poteri debbano essere trasferiti e quali debbano eventualmente restare al fondatore.

Noi esaminiamo il caso concreto partendo dalla composizione del patrimonio, dalle società coinvolte, dalla struttura della famiglia e dagli obiettivi dell’imprenditore, per individuare gli strumenti giuridici compatibili con la continuità dell’impresa e con la tutela degli eredi. Se devi pianificare un passaggio generazionale che coinvolge beni o società all’estero, puoi richiedere una valutazione allo Studio Legale Calvello descrivendo nel modulo la struttura essenziale del patrimonio e le esigenze che intendi affrontare.

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