Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Quando un imprenditore possiede aziende, partecipazioni societarie, immobili o investimenti in più Paesi, il passaggio generazionale richiede un coordinamento che va oltre la normale pianificazione successoria. La residenza dell’imprenditore e degli eredi, la localizzazione dei beni, la sede delle società, gli statuti, le donazioni già effettuate e la legge applicabile alla successione possono incidere sul risultato finale. Una struttura efficace deve evitare che, alla morte del fondatore, il patrimonio venga gestito attraverso regole non coordinate o che il controllo dell’impresa si frammenti tra eredi con interessi e ruoli differenti.
Per questo affrontiamo il passaggio generazionale internazionale dell’imprenditore partendo dalla struttura reale della famiglia, delle società e del patrimonio. Non basta stabilire chi riceverà determinati beni: occorre distinguere proprietà, diritti economici, poteri amministrativi e controllo, verificando nello stesso tempo la posizione dei legittimari e gli effetti degli strumenti predisposti in vita. Il problema diventa particolarmente delicato quando alcuni figli lavorano nell’impresa, altri ne sono estranei oppure vivono stabilmente all’estero.
Quando il passaggio generazionale diventa internazionale
La presenza di un elemento estero può modificare profondamente una successione imprenditoriale. Può accadere, ad esempio, che l’imprenditore risieda in Italia ma controlli una società estera, che possieda immobili o investimenti finanziari fuori dall’Italia, che una holding detenga partecipazioni in società situate in diversi Stati oppure che uno o più eredi abbiano trasferito all’estero la propria residenza. In patrimoni articolati, più di questi elementi possono essere presenti contemporaneamente.
Il primo passaggio consiste quindi nel ricostruire con precisione dove si trovano i beni, attraverso quali società sono detenuti e quali rapporti giuridici collegano l’imprenditore alle diverse componenti del patrimonio. Nel caso delle partecipazioni societarie occorre esaminare anche la legge che disciplina la società, lo statuto, eventuali patti parasociali, i diritti attribuiti alle diverse partecipazioni e le clausole che regolano il trasferimento delle quote o delle azioni. La successione nella proprietà di una partecipazione e il governo della società sono infatti profili distinti.
Per le successioni con elementi transfrontalieri assume particolare rilievo, nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 650/2012, l’individuazione della legge applicabile alla successione. Il criterio generale è quello della residenza abituale del defunto al momento della morte, mentre il Regolamento consente, alle condizioni previste, di scegliere come legge regolatrice della successione quella dello Stato di cui la persona possiede la cittadinanza. Questa verifica deve essere effettuata prima di costruire l’assetto successorio, perché la disciplina applicabile può incidere sui diritti degli eredi e dei legittimari e sull’efficacia complessiva delle disposizioni programmate.
La questione diventa ancora più articolata quando il patrimonio comprende beni o società situati fuori dall’Unione europea oppure presenta collegamenti con ordinamenti ai quali il Regolamento europeo non offre, da solo, una soluzione completa. In questi casi occorre verificare le norme di diritto internazionale privato effettivamente coinvolte e coordinare la pianificazione italiana con quella richiesta negli altri ordinamenti. Per un patrimonio complesso, la pianificazione del passaggio generazionale con beni e società all’estero deve quindi precedere il trasferimento delle singole attività, anziché essere affrontata soltanto quando la successione si è già aperta.
Aziende, holding e partecipazioni estere: il rischio è perdere il controllo prima ancora del patrimonio
Nella successione dell’imprenditore il valore economico dell’eredità non coincide necessariamente con il problema principale. Un gruppo societario può conservare sostanzialmente il proprio valore e, nello stesso tempo, diventare difficile da governare se le partecipazioni vengono distribuite tra più eredi senza aver definito preventivamente chi eserciterà il controllo, quali decisioni richiederanno maggioranze qualificate e quale posizione avranno i familiari che non partecipano alla gestione.
Si pensi a un imprenditore che controlli una holding dalla quale dipendono società operative italiane ed estere. Se ha più figli, alcuni impegnati nell’attività imprenditoriale e altri estranei alla gestione, attribuire semplicemente quote di identico valore può produrre un equilibrio patrimoniale solo apparente. Parità economica e parità nel controllo societario non sono necessariamente la stessa cosa. Occorre considerare il valore delle partecipazioni, i diritti di voto, i poteri amministrativi, la posizione dei legittimari e gli altri beni disponibili per costruire un assetto coerente con la continuità del gruppo.
Questo problema è particolarmente evidente nel passaggio generazionale di un gruppo societario e nel passaggio generazionale di una holding familiare. Prima di trasferire partecipazioni ai figli può essere necessario verificare l’intera architettura societaria: catena di controllo, statuti, categorie di quote o azioni, clausole di prelazione o gradimento, eventuali patti parasociali e regole previste per le decisioni più rilevanti. Quando vi sono società estere, la verifica deve essere coordinata con le norme societarie dell’ordinamento nel quale ciascuna società è costituita.
Anche la volontà del fondatore di anticipare il trasferimento delle partecipazioni senza rinunciare immediatamente al controllo richiede una costruzione specifica. La trasmissione delle quote societarie ai figli mantenendo il controllo dell’azienda può richiedere di valutare, secondo le caratteristiche della società, strumenti che incidono diversamente sulla proprietà, sui diritti economici e sui diritti amministrativi. La donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto, le regole statutarie e gli accordi tra soci non sono soluzioni intercambiabili e devono essere esaminati rispetto all’obiettivo concreto perseguito.
La pianificazione deve infine considerare ciò che è già avvenuto. Donazioni precedenti, trasferimenti di partecipazioni, attribuzioni patrimoniali effettuate a favore di alcuni figli e modifiche della struttura societaria possono incidere sull’equilibrio successorio futuro. Ignorare questi elementi significa progettare il passaggio generazionale su una fotografia incompleta del patrimonio. Quando sono coinvolte imprese e attività di valore rilevante, ricostruiamo quindi insieme assetto familiare, patrimonio personale e struttura societaria, perché solo dalla loro lettura coordinata è possibile valutare gli strumenti più adatti a preservare la continuità dell’impresa e i diritti degli eredi
Gli strumenti per trasferire il patrimonio senza compromettere continuità aziendale e diritti degli eredi
Una volta ricostruiti i collegamenti internazionali e la struttura proprietaria del gruppo, occorre scegliere gli strumenti con cui realizzare il passaggio generazionale. È in questa fase che una pianificazione costruita soltanto sul trasferimento dei singoli beni mostra i propri limiti. Donazione, patto di famiglia, usufrutto e nuda proprietà delle partecipazioni, holding, statuti e patti parasociali rispondono a esigenze differenti e possono produrre effetti diversi sulla proprietà, sul controllo dell’impresa e sulla posizione degli eredi.
Il patto di famiglia, quando ne ricorrono i presupposti, consente all’imprenditore di trasferire l’azienda o partecipazioni societarie a uno o più discendenti attraverso una disciplina specificamente destinata al passaggio generazionale. Non deve però essere considerato una soluzione automatica. Occorre verificare la struttura societaria, i soggetti che partecipano all’operazione, la posizione di coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione e le risorse necessarie per gli equilibri patrimoniali previsti dalla disciplina. In presenza di società o familiari all’estero, va inoltre verificato come l’operazione si coordini con gli altri ordinamenti coinvolti.
La donazione di quote societarie ai figli può anticipare il trasferimento della proprietà, ma deve essere progettata considerando anche la futura successione. Se l’obiettivo dell’imprenditore è trasferire progressivamente il patrimonio mantenendo determinati poteri, può essere valutata, quando compatibile con la partecipazione e con l’assetto societario, la separazione tra usufrutto e nuda proprietà. Non basta però riservare formalmente l’usufrutto per ritenere risolto il problema del controllo: devono essere verificati i diritti di voto, lo statuto, le regole applicabili alla società e gli effetti del trasferimento sulle maggioranze necessarie per assumere le decisioni societarie.
Un ruolo diverso può essere svolto dalla holding familiare, soprattutto quando il patrimonio comprende più società o partecipazioni. La concentrazione delle partecipazioni in una struttura unitaria può rendere più ordinata la governance del gruppo e consentire di disciplinare il rapporto tra i diversi rami familiari. La holding, però, non elimina i diritti successori e non rende di per sé inattaccabili le attribuzioni effettuate in vita. La sua utilità dipende dalla struttura preesistente, dagli obiettivi della famiglia e dalle regole con cui vengono distribuiti proprietà e poteri.
Statuti e patti parasociali possono completare questo assetto disciplinando trasferimenti delle partecipazioni, prelazione, gradimento, maggioranze, nomina degli organi sociali e altri profili della governance. Sono particolarmente rilevanti quando gli eredi destinati a diventare soci avranno ruoli diversi: chi continuerà a lavorare nell’impresa può avere esigenze differenti rispetto a chi resterà soltanto titolare di una partecipazione economica. L’obiettivo non è comprimere i diritti di un erede per favorirne un altro, ma costruire un equilibrio compatibile con la successione necessaria e con la continuità dell’attività imprenditoriale.
La tutela dei legittimari deve accompagnare l’intera operazione. Nel valutare come distribuire azienda e patrimonio tra più figli, consideriamo anche immobili, investimenti finanziari, partecipazioni, attribuzioni precedenti e altri beni utilizzabili per comporre interessi differenti. Attribuire l’impresa al figlio maggiormente coinvolto nella gestione non significa necessariamente attribuire agli altri figli partecipazioni della stessa società: in presenza delle condizioni giuridiche ed economiche necessarie, l’equilibrio può essere ricercato sull’intero patrimonio, evitando di creare una compagine societaria destinata al conflitto.
Un esempio di passaggio generazionale con società estere e figli con ruoli diversi
Consideriamo il caso realistico e anonimizzato di un imprenditore che abbia costruito nel tempo un patrimonio composto da una società italiana, partecipazioni in società estere, immobili e investimenti finanziari. Uno dei figli lavora stabilmente nell’impresa e partecipa alle decisioni gestionali; gli altri hanno intrapreso percorsi professionali differenti, e uno di essi risiede all’estero. L’imprenditore vuole iniziare il passaggio generazionale senza perdere immediatamente il controllo del gruppo e, soprattutto, senza lasciare ai figli una struttura nella quale ogni decisione rilevante possa trasformarsi in un conflitto familiare.
Una divisione delle partecipazioni in quote sostanzialmente equivalenti potrebbe apparire la soluzione più semplice, ma produrrebbe un problema di governance: tutti gli eredi diventerebbero proprietari del gruppo senza avere lo stesso rapporto con l’impresa. Al tempo stesso, attribuire tutte le partecipazioni al figlio operativo senza considerare gli altri componenti del patrimonio potrebbe incidere sui diritti degli altri legittimari. La presenza di società e di un erede all’estero impone inoltre di verificare la disciplina internazionale applicabile e il coordinamento con gli ordinamenti interessati.
L’analisi parte quindi dal valore e dalla natura dei diversi asset, dalla catena delle partecipazioni e dalle regole contenute negli statuti. Si verifica quali poteri debbano rimanere temporaneamente al fondatore, quali possano essere trasferiti al figlio destinato alla gestione e come gli altri eredi possano ricevere attribuzioni patrimoniali coerenti con i loro diritti senza essere necessariamente coinvolti nell’amministrazione delle società operative. In questa prospettiva possono essere coordinati, a seconda delle condizioni concrete, trasferimenti di partecipazioni, riserva di usufrutto, regole statutarie, accordi tra soci e una diversa distribuzione degli altri beni.
L’elemento decisivo è non affrontare separatamente successione, società italiane, partecipazioni estere e patrimonio personale. L’assetto viene progettato considerando ciò che accadrebbe anche in caso di morte dell’imprenditore prima del completamento del programma, così da evitare che una fase transitoria lasci il gruppo privo di un governo definito. È lo stesso problema che si presenta quando occorre evitare che la morte dell’imprenditore paralizzi l’azienda.
Il risultato ricercato è una struttura nella quale il passaggio della ricchezza e quello del controllo seguano regole consapevolmente coordinate: il figlio coinvolto nell’impresa può essere posto nelle condizioni di proseguirne la gestione, gli altri eredi possono vedere tutelata la propria posizione patrimoniale e il fondatore può programmare il trasferimento senza affidare alla futura comunione ereditaria decisioni che avrebbero dovuto essere assunte quando era ancora possibile governarle.
Domande frequenti sul passaggio generazionale internazionale dell’imprenditore
Quale legge si applica alla successione di un imprenditore che possiede società o beni in più Paesi?
Nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 650/2012, il criterio generale è la legge dello Stato nel quale il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Il Regolamento consente anche, alle condizioni previste, di scegliere come legge regolatrice dell’intera successione quella dello Stato di cui si possiede la cittadinanza. La presenza di società, immobili o altri beni all’estero richiede comunque una verifica specifica, perché alcune questioni societarie, fiscali e relative alla registrazione dei beni restano fuori dall’ambito del Regolamento.
È possibile trasferire le partecipazioni ai figli mantenendo il controllo delle società?
In determinate strutture societarie è possibile programmare una separazione tra proprietà, diritti economici e poteri amministrativi. Possono assumere rilievo l’usufrutto e la nuda proprietà delle partecipazioni, le diverse categorie di quote o azioni consentite dalla disciplina applicabile, lo statuto e i patti parasociali. Prima del trasferimento occorre però verificare concretamente chi eserciterà il diritto di voto, quali maggioranze saranno necessarie e quali effetti l’operazione produrrà sulla catena di controllo.
Cosa accade se alcuni figli lavorano nell’azienda e altri vivono all’estero o non partecipano all’impresa?
Non esiste una regola secondo cui tutti debbano necessariamente ricevere identiche partecipazioni societarie. Occorre rispettare i diritti successori dei legittimari, ma l’equilibrio patrimoniale può essere valutato considerando l’intero patrimonio: aziende, quote, immobili, investimenti e altre attività. Quando possibile, una pianificazione anticipata può evitare di trasformare figli con interessi professionali differenti in soci costretti a governare insieme la stessa impresa.
Il patto di famiglia può essere utilizzato anche quando il patrimonio presenta elementi internazionali?
Il patto di famiglia può essere preso in considerazione per il trasferimento dell’azienda o di partecipazioni societarie quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge italiana. La presenza di società, beni o familiari all’estero richiede però un’analisi ulteriore: occorre verificare la legge applicabile, la struttura della società interessata e il trattamento dell’operazione negli altri ordinamenti coinvolti. Per questo il patto di famiglia non dovrebbe essere isolato dal resto della pianificazione internazionale.
Quando conviene iniziare a pianificare una successione imprenditoriale internazionale?
La pianificazione è particolarmente utile quando l’imprenditore può ancora decidere come distribuire proprietà e controllo e, se necessario, modificare la governance societaria. Attendere l’apertura della successione significa lasciare agli eredi una situazione ormai determinata dalle partecipazioni esistenti, dalle disposizioni successorie, dalle regole societarie e dalla legge applicabile. Nei patrimoni di valore rilevante è quindi opportuno intervenire prima che un evento improvviso renda impossibile completare il passaggio generazionale programmato.
Passaggio generazionale internazionale: richiedi una valutazione del tuo caso
Quando il patrimonio comprende aziende, holding, partecipazioni societarie, immobili o investimenti in più Paesi, una decisione apparentemente limitata a una singola quota può modificare il controllo dell’intero gruppo o incidere sui futuri diritti degli eredi. Per questo la pianificazione deve partire dalla struttura effettiva del patrimonio, dalla famiglia e dalle società coinvolte, verificando anche la legge applicabile e gli strumenti già utilizzati.
Lo Studio Legale Calvello assiste imprenditori e famiglie nella valutazione giuridica del passaggio generazionale e della trasmissione di patrimoni complessi. Per sottoporci la situazione è possibile richiedere una valutazione compilando il modulo dello Studio, indicando la struttura essenziale del patrimonio, le società coinvolte, la presenza di beni o partecipazioni all’estero e il problema che si intende affrontare.



