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Diritto di Famiglia Tutela del patrimonio

Come trasferire quote societarie ai figli senza perdere il controllo dell’azienda

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Trasferire ai figli le quote di una società non significa necessariamente consegnare nello stesso momento anche il controllo dell’impresa. Proprietà delle partecipazioni, diritto agli utili, diritto di voto e poteri di amministrazione sono piani distinti e, se il passaggio generazionale viene progettato per tempo, possono essere regolati in modo coerente con gli obiettivi dell’imprenditore e con la struttura della famiglia.

Il problema nasce quando il trasferimento viene affrontato come una semplice donazione di percentuali. In una società familiare di valore rilevante occorre invece stabilire chi dovrà possedere le quote, chi dovrà assumere le decisioni societarie, quali figli saranno coinvolti nell’impresa e come tutelare quelli che ne resteranno estranei. A questo si aggiungono i diritti dei legittimari, le eventuali donazioni già effettuate, le regole contenute nello statuto e negli eventuali patti parasociali. Per questo trasferire oggi parte del patrimonio societario conservando un’effettiva capacità di governo dell’impresa richiede una pianificazione che coordini diritto societario e diritto successorio.

Trasferire le quote ai figli non significa necessariamente trasferire anche il controllo

Il primo passaggio consiste nel chiarire che cosa l’imprenditore intenda realmente trasferire. Una partecipazione societaria incorpora diritti economici e amministrativi, ma la percentuale di capitale posseduta non descrive, da sola, chi eserciterà concretamente il controllo della società. Occorre verificare il tipo societario, la distribuzione delle partecipazioni, le maggioranze previste per le decisioni più rilevanti, lo statuto, gli eventuali diritti particolari attribuiti ai soci e le regole sulla nomina e sulla revoca degli amministratori.

Questa distinzione diventa particolarmente importante quando il fondatore vuole iniziare il passaggio generazionale dell’azienda mentre è ancora pienamente operativo. Può avere interesse ad attribuire progressivamente ai figli una parte del valore patrimoniale dell’impresa, consentendo loro di entrare nella compagine sociale, ma senza rinunciare immediatamente alla capacità di indirizzarne la gestione. È una situazione diversa dalla successione non pianificata, nella quale le partecipazioni possono entrare nell’asse ereditario e determinare una frammentazione della proprietà incompatibile con l’assetto decisionale che l’imprenditore avrebbe voluto conservare.

Per questo, prima di decidere quante quote trasferire, noi ricostruiamo l’assetto complessivo: chi possiede oggi le partecipazioni, quali maggioranze consentono il controllo, chi amministra la società, quali figli lavorano effettivamente nell’impresa e quali ne sono estranei. Se esistono più società operative o una holding familiare, l’analisi deve riguardare anche i rapporti di controllo all’interno del gruppo. Una percentuale apparentemente minoritaria può avere un peso diverso a seconda della struttura societaria e dei diritti collegati alla partecipazione.

Il tema diventa ancora più delicato quando vi sono più figli. Attribuire automaticamente quote identiche può sembrare una soluzione equilibrata sul piano patrimoniale, ma può produrre un assetto societario difficile da governare, soprattutto quando soltanto alcuni eredi lavorano nell’azienda. Il problema non consiste quindi nel decidere semplicemente “quanto dare a ciascun figlio”, ma nel coordinare equilibrio patrimoniale tra gli eredi e continuità del controllo dell’impresa. È lo stesso problema che affrontiamo più estesamente quando occorre dividere azienda e patrimonio tra più figli o quando un figlio lavora nell’azienda e gli altri ne sono estranei.

Donazione della nuda proprietà e usufrutto delle quote: come può essere conservato il diritto di voto

Uno degli strumenti da valutare quando l’imprenditore vuole trasferire ai figli la proprietà delle partecipazioni senza rinunciare immediatamente al controllo è la donazione della nuda proprietà delle quote con riserva dell’usufrutto. Nelle società per azioni, l’art. 2352 c.c. prevede che, in caso di usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetti all’usufruttuario salvo convenzione contraria; per le partecipazioni di S.r.l. l’art. 2471-bis c.c. richiama la disciplina dell’art. 2352. La configurazione concreta dell’operazione deve comunque essere verificata alla luce dello statuto e degli accordi applicabili alla società.

In termini pratici, il fondatore può trasferire ai figli la nuda proprietà delle partecipazioni e riservarsi l’usufrutto, costruendo un passaggio progressivo anziché un trasferimento immediato e indistinto di proprietà e poteri. La ripartizione del diritto di voto, dei diritti economici e degli altri diritti collegati alla partecipazione deve però essere definita con precisione: non è sufficiente inserire una riserva di usufrutto per ritenere automaticamente risolto il problema del controllo societario.

Occorre infatti verificare quali decisioni il fondatore voglia continuare a governare e quale posizione debbano assumere i figli. Una cosa è mantenere un’influenza sulle scelte ordinarie della società; altra cosa è preservare il potere rispetto alla nomina degli amministratori, alle modifiche statutarie, alle operazioni straordinarie o alle decisioni capaci di modificare gli equilibri proprietari. La pianificazione deve quindi essere coordinata con lo statuto e, quando opportuno, con patti parasociali e specifiche regole di governance.

Va poi considerato il profilo successorio. Una donazione di quote ai figli non può essere esaminata isolatamente dal restante patrimonio dell’imprenditore e dai diritti dei legittimari. Devono essere considerate le attribuzioni già effettuate, il valore delle partecipazioni, gli altri beni destinati agli eredi e gli effetti che l’operazione potrà assumere al momento dell’apertura della successione. Il valore dell’azienda, inoltre, non coincide necessariamente con quello della singola partecipazione: dimensione della quota, diritti attribuiti e posizione di controllo possono incidere sulla valutazione.

Per patrimoni societari importanti la soluzione può quindi richiedere strumenti ulteriori o differenti. In alcuni casi deve essere valutato il patto di famiglia; in altri l’assetto di una holding, una modifica preventiva dello statuto o una diversa distribuzione delle partecipazioni. Nessuno di questi strumenti costituisce una formula valida per ogni famiglia. La scelta dipende dall’obiettivo perseguito e dall’intero patrimonio. Per chi sta valutando specificamente il trasferimento in vita delle partecipazioni abbiamo approfondito anche la donazione di quote societarie ai figli e gli strumenti per tutelare il fondatore.

Patto di famiglia, statuto e governance: gli strumenti per proteggere il controllo nel tempo

La riserva di usufrutto può rispondere all’esigenza di anticipare il trasferimento delle partecipazioni mantenendo determinati diritti, ma non esaurisce la pianificazione quando l’obiettivo è assicurare continuità al controllo dell’impresa anche nel passaggio dalla generazione del fondatore a quella dei figli. Occorre chiedersi quale assetto dovrà funzionare quando il fondatore non eserciterà più i propri poteri e, soprattutto, evitare che proprio in quel momento emergano equilibri societari non governabili.

Quando uno o più discendenti sono destinati a proseguire l’attività imprenditoriale, può essere valutato il patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768-bis e seguenti del codice civile. Attraverso questo contratto l’imprenditore può trasferire, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie può trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote a uno o più discendenti, nel rispetto della disciplina prevista per gli altri soggetti coinvolti. È uno strumento particolarmente interessante quando si vuole evitare che la futura successione determini una frammentazione incompatibile con la continuità dell’impresa, ma non deve essere considerato una soluzione automatica.

La sua concreta utilizzabilità richiede infatti di esaminare la struttura della società, le partecipazioni interessate, la composizione familiare e la posizione dei legittimari. Se, per esempio, un figlio è destinato a proseguire l’impresa mentre gli altri sono estranei alla gestione, attribuire al primo la partecipazione funzionale al controllo comporta anche la necessità di affrontare correttamente la posizione patrimoniale degli altri aventi diritto. In patrimoni complessi, nei quali accanto all’azienda esistono immobili, investimenti finanziari o altre partecipazioni, la pianificazione può consentire di ricercare un equilibrio complessivo senza frazionare necessariamente l’impresa. Sul punto abbiamo dedicato uno specifico approfondimento a come lasciare l’azienda a un solo figlio tutelando gli altri eredi.

Accanto agli strumenti successori e alle attribuzioni patrimoniali, assume un peso decisivo lo statuto societario. Prima di trasferire le quote occorre verificare le maggioranze, le modalità di nomina degli amministratori, gli eventuali diritti particolari, nonché le clausole di prelazione o gradimento e ogni previsione capace di incidere sulla futura circolazione delle partecipazioni. Una struttura adeguata alla società quando il capitale è concentrato nelle mani del fondatore può rivelarsi insufficiente quando le quote vengono distribuite tra più componenti della famiglia.

Anche i patti parasociali possono essere utilizzati, nei limiti previsti dalla legge e in coordinamento con lo statuto, per disciplinare determinati rapporti tra soci. Il punto non è moltiplicare gli strumenti, ma costruire regole compatibili tra loro: un trasferimento delle quote ben progettato sul piano patrimoniale può perdere gran parte della propria efficacia se la governance societaria consente successivamente situazioni di stallo o conflitti tra i figli.

La questione è ancora più articolata quando le partecipazioni sono detenute attraverso una holding familiare o quando il patrimonio comprende un gruppo societario. In questi casi il controllo può dipendere dalla società posta al vertice del gruppo e non dalla distribuzione delle quote nelle singole operative. La pianificazione deve quindi partire dalla struttura effettiva dei rapporti societari. Per queste situazioni rinviamo agli approfondimenti sul passaggio generazionale di una holding familiare e sul passaggio generazionale di un gruppo societario.

Prima di procedere è quindi necessario mettere in relazione valore e distribuzione delle partecipazioni, poteri amministrativi, diritti di voto, patrimonio esterno all’impresa, eventuali precedenti donazioni e posizione dei legittimari. Il risultato da ricercare non è la semplice attribuzione delle quote ai figli, ma un assetto capace di funzionare anche quando il fondatore non sarà più il soggetto che tiene insieme proprietà, famiglia e governo societario.

Un esempio: trasferire le quote a due figli senza creare uno stallo nella società

Si consideri il caso di un imprenditore titolare della partecipazione di controllo in una società familiare di valore rilevante. Dei suoi figli, uno lavora stabilmente nell’impresa e partecipa da tempo alle decisioni gestionali, mentre l’altro ha seguito un percorso professionale diverso. Il patrimonio familiare comprende anche beni estranei all’attività societaria. L’intenzione del padre è iniziare il trasferimento delle partecipazioni mentre è ancora in grado di accompagnare il ricambio generazionale, ma senza perdere immediatamente il controllo dell’azienda e senza creare una situazione che possa essere percepita come lesiva dall’altro figlio.

Una divisione semplicemente paritaria delle quote potrebbe produrre un risultato formalmente lineare ma problematico sotto il profilo della governance. Allo stesso modo, la donazione della partecipazione di controllo al solo figlio operativo, considerata isolatamente, non risolverebbe il rapporto con l’altro discendente né i profili legati alla futura successione. L’operazione deve quindi essere valutata considerando insieme partecipazioni societarie, diritti amministrativi, valore dell’impresa, altri beni familiari e diritti successori.

In una situazione di questo tipo, l’attività di pianificazione parte dalla verifica dello statuto e dell’assetto proprietario e prosegue con la ricostruzione del patrimonio complessivo e delle attribuzioni già effettuate. Può emergere l’opportunità di trasferire progressivamente la proprietà delle partecipazioni, riservando temporaneamente determinati diritti al fondatore, oppure di valutare un patto di famiglia o una diversa organizzazione societaria. Parallelamente devono essere individuate le modalità con cui tutelare il figlio non coinvolto nell’impresa attraverso il restante patrimonio, senza assumere che l’equilibrio tra gli eredi coincida necessariamente con l’attribuzione a ciascuno della stessa percentuale dell’azienda.

L’elemento decisivo è evitare di progettare separatamente la donazione delle quote e la futura successione. Le scelte compiute oggi sulla proprietà della società possono incidere sugli equilibri successori di domani, mentre le regole statutarie determinano concretamente chi potrà governare l’impresa dopo il passaggio generazionale. Coordinare questi profili consente di predisporre un assetto nel quale il fondatore possa accompagnare il trasferimento del controllo, il figlio operativo possa assumere progressivamente le responsabilità imprenditoriali e la posizione dell’altro erede venga considerata all’interno dell’intero patrimonio familiare.

È proprio nei patrimoni di maggiore valore che una pianificazione preventiva permette di affrontare problemi che, dopo l’apertura della successione, possono trasformarsi in controversie tra eredi o in difficoltà nella gestione della società. Quando il trasferimento riguarda contemporaneamente azienda, immobili e investimenti, l’analisi deve comprendere l’intera struttura patrimoniale, come approfondiamo nell’articolo dedicato al passaggio generazionale con aziende, immobili e investimenti finanziari.

Domande frequenti sul trasferimento delle quote societarie ai figli

Posso donare le quote ai figli e continuare a controllare la società?
È possibile strutturare il trasferimento separando, entro i limiti consentiti dalla legge e dall’assetto societario, proprietà delle partecipazioni e alcuni diritti connessi. Una delle soluzioni da valutare è la donazione della nuda proprietà con riserva di usufrutto. Per le azioni, l’art. 2352 c.c. attribuisce di regola il diritto di voto all’usufruttuario, salvo convenzione contraria; la disciplina è richiamata per le partecipazioni di S.r.l. dall’art. 2471-bis c.c. Occorre comunque verificare statuto, maggioranze, diritti particolari e governance prima del trasferimento.

È meglio dividere le quote in parti uguali tra tutti i figli?
Non necessariamente. L’uguaglianza delle percentuali societarie non coincide automaticamente con un’equilibrata pianificazione successoria. Se un figlio gestisce l’impresa e gli altri ne sono estranei, una ripartizione identica può creare difficoltà decisionali o situazioni di stallo. Occorre considerare insieme valore delle partecipazioni, restante patrimonio, diritti dei legittimari e assetto di governo che dovrà funzionare dopo il passaggio generazionale.

Il patto di famiglia permette di trasferire le quote al figlio che continuerà l’impresa?
Il patto di famiglia può consentire al titolare di partecipazioni societarie di trasferirle, in tutto o in parte, a uno o più discendenti, secondo la disciplina degli artt. 768-bis e seguenti c.c. La sua convenienza deve essere verificata nel caso concreto, considerando struttura societaria, partecipazione trasferita, legittimari e patrimonio familiare. Non costituisce quindi una soluzione standard per qualsiasi trasferimento di quote.

Donare le quote societarie ai figli comporta sempre il pagamento dell’imposta di donazione?
No. La normativa sull’imposta sulle successioni e donazioni prevede, in presenza delle specifiche condizioni stabilite dall’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. 346/1990, un regime di esenzione per determinati trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni a favore del coniuge e dei discendenti. L’applicabilità dell’agevolazione deve essere verificata rispetto alla partecipazione trasferita e alle condizioni previste dalla disciplina vigente, compresi gli obblighi di mantenimento richiesti dalla legge.

Una donazione delle quote può essere contestata dagli altri eredi?
La donazione deve essere valutata anche rispetto alla futura successione e ai diritti dei legittimari. Non è corretto considerare il trasferimento effettuato in vita come automaticamente estraneo a qualsiasi futura questione successoria. Prima dell’operazione è opportuno ricostruire il patrimonio complessivo, le precedenti donazioni e la posizione dei soggetti tutelati dalla successione necessaria, così da individuare preventivamente i possibili punti di conflitto.

Trasferire le quote ai figli mantenendo il controllo richiede una pianificazione costruita sull’impresa e sulla famiglia

Quando una società rappresenta una parte rilevante del patrimonio familiare, trasferire le quote ai figli senza compromettere il controllo dell’azienda non può essere ridotto alla scelta di una percentuale da donare. Devono essere esaminati lo statuto, i diritti di voto, i poteri amministrativi, la composizione della famiglia, la posizione dei legittimari, le eventuali donazioni precedenti e gli altri beni attraverso i quali può essere costruito un equilibrio tra gli eredi.

Una pianificazione effettuata prima del trasferimento consente di valutare in modo coordinato donazione della nuda proprietà e riserva di usufrutto, patto di famiglia, regole statutarie, patti parasociali ed eventuale struttura della holding, scegliendo soltanto gli strumenti coerenti con il caso concreto. Nei patrimoni più articolati occorre considerare anche immobili, investimenti, ulteriori società ed eventuali attività o partecipazioni detenute all’estero.

Se state valutando il trasferimento di una partecipazione societaria di valore rilevante e volete conservare il controllo dell’impresa durante il passaggio generazionale, potete richiedere una valutazione allo Studio Legale Calvello. Esamineremo la struttura societaria, familiare e patrimoniale per verificare quali soluzioni giuridiche siano concretamente utilizzabili prima di procedere al trasferimento delle quote.

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