Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Un tumore non riconosciuto, un referto interpretato erroneamente o un accertamento diagnostico eseguito troppo tardi possono compromettere le possibilità di cura e, nei casi più gravi, contribuire alla morte del paziente. Quando un errore nella diagnosi di tumore provoca un aggravamento della malattia, un’invalidità permanente o la perdita di concrete possibilità di guarigione e sopravvivenza, può sorgere il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del medico, dell’ospedale o della struttura sanitaria responsabile.
Il risarcimento, però, non deriva automaticamente dalla scoperta tardiva della malattia. Occorre verificare se il percorso diagnostico sia stato conforme alle conoscenze mediche e alle condizioni cliniche del paziente, individuare eventuali errori od omissioni e accertare quali conseguenze abbiano effettivamente prodotto. Quando il paziente è deceduto, anche i familiari possono avere diritto a una tutela risarcitoria. Nei casi di sospetta malasanità oncologica, una tempestiva valutazione medico-legale e giuridica permette di comprendere se esistano i presupposti per chiedere un giusto risarcimento e quali iniziative intraprendere.
Quando un errore nella diagnosi di tumore può determinare una responsabilità medica
La diagnosi di una patologia oncologica richiede un percorso che può comprendere la valutazione dei sintomi, l’esame della storia clinica, l’esecuzione di accertamenti strumentali e di laboratorio, l’interpretazione dei referti e, quando necessario, ulteriori approfondimenti specialistici. Un errore può verificarsi in ciascuna di queste fasi. Il medico potrebbe non riconoscere segnali clinici che avrebbero richiesto ulteriori indagini, interpretare in modo non corretto un’immagine radiologica oppure attribuire a una patologia benigna manifestazioni che avrebbero dovuto far sospettare la presenza di una neoplasia.
Il problema assume particolare gravità quando il mancato riconoscimento del tumore determina un ritardo nell’inizio delle cure e, durante tale intervallo, la malattia progredisce. Una neoplasia inizialmente suscettibile di trattamento chirurgico potrebbe diventare inoperabile; un tumore localizzato potrebbe diffondersi ad altri organi; un paziente che avrebbe potuto beneficiare di trattamenti meno invasivi potrebbe dover affrontare interventi demolitivi o terapie particolarmente aggressive. Nei casi più gravi, il ritardo può incidere sulla sopravvivenza.
Per stabilire se queste conseguenze siano riconducibili a una responsabilità sanitaria, dobbiamo ricostruire ciò che era concretamente conoscibile al momento delle prestazioni contestate. Non possiamo giudicare la condotta del medico esclusivamente sulla base della diagnosi formulata successivamente. È necessario verificare quali sintomi fossero presenti, quali esami fossero disponibili, quali elementi emergessero dai referti e quali ulteriori accertamenti sarebbero stati appropriati secondo le conoscenze scientifiche applicabili al caso.
Un esempio ricorrente riguarda il paziente che si sottopone a una TAC dalla quale emerge una formazione sospetta, ma il reperto non viene riconosciuto oppure non viene adeguatamente approfondito. Dopo diversi mesi, un nuovo esame rivela una neoplasia in fase avanzata. La responsabilità non può essere affermata soltanto perché il tumore era già visibile nelle immagini precedenti: occorre valutare se fosse effettivamente riconoscibile secondo la diligenza professionale richiesta, se imponesse ulteriori indagini e quale sarebbe stata la probabile evoluzione della malattia in presenza di una diagnosi tempestiva.
Situazioni analoghe possono verificarsi quando una mammografia viene interpretata erroneamente, un esame istologico non identifica correttamente una neoplasia, un nodulo sospetto non viene sottoposto ai controlli necessari oppure un referto contenente indicazioni di possibile malignità non viene comunicato al paziente. In questi casi, la valutazione deve riguardare l’intero percorso assistenziale, perché l’errore potrebbe dipendere dal singolo professionista, da una carenza organizzativa della struttura sanitaria o da una combinazione di condotte.
Una distinzione importante riguarda la diagnosi errata e la diagnosi tardiva. Nel primo caso, al paziente viene attribuita una patologia diversa da quella effettivamente presente. Nel secondo, la malattia viene riconosciuta correttamente, ma dopo un intervallo durante il quale avrebbe potuto essere individuata. Le due situazioni possono sovrapporsi: una diagnosi iniziale sbagliata può determinare il ritardo nell’identificazione del tumore e nell’avvio del trattamento appropriato.
Esiste anche l’ipotesi opposta, nella quale una persona riceve erroneamente una diagnosi di tumore maligno e viene sottoposta a trattamenti che non erano necessari. Un errore di questo tipo può comportare interventi chirurgici ingiustificati, asportazioni di organi, terapie farmacologiche con effetti avversi e conseguenze permanenti sulla salute. Anche in tale situazione occorre accertare se la diagnosi fosse evitabilmente errata, se le decisioni terapeutiche fossero giustificate dalle informazioni disponibili e quali danni siano derivati dalle prestazioni eseguite.
Non ogni diagnosi successivamente rivelatasi inesatta costituisce, dunque, un errore professionale risarcibile. Alcuni tumori presentano caratteristiche biologiche particolarmente aggressive, manifestazioni iniziali aspecifiche oppure difficoltà diagnostiche che possono rendere complessa la loro individuazione anche attraverso un percorso clinico corretto. La responsabilità deve essere valutata distinguendo le difficoltà diagnostiche non imputabili ai sanitari dalle omissioni, dai ritardi e dagli errori che avrebbero potuto essere evitati mediante una condotta professionalmente adeguata.
Questa distinzione diventa particolarmente delicata quando il tumore viene scoperto in fase metastatica. La presenza di metastasi non dimostra, da sola, che il medico abbia commesso un errore o che una diagnosi anticipata avrebbe impedito la diffusione della malattia. Occorre ricostruire, per quanto consentito dalle evidenze cliniche, lo stadio presumibile della neoplasia nel momento in cui avrebbe dovuto essere riconosciuta, la sua aggressività biologica e le possibilità terapeutiche allora disponibili.
La stessa valutazione è necessaria quando il paziente aveva già ricevuto una diagnosi oncologica, ma la malattia non è stata adeguatamente monitorata. Il mancato rispetto di controlli clinicamente indicati, l’omesso approfondimento di reperti sospetti o il ritardo nel riconoscimento di una recidiva possono costituire condotte rilevanti qualora abbiano determinato conseguenze dannose accertabili. In queste ipotesi, il problema non riguarda la diagnosi iniziale, ma la correttezza della sorveglianza successiva e la tempestività delle decisioni terapeutiche.
Per comprendere se un tumore non riconosciuto possa dare luogo a una richiesta risarcitoria, è quindi necessario distinguere l’errore diagnostico dalla naturale evoluzione della patologia e individuare il momento in cui un comportamento sanitario diverso avrebbe potuto modificare concretamente il decorso clinico. È proprio il confronto tra ciò che è accaduto e ciò che sarebbe verosimilmente accaduto attraverso un percorso diagnostico corretto a consentire la valutazione delle conseguenze risarcibili.
Diagnosi tardiva o errata di tumore: quali conseguenze possono essere risarcite
Quando un errore diagnostico riguarda una patologia oncologica, il danno non coincide necessariamente con la malattia in sé. Il tumore può essere preesistente alla condotta sanitaria contestata, ma un’omissione o un ritardo possono averne aggravato le conseguenze, impedito l’accesso a trattamenti efficaci oppure ridotto le possibilità di guarigione e sopravvivenza. Per individuare il pregiudizio risarcibile dobbiamo quindi separare le conseguenze riconducibili alla naturale evoluzione della neoplasia da quelle che, secondo un’adeguata valutazione medico-legale, possono essere attribuite all’errore.
Consideriamo il caso di un paziente che presenti una lesione tumorale inizialmente localizzata e potenzialmente operabile. Un referto viene interpretato erroneamente e la diagnosi corretta arriva soltanto diversi mesi dopo, quando la neoplasia ha raggiunto uno stadio più avanzato. Se gli accertamenti dimostrano che una diagnosi tempestiva avrebbe consentito, con il grado di probabilità richiesto in sede civile, un trattamento capace di evitare l’aggravamento, il danno può comprendere le conseguenze della progressione della malattia imputabili al ritardo. Se invece non è possibile dimostrare che l’aggravamento sarebbe stato evitato, occorre verificare se sia stata comunque perduta una concreta possibilità di conseguire un risultato terapeutico migliore.
Il confronto deve essere effettuato sulla base delle caratteristiche specifiche del tumore, dello stadio della malattia, delle condizioni generali del paziente e delle possibilità terapeutiche disponibili nel periodo considerato. Non è sufficiente affermare genericamente che una diagnosi precoce aumenta le probabilità di guarigione. Dobbiamo stabilire quale differenza avrebbe potuto produrre, per quella determinata persona, l’individuazione della neoplasia nel momento in cui il medico avrebbe dovuto riconoscerla.
Quando il ritardo diagnostico comporta un’invalidità permanente, il risarcimento può riguardare il danno biologico, inteso come lesione dell’integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale. Può accadere, ad esempio, che una neoplasia inizialmente trattabile mediante un intervento conservativo richieda successivamente un’asportazione più estesa, con perdita definitiva della funzionalità di un organo. In una situazione simile, non è sufficiente documentare l’intervento demolitivo: occorre dimostrare che una condotta diagnostica corretta avrebbe verosimilmente consentito di evitarlo o di limitarne le conseguenze.
La valutazione del danno deve considerare anche le ripercussioni concrete sulla vita del paziente. Una menomazione permanente può compromettere l’autonomia personale, la capacità di svolgere determinate attività e le relazioni quotidiane. Quando tali conseguenze presentano caratteristiche peculiari e sono adeguatamente dimostrate, possono assumere rilievo nella personalizzazione del risarcimento, evitando duplicazioni tra voci che descrivono il medesimo pregiudizio.
Accanto ai danni non patrimoniali possono emergere perdite economiche rilevanti. Un paziente costretto a interrompere definitivamente l’attività lavorativa potrebbe subire una riduzione della capacità di produrre reddito; un professionista potrebbe non essere più in grado di esercitare la propria attività; una persona divenuta non autosufficiente potrebbe necessitare di assistenza continuativa. Le spese mediche, i costi delle cure, l’assistenza domiciliare e le perdite reddituali devono essere esaminati singolarmente, verificandone la documentazione e il collegamento causale con la condotta sanitaria contestata.
Un problema particolarmente delicato si presenta quando il tumore viene diagnosticato troppo tardi e il paziente muore. In questi casi, la valutazione non può fermarsi alla constatazione che la malattia fosse potenzialmente mortale. Occorre accertare se una diagnosi tempestiva avrebbe verosimilmente evitato il decesso, se avrebbe consentito una sopravvivenza più lunga oppure se avrebbe preservato una possibilità seria e apprezzabile di ottenere un esito più favorevole.
Le tre situazioni non sono equivalenti. Se viene dimostrato il nesso causale tra l’errore diagnostico e la morte, la responsabilità può riguardare l’evento letale. Se il paziente sarebbe comunque deceduto per la patologia, ma la condotta sanitaria ne ha anticipato la morte, il danno deve essere valutato considerando la riduzione della sopravvivenza causalmente accertata. Quando, invece, non risulta dimostrato che la condotta corretta avrebbe evitato o posticipato il decesso secondo il criterio causale applicabile, può assumere rilievo la perdita di una possibilità favorevole, purché ne siano provate l’effettiva esistenza e la consistenza.
La perdita di chance di guarigione o sopravvivenza non costituisce un espediente per ottenere automaticamente il risarcimento quando non si riesce a dimostrare la responsabilità per il danno finale. La chance è una possibilità concreta e apprezzabile di conseguire un risultato migliore, distinta dal risultato stesso. Deve essere individuata attraverso elementi clinici attendibili, valutando le opzioni terapeutiche effettivamente disponibili e il beneficio che il paziente avrebbe potuto trarne. La sua quantificazione richiede una valutazione specifica del pregiudizio e non può coincidere automaticamente con l’intero risarcimento previsto per la morte o per l’invalidità.
La distinzione assume particolare rilievo nei tumori aggressivi, per i quali anche una diagnosi tempestiva potrebbe non garantire la guarigione. Il fatto che il paziente avesse una prognosi sfavorevole non esclude, di per sé, ogni possibilità di risarcimento. Potrebbe essere necessario accertare se il ritardo abbia sottratto una concreta opportunità terapeutica, ridotto il periodo di sopravvivenza oppure impedito trattamenti capaci di migliorare la qualità della vita. Per un approfondimento specifico di questo profilo rinviamo al nostro articolo dedicato al tumore diagnosticato troppo tardi e alla perdita di chance di sopravvivenza.
Quando il paziente è deceduto, dobbiamo distinguere i diritti risarcitori eventualmente maturati in capo alla vittima da quelli che possono sorgere direttamente in capo ai familiari. I primi, se effettivamente acquisiti al patrimonio del paziente prima della morte, possono essere trasmessi agli eredi secondo le regole successorie. Possono assumere rilievo, in presenza dei relativi presupposti, le sofferenze consapevolmente patite nel periodo precedente al decesso e il danno biologico temporaneo derivante dalla lesione, valutato in relazione alle caratteristiche e alla durata della sopravvivenza. Non è invece automaticamente trasmissibile agli eredi un autonomo credito risarcitorio per la perdita della vita in sé, quando la morte costituisce conseguenza immediata della lesione.
I familiari possono inoltre far valere un proprio diritto al risarcimento quando la morte imputabile alla responsabilità sanitaria abbia determinato la perdita del rapporto parentale. Il coniuge, i figli, i genitori e, in presenza dei presupposti richiesti, altri congiunti possono chiedere il ristoro del pregiudizio subito personalmente. La valutazione considera la concreta relazione con la vittima, l’intensità del legame affettivo, le condizioni della convivenza quando rilevanti e le conseguenze della perdita. Possono aggiungersi danni patrimoniali, come la perdita del contributo economico che il defunto avrebbe verosimilmente destinato al mantenimento dei familiari.
Questi diritti non devono essere confusi con quelli ereditari. Un familiare può avere diritto al risarcimento del proprio danno anche indipendentemente dalla qualità di erede, mentre i crediti risarcitori maturati dal paziente vengono trasmessi secondo le regole della successione. Per esaminare più dettagliatamente le diverse posizioni rinviamo al nostro approfondimento sulla diagnosi tardiva di tumore e morte del paziente.
Esistono infine conseguenze che non dipendono esclusivamente dall’aggravamento biologico della malattia. Una diagnosi colpevolmente ritardata può privare il paziente della possibilità di conoscere tempestivamente le proprie condizioni, valutare consapevolmente le alternative terapeutiche e organizzare le proprie scelte personali e familiari. L’eventuale lesione del diritto all’autodeterminazione richiede però l’accertamento di un pregiudizio concreto, causalmente collegato alla condotta sanitaria, e non può essere riconosciuta in modo automatico né duplicare danni già risarciti sotto altre voci.
La corretta individuazione di queste conseguenze permette di formulare una richiesta risarcitoria coerente con quanto effettivamente accaduto. Nei casi oncologici più gravi, il valore economico della controversia può dipendere da danni permanenti particolarmente estesi, dalla perdita della capacità lavorativa, dalle necessità assistenziali future o dalla morte del paziente. Nessuna di queste circostanze consente però di stabilire preventivamente un importo attendibile senza un’analisi della documentazione sanitaria e delle prove relative ai singoli pregiudizi.
Come dimostrare la responsabilità del medico o dell’ospedale e ottenere il risarcimento per un errore nella diagnosi di tumore
Accertare che un tumore sia stato diagnosticato erroneamente o con ritardo rappresenta soltanto il primo passaggio per valutare una richiesta risarcitoria. Dobbiamo individuare la condotta sanitaria contestata, verificare se sia stata contraria alle regole professionali applicabili e dimostrare il collegamento causale tra tale condotta e le conseguenze dannose lamentate. La ricostruzione richiede un esame coordinato della documentazione clinica, delle conoscenze oncologiche pertinenti e delle condizioni individuali del paziente. È su questi elementi che si fonda la possibilità di promuovere un’azione nei confronti del medico, dell’ospedale o della struttura sanitaria.
La prima attività consiste nell’acquisire la documentazione sanitaria completa. Non è sufficiente disporre del referto che ha consentito di formulare la diagnosi definitiva: occorre ricostruire l’intero percorso precedente, recuperando le cartelle cliniche, le visite specialistiche, le prescrizioni, gli esami di laboratorio, i referti radiologici e istologici e, soprattutto, le immagini diagnostiche originali. Queste ultime possono essere decisive quando si sospetta che una lesione tumorale fosse già riconoscibile in una TAC, in una mammografia o in una risonanza magnetica eseguita mesi prima della diagnosi.
La disponibilità delle immagini consente allo specialista di rivalutare direttamente gli accertamenti, senza limitarsi alle conclusioni riportate nel referto. Può emergere, ad esempio, che una formazione sospetta fosse visibile ma non fosse stata segnalata, oppure che il referto contenesse un’indicazione di approfondimento rimasta senza seguito. Le due situazioni richiedono valutazioni differenti: nella prima dobbiamo esaminare la condotta del professionista che ha interpretato l’esame; nella seconda occorre ricostruire chi avrebbe dovuto prendere in carico il risultato e disporre gli accertamenti successivi.
Quando il sospetto riguarda un errore istologico, è opportuno verificare la possibilità di acquisire e sottoporre a revisione i preparati e il materiale biologico conservato dalla struttura. La rivalutazione specialistica può consentire di stabilire se la classificazione originaria della lesione fosse corretta e se l’eventuale errore abbia determinato un trattamento inappropriato o il mancato avvio delle cure necessarie. La documentazione deve essere esaminata tenendo conto delle conoscenze e delle metodiche disponibili all’epoca dell’accertamento, evitando di attribuire retroattivamente al sanitario informazioni che non poteva conoscere.
Un altro elemento riguarda la cronologia degli eventi. Dobbiamo stabilire quando sono comparsi i primi sintomi, quando il paziente si è rivolto ai sanitari, quali esami sono stati prescritti, quanto tempo è trascorso tra l’esecuzione e la comunicazione dei risultati e in quale momento è stata formulata la diagnosi corretta. Se sono intervenuti ulteriori ritardi prima dell’inizio della terapia, è necessario distinguerli da quello propriamente diagnostico, verificando se abbiano contribuito all’aggravamento della malattia. Questa ricostruzione permette di individuare il momento nel quale sarebbe stato clinicamente appropriato procedere diversamente.
La documentazione raccolta deve essere sottoposta a una valutazione medico-legale, con il contributo di specialisti nelle discipline interessate. In una controversia oncologica possono rendersi necessarie competenze radiologiche, anatomopatologiche, chirurgiche oppure oncologiche, secondo la natura dell’errore contestato. Il medico-legale e lo specialista devono esaminare la condotta sanitaria e ricostruire, attraverso un ragionamento controfattuale, quale sarebbe stata la probabile evoluzione della malattia se il percorso diagnostico fosse stato corretto.
Il nesso causale tra errore diagnostico e danno costituisce uno degli aspetti più delicati. In sede civile, l’accertamento della causalità materiale si fonda sul criterio del più probabile che non, da applicare alle circostanze concrete e alle evidenze scientifiche disponibili. Non basta dimostrare che una diagnosi anticipata sarebbe stata astrattamente preferibile. Occorre verificare se avrebbe verosimilmente evitato l’aggravamento, impedito o posticipato la morte oppure consentito di scongiurare una determinata menomazione permanente.
Consideriamo una neoplasia diagnosticata quando sono già presenti metastasi. Se si contesta la mancata individuazione di una lesione sospetta risalente a un anno prima, la valutazione deve riguardare lo stadio presumibile della malattia in quel momento, le sue caratteristiche biologiche e l’efficacia dei trattamenti che avrebbero potuto essere avviati. Non possiamo presumere che le metastasi si sarebbero certamente evitate. Dobbiamo verificare se gli elementi disponibili consentano di attribuire causalmente la progressione al ritardo e, quando ciò non sia dimostrabile, se esistano i presupposti per riconoscere la perdita di una concreta possibilità terapeutica favorevole.
La distinzione è altrettanto importante quando il paziente è deceduto. Se viene accertato che la diagnosi tempestiva avrebbe verosimilmente evitato la morte, la richiesta può riguardare le conseguenze dell’evento letale. Se invece risulta che il tumore avrebbe comunque determinato il decesso, ma in un momento successivo, occorre accertare l’eventuale anticipazione della morte e le relative conseguenze. Il nostro approfondimento sull’errore medico che anticipa la morte del paziente esamina specificamente questa situazione, che richiede una ricostruzione rigorosa della prognosi e della sopravvivenza attesa.
Quando non è dimostrabile, secondo il criterio causale applicabile, che la condotta corretta avrebbe evitato il danno finale, la valutazione può riguardare una perdita di chance. Anche in questo caso occorrono elementi probatori concreti: la possibilità perduta deve essere seria e apprezzabile e il suo venir meno deve essere causalmente riconducibile alla condotta contestata. Non è sufficiente richiamare statistiche generali sulla sopravvivenza oncologica senza verificare la loro pertinenza rispetto alle caratteristiche del singolo paziente.
Quanto all’individuazione dei soggetti responsabili, dobbiamo distinguere la posizione della struttura sanitaria da quella del professionista. La legge 8 marzo 2017, n. 24, disciplina la responsabilità sanitaria prevedendo, all’articolo 7, che la struttura pubblica o privata risponda, nei confronti del paziente, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del Codice civile per le prestazioni sanitarie rese nell’ambito della propria organizzazione, anche quando si avvalga di professionisti non dipendenti, nei termini previsti dalla legge.
Il sanitario che opera all’interno della struttura risponde invece, di regola, ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile, salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale direttamente con il paziente. La distinzione incide sul regime della responsabilità, sulla distribuzione degli oneri probatori e sui termini di prescrizione. Non significa, però, che la responsabilità dell’ospedale sia automatica ogni volta che una diagnosi risulti inesatta: devono comunque essere accertati i presupposti della responsabilità e il collegamento causale con il danno lamentato.
La struttura può essere chiamata a rispondere anche per carenze organizzative proprie. Un referto sospetto non comunicato, un esame smarrito, un percorso diagnostico interrotto senza adeguata presa in carico o ritardi ingiustificati nell’esecuzione di accertamenti clinicamente necessari possono richiedere una verifica delle modalità di organizzazione e gestione dell’assistenza. Occorre individuare concretamente quali obblighi siano stati violati e se tale violazione abbia prodotto un danno risarcibile.
Per quanto riguarda la prova, il paziente deve dimostrare il rapporto con la struttura, il danno lamentato e il nesso causale tra la condotta sanitaria e il pregiudizio, secondo le regole applicabili. Nell’ambito della responsabilità contrattuale, una volta assolti gli oneri che gravano sul danneggiato, la struttura deve fornire la prova liberatoria richiesta dall’articolo 1218 del Codice civile. Nell’azione extracontrattuale nei confronti del singolo professionista, il danneggiato deve provare anche gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità, compresa la colpa. La concreta distribuzione degli oneri probatori richiede comunque di considerare la natura della domanda e le specifiche circostanze del caso.
Una volta accertati i presupposti della responsabilità, dobbiamo procedere alla quantificazione del danno. In presenza di invalidità permanente, la valutazione medico-legale deve individuare le menomazioni causalmente riconducibili all’errore, distinguendole dalle conseguenze che la neoplasia avrebbe comunque prodotto. Per i danni non patrimoniali possono assumere rilievo i criteri tabellari applicabili e le circostanze individuali adeguatamente provate. I danni patrimoniali richiedono invece un’analisi documentata delle spese sostenute, delle perdite di reddito e delle eventuali necessità assistenziali future.
Quando il paziente è deceduto, la quantificazione deve considerare separatamente gli eventuali crediti risarcitori trasmissibili agli eredi e i danni subiti direttamente dai familiari. Il danno da perdita del rapporto parentale richiede una valutazione delle relazioni effettive con la vittima e delle conseguenze della morte, secondo i criteri risarcitori applicabili. Le perdite economiche devono essere dimostrate attraverso elementi attendibili, come il reddito del defunto, il contributo prestato al nucleo familiare e le circostanze che consentono di stimarne la presumibile prosecuzione.
La richiesta di risarcimento può essere formulata nei confronti dei soggetti responsabili e, nei limiti e alle condizioni previsti dalla disciplina applicabile, delle rispettive imprese assicuratrici. Prima di intraprendere il giudizio, nelle controversie di responsabilità sanitaria occorre rispettare la condizione di procedibilità prevista dall’articolo 8 della legge n. 24/2017, mediante ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’articolo 696-bis del Codice di procedura civile oppure, in alternativa, attraverso il procedimento di mediazione previsto dalla normativa vigente.
La consulenza tecnica preventiva può consentire un accertamento anticipato degli aspetti medico-legali e favorire una soluzione conciliativa. Se non viene raggiunto un accordo, la controversia può proseguire in sede giudiziaria secondo le modalità e i termini previsti dalla legge. La scelta del percorso deve tenere conto della documentazione disponibile, della natura delle contestazioni, dei soggetti coinvolti e delle esigenze probatorie. Nei casi di particolare complessità, una richiesta risarcitoria adeguatamente preparata può rendere più chiari fin dall’inizio i punti effettivamente controversi.
Occorre prestare attenzione anche alla prescrizione. In linea generale, l’azione contrattuale nei confronti della struttura sanitaria è soggetta al termine ordinario decennale, mentre quella extracontrattuale nei confronti del professionista è normalmente soggetta al termine quinquennale, ferme le particolarità previste dall’ordinamento. Il momento iniziale della decorrenza deve essere individuato concretamente, considerando quando il danno si sia manifestato e sia divenuto oggettivamente conoscibile nella sua possibile riconducibilità alla condotta sanitaria, secondo i criteri giuridici applicabili. In caso di morte del paziente, è necessario distinguere anche i diritti esercitati dai familiari in proprio da quelli eventualmente acquisiti per successione.
Non è quindi prudente attendere che siano trascorsi molti anni dalla diagnosi o dal decesso prima di esaminare la vicenda. Il tempo può rendere più difficile acquisire determinati elementi, ricostruire il percorso assistenziale e verificare le condizioni cliniche precedenti all’aggravamento. Una valutazione tempestiva permette di individuare i documenti mancanti, accertare i termini applicabili e stabilire se esistano elementi sufficienti per formulare una richiesta di congruo risarcimento, evitando di avviare iniziative fondate soltanto sul sospetto di un errore.
Un esempio pratico: tumore non riconosciuto in un precedente esame e diagnosi dopo la comparsa di metastasi
Consideriamo una situazione nella quale un paziente si sottopone a una TAC per alcuni disturbi persistenti. Il referto non segnala alterazioni sospette e il paziente, rassicurato dall’esito dell’accertamento, prosegue la propria vita senza ulteriori approfondimenti oncologici. Nei mesi successivi i sintomi peggiorano e un nuovo esame rivela la presenza di un tumore maligno, ormai accompagnato da metastasi. La malattia non è più suscettibile del trattamento chirurgico che avrebbe potuto essere preso in considerazione in una fase precedente.
Il paziente e i familiari sospettano che la neoplasia fosse già presente al momento del primo accertamento e che l’errore diagnostico abbia compromesso le possibilità di cura. La sola successione degli eventi, però, non permette di attribuire automaticamente la responsabilità al radiologo o all’ospedale. Occorre anzitutto acquisire le immagini originali della prima TAC, il relativo referto, gli accertamenti successivi e la documentazione oncologica completa, così da ricostruire le caratteristiche della lesione e l’evoluzione della malattia.
La rivalutazione specialistica delle immagini può accertare che, nel primo esame, fosse già presente una formazione con caratteristiche tali da richiedere ulteriori approfondimenti. Se la lesione risultava riconoscibile secondo le conoscenze e le regole professionali applicabili al momento dell’accertamento, il mancato rilievo può costituire una condotta diagnostica censurabile. La valutazione deve poi stabilire quali accertamenti sarebbero stati appropriati, entro quali tempi avrebbero potuto condurre alla diagnosi e quali trattamenti sarebbero stati concretamente disponibili.
L’elemento decisivo riguarda il confronto tra lo stadio della neoplasia al momento del primo esame e quello riscontrato alla diagnosi definitiva. Se la documentazione clinica e le evidenze scientifiche consentono di accertare che il tumore fosse inizialmente localizzato e che una diagnosi tempestiva avrebbe verosimilmente evitato la successiva progressione, può configurarsi un danno causalmente riconducibile al ritardo. Se invece non è possibile dimostrare che le metastasi sarebbero state evitate, occorre verificare se il paziente abbia perduto una concreta e apprezzabile possibilità di accedere a un trattamento efficace o di ottenere una sopravvivenza più lunga.
Supponiamo che il paziente, dopo la diagnosi tardiva, venga sottoposto a trattamenti oncologici senza ottenere il controllo della malattia e successivamente deceda. La richiesta risarcitoria deve essere costruita distinguendo le conseguenze che possono essere attribuite alla condotta sanitaria da quelle dipendenti dall’aggressività della neoplasia. Se viene dimostrato che il corretto percorso diagnostico avrebbe verosimilmente evitato il decesso, la responsabilità può riguardare la morte. Se risulta invece che l’errore abbia anticipato un evento comunque destinato a verificarsi, occorre individuare il periodo di sopravvivenza perduto e i danni causalmente collegati. La perdita di chance richiede un autonomo accertamento quando il pregiudizio dimostrabile consiste nella privazione di una possibilità favorevole e non nella certezza probabilistica di evitare il danno finale.
In una vicenda di questo tipo, l’attività legale deve quindi partire dalla documentazione sanitaria e dalla valutazione medico-legale, per poi individuare i soggetti ai quali attribuire le eventuali condotte responsabili. La richiesta può essere rivolta alla struttura sanitaria e, quando ne ricorrono i presupposti, al professionista coinvolto. Se il paziente è deceduto, occorre esaminare anche i diritti dei familiari, distinguendo i danni eventualmente maturati dalla vittima e trasmissibili agli eredi da quelli subiti direttamente dai congiunti.
La soluzione della controversia dipende dall’esito degli accertamenti. Una consulenza tecnica che confermi la riconoscibilità della lesione, l’ingiustificato ritardo diagnostico e il collegamento causale con un danno determinato può fornire gli elementi per formulare una richiesta risarcitoria documentata e avviare il procedimento previsto per le controversie di responsabilità sanitaria. Un eventuale accordo deve essere valutato sulla base dei danni effettivamente dimostrabili; in mancanza di una soluzione conciliativa, la pretesa può essere sottoposta all’autorità giudiziaria. Se invece gli accertamenti escludono una condotta censurabile o non consentono di dimostrare il necessario nesso causale, non vi sono elementi sufficienti per sostenere una richiesta di risarcimento fondata sul danno contestato.
Questo esempio mostra perché, davanti a una diagnosi oncologica tardiva accompagnata da metastasi o dalla morte del paziente, sia necessario esaminare anche gli accertamenti precedenti e non soltanto la cartella clinica relativa all’ultimo ricovero. La presenza di un reperto sospetto non riconosciuto, il mancato approfondimento di un’anomalia o l’omessa comunicazione di un risultato possono assumere rilievo soltanto quando sia possibile ricostruirne le conseguenze concrete. L’indagine deve concentrarsi sul momento in cui la malattia avrebbe dovuto essere individuata e sulle possibilità terapeutiche effettivamente perdute.
Domande frequenti sul risarcimento per errore nella diagnosi di tumore
Quanto spetta per una diagnosi tardiva o errata di tumore?
Non esiste un importo fisso. Il risarcimento dipende dalle conseguenze concretamente riconducibili all’errore diagnostico. Se il paziente ha riportato un’invalidità permanente, occorre valutare le menomazioni, le ripercussioni personali e gli eventuali danni economici. In caso di morte, possono assumere rilievo i danni eventualmente maturati dal paziente prima del decesso e quelli subiti direttamente dai familiari. Quando il pregiudizio consiste nella perdita di una concreta possibilità di guarigione o sopravvivenza, la quantificazione deve riguardare specificamente la chance perduta. Per formulare una richiesta di congruo risarcimento sono necessari l’accertamento della responsabilità, la verifica del nesso causale e una valutazione documentata dei danni.
Si può ottenere il risarcimento se il tumore era già in fase avanzata o incurabile?
Sì, ma soltanto quando vengono dimostrati i presupposti della responsabilità e un danno causalmente riconducibile alla condotta sanitaria. Anche se la guarigione non era possibile, una diagnosi tempestiva potrebbe aver consentito trattamenti capaci di prolungare la sopravvivenza, contenere determinate conseguenze della malattia o preservare una concreta possibilità di ottenere un risultato migliore. Occorre distinguere l’eventuale anticipazione della morte, le ulteriori conseguenze dannose e la perdita di chance, senza presumere che ogni ritardo abbia necessariamente peggiorato la prognosi. La valutazione richiede un esame specialistico delle condizioni del paziente e delle alternative terapeutiche effettivamente disponibili.
Come si dimostra che il medico avrebbe dovuto riconoscere prima il tumore?
La prova richiede la ricostruzione del percorso diagnostico attraverso cartelle cliniche, referti, immagini radiologiche, esami istologici e documentazione delle visite precedenti. Una valutazione medico-legale, supportata dagli specialisti necessari, deve verificare se i sintomi e i risultati disponibili imponessero ulteriori accertamenti e se la condotta tenuta fosse conforme alle conoscenze professionali applicabili. Occorre poi accertare quali conseguenze abbia prodotto l’eventuale errore. La semplice presenza di un tumore in un esame precedente o la successiva formulazione di una diagnosi corretta non sono sufficienti, da sole, a dimostrare una responsabilità risarcitoria.
I familiari possono chiedere il risarcimento se il paziente è morto per una diagnosi tardiva?
Il coniuge, i figli, i genitori e, quando ne ricorrono i presupposti, altri familiari possono chiedere il risarcimento dei danni subiti personalmente se viene accertata la responsabilità sanitaria per la morte. Può assumere rilievo il danno da perdita del rapporto parentale, insieme agli eventuali pregiudizi economici dimostrabili. Gli eredi possono inoltre far valere i crediti risarcitori eventualmente maturati dal paziente prima del decesso e trasmissibili per successione. Le due posizioni devono essere valutate separatamente, evitando duplicazioni. La quantificazione dipende dalle circostanze individuali e dalla prova dei danni. Per approfondire i criteri di valutazione rinviamo al nostro articolo su quanto spetta ai familiari per la morte causata da errore medico.
Entro quanto tempo bisogna chiedere il risarcimento per un errore nella diagnosi di tumore?
Il termine dipende dalla natura della responsabilità e dal diritto esercitato. In linea generale, l’azione contrattuale nei confronti della struttura sanitaria è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, mentre l’azione extracontrattuale nei confronti del professionista è normalmente soggetta al termine quinquennale, ferme le disposizioni particolari applicabili. La decorrenza deve essere verificata concretamente, considerando quando il danno sia divenuto oggettivamente conoscibile nella sua possibile riconducibilità alla condotta sanitaria. In caso di decesso, occorre distinguere i diritti dei familiari da quelli acquisiti per successione. È opportuno esaminare tempestivamente la documentazione per individuare i termini applicabili ed evitare che il diritto si prescriva.
Errore nella diagnosi di tumore: richiedere una valutazione legale per ottenere il giusto risarcimento
Quando una diagnosi oncologica errata o tardiva ha provocato un grave peggioramento delle condizioni di salute, un’invalidità permanente o la morte del paziente, è necessario comprendere se il danno fosse evitabile e se esistano i presupposti per ottenere un risarcimento. La gravità delle conseguenze, da sola, non dimostra la responsabilità sanitaria. Un esame accurato della vicenda può però consentire di individuare errori diagnostici, omissioni e ritardi che abbiano concretamente compromesso le possibilità di cura o inciso sulla sopravvivenza.
Presso lo Studio Legale Calvello affrontiamo la valutazione di queste controversie partendo dalla ricostruzione del percorso sanitario e dall’esame della documentazione disponibile. La cartella clinica completa, i referti, le immagini radiologiche originali, gli esami istologici e gli accertamenti precedenti alla diagnosi definitiva permettono di individuare eventuali anomalie e di verificare quando la malattia avrebbe potuto essere riconosciuta. Nei casi più complessi, la valutazione richiede il contributo di medici legali e specialisti nelle discipline interessate, affinché le contestazioni siano sostenute da elementi clinici e scientifici attendibili.
Particolare attenzione deve essere dedicata alle conseguenze del ritardo. Se il paziente ha riportato un’invalidità permanente, occorre accertare quali menomazioni siano effettivamente riconducibili all’errore e quali ripercussioni abbiano prodotto sulla sua autonomia, sulla vita personale e sulla capacità lavorativa. Quando la malattia ha causato il decesso, è necessario verificare se una diagnosi tempestiva avrebbe verosimilmente evitato o posticipato la morte oppure se sia stata perduta una concreta possibilità di sopravvivenza. Dobbiamo inoltre distinguere i diritti eventualmente maturati dal paziente da quelli spettanti direttamente ai familiari.
Una valutazione legale tempestiva consente anche di individuare i possibili soggetti responsabili, verificare i termini di prescrizione e stabilire quale percorso intraprendere per la tutela dei diritti. L’obiettivo è formulare, quando ne ricorrono i presupposti, una richiesta di risarcimento fondata su prove adeguate e su una quantificazione concreta dei danni, evitando iniziative giudiziarie prive di sufficiente supporto medico-legale.
Se ritieni che un errore nella diagnosi di tumore abbia causato un grave danno alla tua salute o la morte di un tuo familiare, puoi sottoporre la documentazione allo Studio Legale Calvello per una valutazione del caso. Esamineremo gli elementi disponibili per verificare la possibile responsabilità del medico o della struttura sanitaria, la sussistenza del nesso causale e le forme di tutela concretamente percorribili.
Per richiedere una valutazione della tua vicenda, contatta lo Studio Legale Calvello e richiedi una consulenza. Una ricostruzione documentata del percorso diagnostico e delle conseguenze subite costituisce il punto di partenza per accertare se vi siano le condizioni per ottenere un giusto risarcimento.



