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Assicurazione rifiuta un risarcimento milionario: come agire

Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello

Quando una compagnia assicurativa rifiuta di pagare un risarcimento o un indennizzo di valore milionario, la prima reazione non dovrebbe essere né accettare il diniego come definitivo né avviare immediatamente una causa. In una controversia assicurativa di questa entità occorre verificare con precisione perché la compagnia non intende pagare, cosa prevede realmente la polizza e quali elementi contrattuali, tecnici e documentali possono essere utilizzati per contestarne la posizione. La differenza economica tra una corretta ricostruzione del sinistro e quella sostenuta dall’assicuratore può essere enorme.

Il rifiuto può infatti riguardare la stessa copertura assicurativa, l’operatività della garanzia, una clausola di esclusione, dichiarazioni ritenute inesatte o reticenti, un presunto aggravamento del rischio, la tempestività della denuncia oppure la dinamica del sinistro. In altri casi la compagnia non nega integralmente la copertura, ma contesta l’entità del danno, applica franchigie, scoperti, massimali, sottolimiti o una regola proporzionale, oppure riconosce un indennizzo sensibilmente inferiore rispetto a quello richiesto. Per questo, soprattutto nei maxi-sinistri, è essenziale distinguere il danno economicamente subito dall’importo che, alla luce del contratto concretamente stipulato, può essere effettivamente dovuto dall’assicuratore.

Quando sono in gioco centinaia di migliaia o milioni di euro, anche una questione apparentemente circoscritta può incidere radicalmente sull’esito della liquidazione. Per valutare se il rifiuto sia fondato e quali strumenti di tutela utilizzare, noi partiamo quindi dalla polizza completa, dalle condizioni generali e particolari, dalle eventuali appendici, dalla denuncia del sinistro, dalla documentazione tecnica e dalle comunicazioni intercorse con la compagnia, confrontandole con le ragioni indicate nel diniego. Se la controversia è già definita nei suoi elementi essenziali, può essere opportuno intervenire tempestivamente con una contestazione strutturata e, quando necessario, con gli strumenti stragiudiziali o giudiziali adeguati.

Perché l’assicurazione può rifiutare un risarcimento o un indennizzo milionario

Un sinistro di grande valore tende a rendere particolarmente rilevante ogni aspetto della polizza e della ricostruzione dell’evento. Non è sufficiente dimostrare che si sia verificato un danno economicamente molto grave: occorre stabilire se l’evento rientri nel rischio assicurato e, successivamente, quale sia l’indennizzo determinabile secondo le condizioni contrattuali. È proprio su questi passaggi che possono nascere controversie di notevole complessità.

La compagnia può sostenere, ad esempio, che l’evento non rientri nella garanzia sottoscritta oppure che ricorra una specifica esclusione. In situazioni simili il problema non può essere risolto leggendo isolatamente la frase richiamata nella lettera di diniego. È necessario ricostruire il contratto nel suo complesso, verificando oggetto della copertura, delimitazione del rischio, condizioni generali e particolari, appendici ed eventuali modificazioni intervenute nel corso del rapporto. Sul punto abbiamo dedicato uno specifico approfondimento al caso in cui la compagnia assicurativa contesta la copertura dopo un grave sinistro.

Altre volte il rifiuto viene motivato sostenendo che l’assicurato, al momento della stipulazione, avrebbe fornito dichiarazioni inesatte o reticenti. Una contestazione di questo tipo, soprattutto quando viene formulata soltanto dopo il verificarsi di un maxi-sinistro, richiede un esame rigoroso delle informazioni effettivamente richieste e fornite, della loro rilevanza nella valutazione del rischio e dei presupposti previsti dalla disciplina applicabile. Analogamente, se viene invocato un aggravamento del rischio, non basta constatare che durante il rapporto sia intervenuto un cambiamento: occorre valutarne natura, rilevanza e incidenza rispetto al rischio assicurato.

Un ulteriore terreno di conflitto riguarda la denuncia del sinistro. La compagnia può contestarne il ritardo o il contenuto, ma una denuncia tardiva non determina automaticamente, in ogni situazione, la perdita integrale dell’indennizzo. Devono essere esaminate concretamente le circostanze, la condotta dell’assicurato e le conseguenze giuridiche applicabili al caso specifico.

Il contrasto può infine spostarsi dalla copertura alla quantificazione. Una compagnia potrebbe riconoscere l’operatività della polizza ma attribuire ai beni un valore inferiore, contestare determinati costi di riparazione o ricostruzione, escludere una parte dei danni, applicare deprezzamenti, franchigie, scoperti, limiti o sottolimiti, oppure sostenere l’esistenza di una sottoassicurazione. Nei sinistri aziendali la controversia può estendersi ai danni indiretti e alle perdite conseguenti all’interruzione dell’attività, quando tali voci siano comprese nella copertura: in questo ambito fatturato perso e lucro cessante non sono concetti automaticamente sovrapponibili e la quantificazione può richiedere un’approfondita analisi contabile.

Per queste ragioni, davanti a un rifiuto dell’assicurazione di pagare un sinistro di grande valore, il punto decisivo non è soltanto l’importo richiesto. Occorre comprendere esattamente su quale presupposto contrattuale, fattuale o tecnico si fondi il diniego e verificare se tale presupposto trovi effettivo riscontro nella polizza e nella documentazione del sinistro. Nei contenziosi milionari questa analisi iniziale può determinare l’intera impostazione della successiva contestazione alla compagnia.

Come contestare il rifiuto della compagnia e verificare se il maxi-sinistro è realmente coperto

Una volta individuata la motivazione utilizzata dall’assicurazione per negare il pagamento, occorre verificare se quella motivazione sia effettivamente sostenibile alla luce del contratto e delle circostanze del sinistro. Nei contenziosi assicurativi di grande valore questa verifica non dovrebbe limitarsi alla lettera con cui la compagnia comunica il diniego: è necessario confrontare la posizione dell’assicuratore con l’intero impianto della polizza, perché condizioni generali, condizioni particolari, appendici, definizioni contrattuali, delimitazioni del rischio ed eventuali modifiche intervenute durante il rapporto possono incidere sull’operatività della garanzia.

Se, per esempio, l’assicurazione sostiene che il sinistro non sia coperto, bisogna comprendere se l’evento sia realmente estraneo al rischio assicurato oppure se la compagnia stia attribuendo alla polizza un significato più restrittivo rispetto a quello che emerge dal contratto complessivamente considerato. Abbiamo approfondito questo problema nell’articolo dedicato al caso in cui l’assicurazione sostiene che il sinistro non è coperto dalla polizza. Nei maxi-sinistri la distinzione può avere conseguenze economiche enormi: un conto è dimostrare l’esistenza di un danno milionario, altro è dimostrare che proprio quel danno deriva da un rischio compreso nella copertura acquistata dall’assicurato.

Particolare attenzione richiedono le clausole di esclusione. Il fatto che la compagnia richiami un’esclusione non significa automaticamente che il diniego sia corretto, ma neppure che ogni clausola limitativa della copertura possa essere contestata con successo. Occorre esaminarne formulazione, significato, collocazione nel contratto e rapporto con il rischio assicurato, verificando come la clausola debba operare rispetto alla concreta dinamica dell’evento. Quando il rifiuto dipende proprio da questo punto, diventa essenziale comprendere se ci troviamo realmente davanti a un rischio escluso oppure a una controversia sull’interpretazione e sull’applicazione della polizza. Sul tema si può vedere anche il nostro approfondimento relativo all’esclusione di polizza contestata dopo un maxi-sinistro.

La contestazione alla compagnia dovrebbe quindi essere costruita sulle ragioni specifiche del rifiuto. Se viene eccepita una reticenza, bisognerà ricostruire quali informazioni siano state effettivamente richieste e quali dichiarazioni siano state rese al momento della stipulazione. Se viene contestato un aggravamento del rischio, occorrerà verificare quale modificazione sia intervenuta e quale rilevanza possa avere rispetto alla garanzia. Se il problema riguarda una denuncia ritenuta tardiva, sarà necessario ricostruire tempi, modalità e circostanze della comunicazione del sinistro senza presumere che ogni ritardo comporti automaticamente la perdita dell’intero indennizzo.

Nei casi di maggiore valore economico è altrettanto importante separare la controversia sulla copertura da quella sulla quantificazione dell’indennizzo. La compagnia può infatti riconoscere che il sinistro rientra nella polizza e, contemporaneamente, contestare l’importo richiesto. Può ritenere eccessivo il costo di riparazione o ricostruzione, attribuire un valore diverso ai beni, applicare un deprezzamento, escludere alcune voci di danno oppure richiamare massimali, sottolimiti, franchigie, scoperti o, quando ne ricorrano effettivamente i presupposti, la sottoassicurazione e la regola proporzionale. È quindi possibile che la distanza tra quanto richiesto dall’assicurato e quanto offerto dalla compagnia raggiunga centinaia di migliaia di euro pur senza un rifiuto totale della copertura.

Per questa ragione una contestazione efficace non dovrebbe limitarsi ad affermare che il danno è superiore a quello riconosciuto dall’assicuratore. Nei maxi-sinistri occorre documentare il danno e, nello stesso tempo, ricondurre correttamente le singole voci alla copertura prevista dalla polizza. Preventivi, fatture, fotografie, relazioni tecniche, documentazione relativa al valore dei beni e, nei sinistri aziendali, dati contabili possono assumere un ruolo determinante. Quando la valutazione tecnica della compagnia è contestabile, può inoltre essere necessario affiancare alla documentazione già disponibile una perizia di parte capace di individuare puntualmente le divergenze rispetto alla perizia assicurativa.

La stessa impostazione vale quando l’assicurazione non rifiuta espressamente il pagamento ma lo rinvia, formula richieste documentali successive, riconosce soltanto una parte dell’indennizzo oppure mantiene aperta per lungo tempo la liquidazione. In una controversia milionaria il ritardo può produrre conseguenze particolarmente pesanti, soprattutto per un’impresa che debba finanziare il ripristino di immobili, impianti o macchinari e fronteggiare contemporaneamente l’interruzione dell’attività. Anche in questi casi è necessario verificare lo stato effettivo della pratica, le contestazioni formulate, la documentazione ancora richiesta e i termini applicabili, evitando che il trascorrere del tempo comprometta le possibilità di tutela.

Prima di decidere se procedere giudizialmente, noi riteniamo quindi essenziale costruire un quadro probatorio e contrattuale completo. Una contestazione stragiudiziale ben strutturata può mettere la compagnia nella condizione di confrontarsi con specifiche obiezioni alla propria posizione e con una diversa ricostruzione tecnica e giuridica del sinistro. Se il contrasto permane, questa stessa attività preparatoria diventa fondamentale per valutare l’eventuale azione giudiziaria e gli strumenti tecnici utilizzabili per accertare copertura, dinamica e quantificazione del danno.

Copertura, prove e quantificazione: cosa serve per ottenere l’indennizzo dovuto

Quando il rifiuto riguarda un risarcimento o un indennizzo milionario, la forza della contestazione dipende in larga misura dalla capacità di ricostruire separatamente tre aspetti: che cosa copre la polizza, come si è verificato il sinistro e quale importo risulta effettivamente indennizzabile. Confondere questi piani può indebolire anche una richiesta economicamente fondata. L’esistenza di un danno molto elevato, infatti, non dimostra da sola né l’operatività della garanzia né il diritto a ottenere dall’assicuratore l’intero ammontare della perdita subita.

Il primo documento da esaminare è quindi la polizza nella sua versione completa. Non è sufficiente il certificato assicurativo o un riepilogo delle garanzie: occorre verificare condizioni generali e particolari, definizioni, appendici, somme assicurate, massimali, sottolimiti, franchigie, scoperti ed eventuali esclusioni. Nei contratti più articolati può accadere che una determinata garanzia sia prevista in una parte della documentazione e successivamente precisata o modificata da condizioni particolari o appendici. Proprio per questo la contestazione del diniego deve partire dal contratto effettivamente vigente al momento del sinistro.

Una volta ricostruita la copertura, occorre affrontare il piano probatorio. In un maxi-sinistro la documentazione raccolta immediatamente dopo l’evento può assumere un peso decisivo: fotografie, filmati, verbali, relazioni tecniche, comunicazioni inviate alla compagnia, documentazione relativa allo stato dei beni prima del sinistro, preventivi e fatture possono concorrere a ricostruire sia la dinamica sia l’entità delle conseguenze. Se la compagnia contesta la causa del danno, una preesistenza oppure il nesso tra l’evento denunciato e determinate conseguenze, la questione può richiedere un accertamento tecnico particolarmente approfondito.

La perizia assicurativa assume in questo contesto grande importanza, ma non deve essere considerata una valutazione necessariamente definitiva. Se il perito della compagnia attribuisce al danno un valore sensibilmente inferiore rispetto a quello sostenuto dall’assicurato, occorre comprendere da dove derivi la differenza: criteri di valorizzazione, costi di ripristino, deprezzamento, valore precedente al sinistro, beni considerati o esclusi, quantità danneggiate, preesistenze oppure applicazione delle condizioni contrattuali. Nei casi economicamente più rilevanti può essere opportuno predisporre una perizia di parte che non si limiti a indicare un importo alternativo, ma spieghi tecnicamente perché la quantificazione della compagnia sia contestabile.

Questo passaggio diventa ancora più delicato nei sinistri aziendali. Un incendio, un grave danneggiamento di uno stabilimento, la compromissione di macchinari o un altro evento di grande entità possono determinare contemporaneamente danni materiali e interruzione dell’attività. Se la polizza comprende specifiche garanzie per le perdite conseguenti al fermo, la loro quantificazione richiede di verificare esattamente ciò che il contratto assicura e di utilizzare documentazione contabile coerente. Andamento storico dell’impresa, margini, costi evitati, durata dell’interruzione e collegamento causale con il sinistro possono assumere rilievo; la perdita di fatturato non coincide automaticamente con il lucro cessante indennizzabile.

Anche quando l’ammontare complessivo del danno è dimostrabile, rimane necessario determinare quanto sia dovuto secondo la polizza. Una perdita di un milione di euro, ad esempio, non comporta necessariamente un indennizzo dello stesso importo. Devono essere verificati somma assicurata o massimale, eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti e, quando applicabile alla specifica copertura, l’eventuale sottoassicurazione. Se la compagnia invoca la regola proporzionale per ridurre sensibilmente la liquidazione, occorre controllare che ne ricorrano concretamente i presupposti e che il calcolo sia stato effettuato correttamente, senza considerare tale riduzione automaticamente applicabile a qualsiasi tipo di polizza.

La documentazione serve inoltre a valutare l’eventuale pagamento parziale proposto dalla compagnia. Accettare una somma in una controversia di grande valore richiede attenzione alle condizioni con cui viene corrisposta e alle comunicazioni che accompagnano l’offerta. Se, per esempio, a fronte di un danno quantificato in misura molto superiore viene riconosciuto soltanto un importo parziale, bisogna individuare precisamente quali voci siano state ammesse, quali escluse e per quali ragioni. Solo così è possibile comprendere quale parte della controversia riguardi la copertura e quale, invece, la valutazione economica del danno.

Quando le posizioni tecniche rimangono fortemente distanti e il valore della controversia lo giustifica, può essere necessario valutare anche strumenti giudiziali idonei a cristallizzare o approfondire gli elementi tecnici, compreso, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, l’accertamento tecnico preventivo. La scelta dello strumento deve però dipendere dalla natura concreta del contrasto: una controversia sull’interpretazione di una clausola di polizza presenta esigenze differenti rispetto a una disputa prevalentemente tecnica sull’origine del danno o sui costi necessari per il ripristino.

È su questa base che può essere costruita la richiesta del giusto e congruo indennizzo effettivamente dovuto secondo la polizza, oppure, quando la fattispecie riguarda propriamente una responsabilità risarcitoria, del giusto e congruo risarcimento. Nei maxi-sinistri la tutela dell’assicurato passa quindi attraverso un lavoro coordinato tra analisi giuridica del contratto, ricostruzione tecnica dell’evento e prova economica delle conseguenze: tre profili che devono convergere prima di stabilire quale contestazione rivolgere alla compagnia e quale eventuale azione intraprendere.

Un maxi-sinistro con indennizzo milionario contestato: un esempio pratico

Consideriamo il caso di un’impresa che subisca un grave sinistro capace di compromettere immobili, impianti e continuità dell’attività produttiva. La società dispone di una polizza articolata, stipulata proprio per proteggere beni di valore elevato e determinate conseguenze economiche derivanti dall’interruzione dell’attività. Dopo la denuncia vengono effettuati gli accertamenti e trasmessa una consistente documentazione tecnica e contabile, ma la compagnia comunica di non riconoscere integralmente l’indennizzo richiesto. La distanza economica tra il danno prospettato dall’impresa e la somma che l’assicuratore ritiene eventualmente liquidabile è nell’ordine di grandezza di un contenzioso milionario.

In una situazione di questo tipo sarebbe un errore concentrare la contestazione esclusivamente sulla gravità del danno. L’analisi deve partire dalla motivazione utilizzata dalla compagnia e verificare, punto per punto, se trovi effettivo fondamento nella polizza. Supponiamo che l’assicuratore contesti contemporaneamente l’operatività di alcune garanzie, richiami una clausola di esclusione e sostenga che una parte delle conseguenze economiche non sia riconducibile al rischio assicurato. A queste eccezioni potrebbe aggiungersi una quantificazione sensibilmente inferiore dei danni materiali rispetto a quella risultante dalla documentazione dell’impresa.

Il primo passaggio consiste allora nel ricostruire il contratto assicurativo nella sua interezza. Condizioni generali, condizioni particolari, appendici, definizioni del rischio, somme assicurate, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti devono essere letti congiuntamente. Se il diniego si fonda su un’esclusione, occorre verificare esattamente quale evento la clausola intenda escludere e se la concreta dinamica del maxi-sinistro possa essere ricondotta a quella previsione. La semplice presenza di una clausola richiamata dall’assicuratore non risolve, da sola, la controversia. Nei casi in cui il significato della previsione contrattuale sia determinante, assume particolare importanza anche verificare se la compagnia stia adottando una lettura eccessivamente restrittiva della garanzia, problematica che abbiamo approfondito nell’articolo dedicato al caso in cui l’assicurazione interpreta restrittivamente la polizza per non pagare.

Parallelamente deve essere verificata la ricostruzione tecnica. La perizia della compagnia potrebbe avere escluso alcuni beni, applicato criteri di deprezzamento contestabili, stimato diversamente i costi di ripristino oppure attribuito parte dei danni a condizioni preesistenti. In una controversia di tale valore, una perizia di parte può diventare essenziale non semplicemente per proporre una cifra superiore, ma per documentare analiticamente le ragioni della divergenza. Il confronto deve riguardare le singole voci, i criteri di valorizzazione previsti dalla polizza, lo stato precedente dei beni e il rapporto causale tra il sinistro e i danni per i quali viene richiesto l’indennizzo.

Se la copertura comprende anche determinate conseguenze dell’interruzione dell’attività, l’esame si estende alla documentazione economica e contabile. Non sarebbe corretto limitarsi ad affermare che l’impresa ha perso fatturato: occorrerebbe individuare quali perdite siano effettivamente contemplate dalla garanzia e quantificarle secondo i criteri contrattuali, considerando, quando pertinenti, andamento storico dell’attività, margini, costi evitati, durata dell’interruzione e collegamento con il sinistro. Lo stesso rigore deve essere applicato se la compagnia invoca sottoassicurazione, regola proporzionale o altri meccanismi di riduzione dell’indennizzo.

A questo punto la contestazione può essere costruita su elementi molto più solidi: da una parte l’interpretazione della polizza e delle garanzie effettivamente acquistate, dall’altra la ricostruzione tecnica ed economica del danno. La richiesta alla compagnia non consiste più nella generica affermazione che il sinistro vale una determinata somma, ma nell’indicazione delle ragioni per cui il diniego o la riduzione dell’indennizzo vengono contestati e delle prove sulle quali si fonda la diversa posizione dell’assicurato.

È questo il tipo di approccio che riteniamo necessario quando l’assicurazione rifiuta un risarcimento o un indennizzo milionario. L’obiettivo non è presumere che l’intero danno lamentato debba necessariamente essere posto a carico della compagnia, ma individuare ciò che risulta effettivamente coperto e correttamente documentabile, contestando le esclusioni, le riduzioni o le valutazioni che non trovino adeguato fondamento. Se il confronto stragiudiziale non consente di superare il contrasto, il lavoro svolto sulla polizza, sulle prove e sulle perizie costituisce anche la base per valutare consapevolmente l’azione giudiziaria e la richiesta dell’indennizzo effettivamente dovuto.

Domande frequenti sul rifiuto di un risarcimento milionario da parte dell’assicurazione

Cosa fare se l’assicurazione rifiuta di pagare un sinistro di grande valore?

Il primo passo è individuare con precisione la motivazione del rifiuto e confrontarla con la polizza completa, comprese condizioni generali e particolari ed eventuali appendici. Devono poi essere esaminate la denuncia del sinistro, le comunicazioni con la compagnia, la documentazione tecnica e la perizia assicurativa. Quando sono in gioco importi molto elevati, è opportuno evitare contestazioni generiche: occorre comprendere se il contrasto riguardi la copertura, un’esclusione, l’operatività della garanzia oppure la quantificazione dell’indennizzo. Sul tema è possibile consultare anche il nostro approfondimento sul contenzioso con l’assicurazione per un sinistro di grande valore.

Se la compagnia richiama una clausola di esclusione significa che non ho diritto all’indennizzo?

No, non necessariamente. La clausola deve essere esaminata nel contesto dell’intera polizza e applicata alla concreta dinamica del sinistro. Occorre verificare la sua formulazione, il rischio effettivamente assicurato e il rapporto tra l’esclusione invocata e l’evento verificatosi. Allo stesso tempo, non è corretto presumere che una clausola sia inefficace soltanto perché limita la copertura. Nei maxi-sinistri, dove dall’applicazione di una singola previsione contrattuale possono dipendere somme molto rilevanti, l’analisi deve essere particolarmente accurata.

È possibile contestare una perizia assicurativa che quantifica il danno molto meno del previsto?

Sì. La perizia della compagnia non è necessariamente definitiva. Occorre però individuare concretamente le ragioni della differenza: valore attribuito ai beni, costi di riparazione o ricostruzione, deprezzamento, danni preesistenti, voci escluse, criteri previsti dalla polizza o altri elementi utilizzati nella quantificazione. Nei sinistri di grande valore può essere determinante una perizia di parte tecnicamente documentata, capace di confrontarsi puntualmente con le conclusioni del perito dell’assicurazione.

Un danno da un milione di euro comporta automaticamente un indennizzo di un milione?

No. Il danno economicamente subito e l’indennizzo dovuto in base alla polizza sono grandezze che devono essere tenute distinte. Anche quando il danno è correttamente quantificato in un milione di euro, occorre verificare quali conseguenze siano effettivamente coperte, la somma assicurata o il massimale, eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti e, quando applicabile, l’eventuale sottoassicurazione. La controversia può quindi riguardare non soltanto l’esistenza e l’entità del danno, ma anche il modo in cui le condizioni contrattuali incidono sulla determinazione dell’indennizzo.

Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato per un maxi-sinistro assicurativo?

Quando la compagnia nega la copertura, oppone un’esclusione, contesta l’operatività della garanzia, riduce in misura rilevante l’indennizzo oppure ritarda il pagamento di somme economicamente importanti, una valutazione legale tempestiva può consentire di impostare correttamente la contestazione prima che le rispettive posizioni si consolidino. Nei contenziosi milionari è particolarmente importante coordinare fin dall’inizio analisi della polizza, documentazione del sinistro, accertamenti tecnici e quantificazione economica, verificando anche prescrizioni, decadenze e gli altri termini applicabili prima di scegliere la strategia stragiudiziale o giudiziale.

Studio Legale Calvello: valutazione del diniego assicurativo nei maxi-sinistri

Quando una compagnia assicurativa rifiuta o riduce un indennizzo di centinaia di migliaia o milioni di euro, la controversia richiede un esame proporzionato al valore economico e alla complessità del sinistro. Noi dello Studio Legale Calvello assistiamo persone, professionisti, imprenditori e società nelle controversie assicurative di rilevante valore, analizzando le ragioni del diniego e verificando se esistano i presupposti per contestare la posizione della compagnia in sede stragiudiziale o giudiziale.

La valutazione parte dalla documentazione contrattuale completa: polizza, condizioni generali e particolari, appendici ed eventuali modifiche intervenute nel rapporto. A questa analisi devono essere affiancati la denuncia del sinistro, le comunicazioni scambiate con la compagnia, la lettera di rifiuto o di contestazione, la perizia assicurativa e l’eventuale perizia di parte. Nei casi in cui sia controversa anche l’entità del danno possono assumere particolare importanza fotografie, relazioni tecniche, fatture, preventivi, documentazione relativa al valore dei beni e ogni altro elemento utile a ricostruire le conseguenze economiche dell’evento.

Nei maxi-sinistri aziendali l’analisi può richiedere anche l’esame della documentazione contabile, soprattutto quando la polizza comprende specifiche garanzie relative all’interruzione dell’attività o ad altre perdite indirette. Occorre verificare quali voci siano effettivamente assicurate e secondo quali criteri debbano essere determinate, mantenendo distinta la quantificazione del danno complessivamente subito dall’impresa dalla determinazione dell’indennizzo contrattualmente dovuto.

Particolare attenzione deve essere riservata anche agli eventuali pagamenti parziali già effettuati, alle somme offerte dalla compagnia, alle riserve formulate, alle motivazioni utilizzate per ridurre la liquidazione e ai termini applicabili. Quando il valore della controversia è molto elevato, intervenire tempestivamente consente inoltre di valutare quali prove debbano essere conservate o ulteriormente acquisite e se siano necessari specifici accertamenti tecnici prima dell’eventuale giudizio.

Se l’assicurazione ha rifiutato un risarcimento o un indennizzo milionario, ha contestato la copertura oppure ha proposto una liquidazione sensibilmente inferiore rispetto al danno che ritenete coperto dalla polizza, potete sottoporci la documentazione per una prima valutazione della controversia. Esamineremo il contratto, le motivazioni della compagnia e gli elementi disponibili per verificare quali possibilità di tutela siano concretamente percorribili, senza presumere l’esito della controversia e individuando la strategia più adeguata alle caratteristiche del caso.

Per sottoporre allo Studio Legale Calvello una controversia assicurativa di grande valore potete utilizzare la nostra pagina per richiedere una consulenza allo Studio Legale Calvello, descrivendo sinteticamente il sinistro, l’importo economico coinvolto e la contestazione formulata dalla compagnia assicurativa.

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