Articolo a cura di: Redazione - Studio Legale Calvello
Quando un sinistro provoca danni per centinaia di migliaia di euro o assume dimensioni ancora maggiori, il rapporto con la compagnia assicurativa può diventare particolarmente complesso. Il problema non riguarda soltanto la dimostrazione dell’esistenza e dell’entità del danno: l’assicurazione può contestare la copertura, sostenere che una determinata garanzia non sia operante, richiamare una clausola di esclusione, eccepire dichiarazioni inesatte o reticenze, contestare un aggravamento del rischio oppure mettere in discussione la tempestività della denuncia, la dinamica dell’evento o le conclusioni della perizia. In altri casi la compagnia riconosce il sinistro, ma propone un indennizzo sensibilmente inferiore rispetto a quello che l’assicurato ritiene dovuto.
In un contenzioso con l’assicurazione per un sinistro di grande valore, la questione centrale è quindi stabilire non soltanto quanto sia grave il danno, ma soprattutto quale rischio sia stato effettivamente assicurato e quale indennizzo possa essere richiesto in base al contratto concretamente stipulato. Danno e indennizzo non coincidono necessariamente: massimali, somme assicurate, sottolimiti, franchigie, scoperti, criteri di valorizzazione ed eventuale sottoassicurazione possono incidere sull’importo dovuto. Allo stesso tempo, il semplice richiamo della compagnia a un’esclusione o a una limitazione non significa che il rifiuto o la riduzione del pagamento siano necessariamente corretti.
Per questo, quando la posta economica è elevata, riteniamo essenziale esaminare tempestivamente la polizza completa, le condizioni generali e particolari, le appendici, la denuncia del sinistro, le comunicazioni intercorse, le motivazioni della compagnia e tutta la documentazione tecnica ed economica disponibile. Se l’assicurazione rifiuta di pagare un sinistro di grande valore, una valutazione giuridica e tecnica effettuata prima che la posizione delle parti si cristallizzi può consentire di individuare con maggiore precisione i punti realmente controversi e gli strumenti di tutela utilizzabili.
Perché nasce un contenzioso assicurativo dopo un sinistro di grande valore
Nei maxi-sinistri la controversia nasce spesso dalla distanza tra ciò che l’assicurato ritiene coperto e ciò che la compagnia considera effettivamente compreso nel rischio assicurato. Questa distanza può emergere soltanto dopo il sinistro, quando occorre applicare concretamente condizioni contrattuali che, fino a quel momento, erano rimaste sulla carta. È allora che assumono rilievo la descrizione del rischio, le garanzie acquistate, le esclusioni, le delimitazioni della copertura, le condizioni particolari e le eventuali appendici che hanno modificato nel tempo il contenuto originario della polizza.
Una prima situazione particolarmente delicata si verifica quando la compagnia assicurativa contesta la copertura dopo un grave sinistro. Il rifiuto può essere motivato sostenendo che l’evento verificatosi non rientri tra quelli assicurati oppure che ricada in un’esclusione contrattuale. In questi casi non è sufficiente fermarsi alla formula utilizzata nella lettera di diniego: occorre confrontarla con l’intero assetto contrattuale e verificare il significato della clausola invocata, il rapporto tra quella clausola e il rischio assicurato e le circostanze effettive nelle quali il sinistro si è prodotto.
Il contenzioso può riguardare anche fatti precedenti o successivi alla stipulazione della polizza. La compagnia potrebbe contestare, ad esempio, che al momento della conclusione del contratto siano state rese dichiarazioni inesatte o siano state omesse informazioni rilevanti per la valutazione del rischio. Oppure potrebbe sostenere che, durante il rapporto, si sia verificato un aggravamento del rischio non correttamente comunicato. Si tratta di contestazioni che, soprattutto quando sono utilizzate per negare un indennizzo di rilevante valore economico, devono essere esaminate nella loro concreta fondatezza: non ogni informazione inesatta, omissione o modificazione delle circostanze produce automaticamente le medesime conseguenze.
Un altro terreno frequente di conflitto riguarda la gestione del sinistro. La compagnia può eccepire una denuncia tardiva, contestare la ricostruzione dell’evento, sostenere che una parte dei danni fosse preesistente oppure attribuire determinate conseguenze a cause diverse da quella assicurata. Anche in questo caso è necessario evitare automatismi. Un ritardo nella denuncia, per esempio, non deve essere considerato di per sé equivalente alla perdita integrale dell’indennizzo: devono essere valutate le circostanze concrete, la condotta dell’assicurato e i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
La controversia può infine spostarsi interamente sul valore economico del sinistro. L’assicurazione può riconoscere l’operatività della garanzia ma quantificare il danno in misura notevolmente inferiore, applicare franchigie o scoperti, richiamare un sottolimite, contestare il valore dei beni oppure applicare, quando ne ricorrano effettivamente i presupposti, una riduzione collegata alla sottoassicurazione. Nei sinistri aziendali possono aggiungersi questioni relative ai danni diretti, ai costi di ripristino, all’interruzione dell’attività e alle ulteriori perdite eventualmente comprese nella specifica copertura.
È proprio la compresenza di questioni contrattuali, tecniche ed economiche a rendere un contenzioso assicurativo di elevato valore diverso dalla semplice contestazione di una liquidazione. Quando l’indennizzo richiesto raggiunge importi molto rilevanti, anche una diversa interpretazione di una clausola, una diversa ricostruzione tecnica del sinistro o un differente criterio di valorizzazione del danno possono produrre conseguenze economiche enormi. La tutela dell’assicurato deve quindi partire dall’individuazione precisa della ragione per cui la compagnia nega, riduce o ritarda il pagamento, per verificare se quella posizione trovi effettivamente fondamento nella polizza e nei fatti documentabili.
Quando l’assicurazione può negare, ridurre o ritardare il pagamento del sinistro
Ricevere un rifiuto dalla compagnia non significa necessariamente che l’assicurato non abbia diritto all’indennizzo, così come l’esistenza di un danno molto elevato non comporta automaticamente che l’assicurazione debba sopportarne integralmente le conseguenze economiche. Nel contenzioso assicurativo occorre tenere distinti alcuni passaggi fondamentali: l’esistenza e l’entità del danno, la riconducibilità dell’evento al rischio assicurato, l’eventuale presenza di esclusioni o limitazioni e, infine, la determinazione dell’indennizzo effettivamente dovuto secondo la polizza.
La prima verifica riguarda quindi il contratto. Nei sinistri di grande valore non riteniamo sufficiente esaminare soltanto il certificato di assicurazione o una sintesi delle garanzie: è necessario ricostruire l’intero contenuto della polizza attraverso condizioni generali e particolari, appendici, eventuali modifiche intervenute durante il rapporto, somme assicurate, massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti. Una clausola apparentemente secondaria può assumere un peso economico enorme quando viene applicata a un danno di centinaia di migliaia di euro o a un maxi-sinistro.
Una delle contestazioni più rilevanti riguarda l’operatività della garanzia. La compagnia può sostenere che il fatto concretamente verificatosi non corrisponda al rischio descritto nel contratto oppure che una specifica circostanza faccia ricadere il sinistro al di fuori della copertura. Quando l’assicurazione sostiene che il sinistro non è coperto dalla polizza, occorre verificare con attenzione il contenuto della garanzia e confrontarlo con la dinamica effettiva dell’evento. Nei casi complessi può essere decisivo stabilire non soltanto che cosa sia accaduto, ma anche quale sia stata la causa del danno e se quella causa rientri nel rischio assunto dalla compagnia.
Una questione diversa, anche se strettamente collegata, si presenta quando la compagnia riconduce il sinistro a una esclusione di polizza contestata dopo un maxi-sinistro. L’esclusione invocata deve essere letta nel contesto dell’intero contratto e rapportata alla garanzia acquistata. Non possiamo presumere né che ogni clausola limitativa richiamata dall’assicurazione sia automaticamente applicabile, né che una clausola sia inefficace per il solo fatto di restringere la copertura. Occorre comprenderne formulazione, portata concreta e rapporto con le circostanze che hanno determinato il sinistro.
La compagnia può inoltre fondare il rifiuto su comportamenti attribuiti all’assicurato. È il caso delle contestazioni relative a dichiarazioni inesatte o reticenze al momento della stipulazione della polizza. In una controversia di grande valore questo profilo deve essere ricostruito documentalmente: quali informazioni furono richieste, quali risposte furono fornite, quale circostanza sarebbe stata omessa o rappresentata in modo inesatto e quale rilevanza avrebbe avuto rispetto alla valutazione del rischio. Non è corretto trasformare qualsiasi inesattezza in un’automatica ragione di esclusione dell’indennizzo.
Considerazioni analoghe valgono quando viene contestato un aggravamento del rischio verificatosi durante il rapporto assicurativo. La mera esistenza di un cambiamento non consente, da sola, di stabilire le conseguenze sul diritto dell’assicurato. Devono essere analizzate la natura della modificazione, la sua effettiva rilevanza rispetto al rischio originariamente assicurato, le circostanze nelle quali è intervenuta e la disciplina concretamente applicabile. In un maxi-sinistro, una contestazione di questo tipo può determinare una differenza economica estremamente rilevante e richiede quindi un esame puntuale, non una valutazione astratta.
Un ulteriore motivo di contrasto è rappresentato dalla denuncia tardiva del sinistro. Anche in questo caso è necessario evitare conclusioni automatiche. La compagnia potrebbe sostenere che il ritardo abbia determinato la perdita o la riduzione dell’indennizzo, ma occorre verificare le circostanze concrete, la condotta dell’assicurato, il momento nel quale il sinistro e le sue conseguenze sono stati conosciuti, le comunicazioni effettivamente effettuate e gli effetti che la disciplina applicabile collega al comportamento contestato.
Non sempre, tuttavia, il problema consiste in un rifiuto totale. Una parte importante del contenzioso nasce quando l’assicurazione riconosce che il sinistro è coperto ma riduce sensibilmente l’indennizzo. La divergenza può riguardare il valore dei beni, il costo di riparazione o ricostruzione, il deprezzamento, l’esistenza di danni preesistenti, il rapporto causale tra evento e singole conseguenze oppure l’applicazione di massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti. Può inoltre essere prospettata una situazione di sottoassicurazione e, quando ne ricorrano i presupposti, l’applicazione della regola proporzionale. Anche quest’ultima non deve essere utilizzata indistintamente: occorre verificare il tipo di polizza e le condizioni contrattuali concretamente sottoscritte.
Nei sinistri aziendali di grande entità la quantificazione può essere ancora più articolata. Accanto ai danni materiali possono assumere rilievo, quando effettivamente comprese nella copertura, le conseguenze derivanti dall’interruzione dell’attività. In questa valutazione non è corretto identificare automaticamente la perdita di fatturato con il lucro cessante: possono diventare determinanti i dati contabili, l’andamento storico dell’impresa, i margini, i costi evitati, la durata effettiva dell’interruzione e il collegamento causale tra il sinistro e la perdita economica lamentata.
Vi sono infine situazioni nelle quali la compagnia non formula immediatamente un diniego definitivo, ma la liquidazione rimane sospesa per un periodo significativo, vengono richiesti ulteriori documenti, le valutazioni peritali si protraggono oppure viene corrisposto soltanto un pagamento parziale. Quando è in discussione un indennizzo di grande valore, il ritardo può avere conseguenze particolarmente pesanti, soprattutto per un’impresa che deve finanziare il ripristino dei beni o la ripresa dell’attività. Anche in questi casi è opportuno ricostruire con precisione la cronologia della pratica, le richieste della compagnia, la documentazione già consegnata, le eventuali somme corrisposte e i termini applicabili, così da comprendere se vi siano i presupposti per contestare formalmente il mancato o ritardato pagamento.
Come contestare la posizione della compagnia e costruire la prova del maxi-sinistro
Quando la compagnia nega la copertura, riduce l’indennizzo o mantiene la liquidazione sospesa, la contestazione non dovrebbe limitarsi a una generica richiesta di pagamento. Nei sinistri di grande valore è necessario ricostruire separatamente il contenuto della polizza, la dinamica dell’evento, la causa dei danni e la loro quantificazione economica. Solo mettendo in relazione questi elementi è possibile verificare se le ragioni addotte dall’assicurazione siano fondate e determinare quale prestazione possa essere concretamente richiesta.
Il primo documento da esaminare è la polizza completa, non soltanto il frontespizio o il documento che riepiloga le garanzie. Condizioni generali e particolari, appendici, modifiche intervenute durante il rapporto e documentazione relativa alla stipulazione consentono di ricostruire quale rischio sia stato trasferito all’assicuratore. Devono poi essere individuati somme assicurate e massimali, eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti, criteri di valorizzazione del danno ed esclusioni applicabili. Se la controversia riguarda specificamente l’operatività della garanzia contestata dall’assicurazione, questo esame contrattuale rappresenta uno dei passaggi centrali della valutazione.
La seconda verifica riguarda le motivazioni effettivamente formulate dalla compagnia. Una lettera che rifiuta un indennizzo di centinaia di migliaia di euro o di valore ancora superiore deve essere confrontata con le clausole richiamate e con i fatti documentati. Se, per esempio, viene opposta un’esclusione, occorre comprendere esattamente quale evento la clausola escluda e perché, secondo l’assicuratore, il sinistro dovrebbe rientrarvi. Se invece la compagnia sostiene che una garanzia non sia operante, il problema può riguardare la qualificazione dell’evento, la sua causa, determinate condizioni previste dalla polizza oppure il rapporto tra garanzia principale e relative delimitazioni.
In una controversia di questo tipo assume particolare importanza anche la prova del sinistro. Fotografie, filmati, verbali, relazioni tecniche, documenti relativi agli interventi eseguiti, preventivi, fatture e ogni elemento idoneo a ricostruire lo stato dei beni prima e dopo l’evento possono diventare decisivi. Nei maxi-sinistri aziendali può essere necessario preservare tempestivamente anche documentazione relativa a impianti, macchinari, merci, fabbricati e processi produttivi, evitando che le successive attività di messa in sicurezza, demolizione, riparazione o ricostruzione rendano più difficile accertare le cause e l’effettiva estensione del danno.
La perizia assicurativa merita un esame altrettanto rigoroso. La valutazione del perito incaricato dalla compagnia non deve essere considerata automaticamente definitiva, soprattutto quando esiste una differenza significativa tra il danno documentato dall’assicurato e quello riconosciuto ai fini della liquidazione. Occorre verificare quali beni siano stati considerati, quali danni siano stati esclusi, quali criteri di stima siano stati utilizzati e se siano state applicate riduzioni per vetustà, deprezzamento, preesistenze, franchigie, scoperti, sottolimiti o altre previsioni contrattuali.
Quando la divergenza tecnica è rilevante, una perizia di parte può consentire di sottoporre a verifica la ricostruzione della compagnia e di documentare in modo analitico le ragioni della diversa quantificazione. Non si tratta semplicemente di contrapporre una cifra a quella proposta dall’assicuratore: una valutazione efficace deve spiegare come è stato determinato il danno, quali elementi tecnici lo dimostrano e in quale misura le singole voci siano riconducibili all’evento assicurato. Nei casi nei quali la prova rischia di modificarsi o disperdersi può inoltre essere necessario valutare, in relazione alle circostanze concrete, strumenti giudiziali di accertamento tecnico prima della causa di merito.
Particolare attenzione richiede la distinzione tra danno effettivamente subito e indennizzo contrattualmente dovuto. Un’impresa può avere subito un danno complessivo molto elevato senza che tutte le relative conseguenze siano necessariamente comprese nella polizza. Al contrario, la compagnia non può ridurre la liquidazione semplicemente assumendo come corretta la propria stima quando esistano elementi tecnici e documentali che consentano di contestarla. Per questo devono essere esaminati il valore dei beni prima del sinistro, i costi di riparazione o ricostruzione, i criteri di valorizzazione previsti dal contratto, le somme assicurate e le eventuali limitazioni applicabili.
Nei sinistri che colpiscono un’attività imprenditoriale la ricostruzione può estendersi alle perdite conseguenti all’interruzione dell’attività, ma soltanto quando la specifica polizza comprenda tale rischio. In questi casi la documentazione contabile assume un ruolo essenziale e deve essere analizzata con criteri coerenti con la garanzia acquistata. Andamento storico, margini, costi evitati, durata dell’interruzione e collegamento causale con il sinistro possono incidere sulla determinazione delle perdite indennizzabili. La semplice diminuzione del fatturato non coincide automaticamente con il lucro cessante e non può essere utilizzata, da sola, come misura della prestazione dovuta dall’assicuratore.
Una volta ricostruiti contratto, fatti e danni, è possibile formulare una contestazione strutturata alla compagnia assicurativa, individuando le ragioni per le quali il diniego, la riduzione o il ritardo vengono ritenuti non corretti e indicando gli elementi contrattuali, tecnici e documentali sui quali si fonda la richiesta. A seconda della natura della controversia possono essere valutati gli strumenti stragiudiziali applicabili, una trattativa finalizzata alla definizione della vertenza oppure l’azione giudiziaria, prestando particolare attenzione ai termini di prescrizione, alle eventuali decadenze e agli altri adempimenti richiesti dalla specifica fattispecie.
Quando sono in discussione somme molto elevate, riteniamo importante che questa impostazione venga definita prima di assumere posizioni difficilmente modificabili, accettare liquidazioni o sottoscrivere atti dei quali devono essere valutati gli effetti. Un contenzioso assicurativo di grande valore può infatti essere deciso non da un singolo elemento, ma dalla capacità di coordinare correttamente interpretazione della polizza, ricostruzione tecnica del maxi-sinistro e prova economica del danno, così da sostenere in modo documentato la richiesta dell’indennizzo effettivamente dovuto.
Un esempio realistico di contenzioso dopo un maxi-sinistro aziendale
Consideriamo il caso, costruito a titolo esemplificativo e anonimizzato, di un’impresa colpita da un sinistro di eccezionale gravità che danneggia in modo rilevante il fabbricato nel quale viene esercitata l’attività, gli impianti e parte dei macchinari. L’evento determina inoltre un’interruzione della produzione. L’impresa denuncia tempestivamente il sinistro e mette a disposizione della compagnia la documentazione richiesta, confidando nell’operatività della polizza stipulata proprio per proteggere il patrimonio aziendale dalle conseguenze di eventi di tale natura.
Dopo i primi accertamenti, tuttavia, emerge una notevole distanza tra la posizione dell’assicurato e quella dell’assicurazione. La compagnia non nega l’esistenza materiale del sinistro, ma contesta l’estensione della copertura rispetto ad alcune conseguenze dell’evento e ritiene che determinate voci non siano indennizzabili. La perizia assicurativa quantifica inoltre i danni riconosciuti in misura sensibilmente inferiore rispetto a quelli documentati dall’impresa. La differenza economica diventa particolarmente rilevante perché non riguarda una singola voce marginale, ma investe contemporaneamente il costo di ripristino di alcuni beni, i criteri utilizzati per determinarne il valore e ulteriori perdite che l’assicurato ritiene comprese nella copertura.
In una situazione del genere, limitarsi a confrontare la somma richiesta dall’impresa con quella proposta dall’assicurazione rischierebbe di non individuare il vero nucleo della controversia. L’analisi deve partire dalla polizza completa e dalle condizioni applicabili al momento del sinistro, verificando separatamente quali beni e rischi risultino assicurati, quali criteri siano previsti per la determinazione dell’indennizzo, quali limiti economici operino e quale sia l’effettiva portata delle esclusioni richiamate dalla compagnia. È altrettanto importante confrontare queste previsioni con la dinamica dell’evento e con la documentazione tecnica raccolta immediatamente dopo il sinistro.
Il passaggio decisivo consiste quindi nel ricostruire analiticamente le singole componenti della controversia. Da una parte viene verificata la fondatezza della contestazione relativa alla copertura; dall’altra vengono riesaminati i criteri utilizzati nella perizia assicurativa per determinare il valore dei beni danneggiati e i costi necessari al loro ripristino. Per le ulteriori perdite conseguenti al fermo dell’attività occorre invece verificare preliminarmente se e in quale misura siano comprese nella specifica garanzia e, soltanto successivamente, procedere alla loro ricostruzione attraverso la documentazione contabile pertinente, senza confondere automaticamente diminuzione del fatturato e lucro cessante.
Il confronto tra documentazione contrattuale, elementi tecnici e dati economici può far emergere che alcune riduzioni prospettate dalla compagnia hanno effettivamente fondamento nella polizza, mentre altre possono essere contestate. È questo un aspetto particolarmente importante nei contenziosi assicurativi di grande valore: una richiesta efficace non dovrebbe sovrastimare indiscriminatamente ogni voce di danno, ma individuare con precisione ciò che può essere sostenuto sulla base del contratto e delle prove disponibili. Allo stesso modo, un pagamento parziale o una quantificazione formulata dal perito dell’assicurazione non devono essere considerati definitivi quando esistano elementi concreti per sottoporli a verifica.
Su queste basi la posizione dell’assicurato può essere rappresentata alla compagnia attraverso una contestazione puntuale, accompagnata dalla documentazione necessaria e, quando opportuno, da valutazioni tecniche di parte. La controversia può così concentrarsi sulle questioni realmente decisive e consentire una trattativa su basi più solide; qualora non sia possibile raggiungere una soluzione adeguata in sede stragiudiziale, la stessa ricostruzione costituisce il presupposto per valutare l’azione giudiziaria e gli eventuali strumenti tecnici utilizzabili nel processo.
Questo esempio mostra perché, davanti a un maxi-sinistro, l’obiettivo non possa essere semplicemente quello di chiedere alla compagnia una cifra più elevata. Occorre invece stabilire quale sia il congruo indennizzo effettivamente dovuto in base alla polizza, dimostrando le singole componenti della pretesa e contestando, quando ve ne siano i presupposti, le ragioni utilizzate dall’assicurazione per negare o ridurre il pagamento. Quanto maggiore è il valore economico della controversia, tanto più possono diventare determinanti la qualità della documentazione raccolta e il coordinamento tra analisi giuridica, ricostruzione tecnica e quantificazione economica.
Domande frequenti sul contenzioso con l’assicurazione per sinistri di grande valore
Cosa possiamo fare se l’assicurazione rifiuta di pagare un sinistro di grande valore?
Il rifiuto deve essere esaminato partendo dalla motivazione fornita dalla compagnia e confrontandola con la polizza completa, le condizioni generali e particolari, le eventuali appendici e le circostanze concrete del sinistro. Se viene negata la copertura o invocata un’esclusione, occorre verificare se la clausola richiamata sia effettivamente applicabile all’evento verificatosi. Quando la posta economica è elevata, è importante analizzare anche la documentazione tecnica e le prove disponibili prima di formulare una contestazione formale o valutare un’azione giudiziaria.
Possiamo contestare una clausola di esclusione utilizzata dalla compagnia per non pagare?
Sì, quando esistono elementi giuridici e contrattuali per farlo. Non possiamo però considerare automaticamente inefficace una clausola soltanto perché limita la copertura. È necessario esaminarne formulazione, collocazione e significato concreto, verificando il rapporto tra l’esclusione invocata e il rischio assicurato. Nei maxi-sinistri anche l’interpretazione di una singola clausola può incidere in maniera molto rilevante sull’indennizzo. Particolare attenzione richiede, ad esempio, una clausola di esclusione poco chiara utilizzata dall’assicurazione per rifiutare il pagamento.
La perizia effettuata per la compagnia assicurativa può essere contestata?
La perizia della compagnia non è necessariamente l’ultima parola sulla quantificazione del sinistro. Se il danno viene valutato in misura sensibilmente inferiore rispetto a quello documentabile, è possibile verificare i criteri adottati dal perito, le voci escluse, il valore attribuito ai beni, l’eventuale deprezzamento e l’applicazione di franchigie, scoperti, massimali, sottolimiti o altre riduzioni. Nei casi di maggiore complessità può essere opportuno affiancare alla valutazione giuridica una perizia di parte adeguatamente documentata.
Se il danno è di un milione di euro l’assicurazione deve indennizzarlo integralmente?
Non necessariamente. L’entità economica del danno e l’indennizzo dovuto in base alla polizza sono concetti distinti. Occorre verificare quali danni siano effettivamente coperti, la somma assicurata o il massimale, eventuali sottolimiti, franchigie e scoperti, i criteri contrattuali di valorizzazione e, quando applicabile, l’eventuale sottoassicurazione. Proprio per questo, quando l’assicurazione rifiuta un pagamento di valore milionario, la valutazione deve riguardare sia le ragioni del diniego sia la corretta determinazione dell’importo contrattualmente dovuto.
Quando è opportuno rivolgersi a un avvocato per una controversia assicurativa?
Nei sinistri economicamente rilevanti riteniamo opportuno valutare l’assistenza legale già quando emerge una contestazione significativa sulla copertura, sull’operatività della garanzia, su un’esclusione, sulla dinamica del sinistro o sulla quantificazione dell’indennizzo. Lo stesso vale quando la compagnia ritarda considerevolmente la liquidazione o propone un pagamento molto inferiore rispetto a quello ritenuto dovuto. Un intervento tempestivo permette di esaminare anche prescrizioni, decadenze e altri termini rilevanti e di impostare correttamente la raccolta delle prove, la contestazione stragiudiziale e, se necessario, la successiva tutela giudiziaria.
Studio Legale Calvello: assistenza nelle controversie assicurative di grande valore
Quando un sinistro coinvolge indennizzi di centinaia di migliaia di euro o somme ancora più elevate, una contestazione della compagnia può incidere in maniera significativa sul patrimonio di una persona, di un professionista o di un’impresa. In queste situazioni riteniamo importante intervenire partendo dai documenti e dalle ragioni concrete del contrasto, evitando di considerare il rifiuto dell’assicurazione come necessariamente definitivo, ma anche di presumere che l’intero danno subito debba automaticamente coincidere con l’indennizzo previsto dalla polizza.
Lo Studio Legale Calvello assiste persone, professionisti, imprenditori e società nella valutazione di controversie assicurative economicamente rilevanti, comprese quelle nelle quali la compagnia nega la copertura, contesta l’operatività della garanzia, richiama un’esclusione di polizza, eccepisce dichiarazioni inesatte o reticenze, contesta un aggravamento del rischio o una denuncia tardiva, riduce la quantificazione del danno oppure ritarda il pagamento dell’indennizzo.
Per valutare un contenzioso con l’assicurazione per un sinistro di grande valore esaminiamo anzitutto la polizza completa, comprese le condizioni generali e particolari e le eventuali appendici, insieme alla denuncia del sinistro, alle comunicazioni intercorse con la compagnia e alla lettera con cui è stato rifiutato, ridotto o contestato il pagamento. Quando disponibili, assumono particolare importanza anche la perizia assicurativa, l’eventuale perizia di parte, le fotografie, le relazioni e la documentazione tecnica, i preventivi, le fatture e gli elementi necessari a ricostruire il valore dei beni prima e dopo il sinistro.
Nei maxi-sinistri aziendali può essere necessario integrare questa documentazione con i dati contabili utili a verificare le conseguenze economiche dell’interruzione dell’attività, quando tali perdite rientrino nella copertura assicurativa. Devono inoltre essere verificati gli eventuali pagamenti parziali già ricevuti, le somme assicurate, i massimali e sottolimiti, le franchigie e gli scoperti, nonché l’eventuale applicazione della sottoassicurazione e della regola proporzionale quando ne sussistano concretamente i presupposti.
L’obiettivo dell’analisi è individuare con precisione quali contestazioni della compagnia siano effettivamente fondate e quali possano invece essere contrastate, ricostruendo l’indennizzo che può essere richiesto sulla base della polizza e delle prove disponibili. Una volta definita la posizione dell’assicurato, possiamo valutare la strategia più appropriata, dalla contestazione stragiudiziale e dalla trattativa con la compagnia fino, quando necessario, alla tutela giudiziaria, tenendo conto anche dei termini di prescrizione, delle eventuali decadenze e degli altri termini applicabili al caso concreto.
Se siete coinvolti in un maxi-sinistro o in una controversia con una compagnia assicurativa nella quale è in discussione un indennizzo di rilevante valore economico, potete richiedere allo Studio Legale Calvello una valutazione del caso. Un esame tempestivo della documentazione contrattuale, tecnica ed economica consente di comprendere la reale portata della controversia e di impostare in modo consapevole le iniziative necessarie per tutelare i vostri diritti.



