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Lite temeraria Procedura Civile Rassegna giurisprudenzaiale della Corte di Cassazione Civile Spese legali stragiudiziali e giudiziali

Ricorso contro ordinanza Cassazione: limiti, revocazione ed errore materiale (Cass. n. 5264/2026)

Inammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanza della Corte: limiti dei mezzi di impugnazione e giudicato sulla sentenza d’appello

La pronuncia ribadisce che l’ordinanza della Corte di Cassazione non è impugnabile per nullità, ma solo tramite revocazione o correzione di errore materiale nei casi tassativi di legge.
Il ricorrente lamentava vizi motivazionali e travisamento delle prove, ma tali doglianze sono state ritenute estranee ai rimedi esperibili contro provvedimenti della Cassazione.
Inoltre, la Corte chiarisce che la sentenza di merito già passata in giudicato non può essere rimessa in discussione.
Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Previsto anche il raddoppio del contributo unificato.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

CASSAZIONE CIVILE – IMPUGNAZIONI – ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO – LIMITI – ERRORE MATERIALE E REVOCAZIONE – GIUDICATO – LITE TEMERARIA

La ordinanza della Corte di Cassazione non è impugnabile per nullità relativa, ma soltanto, nei casi previsti, mediante correzione di errore materiale o revocazione, quest’ultima esperibile esclusivamente in presenza di errore di fatto revocatorio o degli altri motivi tassativi di cui all’art. 395 c.p.c..
Ne consegue che sono inammissibili le censure dirette a contestare la motivazione o la valutazione delle prove operate dalla Corte, non rientrando tali doglianze nei rimedi consentiti.
Parimenti, non è sindacabile la sentenza di merito ormai passata in giudicato, anche se asseritamente affetta da errori di percezione delle risultanze istruttorie.
L’inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.

L’ORDINANZA

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 09/03/2026, n. 5264

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Come si legge nell’ordinanza di questa Corte, D.D., proprietario di due unità immobiliari ubicate al piano terra e terzo di un fabbricato, convenne in giudizio E.E. e A.A., proprietari, rispettivamente, il primo di due unità immobiliari ubicate ai piani terra e secondo e il secondo di due unità immobiliari site al piano terra e primo del medesimo edificio, per sentire accertare l’illegittimità dell’installazione, nei pianerottoli della scala, di mobili a uso esclusivo dei proprietari posti ai piani primo e secondo, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi quo ante, e per ottenere la rimozione della canna fumaria e la redazione di una nuova tabella millesimale.

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, che dichiarò inammissibile la domanda, accolse parzialmente l’appello proposto da D.D. e, sulla base della c.t.u., condannò i convenuti a rimuovere mobili e similari collocati nel corpo delle scale a loro esclusivo uso; condannò A.A. alla rimozione della canna fumaria con ripristino dello stato dei luoghi e dispose l’adozione da parte del Condominio delle tabelle allegate alla relazione del c.t.u. Era emerso dalla c.t.u. che gli originari convenuti avevano trasformato di fatto il pianerottolo in modo permanente e tale da impedire un pari uso degli altri condomini, che A.A. aveva collocato la canna fumaria a una distanza dal tetto inferiore a quella legale e che, a causa di lesioni nel condotto, vi era stata fuoriuscita di fumi e odori.

Il ricorso per cassazione, proposto da A.A., venne respinto da questa Corte con ordinanza n. 16934/2023, pubblicata il 14.6.2023.

A.A. propose ricorso per revocazione ordinaria avverso la citata ordinanza ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., che si concluse con l’ordinanza n. 30468 del 26/11/2024, che dichiarò l’inammissibilità del ricorso.

2. Contro quest’ultima ordinanza, A.A. propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. F.F. e C.C. resistono con controricorso.

Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti.

In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso ed è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118, primo comma, disp. att., c.p.c., in combinato disposto dell’art. 156, secondo comma, n. 2, c.p.c., perché “l’emessa sentenza n. 30468/2024, nella sua concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, è priva di quei principi basilari per poter adempiere a quanto statuito dall’art. 111, comma 2, della Costituzione”, avendo questa Corte dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, senza considerarlo nella sua precisa essenza e nella sua idonea proposizione, senza esaminare gli elementi di fatto acquisiti nei tre gradi del giudizio e senza motivare sulle prove documentali e testimoniali. Nello stesso modo, ad avviso del ricorrente, era censurabile anche la sentenza della Corte d’Appello, che aveva frainteso alcune fotografie prodotte e travisato il dato linguistico, dando luogo a contrasti irriducibili e immotivati rispetto alle considerazioni del c.t.u., sia quanto ai mobili e similari collocati nel corpo scala, sia quanto alle nicchie nell’intercapedine muraria, sia quanto alle tabelle millesimali, sia quanto alla canna fumaria e alla fuoriuscita di fumi e odori, e cadendo non in un errore di valutazione, ma di percezione del contenuto oggettivo delle prove.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto all’ordinanza di questa Corte, si osserva che la stessa può essere impugnata non già per nullità relativa, come nella specie, ma, sussistendone i presupposti, soltanto per correzione di errore materiale o per revocazione ossia quando, rispettivamente, si debba ovviare a un errore di calcolo aritmetico o a un difetto di corrispondenza – causato da mera svista o disattenzione – tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione (Cass., Sez. 3, 15/05/2009, n. 11333; Cass., Sez. 2, 31/05/2011, n. 12035) oppure quando sussista un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., o, in seguito all’inserimento dell’art. 391-terc.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, sussistano i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) del primo comma dell’articolo 395 cod. proc. civ., nei soli casi in cui la Corte abbia deciso la causa nel merito (tra le tante vedi Cass., Sez. 6-2 n. 21912 del 27/10/2015 e n. 31265 del 04/12/2018), fattispecie queste in nessuna delle quali rientra la doglianza in esame.

Quanto, invece, alla sentenza della Corte d’Appello, non può dichiararsene la nullità, essendo questa passata in giudicato in seguito al rigetto del ricorso per cassazione.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del ricorrente.

Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma – nei limiti di legge – in favore della cassa delle ammende.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna altresì il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore liquidata in Euro 1.000,00, nonché al pagamento della somma di Euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende;

dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2026.

 

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