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Whistleblowing: la tutela del segnalato

Whistleblowing

Whistleblowing: la tutela del segnalato

L’OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Indice:

1. Il requisito della riservatezza

2. Il principo di minimizzazione e di limitazione della conservazione

3. La protezione dell’identità nei procedimenti connessi

4. La protezione dell’identità anche da parte di tutti i soggetti riceventi

5. La tutela del segnalato

6. L’anonimato


Nel rispetto delle normative vigenti sul whistleblowing, il quale disciplina la procedura di segnalazione di irregolarità, la tutela delle informazioni confidenziali si estende oltre l’anonimato del segnalante, coinvolgendo altresì i soggetti interessati dalla segnalazione e il suo contenuto. Nonostante queste precauzioni, alcune limitazioni sono imposte al soggetto segnalato, volutamente, al fine di rafforzare le garanzie a favore del segnalante, riconosciuto come la parte più vulnerabile nel contesto dell’istituto di whistleblowing.

Un vincolo significativo per il soggetto segnalato consiste nella restrizione dell’accesso ai dettagli della segnalazione, conformemente alle disposizioni di trasparenza e accesso amministrativo sancite dall’articolo 12, comma 8. Si auspica che questa restrizione sia applicata in modo analogo anche alle segnalazioni interne nelle organizzazioni private, anche se tali segnalazioni non rientrano nella categoria degli atti amministrativi.

Da sottolineare è il diritto del soggetto segnalato di essere ascoltato su sua richiesta durante i procedimenti successivi alle segnalazioni, come previsto dall’articolo 12, comma 9. Tale disposizione mira a garantire un processo equo e inclusivo.

Le Linee guida dell’ANAC chiariscono che, in deroga al principio di riservatezza delle persone coinvolte nella segnalazione, ciò si applica quando le segnalazioni vengono portate all’attenzione delle Autorità Giudiziarie e della Corte dei Conti. Il legislatore, nel limitare la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari all’identità del segnalante, e non alle persone coinvolte o menzionate (articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 24/2023), mira a fornire alle autorità un quadro completo del fatto segnalato. Questo approccio è volto a consentire alle autorità di svolgere indagini approfondite, acquisendo tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni informate sul caso, considerando anche l’eventuale necessità di conoscere l’identità delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione.

Un esempio pratico menzionato nelle Linee guida dell’ANAC riguarda la possibilità che l’Autorità giudiziaria o contabile debba ascoltare testimoni sui fatti oggetto della segnalazione. In tale contesto, la mancata rivelazione dell’identità dei testimoni priverebbe l’Autorità di uno degli elementi fondamentali per la risoluzione del caso. Tuttavia, è fondamentale riconoscere che questa interpretazione solleva questioni critiche, considerando l’esigenza di tutelare la riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, in conformità con i principi generali enunciati nell’articolo 12 del decreto attuativo.

 

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