Titolo

Autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et dolore feugait

Tutela Consumatori

Volo cancellato? Si applica la Convenzione di Montreal (Cass. 6177/24)

La Convenzione di Montreal si applica anche in caso di cancellazione del volo

LA VICENDA

I sigg. B.B. e A.A. acquistavano i biglietti per un volo con la compagnia Ryanair, da B a S, e ritorno. Entrambi i voli venivano tuttavia cancellati senza preavviso, ed i due si vedevano costretti ad acquistare un diverso biglietto con altra compagnia, che, per il ritorno, non faceva scalo a B, bensì a V. Inoltre, subivano la perdita per il noleggio già corrisposto per una vettura in Spagna, ed sopportato spese conseguenti alla variazione di programma. Agivano quindi per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE 261 del 2004.

IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE

La Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.

Per un approfondimento: “La Convenzione di Montreal da Wikipedia”

L’ORDINANZA

Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 07/03/2024, n. 6177

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere – Rel.

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ORDINANZA

sul ricorso 6410/2021 proposto da:

A.A., B.B., rappresentati e difesi dall’avvocato Cipriani Carlo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Piazza del Popolo, n. 18, Roma;

– ricorrenti –

contro

Ryanair Dac;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1829/2020 del Tribunale di Bologna, depositata il 15/12/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 da Cricenti Giuseppe

Svolgimento del processo

1.- I sigg. B.B. e A.A. hanno acquistato un volo, con la compagnia Ryanair, da B a S, e ritorno.

Entrambi i voli sono stati tuttavia cancellati senza preavviso, ed i due hanno dovuto acquistare un diverso biglietto con altra compagnia, che, per il ritorno, non faceva scalo a B, bensì a V. Inoltre, hanno perso il noleggio già corrisposto per una vettura in Spagna, ed hanno sopportato spese conseguenti alla variazione di programma.

2.- Il B.B. e la A.A. hanno agito per ottenere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento UE 261 del 2004.

3.- Il Giudice di Pace di Bologna ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice irlandese. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Bologna in sede di appello.

3.1.- In entrambi i gradi la questione della giurisdizione è stata sollevata dalla società Ryanair.

4.- Avverso la sentenza del giudice dell’appello la società Ryanair propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

5.- Il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza escluso che la Convenzione di Montreal, sui trasporti internazionali, trovi nella specie applicazione, trattandosi non già di ritardo del volo bensì di cancellazione del medesimo, con conseguente ravvisata applicabilità del Regolamento EU, e dalla disciplina pattizia del contratto, contenente clausola di individuazione della giurisdizione in Irlanda. Inoltre, i passeggeri hanno chiesto la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento 261 del 2004, e dunque è alle norme di tale regolamento, anche per quanto attiene alla giurisdizione, che occorre fare riferimento, e non a quelle della Convenzione.

6.- Siffatta ratio decidendi è dall’odierna ricorrente contestata con i primi due motivi di ricorso.

Con il primo motivo denunzia la violazione dell’articolo 33 della Convenzione di Montreal, asseritamente applicabile anche in caso di domanda di compensazione pecuniaria, ed anche se il danno deriva non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.

Con il secondo motivo denunzia la violazione dell’articolo 1362 c.c.

Si duole dell’erronea interpretazione della clausola sulla giurisdizione (art. 2.4. del contratto), non avendo il giudice dell’appello tenuto in alcun conto la circostanza che le stesse parti, nel fissare in Irlanda la giurisdizione, hanno fatto salve le disposizioni di segno contrario della stessa Convenzione, tra le quali vi è appunto quella che impedisce la deroga preventiva delle proprie regole di giurisdizione.

7.- I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Va osservato che la Convenzione di Montreal si applica anche quando è chiesta la compensazione pecuniaria, ossia il risarcimento forfettariamente determinato del danno, ed anche quando il pregiudizio sia derivato non già da ritardo bensì da cancellazione del volo.

E’ questa la regola stabilita dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’affermare che “In tema di trasporto aereo internazionale di persone, la giurisdizione sulla domanda di compensazione pecuniaria e risarcimento del danno per soppressione del volo si individua, anche se il contratto contenga una clausola di proroga della giurisdizione, sulla base dei criteri di collegamento indicati dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (ratificata e resa esecutiva in Italia con L. n. 12 del 2004), norma applicabile a tutte le ipotesi di ritardo nel compimento della complessiva operazione di trasporto aereo dedotta in contratto fino alla destinazione finale” (Cass. sez. un. 3561/ 2020).

Né può sostenersi la tesi secondo cui nella specie, essendo stata domandata la riparazione forfettariamente determinata del pregiudizio subito, trovi applicazione non già la detta Convenzione ma il Regolamento UE

Vale al riguardo ribadire quanto sottolineato dalla citata decisione delle Sezioni Unite, in ragione del Considerando n. 35 della Convenzione (“il presente regolamento non incid(e) sulle convenzioni alle quali gli Stati membri aderiscono e che riguardano materie specifiche”) nonché del rilievo che il Regolamento “nel testo contiene una norma specifica per dirimere i conflitti nell’ipotesi di concorrente applicabilità della normazione convenzionale e di quella europea, l’art. 71, che prevede che “il presente regolamento lascia impregiudicate le convenzioni, di cui gli Stati membri siano parti contraenti, che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materie particolari”” (Cass. sez. Un. 3561/ 2020, p. 12).

7.- Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue, assorbito il terzo motivo, l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Bologna, che in diversa composizione procederà al non compiuto esame, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo. Cassa in relazione la decisione impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bologna, in diversa composizione.

Conclusione

Così deciso in Roma 5 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2024.

 

Sei hai bisogno di una consulenza legale CLICCA QUI

Condividi l'articolo su:
Studio Legale Calvello