Titolo

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Istanza di sospensione

Lite temeraria Spese legali stragiudiziali e giudiziali

Spese di lite aumentate fino a un terzo se la domanda è manifestamente fondata

Spese di lite aumentate fino a un terzo se la domanda è manifestamente fondata

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 giugno 2015 (Pres. Canali, rel. Buffone)

I PRICIPI ENUNCIATI DAL TRIBUNALE DI MILANO

Le spese processuali possono essere incrementate nella misura di 1/3, ai sensi dell’art. 4, comma 8 del D.M. n. 55 del 2014, nel caso in cui le difese della parte vittoriosa siano risultate manifestamente fondate (c.d. soccombenza qualificata).

Poichè la lite è stata introdotta con grave imprudenza (la circostanza che costituirebbe sopravvenienza era stata espressamente considerata dal giudice della separazione), l’azione di revisione, pertanto, deve ritenersi viziata da responsabilità processuale aggravata con conseguenza ulteriore condanna ex officio, ai sensi dell’art. 96 comma III c.p.c..

IL PROVVEDIMENTO

Dr. Olindo Canali Presidente

Dr.ssa Rosa Muscio Giudice

Dr. Giuseppe Buffone Giudice rel. in Camera di Consiglio in data 24 giugno 2015 nel procedimento iscritto al n. .. dell’anno 2014, …..

rilevato

che, tenuto conto dell’età di .. (6 anni appena compiuti), va esclusa l’audizione del minore, poiché la tenera età (ben al di sotto dell’indice anagrafico presuntivo di cui all’art. 336-bis c.c.) sconsiglia il suo coinvolgimento in Tribunale, tenuto anche conto del fatto che si tratta di un procedimento di revisione ex art. 710 c.p.c. che riguarda solo questioni economiche,

rilevato

che il Tribunale di Milano, con sentenza n. .. del 16 aprile 2014, pubblicata il 30 maggio 2014, ha pronunciato la separazione personale delle parti, regolando l’esercizio della responsabilità genitoriale, ponendo a carico del padre il mantenimento del figlio per euro 1500 oltre il concorso nelle spese extra al 50%;

rilevato

che, con ricorso depositato appena 7 mesi dopo la sentenza, il .. ha richiesta la modifica della sentenza allegando le seguenti circostanze: con verbale di conciliazione del 24 febbraio 2014, egli sarebbe stato rimosso dalla qualifica dirigenziale e dal 4 marzo 2014 sarebbe stato reinquadrato con variazione in pejus del reddito; inoltre, la .. avrebbe migliorato la sua situazione passando da un part-time al full-time;

ritenuto

che, il ricorso sia manifestamente infondato in quanto il ricorrente non ha affatto provato il presupposto giustificativo del diritto alla revisione che richiede la dimostrazione di due distinti elementi: 1) l’insorgere di “nuove” circostanze storiche che non potevano essere

dedotte dinanzi al giudice del merito; 2) il fatto che le suddette sopravvenienze abbiano alterato l’equilibrio economico complessivo tra le parti determinato al momento della pronuncia di divorzio (Cass. Civ., sez. I, sentenza 15 aprile 2011 n. 8754). Entro questa orbita valutativa, uno degli elementi preponderanti per la valutazione comparativa è la prova che i fatti sopravvenuti siano incontrovertibili e stabili nel tempo non potendo la revisione ancorarsi a circostanze suscettibili di avere carattere meramente transitorio (v., in questi termini, Cass. Civ., sez. I, 13 febbraio 2006 n. 3018; Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 2 ottobre 2013); ebbene, nel caso di specie, la circostanza allegata risale addirittura al mese di febbraio del 2014, allorché il processo di primo grado era pendente: il tribunale ha espressamente valutato la risoluzione del rapporto dirigenziale, a pag. 3 della sentenza; le eventuali modifiche in melius della moglie, nemmeno dimostrate, non potrebbero comunque dirsi certe e stabili nel tempo (e, comunque, farebbero capo ad appena 200 euro mensili in più: v. dichiarazioni dello stesso … alla udienza dell’11 marzo 2015);

ritenuto

che per l’effetto il ricorso debba essere rigettato poiché manifestamente infondato: vi è di più; invero, con lo strumento giuridico di cui all’art. 710 c.p.c., il ricorrente ha in realtà introdotto una forma anomala di appello contro la decisione di prime cure che non ha sottoposto al giudice naturale di secondo grado;

ritenuto

che la soccombenza della parte ricorrente comporti la sua condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.700,00 da incrementare di 1/3 sino ad euro 3.600,00, ai sensi dell’art. 4, comma 8 del D.M. n. 55 del 2014, poiché le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate (cd. Soccombenza qualificata : v. parere Consiglio di Stato del 18 gennaio 2013; in giurisprudenza, v. Tribunale di Verona, 23 maggio 2014; Trib. Milano, sez. IX, 11 dicembre 2014),

ritenuto

che la lite debba anche stimarsi introdotta con grave imprudenza poiché la circostanza che costituirebbe sopravvenienza era stata espressamente considerata dal giudice della separazione: l’azione di revisione, pertanto, deve ritenersi viziata da responsabilità processuale aggravata con conseguenza ulteriore condanna ex officio, ai sensi dell’art. 96 comma III c.p.c., della somma pari alla metà delle spese processuali (ossia euro 1800,00),

Per Questi Motivi

Letti e applicati gli artt. 710, 737 c.p.c.

  1. Respinge il ricorso
  2. Condanna …. alle spese di lite in favore di … liquidate in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori e rimborso forfetario in misura pari al 15% ex art. 2 DM 55/2014

Milano, lì 24 giugno 2015

 

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