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Superbonus e cantiere abbandonato: quali azioni può esperire il committente?

Giurisprudenza Patavina-Tribunale Procedura Civile

Superbonus e cantiere abbandonato: quali azioni può esperire il committente? (Trib. Pavia, Sent. 1245/23)

Fatto
Un condomìnio, in qualità di committente, stipulava un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico rientranti nel cosiddetto super bonus 110%. Tuttavia, i lavori venivano interrotti ingiustificatamente dalla convenuta, causando danni all’attrice.

Questione

Quali azioni può validamente esperire il committente?

Il principio di diritto richiamato dal Tribunale

L’art. 1453 c.c. consente di poter richiedere la risoluzione per inadempimento di un contratto anche quando il giudizio è stato iniziato per ottenere l’adempimento, posto che la scelta di chiedere l’adempimento non è irrevocabile come avviene nella ipotesi contraria, attesa la inammissibilità di domandare l’adempimento a fronte di una originaria domanda di risoluzione.

Tribunale Pavia, Sez. III, Sent., 20/10/2023, n. 1245

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA

SEZIONE TERZA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simona Caterbi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2477/2022 promossa da:

St.Co.(C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. AL.GI., elettivamente domiciliato in VIALE (…) 27045 CASTEGGIO presso il difensore avv. AL.GI.

ATTRICE

contro

Co.Gr. (C.F. (…))

CONVENUTO CONTUMACE

presente giudizio e/o in via equitativa anche in funzione dell’eventuale graduazione nel perfezionamento di quanto previsto dalla L. n. 77 del 2020 “superbonus 110%” e della conseguente perdita parziale o totale dei benefici economici in misura comunque non inferiore ad Euro 10.000,00; -in via istruttoria, nel caso in cui l’Autorità Giudicante non ritenesse di disporre della documentazione sufficiente per la stima degli interventi da eseguirsi e per la quantificazione dei danni subiti e subendi, si insta per l’ammissione di CTU finalizzata alla determinazione delle opere da eseguirsi per il perfezionamento delle convenzioni contrattuali con conseguente valorizzazione delle stesse e contestuale quantificazione dei danni subiti per i maggiori costi di utenza sostenuti e per l’eventuale perdita dei benefici fiscali;

-in ogni caso con vittoria di spese e competenze tutte di causa.

SENTENZA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato Co.St., premesso di aver sottoscritto, in data 14 luglio 2021, contratto di appalto, in qualità di committente, General Contractos Co.Gr. per l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico rientranti nel cosiddetto super bonus 110% dell’immobile sito in Cu.Ca. Loc. P. Via (…); che l’appalto era da considerarsi funzionale e conseguente a contratto preliminare stipulato con Es. Srl il 6 maggio 2021 al cui esito il Co.Gr. assumeva il ruolo di General Contractor;

che nel contratto venivano concordati gli interventi, i corrispettivi e le modalità di esecuzione ivi compreso il termine di esecuzione dei lavori fissato per la data del 30 ottobre 2021; che il Co.Gr. approntava idoneo cantiere avviando le opere di competenza che, venivano sospese ingiustificatamente nel mese di novembre 2021;

che nonostante ripetuti solleciti e il notevole lasso di tempo trascorso il cantiere permaneva nel possesso dell’appaltatrice seppur in fase di sospensione lavori, mentre gli interventi non venivano ultimati attesa la omessa consegna e posa dei pannelli fotovoltaici, con conseguente mancata messa in funzione dell’impianto;

che era suo interesse ottenere la esecuzione del contratto con contestuale richiesta di risarcimento dei danni patiti per i disagi abitativi nonché per i maggiori costi connessi all’utilizzo delle utenze, costi che potevano essere evitati con la puntuale installazione dell’impianto fotovoltaico; instava per la detta esecuzione.

In subordine, per la ipotesi di accertamento della impossibilità di esecuzione del contratto, formulava domanda di risoluzione con istanza risarcitoria. Nessuno si costituiva per la società convenuta.

Acquisita la documentazione prodotta, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 4.10.2023, senza assegnazione di termini per il deposito di conclusionale in quanto in precedenza già concessi.

La attrice ha comprovato di aver stipulato, con il Consorzio convenuto, contratto di data 14.7.2021 per la esecuzione di una serie di lavori ed in specie: “sostituzione della caldaia standard a metano con pompa dl calore ibrida e VMC; sostituzione dell’impianto di condizionamento esistente ed installazione dl nuovo impianto; – posa dell’impianto fotovoltaico; – sostituzione degli infissi esistenti e delle ante esterne; – posa colonnina di ricarica per veicoli elettrici; – realizzazione linea vita” (cfr. doc. 1). In detto contratto le opere venivano commissionate per un importo di Euro 105.000,00; veniva determinato un credito d’imposta complessivo di Euro 116.000,00 che veniva ceduto all’odierna convenuta Co.Gr..

E’ emerso, altresì, che la convenuta approntava il cantiere ed iniziava a svolgere le opere di competenza; i lavori, peraltro, venivano sospesi nel mese di novembre 2021, lasciando le lavorazioni incomplete.

Più nello specifico, la teste Cr.Da., direttore dei lavori del cantiere di Cu.Ca., nominata dal Co.Gr., ha precisato:

“Abbiamo avuto la consegna del cantiere a settembre 2021 e a fine novembre 2021 abbiano realizzato un SAL facendo la fotografia del momento. Era un SAL al 60% dei lavori da contratto. Dopo di che si sono interrotti i lavori e non si sono più realizzate le lavorazioni previste. Cap. 8 confermo che la interruzione è stata effettuata senza motivo, non sono più venuti a lavorare; cap. 9 so che la Co. ha chiesto informazioni sulla ripresa dei lavori, non le ha chieste però a me direttamente, la circostanza mi è stata riferita. Cap. 10 essendo una casa civile, tutte le lavorazioni aperte erano state completate, non è stata fatta la fornitura ed installazione dell’impianto fotovoltaico e della relativa batteria di accumulo; e la installazione della colonnina di ricarica auto. Non sono però lavorazioni che creano un cantiere aperto. Cap. 11 allo stato di abbandono erano state fatte le opere relative alla copertura sottotetto, la installazione della nuova caldaia, quindi le opere relative all’impianto termico e la sostituzione dei serramenti… confermo che dovevano essere realizzate le opere inerenti la linea vita e il ripristino della facciata esterna; cap.14 confermo che con la interruzione non si poteva avere energia elettrica in quanto l’impianto non era stato realizzato. Cioè non c ‘era la elettricità prodotta dall’impianto fotovoltaico; cap. 15 credo che nulla sia stato movimentato da allora; cap. 17 la casa non può produrre energia propria mancando l’impianto… il contratto prevedeva più lavorazioni, solo una parte realizzate; la signora non dovrebbe spendere Euro 105.000 in quanto molte lavorazioni sono state effettuate e manca solo l’impianto fotovoltaico”.

Il teste Pi.Sc., direttore tecnico della Es., società incaricata di predisporre la documentazione necessaria per accedere al superbonus ha dichiarato: “Confermo che veniva avviato il cantiere che poi veniva interrotto.

Cap. 8 la interruzione venne fatta senza preavviso, la società non pagava nessuno, in particolare non pagava i subappaltatori; a sua volta la Gr. appaltava a terzi i lavori, i terzi fatturano alla società, la quale poi fatturava ai clienti finali con lo sconto in fattura cap. 9 la Co. chiedeva notizie tutti i giorni nessuno ha mai ripreso i lavori, non sapevamo come fare, cap.10 i lavori non sono stati più ripresi; al momento dell’abbandono era stato fatto la lana di vetro ed il sottotetto, la apertura per andare nel sottotetto, la botola, la caldaia ibrida, i serramenti, la muratura per far i fori e posare la lana di vetro, la porta blindata, e i collegamenti per far funzionare la parte ibrida della caldaia; cap. 12 mancavano la posa dei pannelli fotovoltaici, la batteria di accumulo e la posa della colonnina di ricarica, sono lavori obbligatori per fare il salto delle due classi energetiche; cap. 13 confermo che mancava il ripristino della facciata esterna, per la linea vita ricordo che vi era una legge che chiedeva di inserire la linea vita, poi era uscita altra legge che diceva che non si poteva inserire nel 110 e quindi la avevamo lì in sospeso da parte dell’asseveratore”.

Ciò premesso, ritenuto comprovato l’inadempimento della società convenuta alla totale esecuzione dei lavori commissionati, in punto di diritto si osserva.

Risultano formulate nel presente giudizio domanda di esatto adempimento nonché, in via subordinata e alternativa, domanda di risoluzione del contratto.

E’ noto che l’art. 1453 c.c. consente di poter richiedere la risoluzione per inadempimento di un contratto anche quando il giudizio è stato iniziato per ottenere l’adempimento, posto che la scelta di chiedere l’adempimento non è irrevocabile come avviene nella ipotesi contraria, attesa la inammissibilità di domandare l’adempimento a fronte di una originaria domanda di risoluzione. Va detto che mentre in sede di atto di citazione la domanda di adempimento veniva formulata in via principale, mentre la domanda di risoluzione in via subordinata.

In sede di precisazione finale la detta domanda viene richiesta “in via subordinata ed eventualmente alternativa, nell’ipotesi in cui non risultasse oggettivamente e materialmente eseguibile il contratto 14 luglio 2021”.

Non ritiene il giudicante ammissibile la modifica della domanda operata in data successiva ai termini appositamente concessi per la formazione del c.d. thema decidendum, tanto più che trattasi di causa di natura contumaciale.

Premesso pertanto che viene ad essere avanzata in via principale la domanda di esatto adempimento e solo in via subordinata quella di risoluzione, peraltro subordinata ad un accertamento (la impossibilità della esecuzione, che, seppur probabile attesa la “latitanza” della ditta, accertabile solo in concreto), si rileva.

La domanda di esatto adempimento, per il suo accoglimento, necessita non solo della prova dell’inadempimento, nel caso di specie, fornita, ma anche la individuazione della attività tutta da svolgere in virtù del contratto.

E’ noto, infatti, che la decisione emanata deve poter essere eseguita coattivamente in assenza di adempimento spontaneo della decisione; se ne ricava, pertanto, come sia onere del giudicante, ai fini di una eventuale azione esecutiva ex art. 612 c.p.c., quello di procedere ad individuazione ed elencazione delle lavorazioni tutte possibili.

Nel caso di specie i testi hanno confermato quali siano, in linea di massima, i lavori da eseguire in quanto pattuiti in contratto ed effettivamente non svolti. In particolare, rimangono ancora da eseguire:

a) consegna e posa di 15 pannelli fotovoltaici per 6Kw e delle batterie d’accumulo 10Kw

b) installazione, avvio e collaudo impianto produzione energia elettrica

c) consegna e posa della colonnina ricarica auto.

Deve pertanto essere accolta la principale domanda svolta con condanna della appaltatrice alla corretta esecuzione del contratto ed in specie alla fornitura e posa di quanto ivi evidenziato. La attrice chiede, altresì, la rifusione dei danni patiti a seguito dell’inadempimento.

I danni, in tal caso, possono essere connessi al solo ritardo nella esecuzione dei lavori e pertanto relativi ai maggiori costi sostenuti per le utenze, costi che non sarebbero stati sostenuti ove vi fosse stata la pronta installazione dell’ impianto fotovoltaico.

Detti danni si quantificano pertanto,, come da documentazione prodotta, in Euro 4.256,38.

Parte attrice in sede di comparsa conclusionale, ha quantificato l’importo delle opere ancora da eseguire in Euro 25. 900,00 affermando che “Il predetto importo andrà considerato come controvalore da riconoscersi a parte attrice nel caso in cui il Co.Gr. non perfezionasse le opere mancanti nel termine che l’Autorità Giudicante vorrà stabilire”.

Trattasi di domanda nuova, mai formulata in precedenza, e, come tale, inammissibile.

In ogni caso, trattasi di domanda che può essere formulata solo all’esito di un giudizio esecutivo volto all’accertamento delle opere di fare.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accerta e dichiara l’inadempimento della convenuta Co.Gr. relativamente al contratto intercorso con la attrice Stefani Co. di data 14.7.2021;

per l’effetto condanna l’appaltatrice alla perfetta e integrale esecuzione del detto contratto con il perfezionamento degli interventi mancanti e consistenti:

a) consegna e posa di 15 pannelli fotovoltaici per 6Kw e delle batterie d’accumulo 10Kw

b) installazione, avvio e collaudo impianto produzione energia elettrica

c) consegna e posa della colonnina ricarica auto.

Condanna altresì la convenuta alla rifusione dei danni patiti dalla attrice e quantificati in Euro 4.256,38 alla data della citazione, maggio 2022, oltre rivalutazione monetaria ad oggi ed interessi al tasso di cui all’art. 1284, I comma, c.c. dalla data sentenza al saldo. Dichiara inammissibili le domande tardivamente formulate.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in Euro 518,00 e Euro 27,00 per anticipazioni, Euro 7.616,00 per compenso, oltre 15,00% per spese generali, i.v.a., (se dovuta) e c.p.a..

Conclusione

Così deciso in Pavia, il 19 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2023.

 

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